La Riforma Fiscale IRPEF – IRES/1 Scissione per scorporo e conferimenti
Con il presente documento si fornisce una prima informativa sulle principali misure fiscali, contenute nel Decreto Legislativo 13 dicembre 2024 n. 192, recante “Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES) (in seguito il “Decreto”).
In questo documento sono analizzati gli argomenti di cui all’indice.
Si precisa che la concreta applicabilità delle disposizioni commentate può essere soggetta alla emanazione degli eventuali decreti attuativi degli enti interessati.
Indice
1. Art.16 Decreto – Scissione per scorporo – Principio di neutralità fiscale
a cura del Dott. Mattia Rodriguez
2. Art.17 Decreto – Modifiche alla disciplina dei conferimenti
a cura del Dott. Fabrizio Fiorentino
1. Art.16 Decreto- Scissione per scorporo
La scissione mediante scorporo, disciplinata dall’articolo 2506 del Codice civile, consente a una società di trasferire parte del proprio patrimonio a una o più società beneficiarie neocostituite1, ricevendo in cambio partecipazioni della beneficiaria da assegnare a sé stessa e quindi non ai propri soci.
Questa operazione mira a favorire la riorganizzazione aziendale, permettendo una separazione più veloce delle attività societarie senza ricorrere alla procedura di scissione, molto più lunga e articolata.
Nel nuovo comma 15-ter dell’art. 173 del TUIR introdotto ad opera dell’art. 16 del Decreto viene espressamente confermata la neutralità fiscale tipica delle scissioni, anche per questa tipologia di operazione. Tuttavia, vengono introdotte alcune eccezioni per le operazioni internazionali, al fine di prevenire fenomeni di elusione fiscale o di trasferimento improprio di basi imponibili
1 Recenti studi del Notariato hanno in verità ammesso anche lo scorporo a favore di società già preesistenti
Queste eccezioni si riferiscono principalmente a situazioni in cui la scissione coinvolga società residenti in Stati potenzialmente a fiscalità privilegiata, oppure quando l’operazione porti a un disallineamento tra valori fiscali e valori contabili che potrebbe generare vantaggi indebiti.
In sintesi, anche la disciplina fiscale delle operazioni di scissione mediante scorporo prevede:
1. la neutralità fiscale dell’operazione e la conservazione dei valori fiscali trasferiti dalla società scissa (così come previsto ordinariamente dall’art. 173 del TUIR).
2. la ripartizione delle posizioni soggettive della società scissa (ad esempio: perdite fiscali) con attribuzione alle beneficiarie e alla stessa società scissa in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, fatto salvo il caso in cui si tratti di posizioni soggettive connesse specificamente agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari.
3. la partecipazione nella beneficiaria da parte della scissa – conferente dovrà considerarsi posseduta a decorrere dal periodo di possesso dell’azienda trasferita e dovrà considerarsi iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie nel bilancio in cui risultavano iscritte le attività e passività dell’azienda.
4. Per quanto riguarda la stratificazione fiscale del patrimonio netto della scissa e della beneficiaria, occorrerà conservare in proporzione la stessa composizione fiscale del patrimonio netto originario della società scissa.
5. In caso di scissione mediante scorporo di beni costituenti una azienda, si applicano, di fatto, le regole del conferimento ex art. 176 comma 4 del TUIR. Pertanto, la partecipazione nella beneficiaria si considera posseduta a decorrere dal periodo di possesso dell’azienda trasferita e si considera iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie nel bilancio in cui risultavano iscritte le attività e passività dell’azienda. Inoltre, ai fini del computo del periodo di possesso delle partecipazioni ricevute dalla società scissa si tiene conto anche del periodo di possesso dell’azienda oggetto di scorporo (holding period).
6. Resta da chiarire il criterio da applicare in caso di partecipazioni con diversi holding period, al fine di assegnare l’holding period (unico) della partecipazione ricevuta dalla scissa nella beneficiaria.
7. In caso di scorporo di singoli beni, attività o passività che non costituiscono azienda o di partecipazioni prive dei requisiti PEX, le partecipazioni ricevute potranno accedere alla PEX se e quando matureranno i requisiti previsti dall’art. 87 del TUIR.
La nuova disciplina fiscale della scissione mediante scorporo ha effetto anche per gli scorpori effettuati in periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2024 (ma a partire dal 22 marzo 2023), a condizione che le relative dichiarazioni siano state redatte conformemente alle nuove disposizioni.
2. Art.17 Decreto – Modifiche alla disciplina dei conferimenti
L’art.17 del Decreto ha razionalizzato la disciplina dei conferimenti, modificando le discipline tributarie relative a:
-conferimenti d’azienda disciplinati dall’art.176 TUIR;
-conferimenti di partecipazioni di controllo e di collegamento art.175 TUIR;
-scambi di partecipazioni mediante permuta e mediante conferimento art.177 TUIR;
-conferimenti intracomunitari di partecipazioni art.178 TUIR;
Conferimenti d’azienda art.176 TUIR
In materia di conferimento d’azienda, la prassi dell’Agenzia delle Entrate prevedeva che l’avviamento fiscalmente riconosciuto iscritto nell’attivo patrimoniale del conferente dovesse rimanere fiscalmente in capo a quest’ultimo, pur qualora venisse trasferito contabilmente al conferitario a fronte del conferimento.
Tale principio determinava i seguenti effetti:
la riduzione del valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita e dunque del valore
fiscale delle partecipazioni ricevuta dal soggetto conferente;
la continuazione dell’ammortamento dell’avviamento, in tal caso in via extracontabile, da parte del soggetto conferente;
l’indeducibilità delle quote di ammortamento dell’avviamento contabilizzate dal soggetto conferitario ad eccezione nel caso in cui non effettuasse il riallineamento tra valore contabile e valore fiscale dello stesso.
L’art.17 comma 1 lett. b) del Decreto ha posto fine a questa incongruenza, prevedendo che, in caso di conferimento, l’avviamento iscritto nell’attivo patrimoniale del soggetto conferente si trasferisce anche fiscalmente insieme all’azienda, al soggetto conferitario.
Conferimenti di partecipazioni art.175 TUIR
L’art.175 del TUIR disciplina le ipotesi di conferimento in “neutralità fiscale” di partecipazioni qualificate, possedute in regime di impresa alternativo al valore di mercato ex art. 9 TUIR.
In particolare, qualifica come valore di realizzo del conferimento quello attribuito dal conferente alla partecipazione ricevuta in cambio, ovvero, se più elevato, quello della partecipazione iscritta nel bilancio della conferitaria. Tuttavia, non era normato il caso di un conferimento minusvalente.
Il Decreto ha introdotto il nuovo comma 1 bis nell’art.175 TUIR, con l’obiettivo di disciplinare gli effetti dei conferimenti di partecipazioni minusvalenti, ovvero quei casi in cui le partecipazioni conferite vengono iscritte nel bilancio del conferitario ad un valore inferiore rispetto al costo fiscalmente riconosciuto che le stesse avevano in capo al conferente.
Quindi, sono conferimenti di partecipazioni minusvalenti quando il valore di realizzo è inferiore al costo fiscale delle partecipazioni.
In tal caso il nuovo comma prevede che, qualora non sussistano i requisiti della Pex poiché in tal caso non è mai deducibile, la minusvalenza è deducibile per un ammontare pari alla differenza tra:
– il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore di realizzo, qualora il valore normale sia inferiore al citato valore di realizzo;
– il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore normale qualora il valore normale sia superiore al già menzionato valore di realizzo.
In altre parole, la minusvalenza è fiscalmente rilevante per il conferente solo qualora si tratti di una minusvalenza effettiva e non esclusivamente contabile.
Si ipotizza il seguente esempio:
Costo fiscalmente riconosciuto in capo al conferente: 110
Valore contabile nella conferitaria: 80
Valore normale della partecipazione conferita: 120
In questo caso la differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto e il valore di iscrizione nella contabilità della conferitaria non sarà deducibile, poiché non si tratta di una minusvalenza effettiva; infatti, il valore normale è superiore a quello fiscalmente riconosciuto.
Qualora invece il valore normale sia inferiore al costo fiscalmente riconosciuto, la stessa sarà deducibile poiché effettiva, salvo i casi di partecipazioni PEX.
Scambi di partecipazioni mediante permuta art.177 comma 1 TUIR
Ulteriori modifiche hanno riguardato gli scambi di partecipazioni in neutralità fiscale indotta, mediante permuta, disciplinati dall’art.177 comma 1 TUIR.
La norma base stabilisce l’inapplicabilità del valore di mercato agli scambi di partecipazioni tramite permuta, qualora consentano al permutante di acquisire o integrare/incrementare il controllo di una società.
In pratica, l’operazione di cui all’art.177 comma 1 non dà luogo ad eventuali plusvalenze o minusvalenze a condizione che il costo delle azioni date in permuta sia attribuito alle azioni ricevute in cambio (c.d. regime di neutralità fiscale condizionata).
L’unica modifica normativa attiene all’eliminazione dell’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate secondo cui, per “incremento del controllo” da parte della società acquirente sulla società scambiata, tramite la permuta di partecipazioni, si deve intendere solo ed esclusivamente un aumento della quota di maggioranza da acquisire, dettata da un obbligo legale o da un vincolo statutario.
In seguito a tale modifica a partire dal 31.12.2024 la disciplina di cui all’art.177 comma 1 TUIR si applica (restando fermi gli altri requisiti richiesti dalla norma) anche ai casi in cui il permutante abbia già il controllo della società permutata e intenda solo accrescerlo.
Tabella
Resta fermo il requisito soggettivo secondo cui entrambe le società acquirente/scambiata siano residenti in Italia. Nessun requisito è richiesto per i soci scambianti i quali possono essere residenti o meno.
Scambi di partecipazione mediante conferimento art.177 comma 2 TUIR
L’articolo 177 ai commi 2 – 2 bis – 2ter disciplina lo scambio di partecipazioni mediante conferimento, anche da parte di soggetti persone fisiche, determinando – almeno con riferimento ai soggetti esercenti attività d’impresa – una sorta di legislazione concorrente.
Anch’esso consente di non fare emergere eventuali plusvalenze, a condizione però che l’incremento di patrimonio netto contabile della conferitaria per effetto del conferimento, non sia superiore al costo fiscale della partecipazione conferita da parte del conferente (realizzo controllato o neutralità indotta).
Il presupposto dell’esenzione, quindi, è che il conferimento avvenga ad un valore non superiore al costo fiscale di acquisizione della partecipazione da parte del conferente. Non è consentito esplicitare maggiori valori e l’ammontare conferito deve poi essere portato a capitale sociale o riserva di patrimonio netto della conferitaria.
L’art.17 comma 1 lett. c) n.2 del Decreto ha disposto l’integrale sostituzione del comma 2 dell’art.177 citato, che regola i casi di conferimento in neutralità fiscale (realizzo controllato), di partecipazioni, per effetto dei quali la conferitaria acquisisca il controllo della conferita.
Le novità della disposizione sono riportate di seguito.
Introduzione della possibilità di conferimenti di partecipazioni minusvalenti per il conferente, alle medesime condizioni previste per i conferimenti ex art. 175 TUIR, come modificato dal Decreto e sopra descritte.
Estensione del regime di realizzo controllato anche ai conferimenti di partecipazioni tramite cui la conferitaria incrementa un controllo di diritto sulla società scambiata già in suo possesso. Viene quindi meno, anche in questa fattispecie, l’impostazione dell’Agenzia delle Entrate che riteneva l’incremento del controllo fiscalmente neutrale, solo se esso fosse necessario per ottenere il controllo della conferita non in base alla legge (50,1%), ma in virtù di un obbligo legale o vincolo statutario che elevasse la quota necessaria di partecipazione per deliberare in assemblea ordinaria.
In sintesi, dal punto di vista oggettivo le operazioni di conferimento di partecipazioni che possono beneficiare del regime di realizzo controllato di cui al Comma 2 dell’art.177, sono le seguenti:
a) conferimento di partecipazioni che attribuiscono più del 50% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria della società scambiata (cd. “acquisizione del controllo”);
b) conferimento di partecipazioni che attribuiscono meno del 50% + 1 dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria della società scambiata, le quali sommate alle precedenti partecipazioni di cui era in possesso la conferitaria ante conferimento consentono a quest’ultima di integrare il controllo di diritto sulla società scambiata (cd. “integrazione del controllo”);
c) conferimento di partecipazioni che attribuiscono meno del 50% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria della società scambiata, le quali sommate alle precedenti partecipazioni di cui era in possesso la conferitaria ante conferimento consentono a quest’ultima di incrementare il controllo di diritto sulla società scambiata (cd. “incremento del controllo”).
Estensione dell’applicazione del regime di realizzo controllato anche quando la società scambiata sia fiscalmente non residente in Italia. Questa modifica consentire di superare le incompatibilità con le libertà fondamentali del diritto comunitario, di conferimenti agevolati solo nel caso di società residenti.
Conferimenti di partecipazioni qualificate art.177 comma 2 bis e 2 ter
Il Decreto ha revisionato massicciamente la fattispecie del conferimento di partecipazioni qualificate, ma che non attribuiscono il controllo, in quanto la formulazione originaria si presentava troppo laconica e si prestava quindi a forti incertezze applicative, con particolare riferimento al meccanismo della demoltiplicazione e del possesso tramite holding.
Si ricorda che la neutralità fiscale indotta, ai sensi del comma 2bis si verifica qualora il conferimento (anche da persona fisica) abbia ad oggetto partecipazioni “qualificate”.
Sono qualificate quelle partecipazioni, che rappresentano:
– il 2% per le quotate oppure il 20% per le non quotate, dei diritti di voto, ovvero in mancanza;
– il 5% per le quotate oppure 25% per le non quotate, del capitale sociale.
Con il comma 2ter è stato meglio precisato:
– il conferimento di una partecipazione avente natura di holding industriale e;
– il meccanismo della demoltiplicazione.
In tale caso, se il conferimento di partecipazioni ha ad oggetto una holding quotata, l’analisi della percentuale effettivamente posseduta non si estende alle sue partecipate e quindi la demoltiplicazione non sarà necessaria.
Nel caso di conferimenti di partecipazioni in una holding non quotata, per verificare se le stesse siano qualificate, occorre invece tener conto anche delle partecipazioni possedute da quest’ultima ed è necessario che il superamento della soglia minima della percentuale sia verificato per le partecipate che costituiscono più della metà del valore contabile2 delle partecipazioni oggetto di verifica, calcolato tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo prodotto dalla catena partecipativa.
In sintesi, si possono avere due scenari:
a) la società conferita è una società quotata ovvero NON è una società di partecipazioni (holding): in questo scenario l’esenzione è ammessa, sempre che il socio conferisca almeno il 20% o il 2% dei diritti di voto della conferita (non quotata – quotata);
b) La società conferita è una NON quotata e svolge prevalentemente attività di holding: in questo scenario, ai fini dell’esenzione, occorre rispettare l’obbligo delle percentuali minime di capitale da conferire (20% – 2%) non solo nella conferita ma anche con riferimento alle partecipazioni da questa possedute, opportunamente demoltiplicate, ed inoltre verificare se il valore di quelle “qualificate” esprimano la maggioranza delle partecipazioni iscritte a bilancio.
Si precisa che, nel caso di sub holding, ai fini dell’individuazione delle società da sottoporre al test di cui all’articolo 177, comma 2-ter occorre valutare le caratteristiche delle partecipate (holding o operative) e, inoltre, operare il look through esclusivamente con riferimento alle sub- holding di cui si detiene, tenuto conto del demoltiplicatore, una quota di partecipazioni tale da determinarne il controllo.
Di seguito una tabella esemplificativa di fonte ministeriale, che non riguarda società quotate.
2 Un recente studio della Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha tuttavia precisato che il valore della partecipazione da prendere a riferimento per il calcolo non sarebbe quello di iscrizione in bilancio, ma il suo patrimonio netto. Questa impostazione non sembrerebbe in linea con quanto previsto dalla norma e appare penalizzante per i casi (i più frequenti) di acquisti di partecipazioni a valore superiore al patrimonio netto corrispondente.
Di seguito si riporta una tabella esemplificativa, sempre di fonte ministeriale, con gli esiti di tale verifica.
Nel caso specifico della società ‘’Operativa 3’’ – applicando il metodo look through trattandosi di una sub holding – si intuisce che non vi è il superamento della soglia minima.
Infatti, gli esiti dell’effetto demoltiplicativo dimostrano una percentuale delle partecipazioni pari al 7,2%, che non la rende qualificata.
Analizzando invece il valore contabile complessivo delle partecipazioni rilevanti ai fini del test, esso risulta essere pari a 14.880.000 mentre il valore contabile complessivo delle partecipazioni con una percentuale al di sopra della soglia minima è pari a 10.560.000 (10.560.000/14.880.000= 70,97%).
Dunque, è possibile usufruire del regime di realizzo controllato previsto dall’art. 177 comma 2 ter.
Una ulteriore modifica sul conferimento “qualificato” riguarda il caso in cui il conferente sia una persona fisica.
Non è più necessario il requisito della unipersonalità della conferitaria, che potrà essere partecipata anche da altri soggetti che siano familiari del conferente ai sensi dell’art.5 comma 5 TUIR.
Se il conferente non è una persona fisica, resta invece ferma la condizione già prevista della conferitaria unipersonale.
In entrambe le fattispecie, la conferitaria non deve essere necessariamente una società neocostituita.
Rimane infine in 5 anni il periodo minino di possesso da parte della conferitaria della partecipazione conferita, ai fini di beneficiare della PEX in caso di sua cessione.
Conferimenti di partecipazioni Intra UE art.178 TUIR
Un ulteriore intervento ha riguardato l’art.178 comma 1 lett.e) del TUIR, con l’obiettivo di rendere conforme la normativa domestica degli scambi di azioni intra UE alle disposizioni comunitarie.
Pertanto, il regime di neutralità fiscale si applica – oltre che agli scambi di partecipazioni coi quali la società acquirente ottiene la maggioranza dei diritti di voto della società acquistata – anche a quelli con i quali la società integra una partecipazione di maggioranza.
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.
Napoli, 3.4.2025
Dott. Mattia Rodriguez mattiarodriguez@fiorentinoassociati.it
Dott. Fabrizio Fiorentino fabriziofiorentino@fiorentinoassociati.it
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