Legge di bilancio 2026:
Assegnazione agevolata – affrancamento riserve – rateizzo plusvalenze – titoli iscritti nell’attivo circolante
Con il presente documento si intende fornire una prima informativa su alcune delle principali misure fiscali, contenute nella L. 199 del 30.12.2025, cd. “Legge di Bilancio 2026” (di seguito anche “Legge di Bilancio” o “Legge”), anche a valle degli eventuali chiarimenti forniti durante l’evento “Telefisco 2026”.
Si precisa che la concreta applicabilità di talune disposizioni resta sempre soggetta alla emanazione degli eventuali decreti attuativi degli enti interessati.
Indice
- Assegnazione agevolata dei beni ai soci
- Affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta
- Disciplina della rateizzazione delle plusvalenze su beni strumentali
- Valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante
- Assegnazione agevolata dei beni ai soci
L’articolo 1, commi 35–41 della Legge, rinnova la possibilità per le società di assegnare o cedere ai soci beni immobili e beni mobili registrati, ovvero di trasformarsi in società semplice, beneficiando dell’applicazione di un’imposta sostitutiva in misura agevolata. La norma è finalizzata a favorire l’estromissione dei beni dal patrimonio sociale, consentendo una riorganizzazione dell’assetto patrimoniale con un carico fiscale inferiore rispetto a quello previsto dal regime ordinario. Possono accedere all’assegnazione, alla cessione e alla trasformazione agevolata in società semplice le società di capitali e le società di persone, incluse quelle in liquidazione. Restano invece esclusi gli enti non commerciali e le società non residenti con stabile organizzazione in Italia.
Rientrano nell’ambito applicativo della disciplina agevolativa gli immobili e i beni mobili registrati (quali autoveicoli, imbarcazioni, ecc.) che non siano utilizzati in modo strumentale all’attività d’impresa. Sono, invece, esclusi gli immobili merce delle imprese di costruzione. Sulla plusvalenza derivante dall’assegnazione, dalla cessione o dalla trasformazione è dovuta un’imposta sostitutiva pari all’8 per cento, ovvero al 10,5 per cento qualora si tratti di società non operative (c.d. società di comodo).
L’imposta sostitutiva si applica sulla differenza tra il valore normale del bene (ovvero, per gli immobili, il valore catastale) e il relativo costo fiscalmente riconosciuto. Peculiarità della norma è, infatti, la possibilità di assumere, per gli immobili, il valore catastale in luogo del valore normale, con conseguente potenziale riduzione della plusvalenza imponibile. Il regime agevolato dell’assegnazione prevede inoltre la riduzione al 50 per cento dell’imposta di registro, mentre le imposte ipotecaria e catastale restano dovute in misura fissa.
L’imposta sostitutiva deve essere versata nella misura del 60 per cento entro il 30 settembre 2026 e per il restante 40 per cento entro il 30 novembre 2026. La norma richiede che i soci delle società che intendono avvalersi dell’agevolazione abbiano acquisito la qualifica di socio entro il 30 settembre 2025. In alternativa all’assegnazione dei singoli beni, la società può optare per la trasformazione in società semplice.
Tale operazione comporta la fuoriuscita dal regime d’impresa, con applicazione dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze latenti, e la successiva tassazione per trasparenza dei redditi fondiari in capo ai soci. La trasformazione risulta particolarmente indicata per le S.r.l. immobiliari di mera gestione, per le società patrimoniali a carattere familiare e, più in generale, per le strutture prive di un’effettiva attività commerciale.
2. Affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta
L’articolo 1, commi 44–45, della Legge ha riproposto l’istituto dell’affrancamento straordinario delle riserve e dei fondi in sospensione d’imposta, già disciplinato dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 192/2024, disponendo il differimento di un anno di tutti i termini rilevanti.
Mediante tale disposizione è consentito alle imprese di “liberare” riserve fiscalmente vincolate, rendendole distribuibili mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva.
L’agevolazione può assumere particolare rilievo strategico sia in vista della distribuzione di utili ai soci, sia nell’ambito di operazioni straordinarie o di processi di riorganizzazione societaria.
Il legislatore prevede, in particolare, la possibilità di assoggettare le riserve e i fondi in sospensione d’imposta a un’imposta sostitutiva dell’IRES con aliquota agevolata del 10 per cento, in luogo della tassazione ordinaria.
L’affrancamento si perfeziona mediante l’indicazione, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, dell’ammontare delle riserve e dei fondi oggetto di affrancamento e della corrispondente imposta sostitutiva dovuta.
Con il versamento dell’imposta sostitutiva, la riserva perde il vincolo fiscale, diviene liberamente distribuibile e non sconta ulteriore imposizione in capo alla società al momento della distribuzione.
Per quanto concerne i soci, la disciplina fiscale applicabile in caso di distribuzione delle riserve affrancate rimane invariata. In particolare:
•se il socio è una persona fisica, la società applica una ritenuta a titolo d’imposta;
•se il socio è una società di capitali, l’utile concorre alla formazione del reddito imponibile nella misura del 5 per cento;
•se il socio è una società di persone, l’utile concorre alla formazione del reddito imponibile nella misura del 58,14 per cento.
L’imposta sostitutiva deve essere obbligatoriamente versata in quattro rate annuali di pari importo: la prima entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025; le restanti tre entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dei tre esercizi successivi.
3. Disciplina della rateizzazione delle plusvalenze su beni strumentali
L’art.1 comma 42 della Legge modifica in modo significativo la disciplina della rateizzazione delle plusvalenze nell’ambito del reddito d’impresa.
La disciplina originaria contenuta nell’art. 86 del TUIR, che regolava le plusvalenze relative ai beni d’impresa diversi da quelli costituenti bene merce, prevedeva che se il bene fosse stato posseduto per almeno tre anni, sarebbe stato possibile optare per la rateizzazione della plusvalenza in quote costanti, fino a un massimo di cinque esercizi (quello di realizzo e i quattro successivi).
Il nuovo articolo 86 al comma 4 prevede invece che le plusvalenze realizzate, diverse da quelle su partecipazioni in possesso dei requisiti per beneficiare della PEX di cui all’articolo 87, concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate, senza alcuna possibilità di rateizzo.
Invece, le plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami d’azienda concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate o, se l’azienda o il ramo d’azienda è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
4. Valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante
L’articolo 1, commi 65–67 e seguenti, della Legge introduce una deroga transitoria ai criteri ordinari di valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali (c.d. OIC adopter).
Ai sensi dell’articolo 2426, co.1 n. 9 del codice civile, i titoli iscritti nell’attivo circolante (non classificati tra le immobilizzazioni) devono essere valutati al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, in applicazione del principio di prudenza e al fine di garantire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa.
In via eccezionale e temporanea, per gli esercizi 2025 e 2026, la Legge consente alle società di mantenere i titoli non immobilizzati al valore risultante dall’ultimo bilancio approvato, evitando così la svalutazione al valore di mercato.
Per i titoli non presenti nel bilancio precedente, la valutazione può avvenire al costo di acquisto.
La facoltà riguarda esclusivamente i titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa e non è applicabile qualora il minor valore di mercato abbia carattere durevole.
Le società che si avvalgono della deroga sono tenute ad accantonare in una riserva indisponibile una quota di utili di importo pari alla svalutazione non effettuata, al netto del relativo effetto fiscale.
Qualora gli utili o le riserve disponibili non siano sufficienti, la riserva dovrà essere costituita mediante gli utili degli esercizi successivi.
Ai fini della trasparenza informativa, nella nota integrativa dovranno essere indicati:
•i criteri adottati per individuare i titoli oggetto della deroga;
•le modalità di determinazione della riserva indisponibile;
•le motivazioni per cui la perdita è stata ritenuta temporanea.
La deroga si applica esclusivamente ai titoli di debito disciplinati dall’Organismo Italiano di Contabilità OIC 20 e ai titoli di capitale (partecipazioni non immobilizzate) disciplinati dall’OIC 21.
Restano invece esclusi gli strumenti finanziari derivati, anche se iscritti nell’attivo circolante, in quanto regolati dall’OIC 32, che ne impone la valutazione al fair value, sia alla rilevazione iniziale, sia a ogni chiusura di bilancio (articolo 2426, comma 1, n. 11-bis, c.c.).
L’Organismo Italiano di Contabilità ha inoltre chiarito che la deroga può essere applicata anche ai titoli acquistati nel corso dell’esercizio e che non è necessario estenderla all’intero portafoglio titoli.
Per le imprese assicurative, si prevede che la deroga non sia immediatamente operativa, essendo demandata a un apposito regolamento dell’IVASS la definizione delle modalità attuative e dell’ambito applicativo
Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.
Napoli, 19 maggio 2026
Dott. Annabella Arienzo
annabellaarienzo@fiorentinoassociati.it