Newsletter n.7 – 2024 – ZES Unica-Credito d’imposta 4.0,5.0

Indice

  1. Bilanci abbreviati – nuove soglie dimensionali
  2. ZES unica – Ultimi aggiornamenti
  3. Credito d’imposta Transizione 5.0
  4. Nuovi obblighi comunicativi – bonus 4.0

1. Bilanci abbreviati – nuove soglie dimensionali

Il D.Lgs. n. 125/24, ha introdotto delle modifiche sui limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e micro imprese.

In particolare le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio (nel caso si tratti di nuova società) o, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 5.500.000 euro (in precedenza tale limite era fissato a 4.400.000 euro);
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 di euro (in precedenza 8.800.000 euro);
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

Inoltre le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che possono redigere il bilancio in forma abbreviata sono considerate micro imprese quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 220.000 euro (in precedenza 175.000 euro);
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro (in precedenza 350.000 euro);
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

Il D.Lgs. n. 125/2024, entrato in vigore il 25 settembre 2024 recepisce la Direttiva UE n. 2775/2023, la quale stabilisce che gli Stati membri devono conformarsi alle nuove disposizioni entro il 24 dicembre 2024.

Per le società con esercizio coincidente con l’anno solare, le nuove soglie per la redazione del bilancio abbreviato e delle micro-imprese si considerano applicabili già dai bilanci relativi all’esercizio 2024, che saranno depositati nel 2025.

2. ZES unica – Ultimi aggiornamenti

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 9 settembre 2024 un nuovo modello per l’invio della comunicazione integrativa relativa al credito d’imposta per le “Zone economiche speciali nel Mezzogiorno”, come previsto dal Decreto Legge 113/2024, conosciuto come decreto Omnibus.

Il Provvedimento n. 350036 del 9 settembre stabilisce le modalità per trasmettere tali comunicazioni, con le nuove scadenze fissate tra il 18 novembre e il 2 dicembre, per le imprese che avevano già inviato la prima comunicazione entro il 12 luglio scorso.

È importante notare che le disposizioni del provvedimento del 9 settembre modificano quanto stabilito nel precedente provvedimento dell’11 giugno 2024.

Gli operatori economici potranno utilizzare il modello dal 18 novembre al 2 dicembre 2024 per attestare la realizzazione, entro la scadenza del 15 novembre, degli investimenti già comunicati all’Agenzia delle Entrate a partire dal 12 giugno scorso.

La comunicazione integrativa dovrà essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica, utilizzando il software “ZES UNICA INTEGRATIVA”, che sarà reso disponibile gratuitamente.

Il beneficiario o il soggetto incaricato, che ha inviato la comunicazione, riceverà un riscontro dall’Agenzia nella propria area riservata, sotto forma di ricevuta o di notifica di scarto.

Nel caso in cui l’invio sia stato effettuato nei termini, ma sia stato scartato dal sistema telematico nei quattro giorni precedenti alla scadenza, sarà comunque considerato valido purché venga ritrasmesso entro cinque giorni solari dalla data limite.

Il modello di comunicazione integrativa, insieme alle relative istruzioni, sarà approvato tramite un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 113/2024. La percentuale del credito d’imposta effettivamente utilizzabile verrà ricalcolata in base alle disposizioni dell’articolo 1 dello stesso decreto-legge e sarà comunicata tramite un provvedimento che sarà emanato entro il 12 dicembre 2024.

L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che non sarà più possibile inviare le comunicazioni integrative previste dal paragrafo 5 del provvedimento dell’Agenzia dell’11 giugno 2024, né quelle previste dall’articolo 5, comma 5, del decreto interministeriale del 17 maggio 2024.

3. Credito d’imposta Transizione 5.0  

Il D.L 19/2024, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, all’articolo 38, ha istituito il “Credito d’imposta Transizione 5.0”, quale misura agevolativa avente il fine di sostenere le imprese nel percorso alla transizione digitale ed energetica.

Tale Bonus, è riconosciuto per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, e non si applicherà ad investimenti effettuati nel 2023, anche nell’ipotesi in cui consegna e messa in funzione dei beni avvenga nel 2024.

I soggetti beneficiari sono tutte le imprese residenti nello Stato Italiano, che negli anni 2024-2025 effettuano investimenti in progetti di innovazione, con conseguente riduzione dei consumi energetici.

Risultano escluse da tale agevolazione, le imprese che si trovano nelle seguenti condizioni:

  • In stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o qualsiasi altra procedura concorsuale;
  • destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9 co.2 D.lgs. 231/2001.

Il diritto al credito è subordinato al:

  • rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro D.lgs. 81/2008;
  • corretto adempimento di obblighi di versamento di contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori.

Rientrano nella sfera di investimenti agevolabili, quelli effettuati in beni materiali e immateriali, che oltre al fine di apportare migliorie digitali e tecnologiche, nonché un efficientamento energetico, siano:

  • nuovi di fabbrica (acquistati a titolo di proprietà o leasing);
  • strumentali all’esercizio dell’impresa (software-piattaforme, per monitoraggio sia consumi energetici, sia energia autoprodotta e autoconsumata);
  • interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o rete di fornitura (formazione del personale).

Sono categoricamente esclusi dall’agevolazione invece, per rispetto del DNSH (Do No Significant Harm), investimenti in attività direttamente connesse ai combustibili fossili o che generino emissioni di gas serra o riguardino discariche di rifiuti e inceneritori.

L’entità del credito d’imposta spettante è stabilita da aliquote, definite in base alla combinazione tra riduzione dei consumi energetici e ammontare dell’investimento, nello specifico:

– Caso 1: riduzione di consumi energetici della struttura produttiva non inferiori al 3%, o una riduzione di consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%, è riconosciuto un credito:

  • del 35% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • del 15% per investimenti tra 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • del 5% per investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di 50 milioni di euro.

– Caso 2: riduzione di consumi energetici della struttura produttiva non inferiori al 6%, o una riduzione di consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 10%, è riconosciuto un credito:

  • del 40% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • del 20% per investimenti tra 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • del 10% per investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di 50 milioni di euro.

– Caso 3: riduzione di consumi energetici della struttura produttiva non inferiori al 10%, o una riduzione di consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 15%, è riconosciuto un credito:

  • del 45% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • del 25% per investimenti tra 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • del 15% per investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di 50 milioni di euro.

L’importo massimo di investimento, è inteso su base annua per l’impresa beneficiaria, mentre, con riferimento al calcolo delle riduzioni dei consumi energetici, si prendono come riferimento i dati relativi agli stessi, nell’esercizio che ha preceduto l’investimento.

Per accedere al credito, le imprese, devono presentare un modello messo a disposizione dal GSE (Gestore Servizi Energetici), in via telematica, in cui vi è:

  • dettaglio del progetto di investimento e il costo relativo;
  • certificazione ex ante, attestante entità riduzione dei consumi perseguibile con l’investimento, rilasciata da valutatore indipendente.

Le stesse imprese, devono inoltre trasmettere al GSE, al fine di usufruire del credito, pena decadenza:

  1. Comunicazione esecuzione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento acconto in misura non minore al 20%;
  2. Comunicazioni periodiche su stato avanzamento investimento, al fine di determinare la somma del credito utilizzabile;
  3. Comunicazione su ultimazione investimento, e raggiungimento dell’obiettivo dichiarato in certificazione ex ante.

Il credito di imposta 5.0 non è cumulabile con il credito di investimenti nella ZES unica Mezzogiorno, nè con il credito per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0.

4. Nuovi obblighi comunicativi – bonus 4.0

ll nuovo D.L. n. 39/24 ha introdotto importanti novità procedurali per poter fruire del credito d’imposta 4.0 (compreso R&S).

In particolare la nuova disposizione prevede che le imprese sono tenute a comunicare preventivamente (Comunicazione Ex ante) al MISE , per via telematica, l’importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare dal 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del Decreto 39/2024).

A tal proposito, il MIMIT ha approvato due diversi modelli di comunicazione dei dati a seconda della tipologia di investimento effettuata:

· Modello 1, per investimenti in beni strumentali;

· Modello 2, per investimenti in R&S.

Viene inoltre previsto che la comunicazione debba essere aggiornata al completamento degli investimenti effettuati (Comunicazione Ex post).

Si segnala che, l’obbligo comunicativo rappresenta un requisito indispensabile per la fruizione del credito, a differenza di quanto stabilito della precedente normativa nella quale assumeva un mero obbligo ai soli fini statistici.

L’obbligo di comunicazione ex ante, decorre dal momento in cui viene effettuato l’ordine del bene strumentale 4.0, come stabilito da recenti documenti diffusi da Assonime.

In estrema sintesi, secondo il nuovo tenore della norma:

· Per gli investimenti effettuati dal 30 marzo 2024, occorre presentare la comunicazione preventiva (Comunicazione ex ante), aggiornando tale comunicazione al momento del completamento degli investimenti (Comunicazione ex post);

· Per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024 occorre presentare soltanto la comunicazione ex post.

Una particolare disposizione è prevista per gli investimenti 2023, il comma 3 dell’art.6 del sopra indicato Decreto stabilisce che la compensabilità dei crediti maturati nel 2023 ma non ancora utilizzati alla data di entrata in vigore dello stesso, è subordinata al medesimo obbligo comunicativo.

La normativa risulta ancora poco chiara per gli investimenti che sono “effettuati” (ex art 109 Tuir) dal 30 marzo 2024, ma per i quali c’era un ordine in data antecedente. Il DM 24 aprile.

Infatti, da un lato richiede la comunicazione ex ante per gli investimenti che “si intendono effettuare” dal 30 marzo e dall’altro la esclude espressamente soltanto per gli investimenti “effettuati” tra il 1° gennaio 2023 e il 29 marzo 2024, restando dunque da chiarire la sorte di quelli ordinati prima, ma effettuati dopo. Si attendono pertanto dei chiarimenti da parte dell’amministrazioni finanziaria.

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Napoli, 12.11.2024

Dott. Giuseppe Morra

giuseppemorra@fiorentinoassociati.it

Dott. Fabrizio Fiorentino

fabriziofiorentino@fiorentinoassociati.it

Dott. Mattia Rodriguez

mattiarodriguez@fiorentinoassociati.it

Dott. Antonio Maria Fiorentino

antoniomariafiorentino@fiorentinoassociati.it

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