n.5/2015

FOCUS 5/15

RISOLUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE

dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015

Indice degli argomenti:

1. Tassazione del reddito derivante dalla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici.

2. Credito di imposta sulle erogazioni liberali a sostegno della cultura, c.d. “Art bonus”.

3. Regime fiscale dei compensi per i medici, dipendenti in rapporto esclusivo, che svolgono attività di consulente tecnico d’ufficio.

4. Reddito di lavoro dipendente – Rimborso chilometrico – art. 51, commi 1 e 5 del DPR n. 917/1986.

5. Registrazione delle sentenze in cui è parte un’Amministrazione dello Stato – Art. 59, comma 1, lettera a) DPR 131/1986.

6. Gestione degli interpelli antielusivi a seguito delle modifiche legislative intervenute nel 2015.

1. Risoluzione n. 86 del 15 ottobre 2015

Tassazione del reddito derivante dalla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici.

L’AGE precisa che, nel caso in cui sia rispettato il criterio della connessione all’attività agricola, il reddito derivante dalla produzione e cessione di energia fotovoltaica oltre il limite dei 260mila kWh per il 2014 e il 2015, si determina, applicando il coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a Iva.

Per rientrare nel regime di tassazione forfettaria – art. 22 del Dl 66/2014 – restano validi i limiti previsti dalla circolare n. 32/20091 dell’AGE, dove sono indicati specifici criteri di connessione all’attività agricola di quella di produzione di energia fotovoltaica2.

L’articolo 22 del citato decreto, che ha modificato il regime di tassazione delle attività connesse a quelle agrarie, stabilisce l’automatismo della tassazione forfettaria, per la parte generata dai primi 200 kW di potenza nominale installata, a partire dal periodo d’imposta 2016. Oltre questo limite e, in assenza di uno dei requisiti di connessione previsti dalla circolare n. 32 sopra citata, l’energia prodotta in eccesso rispetto a quella che sarebbe derivata da un impianto di potenza fino a 200 kW, è considerata reddito d’impresa.

In sostanza, l’attività connessa degli impianti fotovoltaici non deve “snaturare” la vocazione agricola del fondo.

1 L’AGE ha stabilito che la produzione e la cessione di energia fino a 200 Kw se esercitata da un’impresa agricola, si considera sempre attività agricola connessa; oltre i 200 Kw, si considera connessa se derivante da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati realizzati su strutture aziendali esistenti, nel caso in cui il volume d’affari derivante dall’attività agricola è superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 KW, e se, entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 KW di potenza installata eccedente il limite dei 200 KW, l’imprenditore dimostra di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola.

2 Anche la Corte Costituzionale, si è espressa in merito, tramite la sentenza n. 66 del 2015, con la quale i giudici hanno statuito che sono sufficienti a garantire la connessione all’attività agricola principale gli ordinari criteri della “prevalenza” e del “normale impiego”.

2. Risoluzione n. 87 del 15 ottobre 2015

Credito di imposta sulle erogazioni liberali a sostegno della cultura, c.d. “Art bonus”.

L’Agenzia delle Entrate affronta il caso dell’applicabilità dell’“Art bonus3 alle fondazioni bancarie relativamente alle somme spese direttamente per la progettazione e l’esecuzione delle opere di restauro e valorizzazione dei beni culturali, secondo quanto stabilito dai protocolli d’intesa stipulati con gli enti pubblici territoriali.

Pertanto, il fatto che le fondazioni non trasferiscano le somme di denaro all’ente pubblico territoriale ma provvedano direttamente al pagamento delle fatture per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di restauro del bene pubblico, non influisce sul meccanismo di liberalità.

L’Agenzia, sentito anche il parere del competente ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact), giunge alla conclusione – così come lo stesso Mibact – che la ratio della norma (art. 1 del Dl n. 83/2014) è di promuovere investimenti nel patrimonio culturale pubblico.

Il Mibact chiarisce, infatti, che l’iniziativa intrapresa dalle fondazioni bancarie costituisce un caso di diretta applicazione dell’art. 121, Dlgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il quale prevede espressamente che gli enti pubblici territoriali possano stipulare protocolli d’intesa con le fondazioni bancarie che perseguono scopi di utilità sociale nel settore dell’arte, attività e beni culturali “al fine di coordinare gli interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale e, in tale contesto, garantire l’equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione”.

Tra l’altro, l’importo e la destinazione della donazione sono previamente identificati nei protocolli d’intesa: l’erogazione liberale oggetto di beneficio è quantificata a monte, come somma determinata, e dunque assimilabile a erogazione in denaro.

3 Credito d’imposta disciplinato dall’articolo 1, comma 1, Dl n. 83/2014, introdotto nell’ambito delle disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. Si tratta di un regime fiscale agevolato di natura temporanea, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015, e nella misura del 50% delle erogazioni effettuate nel 2016, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo.

L’Agenzia conclude quindi che, nel caso esposto dalle fondazioni bancarie nell’interpello, ricorrono le condizioni soggettive e oggettive che consentono, in via eccezionale, l’applicazione dell’“Art bonus”.

3. Risoluzione n. 88 del 19 ottobre 2015

Regime fiscale dei compensi per i medici, dipendenti in rapporto esclusivo, che svolgono attività di consulente tecnico d’ufficio4.

L’Agenzia delle Entrate risponde ad un interpello dell’Inps riguardo all’erogazione di compensi in favore di un medico ASL (dipendente in rapporto esclusivo) per prestazione di consulenza medico-legale nell’ambito di un giudizio penale.

L’Inps pone il dubbio sulla qualificazione reddituale dei compensi, l’assoggettamento ad IVA e l’obbligo di documentazione tramite fattura elettronica.

L’Agenzia chiarisce che il regime fiscale e di fatturazione delle prestazioni di consulenza medico-legale si differenzia in relazione all’ambito di esecuzione della consulenza e alle modalità di svolgimento della specifica attività di CTU, infatti precisa che l’attività di consulenza medico-legale resa dal medico ASL (dipendente in rapporto esclusivo) all’Autorità giudiziaria nell’ambito di un giudizio penale, costituisce esercizio di pubblica funzione e, pertanto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera f), del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), i relativi compensi rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. In tal caso, la prestazione non rileva ai fini IVA e non deve essere documentata con fattura elettronica.

Se, però, la stessa prestazione è resa dal medico che svolge altre attività di lavoro autonomo con carattere professionale, quindi già titolare di partita IVA, i relativi compensi diventano riconducibili all’attività professionale, configurando reddito di lavoro autonomo “professionale”.

Ne consegue, che la prestazione è assoggettata ad IVA e deve essere documentata con fattura elettronica.

Per l’attività di consulenza medico-legale resa nell’ambito di un giudizio civile o eseguita per finalità assicurative, amministrative e simili in maniera occasionale, i relativi compensi vanno qualificati come redditi diversi5, poiché trattasi di compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

4 Artt. 1, comma 209 della Legge n. 244 del 2007 e 50 e ss. Del TUIR.

In tal caso, la prestazione non rileva ai fini IVA e non deve essere documentata con fattura elettronica, né tanto meno ricorre l’obbligo di apertura della partita IVA.

Nel caso in cui, invece, la suddetta attività di consulenza è svolta con carattere di abitualità da parte del medico, i relativi compensi configurano reddito da lavoro autonomo professionale ai sensi dell’art. 53 del TUIR.

Secondo l’AGE, la non occasionalità dell’attività, è anche ravvisabile nella volontaria iscrizione del medico nell’albo dei consulenti tecnici, che integra quindi il presupposto per l’obbligo all’apertura della partita IVA.

Da ciò deriva che la prestazione, quindi, è assoggettata ad IVA e deve essere documentata con fattura elettronica, nel caso in cui chi eroga i compensi abbia la qualifica soggettiva di Pubblica Amministrazione.

4. ​Risoluzione n. 92 del 30 ottobre 2015

Reddito di lavoro dipendente – Rimborso chilometrico – art. 51, commi 1 e 5 del D.p.r. n. 917/1986.

L’AGE risponde ad una compagnia assicurativa che, sulla base del CCNL di settore e della contrattazione integrativa aziendale, riconosce al personale in trasferta fuori dal territorio comunale della sede di lavoro, per l’utilizzo della propria autovettura, l’indennità chilometrica calcolata moltiplicando i chilometri riconosciuti per l’importo unitario determinato sulla base delle Tabelle ACI applicabili al veicolo di riferimento.

Ai fini della tassazione sulle somme corrisposte, la compagnia opera la seguente distinzione quando, per motivi organizzativi, il dipendente parte dalla propria abitazione invece, che dalla sede di lavoro:

– quando il percorso per raggiungere la località di trasferta, calcolato a partire dall’abitazione del dipendente, è più breve rispetto a quello calcolato partendo dalla sede di lavoro, l’indennità chilometrica spettante viene interamente riconosciuta in regime di esenzione fiscale e contributiva;

5 Ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l), del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR).

– quando, invece, il percorso per raggiungere la località di trasferta, calcolato a partire dall’abitazione, è più lungo rispetto a quello calcolato partendo dalla sede di lavoro, l’indennità chilometrica è assoggettata a tassazione, fiscale e previdenziale, per la sola quota riferibile alla maggiore distanza percorsa.

L’Agenzia precisa che tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di erogazioni liberali e rimborso spese, sono soggette a tassazione, fatta eccezione per quelle specificamente escluse dall’art. 51 del TUIR.

Per il caso esaminato, l’AGE ha sostanzialmente dato ragione all’istante e pertanto quando la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere – dalla propria residenza – la località di trasferta, risulti inferiore rispetto a quella calcolata dalla sede di lavoro, il rimborso chilometrico di importo inferiore rispetto a quello ordinario “casa ufficio” è da considerarsi non imponibile.

Nell’ipotesi inversa, quando la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere – dalla propria residenza – la località di trasferta, risulti maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede di lavoro, è da considerarsi reddito imponibile la differenza tra rimborso chilometrico effettivo e quello ordinario.

In ogni caso, il rispetto dei suddetti principi dovrà essere comprovato dalla documentazione interna conservata a cura del datore di lavoro.

5. ​Risoluzione n. 95 del 19 novembre 2015

Registrazione delle sentenze in cui è parte un’amministrazione dello Stato – Art. 59, comma 1, lettera a) D.p.r. 131/1986.

L’Agenzia delle Entrate precisa che, nell’ambito dei giudizi con litisconsorzio facoltativo, in cui ciascun soggetto agisce per la tutela di un autonomo diritto e le statuizioni della sentenza sono riferite distintamente a ciascun rapporto giuridico, l’imposta per la registrazione della sentenza deve essere richiesta “pro quota” a ogni soggetto e non per intero. Ciò al fine di evitare che la somma richiesta sia sproporzionata rispetto alle singole posizioni giuridiche.

Nel merito, l’Agenzia accoglie i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l’imposta di registro non colpisce l’atto, ma il rapporto in esso racchiuso. Il presupposto deve essere individuato “nell’atto giuridico avente

contenuto economico in quanto considerato nella sua idoneità a produrre ricchezza” e, quindi, espressione di capacità contributiva.

Pertanto, se nell’ambito di un litisconsorzio ciascun soggetto agisce per la tutela di un autonomo diritto, ogni attore privato, parte del processo, sarà responsabile del pagamento dell’imposta di registro relativa esclusivamente alla propria posizione giuridica. L’imposta non dovrà essere quindi liquidata interamente a tutte le parti in causa, ma dovrà essere richiesta pro-quota, sulla base del singolo rapporto giuridico oggetto della decisione della sentenza.

6. ​Risoluzione n. 104 del 15 dicembre 2015

Gestione degli interpelli antielusivi a seguito delle modifiche legislative intervenute nel corso del 2015.

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla gestione degli interpelli antielusivi a seguito delle modifiche legislative intervenute nel corso del 2015.

Tale operazione di revisione normativa ha sollevato dubbi interpretativi circa le regole sulla gestione delle relative istanze di interpello antielusivo presentate in questi ultimi quattro mesi, trovandosi ad essere disciplinate da riferimenti normativi differenti.

Nel merito si ricorda che sono stati emanati due distinti provvedimenti che hanno inciso profondamente sulla disciplina dell’interpello antielusivo:

a) il primo è il DLGS n. 128 del 5 agosto 2015 che, ha abrogato con effetto dal 2 settembre 2015 l’art. 37-bis, D.P.R. n. 600/1973, ed ha introdotto – con effetto dal 1° ottobre 2015 – l’art. 10-bis della legge n. 212/2000 fornendo una nuova definizione di abuso del diritto e una nuova procedura di interpello antielusivo;

b) il secondo è il DLGS n. 156 del 24 settembre 2015 che, con effetto dal 1° gennaio 2016, ha modificato l’intera disciplina degli interpelli tributari (compresi quelli antiabuso).

La gestione degli interpelli antielusivi quindi è diversa in base alla data di presentazione delle istanze, infatti l’Agenzia delle Entrate stabilisce che:

a) per gli interpelli presentati fino al 1° settembre 2015 l’Agenzia risponderà limitatamente alla richiesta di applicazione o meno dell’art. 37-bis, D.P.R. n. 600/1973;

b) gli interpelli presentati tra il 2 e il 30 settembre 2015, trovandosi in un periodo di disallineamento temporale tra l’abrogazione dell’art. 37-bis e l’entrata in vigore della nuova definizione di abuso del diritto e pertanto in assenza di qualsiasi parametro normativo di riferimento, dovranno essere reinviati dal contribuente all’AGE. In tal caso, non sarà comunque necessario allegare nuovamente i documenti trasmessi con l’istanza precedente;

c) per gli interpelli presentati tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2015 si dovrà fare riferimento alla disciplina del nuovo art. 10-bis, comma 5 della Legge n. 212/2000 ma saranno accettati anche se citano, per un errore materiale, le vecchie disposizioni di cui alla Legge n. 413/1991. In tal caso, il contribuente dovrà specificare la tipologia di imposta per cui ha richiesto il parere.

L’Agenzia conclude che “Nei casi in cui non sia possibile desumere direttamente o attraverso i riferimenti normativi richiamati dal contribuente il settore impositivo o i settori impositivi cui si riferisce l’istanza di interpello, questa deve ritenersi inammissibile poiché non sufficientemente circostanziata nella definizione della fattispecie concreta in relazione alla quale il parere è richiesto (cfr. la Circ. n. 32/E del 2010)”.

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Napoli, 14 gennaio 2016

Dott.ssa Valentina Davide

valentinadavidde@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

FOCUS

Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015

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