Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti
La legge n. 96 del 21 giugno 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 giugno 2017, recante la conversione, con modifiche, del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, all’art. 11 ha previsto la procedura per definire in modo agevolato le liti instaurate nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e degli Enti Territoriali (cd “rottamazione delle liti”), pendenti in ogni stato e grado di giudizio, nella quali il ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del medesimo decreto, ovvero entro il 24 aprile 2017. Lo strumento deflativo, si sostanzia nell’invio telematico di un’istanza, previo pagamento delle relative somme entro e non oltre il 2 ottobre 2017.
1. Estensione soggettiva e oggettiva della definizione
Le novità di rilievo della Legge di conversione del Decreto, hanno riguardato in primo luogo l’apertura alla definizione per tutti i ricorsi notificati all’Agenzia delle Entrate entro il 24 aprile 2017, compresi quelli aventi la funzione di reclamo ex articolo 17 – bis D.Lgs 546/92, mentre nella precedente versione, la norma includeva i soli ricorsi notificati a tutto il 31.12.2016.
L’altra modifica, ha riguardato la possibilità per gli Enti Territoriali e cioè, Regioni, Province e Comuni di decidere di avvalersi delle disposizioni dell’art. 11 D.L. n. 50/2017, attraverso l’adozione di un atto a contenuto normativo entro il 31 agosto 2017.
2. Requisito soggettivo – oggettivo – temporale
Non tutti gli atti possono essere definiti, infatti la disposizione introdotta prevede che possono formare oggetto di definizione gli atti in cui è parte:
L’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui questa sia stata chiamata in causa, ovvero intervenuta volontariamente (anche in uno con l’Agenzia della Riscossione);
Gli Enti Territoriali.
Ne deriva che possono essere oggetto di definizione le liti pendenti presso:
le Commissioni tributarie provinciali, regionali di primo e secondo grado di Trento e di Bolzano, anche a seguito di rinvio;
la Corte di Cassazione.
No possono essere oggetto di definizione, le cause ove è parte unicamente l’Agente della Riscossione, o altri Enti impositori diversi dall’Agenzia delle Entrate (es. Agenzia delle dogane e monopoli).
Secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate, possono trovare beneficio, approdando alla definizione agevolata, non soltanto le controversie incardinate avverso gli avvisi di accertamento e gli atti di irrogazione sanzioni, ma anche quelle inerenti gli avvisi di liquidazione, alle iscrizioni a ruolo delle cartelle di pagamento, secondo il seguente schema di sintesi:
ATTI DEFINIBILI
avvisi di accertamento
atti di irrogazione delle sanzioni
avvisi di liquidazione
iscrizioni a ruolo
cartelle di pagamento
Rientrano altresì, nel novero delle liti definibili, i ruoli e le cartelle di pagamento emessi per il recupero degli omessi versamenti di importi indicati in dichiarazione, ai fini dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, dell’IRAP e dell’IVA ai sensi degli articoli 36 – bis e 36 – ter DPR 600/73 e articolo 54 DPR 633/72 8 (c.d. avvisi di irregolarità).
Restano escluse dalla “rottamazione”, (i) le controversie inerenti le istanze di restituzione di somme, o in ogni caso, quello ove non è possibile determinare un quantum dovuto dal contribuente; (ii) le somme che costituiscono somme proprie iscritte nel bilancio generale dell’Unione Europea (dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati dalla Comunità Europea sugli scambi con paesi terzi); (iii) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (art. 16 regolamento UE 2015/1589 del Consiglio del 13.7.2015); (iii) non è ammessa neanche la definizione sulla eventuale parte della controversia che non inerisca alle risorse tradizionali dell’Unione Europea, all’IVA riscossa all’importazione e agli aiuti di Stato dichiarati in contrasto con il diritto comunitario.
Per quanto concerne il requisito temporale, si precisa che le controversie devono ancora essere pendenti, intendendosi per tali:
le controversie per le quali alla data del 24 aprile 2017 sia stato proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, non definite alla data di presentazione della domanda di definizione;
le liti interessate da una pronuncia in primo o in secondo grado i cui termini di impugnazione non siano ancora scaduti alla data del 24 aprile 2017;
le liti pendenti innanzi al giudice di rinvio;
le liti per le quali siano ancora in corso, al 24 aprile 2017, i termini per la riassunzione.
3. Procedura
Ai sensi del comma 1 del citato art. 11, la definizione avviene con l’invio dell’istanza di definizione e il pagamento entro e non oltre il 2 ottobre 2017, di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all’articolo 20 del DPR n. 602/73, calcolati sino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto, fatta esclusione delle sanzioni collegate al tributo e degli interessi di mora di cui all’articolo 30 DPR 602/73.
Il successivo comma 2 ha altresì disposto che, se la controversia attiene esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, ai fini del buon esito della definizione sarà dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione, mentre se la controversia si dovesse riferire alle sole sanzioni collegate in via diretta al tributo, per chiudere la lite, non sarà dovuto alcun importo, fermo restando che si sia comunque definito con strumenti e modalità diverse l’importo relativo al tributo principale.
In ogni caso, lo strumento prevede che il conteggio del netto dovuto, da indicare nell’istanza e sul modello F24, sia esposto comunque sottraendo tutte le somme già versate, sia in pendenza di giudizio, sia per pagamenti o rottamazioni di cartelle avvenute in precedenza (art. 6 D.L. 193/2016).
Pertanto, gli interessati potranno aderire all’agevolazione mediante la presentazione di un’apposita istanza da inoltrare telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 2 ottobre 2017, previo contestuale pagamento integrale o rateizzato degli importi definiti ai fini della “rottamazione”.
Il pagamento dell’importo al netto di sanzioni ed interessi di mora, dovrà essere effettuato obbligatoriamente prima dell’invio dell’istanza, a mezzo modello F24 utilizzando i codici tributo stabiliti dall’Agenzia Entrate con la risoluzione n. 108 del 1 agosto 2017.
La possibilità di versare in massimo 3 rate, è concessa al contribuente, solo se le somme per ciascuna controversia al netto degli interessi, siano superiori ad euro 2.000.
Le scadenze per ottemperare alla definizione dei carichi sono:
il 2 ottobre 2017 per il pagamento integrale o la prima rata che dovrà essere pari al 40% dell’importo dovuto;
il 30 novembre 2017 par la seconda rata per il versamento dell’ulteriore 40%;
il 2 luglio 2018 per il pagamento del restante 20%.
4. Sospensione della controversia
Il contribuente potrà chiedere al giudice la sospensione della controversia definibile, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni in oggetto. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017.
Entro tale data il contribuente dovrà depositare copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata; in questo caso il processo resta sospeso sino al 31 dicembre 2018.
Per le controversie definibili sono altresì sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono fra il 24 aprile 2017 e il 30 settembre 2017.
5. Esito
Il pagamento della prima o unica rata perfeziona la definizione, che prevarrà sull’efficacia di eventuali sentenze depositate prima del 24 aprile 2017 e non passate in giudicato alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata.
L’eventuale diniego alla definizione, dovrà essere notificato al contribuente entro il 31 luglio 2018, con le modalità previste per gli atti processuali. Il diniego è impugnabile nei 60 giorni successivi alla notifica, innanzi all’organo presso il quale pende la lite.
6. Estinzione del giudizio
In tema poi di estinzione del giudizio, il Legislatore ha invece previsto un meccanismo di estinzione del processo ricollegato all’inattività delle parti. Tenuto conto del fatto che il contribuente avrà l’onere di richiedere la sospensione del giudizio fino al 31 dicembre 2018 (in caso di presentazione della domanda di definizione agevolata), è stato previsto che il processo si estinguerà in mancanza di istanza di trattazione presentata proprio entro tale data.
Tuttavia, considerando che la valida definizione agevolata della controversia costituisce comunque causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, la stessa può essere dichiarata dal giudice (comunque ne venga a conoscenza).
******************
Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento. Roma, 26 settembre 2017
Dott. Gianmaria Di Meglio
dimeglio@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
DISCLAIMER
Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.