n.2/2014

FOCUS 2/14

RISOLUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE

dal 1° marzo al 30 aprile 2014

Indice degli argomenti:

1. La nozione di valore unitario delle spese di rappresentanza e degli omaggi

2. La decadenza del beneficio della rateazione

3. Obbligo di denuncia in caso di mancata utilizzazione e/o cessione edificatoria prima del quinquennio

4. La “mini Imu”: la tassazione dei terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

1. ​Risoluzione n. 27 del 12 marzo 2014

La nozione di valore unitario delle spese di rappresentanza e degli omaggi

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate riguarda le spese di rappresentanza e la deducibilità degli omaggi connessi ai limiti di cui all’art. 1, comma 2, D.M. del 19/11/20081 che ha modificato l’art. 108 del Tuir.

In particolare, la circolare richiama l’attenzione sulla definizione di spese di rappresentanza, che includono le spese per viaggi in caso di attività promozionali,

1 “Si considerano inerenti, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore. Costituiscono spese di rappresentanza le spese per viaggi turistici, per feste, ricevimenti, ed altri eventi di intrattenimento organizzati per mostre, fiere ed eventi simili ed ogni altra spesa per beni e servizi erogati gratuitamente per convegni, seminari, e manifestazioni….

Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa e dell’attività internazionale dell’impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore ad euro 50” “, deducibili per il loro intero ammontare ai sensi del comma 2 dell’art. 108 del Tuir.

per le feste in caso di ricorrenze aziendali, per inaugurazioni di nuove sedi, ed ogni altra spesa sostenuta per beni assegnati gratuitamente2.

L’art. 1, comma 2, del D.M. citato, definisce i criteri e limiti di deducibilità delle spese di rappresentanza: essi sono legati al volume di ricavi prodotti.

Il regime di favore è valido, per quei beni, il cui valore unitario è inferiore ad Euro 50,00, tali beni godono della deducibilità integrale; ovvero se superiori ad euro 50,00, la deducibilità rientra nei limiti del plafond.

Rilevanza specifica assume la definizione di valore unitario in relazione ai beni autoprodotti e distribuiti gratuitamente legati all’attività propria dell’impresa.

In tal caso occorre fare riferimento al valore di mercato rispetto al costo sostenuto per la produzione.

Pertanto se il valore di mercato è inferiore al costo di produzione, le spese di rappresentanza sono interamente deducibili; se il valore di mercato è superiore al costo di produzione è deducibile nei limiti del costo di produzione delle spese di rappresentanza indipendentemente che lo stesso sia inferiore o meno ad euro 50.

2. ​Risoluzione n. 32 del 19 marzo 2014

La decadenza del beneficio della rateazione

L’Agenzia delle Entrate ha fornito le opportune delucidazioni in merito alla rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo ed alla corretta applicazione dell’art. 52 della legge n. 98 del 9 agosto 2013 (c.d. “Decreto Fare”) e del relativo art. 4 del Decreto di attuazione del 6 novembre 2013 che ha modificato l’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973.

L’art. 4 del Decreto di attuazione del 6 novembre 2013, ha previsto che, in riferimento alle somme iscritte a ruolo, i piani di rateazione già accordati alla data di entrata in vigore della modifica normativa, possono, su richiesta del debitore, ed in presenza delle condizioni di cui all’art. 3, nel caso in cui sopravvengano ragioni

2 A tal proposito l’Agenzia delle Entrate ricorda che, l’articolo 108, comma 2 del D.P.R. n. 917/196 è stato modificato come segue: “le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruita’ stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell’attivita’ caratteristica dell’impresa e dell’attivita’ internazionale dell’impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50”, deducibili per il loro intero ammontare ai sensi del comma 2 dell’art. 108 del Tuir.

estranee alla responsabilità del contribuente, aumentare la rateazione fino a 120 rate mensili.

Inoltre l’art. 52, ha innalzato, da due ad otto, il numero delle rate il cui mancato pagamento determina la decadenza del beneficio della rateazione.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che tale beneficio è applicabile anche per i piani di rateizzo già in essere alla data di entrata in vigore del “Decreto Fare” e non decaduti alla data del 22 giugno 2013.

3. Risoluzione n. 37 del 9 aprile 2014

Obbligo di denuncia in caso di mancata utilizzazione e/o cessione edificatoria prima del quinquennio

L’Amministrazione finanziaria ha fornito il proprio orientamento in ordine alla corretta applicazione del regime fiscale agevolato riservato al trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati e diretti all’attuazione di programmi di edilizia residenziale.

Il trattamento fiscale agevolato comporta l’assoggettamento all’imposta di registro dell’1% a condizione che l’intervento sia completato entro 5 anni (termine prorogato di ulteriori 6 anni, per un totale di undici anni ex art. 6 D.L. n. 102/2013).

L’Ufficio pone l’attenzione sull’art. 1, comma 25 della L. n. 244/2007 (“legge finanziaria del 2008”), che prevede il rispetto di due condizioni per poter usufruire dell’accesso alle agevolazioni fiscali: a) il completamento della costruzione residenziale entro cinque anni (termine prorogato di ulteriori 6 anni per un totale di undici anni complessivi) e b) la mancata alienazione del bene in quel periodo.

Il beneficio decade nel caso in cui non vengono rispettate entrambe le condizioni.

In entrambe le ipotesi di decadenza dell’agevolazione, l’Ufficio deve liquidare l’imposta complementare che consiste nel calcolo differenziale tra l’imposta di registro con aliquota ordinaria e quella agevolata, in aggiunta agli interessi di mora a far data dalla registrazione dell’atto di acquisto del terreno edificabile inserito nel piano urbanistico particolareggiato.

L’Amministrazione Finanziaria chiarisce che, nel caso di eventi sopravvenuti, non dipendenti dalla volontà del contribuente, che hanno causato la non osservanza delle due condizioni, non si produce alcuna sanzione amministrativa in quanto nessun obbligo di denuncia è imposto al contribuente inadempiente ex art. 19 del D.P.R. n. 131/1986.

Per quanto riguarda il termine di decadenza entro cui l’Amministrazione Finanziaria può svolgere l’attività di accertamento, è previsto che la notifica dell’avviso di liquidazione può essere emesso entro tre anni (art. 76 comma 2 lett. a del D.P.R. n. 131/1986):

a) dal decorso del termine degli undici anni previsti dall’acquisto per il completamento dell’edificazione dell’unità abitativa;

b) dalla registrazione dell’atto di trasferimento dell’immobile.

L’Ufficio precisa che tali agevolazioni fiscali hanno avuto efficacia fino al 31.12.2013, in quanto a far data dal 1° gennaio dell’anno 2014, per effetto dell’art. 10, comma 4 del D.Lgs del 1 marzo 2011, “tutte le agevolazioni ed esenzioni tributarie risultano sopresse”.

4. ​Risoluzione n. 41 del 18 aprile 2014

La “mini Imu”: la tassazione dei terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

La seguente risoluzione chiarisce le modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi in presenza di redditi dei terreni ed in particolare, di quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli agricoltori professionali per i quali è dovuta la c.d. mini Imu 2013.

Occorre ricordare che l’Imu non è dovuta se riferita ai terreni agricoli, anche non coltivati; come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, l’effetto sostitutivo d’imposta si esplica sulla componente dominicale dei terreni non affittati ed opera qualora l’Imu risulti dovuta ma non sia stata versata ad esempio a causa delle detrazioni.

L’Agenzia delle Entrate aveva previsto il versamento, entro il 24 gennaio del 2014, per la Mini – Imu per i terreni. Richiamando l’art. 1, comma 5, della L. n. 133 del 2013, si precisa che il contribuente, era tenuto a versare il 40% dell’eventuale differenza tra l’Imu risultante secondo l’aliquota ordinaria deliberata dal comune per l’anno 2013 e quella derivante dalle norme statali.

La regola generale nel caso di terreni non affittati, prevede che Imu sostituisce l’Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale anche se tuttavia per il 2013 è dovuta la rata per la Mini-Imu; mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle imposte sui redditi. Per i terreni affittati, invece risulta dovuta sia l’Imu che l’Irpef.

Restano assoggettati all’Irpef, anche se non locati, i terreni per i quali è prevista l’esenzione dall’Imu. Tale è il caso dei terreni ricadenti in aree montane o di collina. Inoltre sono assoggettati all’Irpef i terreni agricoli e quelli non coltivati posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli agricoltori professionali iscritti nella previdenza agricola.

In tali casi, occorre compilare il quadro A del modello 730/2014, colonna “9” nella casella per “Imu non dovuta”.

L’Ufficio chiarisce il quesito posto, riepilogando sia le modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi (modello 730 ed Unico persone fisiche anno 2014), sia il regime di tassazione da applicare in presenza dei terreni oggetto della presente risoluzione:

1) terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola per i quali non è dovuta l’Imu per l’anno 2013:

a) nel riquadro A va indicato il codice 2 nella colonna 9 per “Imu non dovuta”;

b) il reddito dominicale del terreno, anche se non affittato, è assoggettato all’Irpef ed alle relative addizionali;

2) terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola per i quali è dovuta la Mini-Imu per l’anno 2013:

a) nel riquadro A non va indicato il codice 2 nella colonna 9 per Imu non dovuta;

b) il reddito dominicale del terreno, anche se non affittato, non è assoggettato all’Irpef ed alle relative addizionali;

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Napoli, 10 giugno 2014

Dott. Marco Tamburrino

marcotamburrino@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero

mauriziomoccaldi@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

FOCUS

Dal 1° marzo al 30 aprile 2014

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