Costo Ammortizzato: un tema ostico
Il criterio in analisi è entrato a pieno titolo tra i principi di redazione del bilancio delle società
Marco Fiorentino
Fiorentino Associati / Synergia Consulting Group
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
Il nuovo articolo 2426 del codice civile, introdotto dal DLGS 18 luglio 2015 n.139 – che ha rivoluzionato il contenuto del bilancio civilistico, in recepimento della Direttiva Contabile 34/2013/UE – dispone al n.1 che «le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile» mentre al n. 8, che «i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo».
Il criterio del “costo ammortizzato” quindi è entrato a pieno titolo tra i principi di redazione del bilancio. Il legislatore, tuttavia, non ne ha fornito una definizione precisa, ma si è limitato a rinviare ai contabili internazionali e quindi allo IAS 39. Questo definisce il costo ammortizzato di una attività o passività finanziaria come il valore a cui tale attività o passività è stata misurata al momento della rilevazione iniziale, al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento complessivo – utilizzando il criterio dell’interesse effettivo – su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione, a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità.
Effettivamente la definizione non brilla per semplicità e pertanto, appaiono più che comprensibili i dubbi e le incertezze che gli operatori stanno manifestando in fase di prima applicazione di questo, per certi versi rivoluzionario, criterio di rilevazione contabile.
L’OIC è anche intervenuto con i nuovi principi OIC 15 ed OIC 19 (relativi, rispettivamente, ai crediti ed ai debiti), ma le complicazioni operative in verità rimangono.
Cerchiamo di semplificarne la definizione, partendo dall’obiettivo di fondo del criterio, che è quello di rilevare nelle scritture contabili l’effettiva componente finanziaria implicitamente connessa a specifiche operazioni aziendali, in funzione del decorso del tempo e dei costi sostenuti per realizzarle.
È frequente infatti, che, dinanzi (per esempio) ad operazioni di finanziamento a lungo termine, accanto agli interessi si vengano a pagare spese che spesso ne accrescono significativamente, nella sostanza, l’onere finanziario. Il senso quindi del criterio è quello di far emergere e contabilizzare tale costo effettivo del denaro ricevuto, che altrimenti non verrebbe registrato in voci non connesse all’operazione che le genera.
Con il costo ammortizzato si interviene su questo disallineamento informativo, riqualificando quali oneri finanziari anche i costi annessi, arrivando ad ottenere il quadro economico e finanziario effettivo dell’operazione, lungo tutta la sua durata.
In queste logiche si opera, anche nei casi di prestiti a tassi inferiori ai valori di mercato (prestiti a zero), dove il corretto costo consente di rappresentare in bilancio ed appostare in sede di operazioni “fuori mercato”.
È quindi una tecnica di riqualificazione contabile sostanziale, finalizzata a fornire un quadro aggiornato della operazione al mondo esterno.
Nel concreto, il momento in cui questo obiettivo si realizza, è all’atto della prima rilevazione contabile di crediti, debiti e titoli immobilizzati, il cui valore, sulla base del principio del costo ammortizzato indicato, deve essere attualizzato per tener conto della data futura di esigibilità.
Tale valore attualizzato va poi sommato/diminuito con i cc.dd. “costi di transazione”, definiti anch’essi dallo IAS 39, come quei costi marginali direttamente attribuibili all’acquisizione, all’emissione o all’estinzione di una attività o passività finanziaria.
Si tratta di oneri che non si sarebbero sostenuti se l’operazione di finanziamento (tipicamente onorari, commissioni, imposte e tasse, spese notarili, ecc.) non fosse stata effettuata, allo scopo di arrivare ad un’effettiva rappresentazione della sostanza economica e finanziaria dell’operazione nel suo complesso e globale.
Sulla base di questi calcoli, si arriverà a determinare il tasso di attualizzazione da applicare (strettamente legato al valore iniziale più basso per i debiti, più alto per i crediti) ed il valore di estinzione dell’operazione a scadenza.
Tale differenziale (il costo) viene opportunamente spalmato, o meglio ammortizzato, lungo tutta la durata dell’operazione.
Per determinare le singole quote di ammortamento del costo ammortizzato occorre utilizzare il criterio dell’interesse effettivo (il TIR*), che è quel tasso che eguaglia, al valore iniziale e quello finale, rendendo corrispondente e reale oneroso dell’operazione.
Sulla base di tali differenziali da attualizzare e da spalmare, avendo a differenziale sia stato determinato (anche) da disallineamenti tra tassi nominali e tassi di mercato dell’operazione, costi di transazione, flussi di cassa, interessi, sconti sul nominale, costi correlati ed oneri accessori, si arriva alla determinazione del costo ammortizzato per calcolo del costo finanziario.
Le variabili base per il calcolo del costo ammortizzato sono necessariamente:
- la sintesi attesa dei flussi finanziari;
- l’ammontare e la scadenza delle previsioni degli incassi;
- la quantificazione dei costi di transazione e degli oneri;
- la determinazione delle eventuali spese di attuazione e/o di estinzione.
Sono soggette a questa nuova disciplina di valutazione:
a) i titoli immobilizzati secondo le disposizioni dell’art 2426, a seguito del rinvio alla disciplina degli strumenti finanziari;
b) i crediti e i debiti iscritti in bilancio secondo il costo ammortizzato.
Restano esclusi, in quanto non compatibili con la definizione del costo ammortizzato:
- i crediti e debiti a breve termine, laddove gli effetti della attualizzazione sono irrilevanti;
- i crediti e debiti senza scadenza;
- i crediti e debiti valutati al fair value o destinati alla vendita e ovviamente di quelli iscritti nei bilanci di esercizi precedenti.
Gli immobili, i beni, i servizi, beni materiali, spese pluriennali, spese ad utilità pluriennale non rientrano tra quelli assoggettati a questa procedura.
Per finalità di semplificazione, i crediti e i debiti non rientranti nei suddetti scostamenti si valutano al valore nominale.
Le scadenze dei pagamenti sono inferiori ai 12 mesi, ovvero i costi di transazione, le commissioni ed ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono considerate di scarso rilievo e/o tali da non produrre effetti rilevanti in bilancio.
Il criterio del costo ammortizzato deve essere applicato a partire dal bilancio 2016, da tutte le società che redigono il bilancio in forma ordinaria, mentre le società che abbiano optato per la redazione del bilancio in forma abbreviata e le microimprese (art.2435 bis e ter) ne sono esonerate.
Infine, per le operazioni sorte dall’1.1.2016, è possibile continuare la contabilizzazione con il criterio del costo ammortizzato a partire da valori contabili di apertura, con l’effetto che non si applica la retroattività.
In conclusione, il costo ammortizzato è un criterio di contabilizzazione piuttosto complesso da applicare operativamente, ma che ha una logica contabile ed economica forte. È necessario quindi, che nelle politiche generali di bilancio le imprese si attrezzino di conseguenza.
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