FOCUS 4/13
RISOLUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE
dal 1° agosto al 30 settembre 2013
Indice degli argomenti:
1. Recupero delle ritenute subite dai contribuenti minimi in Unico 2013
2. Agevolazioni per i bilanci e per le imposte per le zone colpite dal sisma
3. Tributi speciali: presupposto impositivo
4. Tassazione del TFR ed indennità di preavviso per soggetti residenti all’estero
1. Risoluzione n. 55 del 5 agosto 2013
Recupero delle ritenute subite dai contribuenti minimi in Unico 2013
l’Agenzia delle Entrate, in risposta a quanto richiesto anche dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma con una lettera al direttore Attilio Befera il 22 luglio scorso, chiarisce le modalità di “recupero” delle ritenute erroneamente subite dai contribuenti in regime fiscale dei c.d. “nuovi minimi”.
Nei modelli dichiarativi infatti non era presente uno specifico campo per evidenziarne l’importo ed ottenerne lo scomputo così, in relazione anche alla Risoluzione 47/E, che definiva le modalità recupero delle ritenute d’acconto del 4% sui bonifici ricevuti per lavori di ristrutturazione edilizia o di risparmio energetico sempre applicate ai contribuenti “nuovi minimi” vengono delineate due modalità:
– “recupero” tramite istanza di rimborso
– scomputo in dichiarazione (come già indicato dalla risoluzione 47/E): si dovrà inserire il codice “1” nel campo “Situazioni particolari”, posto nel frontespizio della dichiarazione, mentre le ritenute complessivamente subite sui ricavi e compensi dovranno essere indicate nel rigo RS33, colonna 2, utilizzando esclusivamente il primo modulo del quadro RS, senza compilare la colonna 1.
2. Risoluzione n. 59 del 25 settembre 2013
Agevolazioni per i bilanci e per le imposte per le zone colpite dal sisma
L’Age ha chiarito che le società di capitali colpite dal sisma di maggio 2012 e che, in base alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2013, possono posticipare i termini per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2012, versano il saldo e il primo acconto dell’Ires e dell’Irap entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, ovvero entro i trenta giorni successivi applicando la maggiorazione dello 0,40%.
Ad esempio, in caso di bilancio approvato nel mese di ottobre 2013, il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 senza maggiorazione ovvero entro i trenta giorni successivi applicando la maggiorazione dello 0,40%.
Lo stesso vale anche per i soci di società a responsabilità limitata non trasparenti, con riferimento al versamento dei contributi previdenziali, nonché i soci di società di capitali trasparenti, limitatamente alla quota dei versamenti (tributari e contributivi) afferente al reddito di partecipazione nella società che posticipa l’approvazione del bilancio.
3. Risoluzione n. 60 del 26 settembre 2013
Tributi speciali: presupposto impositivo
L’Agenzia delle Entrate blocca i tributi speciali sulle annotazioni di avvenuta registrazione degli atti conservati dai notai.
Il presupposto risiede nello svolgimento da parte degli uffici di un’attività nell’esclusivo interesse della parte, in cui vi rientrano il rilascio di certificazioni, di attestazioni, di copie ed estratti di atti o documenti già in possesso dell’amministrazione, procedimenti autonomi rispetto alla registrazione.
Non rientra in tale ambito l’annotazione dell’avvenuta registrazione da parte dell’ufficio la quale non è un procedimento autonomo, ma una fase del procedimento di registrazione.
Occorre dunque distinguere tra l’attestato di registrazione, soggetto ai tributi speciali, e l’annotazione dell’avvenuta registrazione in calce all’atto, che non è invece soggetta ai tributi speciali in quanto attività strumentale al procedimento di registrazione.
4. Risoluzione n. 61 del 26 settembre 2013
Tassazione del TFR ed indennità di preavviso per soggetti residenti all’estero
L’Agenzia nell’esaminare il caso di una contribuente, residente a Londra, erede in qualità di moglie di un dipendente di un istituto di credito bancario italiano, che ha prestato servizio presso una filiale londinese e trasferito successivamente in una filiale italiana, fino al momento del decesso.
La società in oggetto tra l’altro, in qualità di sostituto d’imposta, le ha corrisposto l’indennità sostitutiva del preavviso e l’ammontare del TFR maturato dal coniuge deceduto, relativi al periodo di lavoro svolto nel Regno Unito, al lordo di ogni ritenuta fiscale, per la successiva tassazione in quel Paese.
L’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che al fine di valutare il corretto trattamento fiscale da riservare alle somme erogate ex lege, a titolo di TFR e di indennità di preavviso, da un sostituto d’imposta ad un soggetto non residente, in qualità di avente diritto in ipotesi del decesso del prestatore di lavoro, è necessario tenere conto anche della normativa internazionale.
Il Fisco ritiene che la somma che la società bancaria erogherà all’istante a titolo di TFR e di indennità sostitutiva di preavviso debba essere assoggettata a tassazione in Italia in base alla quota parte di prestazione riferibile all’attività esercitata nel territorio dello Stato dal coniuge deceduto.
Tale ammontare deve essere assoggettato a tassazione in base alle regole proprie della normativa interna, ossia mediante applicazione, da parte del sostituto d’imposta italiano, di una ritenuta fiscale.
In conclusione, l’Age ritiene che il sostituto d’imposta sia tenuto, non solo sotto il profilo della disciplina interna, ma anche convenzionale, all’applicazione della ritenuta sulla quota parte del TFR e dell’indennità sostitutiva di preavviso, spettanti ex lege alla contribuente e maturati dal coniuge deceduto, in ragione dello svolgimento in Italia, da parte di quest’ultimo, della prestazione di lavoro, limitatamente al periodo specifico.
***************************** Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Napoli, 15 ottobre 2013
Dott. Maurizio Mestrallet
mauriziomestrallet@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero
mauriziomoccaldi@fiorentinoassociati.it
DISCLAIMER
Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.
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