FOCUS 5/13
RISOLUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE
dal 1° ottobre al 30 novembre 2013
Indice degli argomenti:
1. Iva – Operazioni non imponibili
2. Istanza di disapplicazione – Disciplina delle società in perdita
3. IVA – Aliquota agevolata – Opere di urbanizzazione primaria – Infrastrutture reti
4. Rivalutazione dei beni immobili delle imprese non IAS ADOPTER – modalità di versamento delle imposte sostitutive
5. “LEASEHOLD” – Base imponibile IVIE
6. Svalutazione immobili merce indeducibile
7. Imposta di registro e obbligo solidale
8. Niente imposta di registro per l’APE
9. Disposizioni antielusive e trasformazione societaria
1. Risoluzione n. 63 del 9 ottobre 2013
Iva – Operazioni non imponibili
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che anche gli acquisti di consistente importo effettuati dal personale in forza al Quartier Generale di gendarmeria europea (Eurogendfor) possono beneficiare dell’esenzione Iva.
Le forniture al personale in servizio nel quartier generale di Vicenza, destinatarie delle agevolazioni fiscali previste dal trattato istitutivo della Egf, sono assimilabili a quelle disciplinate dal Dpr 633/72 all’articolo 72 che dispone la non imponibilità al tributo delle operazioni effettuate in base a trattati e accordi internazionali.
2. Risoluzione n. 68 del 16 ottobre 2013
Istanza di disapplicazione – Disciplina delle società in perdita sistematica
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla corretta applicazione della disciplina delle società in perdita sistematica.
Il caso analizzato riguarda Srl esercente l’attività alberghiera e di ristorazione che nel corso dell’esercizio 2010 ha ceduto un immobile a destinazione abitativa, realizzando una plusvalenza.
La risoluzione precisa che la società per restare fuori dalla disciplina di quelle in perdita fiscale, deve realizzare un reddito imponibile che viene determinato considerando l’intero ammontare delle plusvalenze da cessione di beni strumentali, ancorché le stesse vengano tassate in cinque periodi d’imposta.
3. Risoluzione n. 69 del 16 ottobre 2013
IVA – Aliquota agevolata – Opere di urbanizzazione primaria – Infrastrutture reti
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che è possibile applicare l’Iva agevolata al 10% per le infrastrutture destinate all’installazione di impianti di comunicazione elettronica assimilate “ad ogni effetto” alle opere di urbanizzazione primaria.
Secondo l’Amministrazione finanziaria questo principio va applicato anche ai lavori per la realizzazione di cavedi multiservizi e per cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazione ai quali la risoluzione n. 41 del 2006 aveva, invece, negato l’agevolazione sul presupposto della tassatività, ai fini fiscali, dell’elencazione delle opere di urbanizzazione fornita dalla legge 847/1964 e ripresa dall’art. 16 del Dpr 380/2001.
4. Risoluzione n. 70 del 23 ottobre 2013
Rivalutazione dei beni immobili delle imprese non IAS ADOPTER – modalità di versamento delle imposte sostitutive
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla modalità di versamento delle imposte sostitutive per la rivalutazione dei beni d’impresa di cui all’art. 15, commi da 16 a 23 del Decreto Legge n.185/2008.
I problemi riguardavano la misura del tasso di interesse da applicare in caso di pagamento rateale delle descritte imposte sostitutive e l’applicabilità alle stesse della modalità di versamento prevista dall’art. 20 del Dlgs 241/1997.
In merito al primo si chiarisce che per le rate successive alla prima si pagano interessi nella misura del 3% annuo, a prescindere dalle diverse misure del saggio degli interessi legali in vigore alle date di scadenze delle rate.
Considerata, però, l’ambigua formulazione della norma, si esclude l’applicazione della sanzione nei confronti di chi ha versato interessi in misura diversa dal saggio legale.
La stessa motivazione può essere valida anche per i contribuenti che hanno provveduto al versamento rateale avvalendosi dell’ulteriore modalità di versamento rateale prevista dall’art. 20 del Dlgs 241.
5. Risoluzione n. 75 del 6 novembre 2013
“LEASEHOLD” – Base imponibile IVIE
L’Age ha indicato le regole da seguire per la determinazione del valore degli immobili ubicati nel Regno unito, detenuti in forza del diritto di “leasehold” ai fini del versamento dell’IVIE dovuta.
Viene chiarito che sono tenuti al pagamento dell’IVIE i titolari del diritto al possesso dei beni c.d. “leasehold”, piuttosto che i titolari della proprietà fondiaria assoluta c.d. “freehold”, precisando inoltre che l’IVIE per gli immobili ubicati nel Regno Unito deve essere calcolata prendendo in considerazione il valore dell’immobile, come determinato ai fini dell’applicazione della Council Tax.
Tuttavia, la medesima Council tax non può essere scomputata dall’IVIE non essendo, indicata nella colonna relativa all’imposta patrimoniale estera che può essere detratta dall’IVIE.
Questo perché la Council tax non ha natura patrimoniale, ma rappresenta, invece, un tributo dovuto per il godimento dei servizi locali forniti dal Borough Council.
6. Risoluzione n. 78 del 12 novembre 2013
Svalutazione immobili merce indeducibile
L’Agenzia delle Entrate, ha precisato che l’eventuale svalutazione effettuata civilisticamente su un immobile merce risulta indeducibile ai fini fiscali con conseguente obbligo di ripresa in sede dichiarativa.
Le imprese sono obbligate, pertanto, ad effettuare in sede di dichiarazione una variazione in aumento, che va a neutralizzare sotto il profilo fiscale la componente negativa iscritta a Conto economico.
Perno del ragionamento della risoluzione è il meccanismo dell’art. 92 comma 1 del TUIR, per il quale i criteri di valutazione indicati, riguardano “le rimanenze finali la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell’articolo 93”.
L’Agenzia delle Entrate distingue, quindi, tra due diverse fattispecie:
beni fungibili, ammessi alla valutazione secondo le metodologie del LIFO, del FIFO o della media ponderata, per i quali le svalutazioni sono deducibili;
beni infungibili, valutati secondo il criterio del costo specifico in funzione delle loro caratteristiche, i cui minori valori non possono assumere rilevanza sotto il profilo fiscale.
Il principio espresso dalla risoluzione trova il suo naturale ambito applicativo nel settore immobiliare, caratterizzato da beni merce privi di fungibilità e, quindi, valutati al costo specifico.
7. Risoluzione n. 82 del 21 novembre 2013
Imposta di registro e obbligo solidale
Solo le “parti in causa”, sono solidalmente responsabili per l’imposta da corrispondere per la registrazione della sentenza. Questo, in estrema sintesi, il principio contenuto nella Risoluzione 82/E del 21 novembre 2013.
Secondo l’istante la solidarietà passiva di cui all’articolo 57 del Testo unico dell’imposta di registro, doveva riguardare “le sole parti del rapporto sostanziale deciso in sentenza, e, quindi, l’attore e il convenuto”.
Non potrebbe, dunque estendersi la solidarietà nel pagamento dell’imposta in questione “ai terzi intervenuti volontariamente nel processo ed estranei al rapporto sostanziale”.
L’Agenzia conferma la tesi dell’istante sulla base del consolidato orientamento della Corte di Cassazione (sentenza n.4805/2011) e dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale, secondo cui “per la registrazione degli atti giudiziari, l’imposta di registro non deve gravare indiscriminatamente su tutti i soggetti che hanno preso parte al procedimento in quanto l’indice di capacità contributiva, cui si ricollega il tributo, non è la sentenza in quanto tale, ma il rapporto sostanziale in essa racchiuso, con conseguente esclusione del vincolo di solidarietà nei confronti dei soggetti ad esso estraneo” .
8. Risoluzione n. 83 del 22 novembre 2013
Niente imposta di registro per l’APE (Attestato di Prestazione Energetica)
Con la presente risoluzione viene stabilito che l’Ape non è soggetto a imposta di registro né a imposta di bollo.
Diverso trattamento si ha per la copia autentica dell’Ape, infatti in tal caso va pagata l’imposta di bollo di euro 16 per ogni facciata.
L’Ape è stato introdotto dal Dl 63/2013 al posto del precedente Ace, il DL 63 ha sanzionato di nullità, in caso di mancata allegazione dell’Ape, a far tempo dal 6 giugno 2013:
a) i contratti di compravendita immobiliare;
b) i contratti di donazione e ogni altro atto traslativo di immobili a titolo gratuito;
c) i “nuovi” contratti di locazione.
Si precisa che con la recente Legge di Stabilità 2014, la sanzione di nullità è stata eliminata.
In riferimento all’obbligo, di allegazione dell’attestato di prestazione energetica al contratto di locazione, veniva chiesto all’Agenzia se tale obbligo di allegazione esplicasse effetti anche ai fini della registrazione del contratto di locazione.
L’Age conferma che si deve procedere alla registrazione del contratto di locazione e dell’attestato allegato, senza autonoma applicazione dell’imposta di registro all’Ape, in quanto l’attestato non rientra tra gli atti per i quali vige l’obbligo della registrazione, in ipotesi di registrazione telematica.
Poiché le applicazioni “Locazioni web”, “SIRIA” e “IRIS” non consentono l’allegazione di documenti, l’attestato di prestazione energetica potrebbe essere presentato all’Ufficio in forma cartacea unitamente all’attestazione di avvenuta registrazione.
Per quanto concerne l’imposta di bollo, l’Agenzia precisa che:
non è dovuta se l’APE è allegato in originale o in copia semplice;
è dovuta, nella misura di 16,00 euro per ogni foglio, se l’APE è allegato in copia dichiarata conforme all’originale da un pubblico ufficiale.
9. Risoluzione n. 84 del 27 novembre 2013
Disposizioni antielusive e trasformazione societaria
L’ Amministrazione finanziaria ha illustrato il comportamento che una società deve adottare dopo aver aderito ad un accertamento ex art. 37-bis del DPR 600/73
in cui viene riqualificata la sua soggettività tributaria per effetto del disconoscimento hai fini fiscali, è della la trasformazione di una società di capitali (S.r.l.) in una società semplice, in quanto considerata elusiva.
Tali effetti hanno una valenza esclusivamente fiscale, per cui i comportamenti posti in essere dal contribuente sono, in ogni caso, validi e rilevanti sul piano civilistico, pertanto, detta società:
resta soggettivamente una società semplice;
anche mantenendo tale forma giuridica, deve, comunque, determinare il reddito imponibile secondo le regole proprie delle (S.r.l.).
L’Agenzia delle Entrate sostiene che nel caso si decidesse di trasformare la società semplice nuovamente in una società a responsabilità limitata, detta operazione non avrà, ai fini delle imposte dirette, gli effetti di una operazione fiscalmente realizzativa sulla società trasformanda.
Si osserva che l’operazione originaria era stata disconosciuta solo ai fini delle imposte dirette, di conseguenza relativamente alle imposte indirette detta ritrasformazione da società semplice in società di capitali:
risulta fuori campo IVA;
è assoggettata ad imposta di registro in misura fissa;
in presenza di immobili, sconta le imposte ipotecaria e catastale anch’esse in misura fissa.
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Napoli, 7 gennaio 2014
Dott. Maurizio Mestrallet
mauriziomestrallet@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero
mauriziomoccaldi@fiorentinoassociati.it
DISCLAIMER
Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.
FOCUS
Dal 1° ottobre al 30 novembre 2013