FOCUS 6/13
RISOLUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE
dal 1°dicembre al 31 dicembre 2013
Indice degli argomenti:
1. Esclusione del notaio dal rimborso dell’imposta in eccesso
2. Modalità di calcolo dell’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato
3. Regime Iva applicabile alle commissioni bancarie
4. Svalutazione soltanto civilistica: tempi e modi di “riassorbimento”
5. Interessi dei titoli di Stato di Serbia e Montenegro tassati al 12,50%
6. Rivalutazione immobili di non operative
1. Risoluzione n. 90 del 11 dicembre 2013
Esclusione del notaio dal rimborso dell’imposta in eccesso
È stato posto all’Agenzia delle Entrate un quesito riguardate le eventuali modalità di recupero (mediante rimborso oppure compensazione ai sensi dell’art. 3 – ter del D. Lgs. n. 463/1997) delle imposte di registro versate in più in sede di autoliquidazione degli atti telematici, redatti da notai per conto dei propri clienti, e non dovute in virtù dei chiarimenti forniti dall’Agenzia tramite la Circolare n. 44/E del 2011.
Il diritto al rimborso dell’imposta pagata in eccesso deriva dal pagamento di imposte indebite dal punto di vista sostanziale e non certo dall’efficacia di un documento di prassi, e l’Agenzia, in primo luogo esclude la possibilità, per i notai, di procedere, in tali casi, alla compensazione.
A tal proposito si ricorda che l’articolo 3 – ter, D. Lgs. 493/1997, permette la compensazione, per i notai, limitatamente alle somme versate per un mero errore in fase di autoliquidazione dell’imposta, e se tale errore è riscontrato dall’Ufficio in sede di verifica della stessa.
Pertanto, una volta terminata tale fase non e più ammessa la possibilità di compensare quanto versato in eccesso.
In merito alla possibilità, per il notaio, di richiedere il rimborso, l’Amministrazione ricorda che la giurisprudenza, al termine di una complessa evoluzione, è giunta ad affermare l’estraneità del notaio al rapporto tributario, con conseguente esclusione della titolarità del diritto al rimborso, in quanto l’imposta di registro individua quali soggetti passivi solo le parti contraenti, che come tali, sono obbligate a corrispondere l’imposta.
Secondo tale orientamento, il notaio va identificato con il responsabile di imposta, di conseguenza il diritto a richiedere il rimborso dell’imposta di registro pagata in eccesso, nel limite del termine di tre anni, spetta solo alle parti contraenti, mentre è escluso per il notaio.
2. Risoluzione n. 91 del 12 dicembre 2013
Modalità di calcolo dell’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato
L’Agenzia delle Entrate ha fornito le opportune delucidazioni in merito alle modalità di calcolo dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato, applicata dagli intermediari finanziari, il cui acconto è da versare nella misura del 100%, entro il 16 dicembre di ogni anno.
L’acconto è pari al 100 per cento dell’ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi 11 mesi del medesimo anno.
Dal momento che il versamento avviene entro il 16 del secondo mese successivo a quello di applicazione, l’importo da versare nel termine del 16 dicembre 2013 deve essere pari alla sommatoria dei versamenti dovuti per le plusvalenze del periodo compreso tra novembre 2012 e settembre 2013, al lordo delle compensazioni eventualmente effettuate.
Il versamento dell’acconto potrà essere scomputato, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo, esclusivamente dai versamenti relativi alla medesima imposta sostitutiva.
L’eventuale eccedenza del versamento effettuato a titolo di acconto rispetto all’imposta sostitutiva dovuta nell’anno successivo, è scomputabile dal versamento dell’acconto da eseguire nel medesimo periodo.
Infine, si ricorda che ai fini del versamento di tali acconti è stato istituito il codice tributo 1140, da inserire nel modello di versamento F24.
3. Risoluzione n. 97 del 17 dicembre 2013
Regime Iva applicabile alle commissioni bancarie
L’Amministrazione finanziaria ha fornito il proprio orientamento in ordine alla corretta interpretazione dell’articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972 con particolare riguardo al regime IVA applicabile alle commissioni corrisposte alle banche dalle società di gestione del risparmio (SGR), per conto degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) da esse istituiti, per i servizi riconducibili all’attività di banca depositaria di cui all’art. 38 del TUF.
Il trattamento fiscale, ai fini IVA, dei proventi relativi alle attività poste in essere dalla banca depositaria può essere schematizzato nel modo seguente:
attività di custodia e di amministrazione: imponibile, ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 4) del D.P.R. n. 633 del 1972;
attività relative alla gestione dei fondi comuni di investimento: esenti, ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 1), del D.P.R. n. 633 del 1972 che prevede tra le operazioni esenti quelle connesse alla “gestione di fondi comuni d’investimento”;
attività di controllo e di sorveglianza: imponibili in quanto, sulla base dei chiarimenti forniti dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 4 maggio 2006, causa
n. C-169/04, dette attività non rientrano nel concetto di “gestione dei fondi d’investimento”
4. Risoluzione n. 98 del 19 dicembre 2013
Svalutazione soltanto civilistica: tempi e modi di “riassorbimento”
Con la seguente risoluzione viene analizzato il caso della svalutazione civilistica di un bene ammortizzato in bilancio in misura inferiore a quella massima prevista ai fini della determinazione del reddito d’impresa.
Con ammortamenti imputati dall’impresa a bilancio in misura inferiore rispetto a quella consentita fiscalmente, il documento di prassi indica come la svalutazione civilistica possa essere riassorbita ai fini Ires operando variazioni in diminuzione in dichiarazione.
Le variazioni devono essere effettuate a partire dall’esercizio in cui la svalutazione è stata contabilizzata e quantificate in misura non superiore alla differenza tra la quota di ammortamento fiscale e civilistica, laddove la variazione in diminuzione sia operata in misura inferiore rispetto a quella massima, la quota di svalutazione non dedotta potrà essere recuperata solo al momento dell’eventuale realizzo del cespite.
Sul versante Irap la svalutazione non dedotta si recupera ripartendo il valore Irap del bene, ossia il valore contabile residuo al lordo della svalutazione fiscalmente non dedotta, sulla base della vita utile residua.
Di conseguenza l’importo che rileva ai fini della determinazione del valore della produzione netta è rappresentato dalla sommatoria tra la quota di ammortamento imputata a conto economico e la quota di svalutazione operata in dichiarazione Irap con la variazione in diminuzione.
5. Risoluzione n. 99 del 19 dicembre 2013
Interessi dei titoli di Stato di Serbia e Montenegro tassati al 12,50%
L’Amministrazione Finanziaria ha chiarito il corretto trattamento da riservare ai rendimenti derivanti dal possesso di titoli di Stato emessi da paesi della ex Jugoslavia (Serbia e Montenegro).
L’Agenzia, nel presupposto che i suddetti titoli di Stato posseduti dall’istante abbiano i requisiti previsti dalla normativa e cioè che abbiano le caratteristiche proprie delle obbligazioni (titoli che prevedono il rimborso alla scadenza di una somma almeno pari a quella mutuata), ha ritenuto condivisibile la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente di applicare l’imposta sostitutiva con l’aliquota del 12,50% ai rendimenti dei titoli sopra descritti.
6. Risoluzione n. 101 del 20 dicembre 2013
Rivalutazione immobili di non operative
L’Agenzia delle Entrate prevede che ai fini dell’applicazione della disciplina sulle società non operative per il 2013, la società che ha rivalutato fiscalmente gli immobili ex art. 15 del DL 185/2008 deve prendere in considerazione, nel calcolo dei ricavi presunti, i valori fiscalmente rilevanti nei singoli periodi d’imposta compresi nel triennio.
Nella determinazione delle risultanze medie degli immobili, occorre considerare:
per il 2013, il maggior valore che opera a seguito della rivalutazione degli immobili, in quanto “valore fiscalmente rilevante” per quell’esercizio;
per il 2012 e il 2011, il valore non rivalutato dei medesimi immobili, non essendo per tali periodi efficace, ai fini fiscali, la rivalutazione in parola.
L’Agenzia delle Entrate precisa che il coefficiente del 4% previsto dall’art. 30 co. 1 lett. b) della L. 724/94 deve essere riferito esclusivamente agli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti.
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Napoli, 22 gennaio 2014
Dott. Maurizio Mestrallet
mauriziomestrallet@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero
mauriziomoccaldi@fiorentinoassociati.it
DISCLAIMER
Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.
FOCUS
Dal 1°dicembre al 31 dicembre 2013