Cessione di SPV nel settore energetico:
la PEX richiede una reale struttura operativa.
Nelle operazioni di M&A del settore energetico è prassi diffusa cedere non l’impianto in sé (Asset deal), ma la società veicolo (Share deal) che ne detiene il progetto, spesso quando è ancora in una fase di start up.
Su questo tema interviene la risposta ad interpello n. 97 del 1° aprile 2026, che affronta il caso di una cessione da parte di una holding della totalità delle quote di alcune società veicolo (SPV), operanti nel settore energetico, fornendo indicazioni piuttosto stringenti sull’applicabilità della PEX alla plusvalenza realizzata, in merito alla sussistenza del requisito della “commercialità” della società partecipata.
In linea generale, per la verifica della sussistenza di tale requisito, nel tempo, prassi e giurisprudenza hanno superato il criterio meramente formale della qualifica del reddito prodotto ai sensi dell’art. 55 del TUIR, spostando l’attenzione su un criterio sostanziale: la società partecipata deve essere dotata di una struttura operativa idonea, anche solo potenzialmente, alla produzione e/o commercializzazione di beni o servizi.
Con il corollario che eventuali attività preliminari alla nascita di tale struttura operativa (attività preparatorie), non possono qualificarsi come “commerciali” ai fini PEX, salvo che non si tratti attività preparatorie, nell’ambito dei procedimenti autorizzativi per la costruzione e l’esercizio di infrastrutture energetiche di interesse pubblico o di pubblica utilità (circolare n. 7/E del 29 marzo 2013) o casi similari.
Secondo l’Agenzia, questo complesso di attività concernenti le operazioni di finanziamento, di ricerca dei siti, di progettazione e realizzazione degli impianti, non si configura come attività preparatoria o start-up (intesa come attività di per sé non idonea a integrare l’esercizio di un’attività commerciale, ma comunque suscettibile di assumere connotazione commerciale ai fini PEX), ma determina immediatamente la realizzazione – seppur parziale – dell’oggetto sociale.
Questo principio consente di valutare la commercialità della SPV già nella fase antecedente all’avvio della produzione, a condizione che la società partecipata, dopo aver superato le fasi preparatorie, risulti dotata di un apparato organizzativo autonomo, potenzialmente in grado a svolgere in tempi ragionevoli l’attività per la quale è stata costituita.
Nel caso esaminato, le SPV avevano acquistato progetti in una fase embrionale, inizialmente avviati dal venditore Gamma e ne avevano portato a termine lo sviluppo, arrivando allo status di “ready to build”.
Tuttavia, tali attività di implementazione erano state affidate allo stesso soggetto venditore dei progetti (Gamma) e non erano state svolte in proprio.
L’Agenzia ha escluso la sussistenza, in capo alle SPV cedute, del requisito della commercialità di cui all’art. 87, comma 1, lett. d), del TUIR, in quanto le società cedute si configuravano, all’esito di una serie di elementi fattuali, quali meri “contenitori” di asset immateriali, come permessi e contratti, e non quali imprese operative che avessero svolto in autonomia l’attività preparatoria.
Sono stati evidenziati, in particolare, i seguenti punti essenziali:
- tutte le attività chiave di sviluppo non erano state svolte ab origine dalle SPV medesime ma da altra società (Gamma);
- le SPV non avevano un apparato organizzativo autonomo;
- la cessione delle SPV era intervenuta prima dell’effettivo avvio della costruzione degli impianti, quindi in un momento in cui le società non erano ancora dotate della capacità, anche solo potenziale, di soddisfare la domanda di mercato.
In altri termini, la semplice acquisizione di progetti, autorizzazioni e posizioni contrattuali già sviluppate o da sviluppare da parte di altri soggetti non è sufficiente a perfezionare quella struttura operativa, potenzialmente idonea alla produzione, che la circolare 7/E richiede, al fine della “realizzazione immediata – seppur parziale – dell’oggetto sociale”.
Queste attività, in buona sostanza, rimangono relegate nell’ambito delle attività preparatorie, che al massimo potranno contribuire a configurare il periodo minino triennale di esercizio commerciale, sempre che vi sia una organizzazione autonoma e inizi l’attività d’impresa
Ai fini della verifica in concreto della commercialità, diventa quindi indispensabile valutare, sia il grado di operatività raggiunto dalla società partecipata al momento della cessione, sia il ruolo svolto da eventuali soggetti terzi nello sviluppo del progetto.
Nella strutturazione delle operazioni di share deal è pertanto opportuno che la SPV venga coinvolta attivamente nello sviluppo del progetto sin dalle fasi iniziali (a titolo esemplificativo: individuazione delle aree, iter autorizzativo, stipula dei contratti con EPC e fornitori, richieste di connessione alla rete, autonoma assunzione degli impegni finanziari).
Occorre poi che tali attività risultino adeguatamente documentate: delibere degli organi sociali, contratti sottoscritti direttamente dalla SPV, corrispondenza con le autorità competenti e ogni altro elemento a supporto dello svolgimento diretto delle attività prodromiche.
La risposta n. 97/2026 non sovverte il quadro consolidato dalla circolare 7/E del 2013 ma introduce, tuttavia, un elemento ulteriore, discontinuo rispetto a una certa prassi di mercato.
Il regime PEX non è un automatismo legato al tipo di attività esercitata o al possesso del titolo giuridico, ma è il riconoscimento di una commercialità effettiva, autonomamente costruita dalla SPV attraverso la propria azione imprenditoriale.
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.
Napoli, 07.09.2026
Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
Dott. Mattia Rodriguez
mattiarodriguez@fiorentinoassociati.it
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