Newsletter 7/2026

Legge di bilancio 2026
Criptoattività – tributi locali – dichiarazione IVA
compensazione – Plastic e sugar tax

Con il presente documento si intende fornire una informativa su alcune delle principali misure fiscali, contenute nella L. 199 del 30.12.2025, cd. “Legge di Bilancio 2026” (di seguito anche “Legge di Bilancio” o “Legge”), anche a valle degli eventuali chiarimenti forniti durante l’evento “Telefisco 2026”.
Si precisa che la concreta applicabilità di talune disposizioni resta sempre soggetta alla emanazione degli eventuali decreti attuativi degli enti interessati.

Indice

  1. Tassazione delle Criptoattività
  2. Definizione Agevolata dei tributi locali
  3. Liquidazione Iva per dichiarazione omessa
  4. Divieto di compensazione crediti in F24 in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a 50.000 euro
  5. Plastic Tax e Sugar Tax
  6. Tassazione delle Criptoattività
    L’art. 1, comma 28 della Legge interviene sulla disciplina delle plusvalenze derivanti da cripto-attività, modificando in senso restrittivo il regime introdotto dalla legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022), che, per la prima volta, aveva tipizzato tali redditi nell’ambito dell’art. 67, comma 1, lett. c-sexies del TUIR e li aveva assoggettati ad imposta sostitutiva con aliquota del 26%.
    La modifica riguarda l’innalzamento dell’aliquota al 33%.
    Un secondo profilo innovativo riguarda la disciplina differenziata per i token di moneta elettronica, denominati in euro (le cosiddette stablecoin “euro-referenced”).

Per tali strumenti, il legislatore mantiene l’aliquota del 26% e, soprattutto, introduce una deroga al principio generale di realizzo, ovvero che le operazioni di conversione tra euro e tali token, nonché il rimborso al valore nominale, non generano eventi fiscalmente rilevanti.

Con il citato comma quindi, si introduce una distinzione qualitativa tra diverse tipologie di cripto-attività:

  • da un lato, quelle speculative (assoggettate a un’imposizione più elevata e pienamente realizzativa);
  • dall’altro, quelle con funzione assimilabile alla moneta elettronica, per le quali si attenua, sia il carico fiscale, sia la rilevanza delle operazioni intermedie.
  1. Definizione Agevolata dei tributi locali

L’art. 1, commi 102-110 della Legge disciplina la possibilità per gli enti territoriali di introdurre una “definizione agevolata delle proprie entrate”, sia tributarie sia patrimoniali.

La norma non prevede un’applicazione automatica, ma attribuisce a comuni, province, città metropolitane e regioni una facoltà, ciascun ente può decidere se attivare la misura attraverso un proprio regolamento o atto deliberativo.

In relazione a questa misura, l’IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale) ha pubblicato, il 27 gennaio 2026, una nota esplicativa e ha messo a disposizione uno schema di regolamento per l’attuazione della definizione agevolata delle entrate comunali.

Le amministrazioni territoriali possono applicare la definizione agevolata anche ai tributi per i quali siano già in corso procedure di accertamento o siano stati instaurati contenziosi tributari in cui l’ente è parte.

Qualora sia previsto nella delibera dell’ente, la definizione agevolata può riguardare anche la regolarizzazione di pagamenti omessi o parziali relativi a rate già concesse a seguito di piani di rateazione, inclusi quelli derivanti da accertamenti con adesione, conciliazioni giudiziali o accordi di mediazione, scaduti entro la data stabilita dall’ente.

  • Liquidazione Iva per dichiarazione omessa

L’art. 1, comma 111, della Legge introduce nel decreto IVA (D.P.R. n. 633 del 1972) il nuovo articolo 54-bis.1, dedicato alla liquidazione dell’imposta nei casi di dichiarazione annuale omessa. La norma consente all’Agenzia delle Entrate, anche tramite procedure automatizzate e senza pregiudicare l’attività di accertamento, di determinare l’IVA dovuta sulla base dei datidisponibili, come fatture elettroniche, corrispettivi telematici e comunicazioni delle liquidazioni periodiche.

Tale attività può essere esercitata entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Non vengono considerati eventuali crediti provenienti da periodi precedenti, mentre sono scomputati solo i versamenti effettuati.

È inoltre equiparata all’omessa dichiarazione quella presentata senza i quadri necessari per il calcolo dell’imposta.

Se dai controlli emerge un debito, l’esito della liquidazione viene comunicato al contribuente, che entro sessanta giorni può fornire chiarimenti, segnalare errori oppure versare quanto dovuto con sanzioni e interessi.

In mancanza di risposta, o se le osservazioni non modificano l’importo, le somme sono iscritte a ruolo in via definitiva.

Se invece i chiarimenti incidono sul calcolo, viene inviata una nuova comunicazione con lo stesso termine per adempiere. In questa fase di contraddittorio possono essere valutati anche eventuali crediti riferiti a periodi precedenti, inizialmente esclusi perché la liquidazione si basa su criteri semplificati.

È esclusa la possibilità di compensare tali debiti con crediti relativi ad altre imposte.

In caso di imposta dovuta, si applica la sanzione prevista per omessa dichiarazione IVA, pari al 120% del tributo (minimo 250 euro), ridotta a un terzo se il contribuente paga entro il termine indicato.

Dopo la comunicazione degli esiti non è però possibile beneficiare di ulteriori riduzioni sanzionatorie per ritardato pagamento.

Le modalità operative e i dati utilizzabili saranno definiti con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, che potrà prevedere anche l’uso di informazioni ulteriori, come quelle relative alle transazioni elettroniche.

  1. Divieto di compensazione crediti in F24 in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a 50.000 euro

La disposizione contenuta nella Legge interviene sulla soglia di importo dei debiti che determina il divieto di compensazione, la nuova norma stabilisce infatti che dal 1° gennaio 2026 il divieto di compensazione si applica quando i debiti iscritti a ruolo, scaduti e non sospesi, superano i 50.000 euro.

In questo modo viene modificato il limite previsto dalla disciplina precedente, che era pari a 100.000 euro.

Restano invariati gli altri elementi già previsti dalla normativa, il divieto riguarda i debiti affidati alla riscossione, scaduti e non sospesi. Poi si applica alla compensazione tramite modello F24 e il blocco permane fino al pagamento del debito o alla sua regolarizzazione, ad esempio mediante rateazione.

  1. Plastic Tax e Sugar Tax

La Legge, all’articolo 1, comma 125, ha posticipato l’entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax al 1° gennaio 2027.

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Napoli, 21.05.2026

Dott. Antonio Maria Fiorentino

antoniomariafiorentino@fiorentinoassociati.it

                                                                          DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

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