Emolumenti manager settore finanziario – IVA – tassa di soggiorno – compensi professionali dalle PA
Con il presente documento si intende fornire una informativa su alcune delle principali misure fiscali, contenute nella L. 199 del 30.12.2025, cd. “Legge di Bilancio 2026” (di seguito anche “Legge di Bilancio” o “Legge”), anche a valle degli eventuali chiarimenti forniti durante l’evento “Telefisco 2026”.
Si precisa che la concreta applicabilità di talune disposizioni resta sempre soggetta alla emanazione degli eventuali decreti attuativi degli enti interessati.
Indice
2. IVA: base imponibile per permute e dazioni
4. Compensi professionali dalle PA e debiti iscritti a ruolo
Il testo normativo in esame introduce una facoltà di disapplicazione dell’addizionale del 10% sugli emolumenti variabili dei dirigenti del settore finanziario e di alcuni collaboratori coordinati e continuativi che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione.
In base alla nuova disposizione, il soggetto che eroga le remunerazioni può evitare di applicare l’addizionale purché versi una somma a favore di enti del Terzo Settore, come definiti dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Tale somma deve essere almeno pari al doppio dell’addizionale che sarebbe altrimenti dovuta e gli enti beneficiari non devono avere rapporti di controllo con il soggetto erogatore né con soggetti che lo controllano o che sono controllati dagli stessi soggetti.
Il versamento deve inoltre riferirsi all’ammontare complessivo dell’addizionale dovuta per il periodo, garantendo così che la facoltà di disapplicazione non riguardi solo una parte della somma dovuta.
Si tratta, quindi, di una misura di carattere volontario, che offre alle aziende la possibilità di destinare risorse al Terzo Settore in cambio della disapplicazione dell’addizionale.
La scelta di effettuare il versamento e di conseguenza di beneficiare della riduzione fiscale rimane a discrezione del soggetto erogatore.
Per garantire la corretta applicazione della norma, il Direttore dell’Agenzia delle entrate definirà modalità e termini operativi per effettuare i versamenti e determinare l’importo dovuto.
2. IVA: base imponibile per permute e dazioni
L’articolo 1, commi 138 e 139 della Legge interviene in modo significativo sulla determinazione della base imponibile dell’IVA per le operazioni che non prevedono un corrispettivo in denaro.
In particolare, la norma modifica l’articolo 13, comma 2, lettera d) del D.P.R. n. 633/1972, che disciplina le permute e le dazioni in pagamento ai fini dell’IVA.
Secondo la nuova disciplina, a partire dal 1° gennaio 2026 la base imponibile dell’IVA non è più costituita dal valore normale dei beni o servizi oggetto di permuta o di dazione in pagamento, ma dal valore dei beni o servizi stessi determinato dall’ammontare complessivo di tutti i costi sostenuti dal cedente o prestatore per realizzare le cessioni o le prestazioni.
Ciò significa che, ai fini IVA, si considera imponibile il totale dei costi diretti e indiretti riferibili alle singole operazioni, piuttosto che un valore calcolato in base a parametri di mercato.
La finalità di questa modifica è l’allineamento della normativa nazionale alla disciplina dell’Unione europea e alla giurisprudenza comunitaria.
Il comma 683 dell’articolo 1 della Legge riguarda la tassa di soggiorno, ossia l’imposta che i Comuni applicano ai turisti che pernottano sul loro territorio.
La norma stabilisce che, anche per l’anno 2026, i Comuni che hanno già introdotto o aumentato la tassa di soggiorno nel 2025, possono confermare gli incrementi già previsti, senza dover ripristinare le tariffe precedenti.
Dunque, se un Comune aveva stabilito un aumento della tassa di soggiorno l’anno precedente, questo aumento resta valido per il 2026, garantendo continuità nella gestione dei proventi derivanti dall’imposta.
4. Compensi professionali dalle PA e debiti iscritti a ruolo
L’articolo 1, comma 725 della Legge introduce una importante modifica nella disciplina dei pagamenti dei compensi professionali da parte delle Pubbliche Amministrazioni (PA) nei confronti dei professionisti, con particolare riferimento ai debiti fiscali o altre somme iscritte a ruolo.
La norma interviene sull’articolo 48‑bis del DPR n. 602/1973 che già prevedeva un meccanismo di verifica dello stato fiscale del beneficiario prima di pagare somme dovute dalla PA.
Fino al 2025, tale meccanismo scattava solo per compensi superiori a 5. 000 euro e se il professionista aveva debiti iscritti a ruolo di pari ammontare, l’ente pubblico poteva sospendere il pagamento e segnalarlo all’agente della riscossione.
La modifica introdotta elimina tale soglia di 5.000 euro per i compensi dovuti agli esercenti arti o professioni.
A partire dal 15 giugno 2026, prima di effettuare qualsiasi pagamento, anche per importi inferiori a 5.000 euro, la Pubblica Amministrazione dovrà verificare la posizione fiscale del professionista presso l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione.
Se emerge che il professionista ha debiti iscritti a ruolo di qualunque entità, l’amministrazione non potrà semplicemente erogare l’intero compenso, ma dovrà pagare direttamente all’agente della riscossione l’importo necessario a coprire il debito.
Solo la parte eccedente, se presente, verrà corrisposta al professionista.
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.
Napoli, 22.05.2026
Dott. Fabrizio Fiorentino
fabriziofiorentino@fiorentinoassociati.it
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Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.