Newsletter 9/2026

Novità fiscali introdotte dal Decreto Legge 38/2026

Con il presente documento si intende fornire una informativa, su alcune delle principali misure fiscali, contenute nel Decreto Legge n.38/2026 convertito dalla Legge n.88/2026, modificative di specifiche disposizioni fiscali (“Decreto Fiscale”).

Si precisa che la concreta applicabilità di talune disposizioni resta sempre soggetta alla emanazione degli eventuali decreti attuativi degli enti interessati.

Indice

1.     Novità in materia di CPB: Proposta del Fisco estesa anche ai soggetti ISA “poco affidabili”

2.     Permute e base imponibile IVA sul valore di contratto

3.     Iperammortamento anche con beni non fabbricati nell’UE e o nel SEE

4.     Rottamazione Quinquies: ritorno della tolleranza dei cinque giorni

5.     Compensi ai professionisti: Blocco dei pagamenti con debiti fiscali da 5.000 euro in su

6.     Partecipazione PEX: cancellata la stretta sugli investimenti minimi

7.     Badwill da cessione di azienda o ramo: negli IFRS è tassato in cinque anni

  1. Novità in materia di CPB: Proposta del Fisco estesa anche ai soggetti ISA “poco affidabili”

Il Decreto Fiscale ha introdotto alcune modifiche alla disciplina del Concordato Preventivo Biennale (CPB) prevista dal DLGS 13/2024 che si applicano per il periodo 2026-2027.

Una delle principali novità riguarda l’introduzione di limiti massimi alla proposta di reddito concordato formulata dall’Agenzia delle Entrate.

La disciplina previgente stabiliva che la proposta di reddito formulata ai fini del Concordato Preventivo Biennale non potesse eccedere il reddito dichiarato dal contribuente nel periodo d’imposta precedente a quelli oggetto di concordato, incrementato di una percentuale correlata al livello di affidabilità fiscale risultante dagli ISA.

In particolare, il limite massimo era determinato applicando una maggiorazione del 10% per i contribuenti con punteggio ISA pari a 10, del 15% per quelli con punteggio pari o superiore a 9 ma inferiore a 10 e del 25% per i soggetti con punteggio pari o superiore a 8 ma inferiore a 9.

Con l’intervento, il legislatore ha esteso il meccanismo dei limiti massimi applicabili alla proposta di concordato, introducendo due ulteriori fasce di contribuenti.

In particolare, la proposta può eccedere il reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente in misura non superiore al 30% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8 e al 35% per quelli con punteggio compreso tra 1 e inferiore a 6.

                Sintesi:                                 

VOTO ISA 2025     
10Compreso tra 9 e10Compreso tra 8 e 9Compreso tra 6 e 8Compreso tra 1 e 6
LIMITE PERCENTUALE ALLA PROPOSTA DI CPB 2026-2027
10%15%25%30%35%

È stato anche differito al 15 maggio 2026 il termine entro il quale l’Amministrazione Finanziaria deve rendere disponibili i programmi informatici necessari per la compilazione e la trasmissione dei dati ISA e delle proposte di concordato.

  1. Permute e base imponibile IVA sul valore di contratto

Il Decreto Fiscale ha modificato la disciplina della base imponibile IVA delle operazioni permutative, introdotto dalla Legge di Bilancio 2026.

La disciplina vigente fino al 31 dicembre 2025 prevedeva che, nelle operazioni di permuta, la base imponibile fosse determinata con riferimento al valore normale dei beni e dei servizi oggetto dello scambio.

Successivamente, la Legge n. 199/2025 aveva sostituito tale criterio stabilendo che la base imponibile dovesse essere determinata sulla base dell’ammontare complessivo dei costi riferibili ai beni ceduti o ai servizi prestati. Con il Decreto Fiscale il legislatore ha nuovamente modificato l’articolo 13, comma 2, lettera d), del D.P.R. n. 633/1972, prevedendo che la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell’ambito di operazioni permutative sia costituita dal valoremonetario dei beni e dei servizi oggetto di ciascuna operazione, come determinato dalle parti nel contratto.

Il valore contrattualmente stabilito diviene pertanto il parametro principale per la determinazione dell’imponibile IVA, che però non può essere inferiore all’ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da ciascuna delle parti.

I costi rilevanti devono essere determinati con riferimento al momento di effettuazione dell’operazione e costituiscono il limite minimo della base imponibile.

Naturalmente, ciascuna cessione di beni o prestazione di servizi continua a essere assoggettata autonomamente a imposta e, quindi, ciascuna operazione deve essere considerata separatamente ai fini della determinazione dell’imponibile IVA.

Il nuovo regime si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Per le operazioni eseguite in forza di contratti conclusi anteriormente a tale data continua invece a trovare applicazione la disciplina previgente basata sul valore normale.

  1. Iperammortamento anche con beni non fabbricati nell’UE o SEE

La principale novità riguarda l’eliminazione del requisito relativo al luogo di produzione dei beni agevolabili.

Nella formulazione originaria dell’articolo 1, comma 427, della Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), il beneficio era riconosciuto esclusivamente per gli investimenti in beni prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

L’articolo 7 del Decreto Legge ha soppresso tale limitazione territoriale e quindi, la maggiorazione fiscale può essere applicata agli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali che presentano i requisiti previsti dalla disciplina agevolativa indipendentemente dal Paese in cui gli stessi sono stati prodotti.

Restano invece fermi gli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa per l’applicazione della maggiorazione, inclusa la riconducibilità dei beni alle categorie individuate dalla disciplina agevolativa e il rispetto delle condizioni previste per la loro entrata in funzione e interconnessione.

Le nuove disposizioni si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

  1. Rottamazione Quinquies: ritorno della tolleranza dei cinque giorni

Il Decreto Legge è intervenuto sulla disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, modificando le disposizioni relative alla decadenza dai benefici della cosiddetta “rottamazione-quater”.

In particolare, la normativa ha ripristinato il periodo di tolleranza di cinque giorni previsto per il versamento delle rate dovute nell’ambito della definizione agevolata.

La modifica riguarda i contribuenti che hanno aderito alla procedura e che effettuano il pagamento delle somme dovute secondo il piano rateale previsto dalla legge e prima dell’intervento normativo, il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate entro la data di scadenza determinava la perdita dei benefici della definizione agevolata.

Con la modifica introdotta dalla Legge n. 88/2026, il pagamento si considera tempestivo anche se effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista e il contribuente mantiene l’efficacia della definizione agevolata e continua a beneficiare dell’estinzione dei debiti iscritti a ruolo senza il pagamento delle sanzioni, degli interessi di mora e delle altre somme escluse dalla procedura.

La reintroduzione del periodo di tolleranza interessa tutte le rate dovute nell’ambito della definizione agevolata disciplinata dall’articolo 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022.

In caso di mancato pagamento oltre il periodo di tolleranza, ovvero di versamento insufficiente rispetto all’importo dovuto, continuano ad applicarsi le disposizioni che prevedono la perdita dei benefici della definizione agevolata e la ripresa delle ordinarie attività di riscossione.

L’intervento normativo riguarda l’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, che impone alle amministrazioni pubbliche e alle società a prevalente partecipazione pubblica di verificare l’eventuale presenza di cartelle di pagamento o altri carichi affidati alla riscossione per importi superiori a 5.000 euro prima di procedere all’erogazione di somme dovute a qualsiasi titolo.

In base alla disciplina previgente, i compensi corrisposti ai professionisti per prestazioni di lavoro autonomo erano esclusi dall’ambito applicativo del meccanismo di verifica e del conseguente blocco dei pagamenti.

Pertanto, le amministrazioni pubbliche potevano procedere al pagamento dei compensi professionali anche in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori alla soglia prevista dalla norma.

Il Decreto Fiscale ha eliminato tale esclusione, estendendo l’applicazione della procedura di verifica anche ai compensi spettanti ai professionisti.

A seguito della modifica, qualora dal controllo emerga un’inadempienza del beneficiario per un ammontare complessivo pari o superiore a 5.000 euro, l’amministrazione è tenuta a sospendere il pagamento e a segnalare la situazione all’agente della riscossione secondo le modalità previste dalla normativa vigente. L’agente della riscossione può quindi attivare le procedure finalizzate al recupero delle somme dovute.

Le nuove norme sono entrate in vigore il 23 maggio 2026 e si applicano ai pagamenti effettuati successivamente a tale data.

  1. Partecipazione PEX: cancellata la stretta sugli investimenti minimi

Il Decreto Legge è intervenuto sulla disciplina della participation exemption (PEX), modificando alcune disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2026.

La normativa previgente aveva introdotto specifici requisiti quantitativi per l’applicazione del regime di esenzione delle plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni.

In particolare, era stato previsto che le partecipazioni dovessero rappresentare un investimento minimo qualificato, individuato attraverso parametri patrimoniali e soglie di rilevanza economica (costo fiscale della partecipazione almeno pari a 500.000 Euro o al 5% del capitale della partecipata) ai fini dell’accesso al regime agevolativo.

La modifica normativa ripristina, pertanto, i requisiti tradizionalmente previsti dall’articolo 87 del TUIR per il riconoscimento della participation exemption.

L’applicazione del regime PEX continua, quindi, a essere subordinata:

  • al possesso ininterrotto della partecipazione per almeno dodici mesi;
  • alla classificazione della stessa tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
  • alla residenza fiscale della partecipata in Stati o territori diversi da quelli a fiscalità privilegiata;
  • all’esercizio da parte della partecipata di un’effettiva attività commerciale.

La modifica interessa anche il trattamento delle minusvalenze e degli altri componenti reddituali collegati alle partecipazioni che soddisfano i requisiti previsti dall’articolo 87 del TUIR, per i quali continuano a trovare applicazione le regole ordinarie previste dall’ordinamento tributario.

  1. Badwill da cessione di azienda o ramo: negli IFRS è tassato in cinque anni

In ambito OIC, la tassazione dell’avviamento negativo (di solito iscritto in un “fondo per rischi ed oneri futuri” o “fondo per perdite future previste” nella situazione patrimoniale di cessione) non è immediata e integrale al momento del trasferimento dell’azienda ma differita.

Il fondo creato viene infatti “rilasciato” a conto economico negli esercizi successivi, man mano che si verificano i costi e le perdite previste.

La disciplina fiscale previgente, invece, non prevedeva una regolazione del trattamento fiscale del Badwill, generato nell’ambito delle operazioni di trasferimento di azienda a favore di soggetti IFRS.

Il Decreto Legge è intervenuto per colmare tale lacuna, stabilendo che l’eventuale avviamento negativo emergente in sede di cessione d’azienda o di ramo d’azienda imputato a conto economico del cessionario IFRS, deve essere assoggettato a tassazione in cinque quote annuali costanti a partire dall’anno di effettuazione dell’operazione.

La ripartizione in cinque quote annuali è finalizzata a distribuire nel tempo l’effetto fiscale dell’operazione, senza appesantire l’anno fiscale di realizzo.

Le condizioni per tale rateizzo sono:

  • la continuazione dell’attività d’impresa;
  • il mantenimento degli assetti occupazionali

Resta fermo che, il valore del corrispettivo e degli altri elementi patrimoniali trasferiti continua a essere determinato, secondo le regole ordinarie previste dal TUIR.

Tale rateizzo non incide sulla determinazione della plusvalenza complessiva realizzata dal cedente, ma esclusivamente sulle modalità temporali di imputazione del componente positivo di reddito del cessionario.

                                                  ********************************

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Napoli, 15.06.2026

Dott. Giuseppe Morra

giuseppemorra@fiorentinoassociati.it

                                                                          DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

Altre news

Newsletter 7/2026

Legge di bilancio 2026Criptoattività – tributi locali – dichiarazione IVAcompensazione – Plastic e sugar tax Indice Per tali strumenti, il legislatore mantiene l’aliquota del 26% e, soprattutto, introduce una deroga al principio generale di realizzo, ovvero che le operazioni di conversione tra euro e tali token, nonché il rimborso al

Newsletter 5/2026

Legge di bilancio 2026: Dividendi ai dipendenti, locazioni brevi, interventi edilizi e fiscalità per gli impatriati Con il presente documento si intende fornire una prima informativa sulle principali misure fiscali, contenute nella L. 199 del 30.12.2025, cd. “Legge di Bilancio 2026” (di seguito anche “Legge di Bilancio” o “Legge”), anche

Newsletter 4/2026

Legge di bilancio 2026: Le novità su Iperammortamento e ZES Con il presente documento si intende fornire una prima informativa sulle principali misure fiscali, contenute nella L. 199 del 30.12.2025, cd. “Legge di Bilancio 2026” (di seguito anche “Legge di Bilancio” o “Legge”), anche a valle degli eventuali chiarimenti forniti

Newsletter 3/2026

Legge di bilancio 2026: Aliquote IRPEF – Detrazioni – Detassazioni Con il presente documento si intende fornire una prima informativa sulle principali misure fiscali, contenute nella L. 199 del 30.12.2025, cd. “Legge di Bilancio 2026” (di seguito anche “Legge di Bilancio” o “Legge”), anche a valle degli eventuali chiarimenti forniti