Legge di bilancio 2026: Aliquote IRPEF – Detrazioni – Detassazioni
Con il presente documento si intende fornire una prima informativa sulle principali misure fiscali, contenute nella L. 199 del 30.12.2025, cd. “Legge di Bilancio 2026” (di seguito anche “Legge di Bilancio” o “Legge”), anche a valle degli eventuali chiarimenti forniti durante l’evento “Telefisco 2026”.
Si precisa che la concreta applicabilità di talune disposizioni resta sempre soggetta alla emanazione degli eventuali decreti attuativi degli enti interessati.
Indice
1. Riduzione IRPEF secondo scaglione di reddito imponibile
2. Riduzione detrazioni per oneri Irpef di cui all’art. 16-ter del TUIR
3. Detassazione incrementi contributivi con imposta sostitutiva del 5% su incrementi contrattuali
4. Detassazione premi di partecipazione agli utili
- Riduzione IRPEF secondo scaglione di reddito imponibile
La legge di Bilancio 2026 introduce una rimodulazione delle aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, intervenendo in particolare sul secondo scaglione di reddito attraverso la modifica dell’articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi.
L’aliquota relativa alla fascia di reddito imponibile compresa tra 28.000 e 50.000 euro viene ridotta dal 35 per cento al 33 per cento.
Tale intervento comporta una ridefinizione dell’assetto complessivo degli scaglioni, che risultano articolati in tre livelli:
- il primo con aliquota del 23 per cento fino a 28.000 euro;
- il secondo con aliquota del 33 per cento oltre tale soglia e fino a 50.000 euro;
- il terzo con aliquota del 43 per cento per la parte eccedente.
La riduzione comporta una diminuzione del prelievo fiscale applicato alla porzione di reddito ricompresa nello scaglione interessato, incidendo in modo immediato sulla quantificazione dell’imposta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
La nuova aliquota trova attuazione a partire dal 1° gennaio 2026 e viene utilizzata dai sostituti d’imposta già nell’elaborazione delle retribuzioni erogate da tale data, con riflessi successivamente rilevabili anche nelle dichiarazioni fiscali relative al periodo d’imposta interessato.
La riduzione determina, in termini finanziari, un alleggerimento dell’onere fiscale potenziale fino a un importo annuo massimo stimato di circa 440 euro (22.000,00 euro, ammontare del secondo scaglione, per il 2% di riduzione dell’aliquota), valore collegato alla minore percentuale applicata alla base imponibile di riferimento.
L’intervento normativo mantiene inalterati i principi applicativi del sistema progressivo e si integra con le ulteriori misure previste dalla medesima legge di bilancio in materia di detrazioni e disciplina tributaria correlata.
2024-2025 2026
| Scaglioni reddito (in Euro) | Aliquota | Scaglioni reddito (in Euro) | Aliquota |
| Fino a 28.000 | 23% | Fino a 28.000 | 23% |
| Oltre 28.000 fino a 50.000 | 35% | Oltre 28.000 fino a 50.000 | 33% |
| Oltre i 50.000 | 43% | Oltre i 50.000 | 43% |
- Riduzione detrazioni per oneri Irpef di cui all’art. 15 e 16-ter del TUIR
La legge di Bilancio 2026, al comma 4 dell’articolo 1 stabilisce che, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro, l’ammontare complessivo delle detrazioni spettanti venga ridotto in misura fissa pari a 440 euro.
La riduzione si applica alle detrazioni relative agli oneri detraibili nella misura del 19 per cento, con esclusione delle spese sanitarie, nonché a quelle riguardanti le erogazioni liberali effettuate in favore dei partiti politici e i premi assicurativi connessi alla copertura del rischio derivante da eventi calamitosi.
La disposizione opera sul risultato finale del calcolo delle detrazioni e non incide né sui limiti di spesa previsti dalla normativa vigente né sulle percentuali di detrazione applicabili alle singole tipologie di onere.
L’importo di 440 euro viene sottratto dall’ammontare complessivo delle detrazioni spettanti dopo che queste sono state determinate secondo le regole ordinarie previste dal Testo unico delle imposte sui redditi e dalle eventuali disposizioni speciali applicabili alle singole voci di spesa.
L’intervento si inserisce all’interno di un sistema di progressiva modulazione dei benefici fiscali in funzione del reddito complessivo.
Essa si integra con il nuovo assetto delle aliquote IRPEF e con le altre disposizioni fiscali contenute nella medesima legge di bilancio, concorrendo alla definizione complessiva della struttura impositiva applicabile ai contribuenti con redditi elevati.
- Detassazione incrementi contributivi con imposta sostitutiva del 5% su incrementi contrattuali
La legge di Bilancio 2026 al comma 7 dell’articolo 1 stabilisce un regime di tassazione sostitutiva applicabile a specifiche componenti della retribuzione percepite dai lavoratori del settore privato, definendo condizioni soggettive e oggettive per l’accesso al beneficio fiscale.
La norma prevede che gli incrementi retributivi corrisposti nell’anno 2026 in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026 siano assoggettati, salvo espressa rinuncia del lavoratore, a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali nella misura del 5 per cento.
La disposizione individua, pertanto un meccanismo alternativo rispetto alla tassazione ordinaria progressiva, applicato alle somme riconducibili agli aumenti contrattuali maturati nel periodo individuato dal legislatore.
L’ambito soggettivo di applicazione è circoscritto ai lavoratori dipendenti del settore privato che, nel periodo d’imposta precedente, abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro.
Il riferimento al reddito dell’anno precedente costituisce parametro di verifica per l’accesso al regime agevolato, operando come condizione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva in sede di erogazione delle somme.
L’individuazione dei soggetti destinatari si collega alla finalità di delimitare l’ambito applicativo in relazione alla fascia reddituale considerata dalla disposizione.
Dal punto di vista oggettivo, la norma si riferisce agli incrementi retributivi derivanti da rinnovi contrattuali senza operare distinzioni esplicite tra le diverse tipologie di contrattazione collettiva.
La formulazione legislativa utilizza una definizione ampia di rinnovi contrattuali, che comprende gli accordi sottoscritti nel periodo individuato e applicati nel corso del 2026, includendo quindi le componenti salariali aggiuntive riconducibili a tali accordi nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente.
- Detassazione premi di partecipazione agli utili
La legge di bilancio 2026 nell’articolo 1 ai commi 8 e 9 stabilisce che, per gli anni 2026 e 2027, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione dei meccanismi previsti dalla normativa vigente in materia di premi di produttività o di partecipazione agli utili siano assoggettate a un’imposta sostitutiva nella misura dell’1 per cento, in luogo della percentuale precedentemente prevista.
Contestualmente, la norma interviene sul limite massimo di importo al quale tale regime fiscale può essere applicato, elevando la soglia da 3.000 euro a 5.000 euro annui.
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.
Napoli, 8 aprile 2026
Dott. Giuseppe Morra
giuseppemorra@fiorentinoassociati.it
DISCLAIMER
Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.