Newsletter 5/2026

Legge di bilancio 2026: Dividendi ai dipendenti, locazioni brevi, interventi edilizi e fiscalità per gli impatriati

Con il presente documento si intende fornire una prima informativa sulle principali misure fiscali, contenute nella L. 199 del 30.12.2025, cd. “Legge di Bilancio 2026” (di seguito anche “Legge di Bilancio” o “Legge”), anche a valle degli eventuali chiarimenti forniti durante l’evento “Telefisco 2026”.

Si precisa che la concreta applicabilità di talune disposizioni resta sempre soggetta alla emanazione degli eventuali decreti attuativi degli enti interessati.

Indice

1.     Esenzione da imposte per i dividendi corrisposti ai lavoratori partecipanti alla gestione d’impresa

2.     Modiche alla disciplina delle locazioni breve – Riduzione numero immobili

3.     Bonus Edilizi: conferma anche per il 2026 dei bonus agevolativi previstiti per il 2025

4.     Opzione per l’imposta sostitutiva per i redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia

La legge di Bilancio all’articolo 1, comma 11, stabilisce l’esenzione al 50% dalle imposte sui redditi per i dividendi corrisposti ai lavoratori, derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, secondo piani aziendali di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti per un importo non superiore a 1.500 euro annui, con la restante parte assoggettata all’aliquota ordinaria IRPEF.

L’eccedenza rispetto alla soglia di 1.500 euro concorre alla formazione del reddito imponibile e viene assoggettata alle ordinarie aliquote IRPEF, garantendo il mantenimento dei principi di progressività del sistema fiscale.

La normativa individua i soggetti destinatari del beneficio, che sono i lavoratori dipendenti di imprese private che abbiano ricevuto azioni o quote di partecipazione in virtù di piani di incentivazione approvati dall’azienda, a condizione che tali strumenti siano attribuiti in sostituzione, totale o parziale, di premi di produttività o incentivi legati al rendimento aziendale.

L’agevolazione fiscale si applica esclusivamente ai redditi derivanti da queste forme di partecipazione e non estende il beneficio ad altre componenti retributive o a dividendi derivanti da partecipazioni ordinarie.

Dal punto di vista operativo, l’esenzione viene calcolata sul totale dei dividendi percepiti dal lavoratore nell’anno solare e deve essere riportata dal datore di lavoro nelle certificazioni fiscali rilasciate al dipendente, in modo da consentire l’applicazione corretta della misura in sede di dichiarazione dei redditi.

L’articolo 1 comma 17 introduce per l’anno 2026 l’applicazione di aliquote d’imposta specifiche (Cedolare secca) per i redditi derivanti dalla locazione di immobili a uso abitativo concessi in locazione breve.

In particolare, per l’anno di imposta 2026, l’aliquota è del 21 % per i redditi derivanti dalla locazione breve di unita immobiliari adibiti a prima abitazione, e del 26 % per quelli relativi alla seconda abitazione o ad altri immobili diversi dalla prima.

La disposizione contenuta nel comma 17 rileva anche ai fini della qualificazione fiscale dei redditi derivanti dalle locazioni.

Essa prevede che, qualora il locatore svolga attività di locazione breve con più di due unità immobiliari, i proventi ottenuti siano considerati, ai fini fiscali, reddito d’impresa, in quanto l’attività si presume esercitata in forma imprenditoriale.

Ne consegue che il reddito derivante dalla locazione breve di più di due unità immobiliari non è più assoggettato alla disciplina delle locazioni brevi, bensì a quella dei redditi d’impresa: esso confluisce quindi nel risultato economico dell’impresa e non nella base imponibile dei redditi fondiari del proprietario.

Di conseguenza, qualora siano locate più di due unità immobiliari, viene meno anche la possibilità di optare per il regime della cedolare secca.

La legge di Bilancio interviene, quindi sull’art. 1 co.595 della Legge 178/2020, abbassando da 4 a 2 la soglia massima di appartamenti destinati alla locazione breve.

Qualora si verifichi il superamento del numero di 2 unità immobiliari locate, il contribuente entro 30 giorni, dovrà presentare, al competente ufficio del Registro delle Imprese la comunicazione unica per l’iscrizione, la richiesta di apertura partita IVA, il modello INPS e INAIL, nonché l’eventuale SCIA ove richiesto dal comune di competenza.

L’articolo 1 comma 22 interviene sulla disciplina delle detrazioni fiscali connesse agli interventi edilizi.

La norma prevede che le spese sostenute per interventi di recupero edilizio riguardanti l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale possano beneficiare, per l’anno 2026, di una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 50 % delle spese sostenute, entro il limite massimo di spesa di Euro 96.000 per ciascuna unità immobiliare.

Per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, la detrazione è riconosciuta nella misura del 36% delle spese sostenute nel medesimo periodo, con applicazione del limite massimo di spesa ammissibile di Euro 96.000.

Tali percentuali trovano applicazione anche nell’ambito degli interventi rientranti nelle categorie di ecobonus e sismabonus secondo la disciplina vigente.

Il limite massimo di spesa agevolabile rimane fisso, indipendentemente dal numero di contribuenti che sostengono la spesa, e la detrazione è ripartita in quote annuali secondo i criteri stabiliti dalla normativa tributaria applicabile.

La disciplina opera quindi mediante riduzione dell’imposta lorda dovuta dal contribuente, nei limiti dell’ammontare della stessa, secondo le modalità generali di fruizione delle detrazioni IRPEF.

Tale previsione normativa conferma la disciplina delle detrazioni relative ad interventi specifici quali la sostituzione di infissi, il rifacimento o l’adeguamento degli impianti, l’installazione di sistemi tecnologici o la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria, interventi che rientrano nel perimetro delle attività agevolabili previste dal quadro normativo vigente.

Nel medesimo contesto, la disposizione si coordina con ulteriori elementi della disciplina generale, tra cui la modalità di pagamento delle spese, l’identificazione dei soggetti legittimati alla fruizione del beneficio e le condizioni relative al possesso di diritti reali sull’immobile.

In particolare, l’accesso all’aliquota più elevata per l’abitazione principale è subordinato alla titolarità di un diritto reale di godimento o proprietà sull’immobile e alla qualificazione dello stesso quale residenza abituale del contribuente o del suo nucleo familiare, conformemente alla definizione prevista dal testo unico delle imposte sui redditi.

Il comma in esame disciplina, inoltre il coordinamento temporale delle percentuali di detrazione con le successive variazioni previste dal quadro legislativo, stabilendo che la riduzione delle aliquote sia differita agli anni successivi al 2026 secondo le percentuali già indicate dalla normativa vigente.

Momento di sostenimento della spesaAliquota detrazioneLimite massimo di spesa
Anno 2025 e 202650% Abitazione principale
36% Altri immobili
96.000,00
Anno 202736% Abitazione principale
30% Altri immobili
96.000,00

La legge di Bilancio 2026, all’articolo 1 comma 26 disciplina il regime fiscale opzionale destinato ai soggetti che trasferiscono la propria residenza fiscale nel territorio dello Stato, incidendo in modo specifico sulla determinazione dell’imposta sostitutiva dovuta per i redditi prodotti all’estero.

La disposizione opera in continuità con la struttura già delineata dall’articolo 24-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, senza modificarne l’impianto concettuale, ma intervenendo sul livello quantitativo del prelievo e sulla correlata estensione ai familiari beneficiari del regime.

In particolare, la disposizione stabilisce che, a decorrere dall’applicazione della nuova normativa, l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero sia determinata in misura pari a 300.000 euro annui per il contribuente principale, in luogo della precedente quantificazione pari a 200.000 euro prevista dalla disciplina antecedente.

Contestualmente, viene ridefinita la misura applicabile ai familiari per i quali il contribuente abbia esteso l’opzione, fissando l’importo a 50.000 euro per ciascun soggetto, sostituendo l’importo precedentemente stabilito in 25.000 euro.

L’innalzamento degli importi non altera le modalità applicative del regime né la sua durata, né interviene sui presupposti soggettivi o oggettivi richiesti per accedervi; esso incide unicamente sull’entità del prelievo, determinando una diversa ponderazione dell’equilibrio tra attrattività del sistema e contributo fiscale richiesto ai soggetti interessati.

L’efficacia della disposizione si esplica in relazione ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e che esercitano l’opzione secondo le modalità previste dall’ordinamento tributario.

La tabella che segue riepiloga le misure dell’imposta sostitutiva applicabile a seconda del momento in cui è avvenuto il trasferimento di residenza civilistica ex. art. 43 c.c. del soggetto interessato:

                                                  ********************************

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Napoli, 17 aprile 2026

Dott. Giuseppe Morra

giuseppemorra@fiorentinoassociati.it

                                                                          DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

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