Newsletter 4/2026

Con il presente documento si intende fornire una prima informativa sulle principali misure fiscali, contenute nella L. 199 del 30.12.2025, cd. “Legge di Bilancio 2026” (di seguito anche “Legge di Bilancio” o “Legge”), anche a valle degli eventuali chiarimenti forniti durante l’evento “Telefisco 2026”.
Si precisa che la concreta applicabilità di talune disposizioni resta sempre soggetta alla emanazione degli eventuali decreti attuativi degli enti interessati.

  1. Iperammortamento
  2. Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica
  1. Iperammortamento
    L’art. 1 co. 427-436 delle Legge di Bilancio ha previsto l’introduzione del “nuovo” iper-ammortamento, che sostituisce il credito d’imposta 4.0 e Transizione 5.0 per gli investimenti in beni strumentali nuovi.
    Il beneficio è rivolto esclusivamente ai soggetti titolari di reddito d’impresa e non si applica a professionisti, imprese agricole con reddito catastale, imprese in liquidazione, fallimento o sottoposte a procedure concorsuali, né a quelle destinatarie di sanzioni interdittive (art. 94, legge n. 199/2025; D.Lgs. n. 14/2019; D.Lgs. n. 231/2001).
    Il nuovo iperammortamento prevede la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali, ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, secondo le seguenti aliquote:
    • 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    • 100% per investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
    • 50% per investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.
    L’agevolazione si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
    Al fine di individuare l’esatto momento in cui l’investimento si considera effettuato, dovrebbero rilevare le regole previste dall’art 109 del TUIR.
    Ovvero, per i beni mobili, la spese di acquisto si considera sostenuta:
    • alla data di consegna o spedizione;
    • se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.
    Per il leasing, rileva la data di consegna al locatore, in particolare la data di sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell’utilizzatore.
    Sono agevolabili i beni materiali e immateriali nuovi, compresi negli allegati A e B della legge n. 232/2016, interconnessi al sistema aziendale e i beni per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo (art. 94, legge n. 199/2025; art. 1, commi 9 e 10, legge n. 232/2016; D.Lgs. n. 199/2021).
    Rispetto alle precedenti versioni, il nuovo iperammortamento elimina la premialità per investimenti “green” e introduce un vincolo di origine “made in UE” per i beni agevolabili. L’accesso al beneficio è subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi contributivi.
    Rispetto a quanto previsto per i vecchi iperammortamenti, l’accesso alla nuova versione è subordinato alla presentazione telematica di apposita documentazione tramite piattaforma GSE (Gestore dei Servizi Energetici), sulla scia dei più recenti crediti d’imposta 4.0 e 5.0.
    A differenza di quanto previsto per il credito d’imposta 4.0, non si ritiene rilevante la data dell’avvio dell’investimento o del primo impegno vincolante. Di conseguenza, sembra che possano beneficiare dell’iperammortamento anche i beni ordinati nel 2025 e consegnati nel 2026.
    La norma non prevede la possibilità di fruire dell’iperammortamento sugli investimenti sui quali si è beneficiato del credito d’imposta 4.0.
    Ne consegue che, in caso di assenza della prenotazione entro il 31.12.2025, gli investimenti effettuati nell’anno 2026 potranno accedere al nuovo iperammortamento.
    Mentre, se la prenotazione dell’investimento viene annullata dal GSE per mancanza di fondi, si ritiene si possa accedere al nuovo iper-ammortamento.
    Al fine di coordinare con maggiore precisione le due discipline, sarebbe opportuno attendere istruzioni ufficiali.
  2. Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica
    La Legge di bilancio 2026 ha confermato la proroga e il rifinanziamento del credito d’imposta per investimenti nella ZES Unica Mezzogiorno fino al 2028, estendendo la platea dei beneficiari anche alle imprese delle regioni Marche e Umbria.
    L’agevolazione mira a sostenere la crescita e la competitività delle imprese localizzate nelle aree assistite del Sud Italia, favorendo sia l’ammodernamento che la creazione di nuove strutture produttive (art. 1, commi 448-462, L. 30/12/2025, n. 199; art. 16, D.L. 19 settembre 2023, n. 124).
    Ambito soggettivo e oggettivo
    Possono accedere al credito tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Marche, Umbria, Abruzzo).
    Sono esclusi i soggetti operanti nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, trasporti (eccetto magazzinaggio e supporto ai trasporti), energia, credito, finanza e assicurazioni, nonché le imprese in stato di liquidazione, scioglimento o in difficoltà (art. 2, punto 18, reg. UE n. 651/2014).
    Investimenti agevolabili
    Acquisto di nuovi macchinari, impianti, attrezzature, terreni e immobili strumentali (anche tramite leasing).
    Il valore di terreni e fabbricati non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
    Sono ammessi investimenti di importo compreso tra 200.000 euro e 100 milioni di euro per progetto (art. 3, comma 8, D.M. 17 maggio 2024).
    Misura del credito e limiti
    Il credito d’imposta varia dal 30% al 50% in base alla dimensione dell’impresa e alla localizzazione dell’investimento.
    L’ammontare massimo fruibile è determinato in base alle risorse disponibili e comunicato dall’Agenzia delle Entrate con apposito provvedimento, rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo delle richieste (L. 30/12/2025, n. 199; Provv. Agenzia Entrate 30 gennaio 2026).
    Adempimenti e modalità di accesso
    Dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 le imprese devono presentare una comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate, indicando le spese sostenute o da sostenere nell’anno di riferimento.
    Entro il 17 gennaio 2027 va inviata la comunicazione integrativa attestante l’effettiva realizzazione degli investimenti 2026 (Provv. Agenzia Entrate 30 gennaio 2026).
    Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24, dal periodo d’imposta di realizzazione dell’investimento.
    Vincoli, controlli e decadenza
    I beni agevolati devono entrare in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo all’acquisizione.
    L’attività deve essere mantenuta nella ZES per almeno 5 anni dal completamento dell’investimento, pena la decadenza dal beneficio.
    L’effettivo sostenimento delle spese deve essere certificato da un revisore legale o da una società di revisione.
    Cumulabilità
    Il credito ZES non è cumulabile con il Bonus Mezzogiorno per i medesimi investimenti, ma può essere cumulato con altri incentivi (es. Transizione 5.0) purché non si superino i limiti di intensità di aiuto previsti dalla normativa europea (art. 5, D.L. 91/2017; risposta Agenzia Entrate n. 94/2024).

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.


Napoli, 13.04.2026

Dott. Mattia Rodriguez
mattiarodriguez@fiorentinoassociati.it

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Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

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