Principali Risposte dell’Agenzia delle Entrate
Dal 1° gennaio al 31 marzo 2026
1. Risposta n.3 del 13 gennaio 2026
a cura del Dott. Fabrizio Fiorentino
2. Risposta n.9 del 20 gennaio 2026
a cura del Dott. Giuseppe Morra
3. Risposta n.11 del 20 gennaio 2026
a cura del Dott. Fabrizio Fiorentino
4. Risposta n.14 del 21 gennaio 2026
Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti – costo integrale a carico dei dipendenti – sussiste
a cura del Dott. Antonio Maria Fiorentino
5. Risposta n.15 del 22 gennaio 2026
Tassazione delle somme ricevute a titolo di misura coercitiva indiretta – non sussiste
a cura del Dott.ssa Annabella Arienzo
6. Risposta n.29 del 10 febbraio 2026
a cura del Dott. Antonio Maria Fiorentino
7. Risposta n.32 del 11 febbraio 2026
a cura del Dott. Fabrizio Fiorentino
8. Risposta n.38 del 12 febbraio 2026
a cura del Dott. Giuseppe Morra
9. Risposta n. 42 del 18 febbraio 2026
a cura del Dott.ssa Annabella Arienzo
10. Risposta n.50 del 27 febbraio 2026
Scissione con scorporo – DURF – triennio della scissa non si trasferisce alla beneficiaria
a cura del Dott. Mattia Rodriguez
11. Risposta n.51 del 25 febbraio 2026
a cura della Dott.ssa Annabella Arienzo
12. Risposta n.52 del 27 febbraio 2026
a cura del Dott. Mattia Rodriguez
13. Risposta n.58 del 2 marzo 2026
Recupero dell’iva assolta sui transaction costs di un’operazione di MLBO – ammesso
a cura della Dott. ssa Annabella Arienzo
14. Risposta n.59 del 2 marzo 2026
Rinunce e consensi a diritti statutari su azioni contro corrispettivo – trattamento IVA – imponibile
a cura della Dott. Mattia Rodriguez
15. Risposta n.60 del 2 marzo 2026
a cura del Dott. Fabrizio Fiorentino
16. Risposta n.70 del 6 marzo 2026
CFC e Capital Tax svizzera – imposta di patrimonio – non deducibile dall’IRES
a cura del Dott. Mattia Rodriguez
17. Risposta n.73 del 9 marzo 2026
Carried interest – percentuale minima divisa tra quote ed SFP – agevolazione – non sussiste
a cura del Dott. Giuseppe Morra
18. RISPOSTA N.84 DEL 25 MARZO 2026
IVAFE per il beneficiario residente e senza poteri di trust trasparente non residente – non sussiste
a cura della Dott.ssa Annabella Arienzo
19. Risposta n.90 del 31 marzo 2026
a cura del Dott. Antonio Maria Fiorentino
20. Risposta n.91 del 31 marzo 2026
a cura del Dott. Fabrizio Fiorentino
21. Risposta n.92 del 31 marzo 2026
a cura del Dott. Antonio Maria Fiorentino
Imposta di registro su accordo di indennizzo per attività svolta di un socio uscente da uno Studio professionale, perfezionato per corrispondenza – non sussiste
a cura del Dott. Fabrizio Fiorentino
L’Agenzia delle Entrate esamina il caso di uno studio notarile associato composto da tre professionisti dove, in base ai patti associativi, nel momento in cui uno dei notai avesse cessato l’attività per pensionamento, gli sarebbe spettato un indennizzo economico quale riconoscimento del contributo apportato nel corso degli anni all’attività dello studio.
Gli accordi originari prevedevano che tale indennizzo fosse finanziato mediante una specifica polizza assicurativa stipulata dall’associazione. Tuttavia, la polizza non era mai stata attivata. Nel momento in cui uno dei notai è giunto al pensionamento, gli associati hanno quindi dovuto individuare una diversa modalità per adempiere all’impegno assunto.
Le parti hanno raggiunto un accordo attraverso uno scambio di PEC, definendo sia l’importo dell’indennizzo sia le modalità di pagamento. In particolare, è stato stabilito che la somma sarebbe stata corrisposta in sessanta rate mensili nell’arco di cinque anni.
Il dubbio interpretativo sottoposto all’Agenzia riguardava il corretto trattamento dell’accordo ai fini dell’imposta di registro. Secondo l’associazione, l’intesa avrebbe dovuto essere considerata una mera conseguenza del rapporto associativo e, quindi, rientrare tra gli atti che disciplinano la vita interna dell’associazione professionale.
L’Agenzia delle Entrate ha invece ritenuto che l’elemento centrale dell’operazione non fosse il rapporto associativo in sé, bensì l’obbligazione patrimoniale concretamente assunta dalle parti.
Attraverso l’accordo, infatti, l’associazione si impegnava a versare una determinata somma di denaro al professionista uscente, dando vita a un autonomo rapporto obbligatorio avente contenuto economico.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, ciò che assume rilievo non è l’origine dell’obbligo, riconducibile ai patti associativi, ma l’effetto giuridico prodotto dall’accordo successivamente concluso. Tale accordo non si limita a regolare l’uscita del socio, ma determina in modo preciso un credito in favore del professionista cessato e un corrispondente debito a carico dell’associazione.
Per questa ragione l’atto è stato qualificato come accordo avente contenuto patrimoniale e ricondotto all’articolo 9 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 131/1986, con applicazione dell’imposta di registro nella misura proporzionale del 3%.
L’Agenzia ha inoltre precisato che, essendo stato perfezionato mediante scambio di corrispondenza elettronica certificata, l’accordo non è soggetto a registrazione in termine fisso, ma soltanto in caso d’uso.
Conferimento di una partecipazione di controllo, senza incremento di capitale sociale della beneficiaria – socio unico – ammesso
a cura del Dott. Giuseppe Morra
L’Agenzia delle Entrate affronta l’applicabilità del regime del c.d. “realizzo controllato” previsto dall’art. 177, comma 2, del TUIR ad un’operazione di apporto di partecipazioni effettuata senza aumento del capitale sociale della società conferitaria.
L’istante è una persona fisica non operante in regime d’impresa intende trasferire l’intera partecipazione detenuta nella società Alfa S.r.l. alla società Beta S.r.l., anch’essa integralmente partecipata dal medesimo soggetto ed entrambe detenute tramite mandato fiduciario, senza procedere ad alcun aumento del capitale sociale della conferitaria.
Il conferimento della partecipazione determinerebbe solo un incremento del patrimonio netto di Beta, mediante iscrizione in contropartita, di una riserva da versamento in conto capitale, senza emissione di nuove quote a favore del conferente.
L’art. 177, comma 2, del TUIR, disciplina gli scambi di partecipazioni mediante conferimento e “letteralmente” subordina l’applicazione del regime del realizzo controllato alla circostanza che il soggetto conferente riceva quote o azioni della società conferitaria.
La struttura tipica dell’operazione quindi presuppone che il conferimento venga remunerato attraverso l’assegnazione di partecipazioni di nuova emissione, determinando così un incremento del capitale sociale e, solo eventualmente, delle riserve patrimoniali.
Nel caso oggetto dell’interpello, tuttavia, l’assenza di un aumento di capitale non comporta alcuna modifica sostanziale dell’assetto proprietario, in quanto il soggetto continuerebbe a mantenere il controllo totalitario dopo l’operazione, sia in via diretta, sia indiretta.
L’apporto è finalizzato esclusivamente a una riorganizzazione interna del gruppo, motivata da esigenze di semplificazione operativa e di contenimento dei costi connessi agli adempimenti civilistici, in particolare all’assenza della necessità di procedere alla perizia di stima prevista dall’art. 2465 c.c.
L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che l’operazione potesse comunque beneficiare del realizzo controllato, poiché l’assenza di aumento di capitale e la mancata emissione di quote non costituiscono elementi ostativi, laddove il conferimento determini comunque un incremento patrimoniale della conferitaria riconducibile al soggetto conferente e non si realizzi alcuna alterazione sostanziale delle posizioni partecipative.
Donazione della maggioranza del capitale di società – successiva scissione parziale proporzionale e ulteriore conferimento delle quote della scissa ricevute in donazione ad altra conferitaria – abuso del diritto – non sussiste ma a condizione
a cura del Dott. Fabrizio Fiorentino
La vicenda trae origine dalla donazione effettuata nel 2023 da due genitori in favore dei propri figli. A seguito di tale operazione, i figli hanno acquisito in comproprietà una partecipazione pari al 98% del capitale sociale di una società, mentre i genitori hanno conservato il restante 2%.
Il trasferimento è avvenuto beneficiando dell’esenzione dall’imposta sulle donazioni prevista per i passaggi generazionali di partecipazioni dall’art.3 comma 4ter DLGS n.346 /1990 nei casi di acquisizione o integrazione del controllo di società. Per effetto dell’agevolazione, i beneficiari hanno assunto l’impegno a mantenere il controllo della società per almeno cinque anni dalla data della donazione.
Prima della scadenza di tale periodo, i soci hanno avviato un progetto di riorganizzazione finalizzato alla separazione delle attività operative da quelle immobiliari e finanziarie.
L’operazione è stata realizzata attraverso una scissione parziale proporzionale della società originaria a favore di una società di nuova costituzione. Alla società beneficiaria sono stati trasferiti il patrimonio immobiliare e parte delle attività finanziarie, mentre l’attività caratteristica è rimasta in capo alla società scissa.
Poiché la scissione è stata effettuata in modo proporzionale, tutti i soci hanno mantenuto le medesime percentuali di partecipazione sia nella società scissa sia nella società beneficiaria.
Il progetto prevedeva inoltre una seconda fase consistente nel conferimento, da parte dei soci, delle partecipazioni detenute nella società operativa ad una nuova società beneficiaria.
A seguito del conferimento, quest’ultima avrebbe assunto il ruolo di holding, arrivando a detenere il 100% della società operativa.
Contestualmente, i figli avrebbero continuato a detenere in comproprietà il 98% del capitale della holding, mentre il restante 2% sarebbe rimasto ai genitori.
Il dubbio interpretativo riguardava la possibilità che tale riorganizzazione, intervenendo prima del decorso del quinquennio richiesto dalla norma agevolativa, potesse determinare la decadenza dal beneficio fiscale ottenuto in sede di donazione.
Nell’esaminare la questione, l’Agenzia richiama il consolidato orientamento di prassi secondo cui operazioni straordinarie quali conferimenti, fusioni, trasformazioni e scissioni non determinano automaticamente la perdita del beneficio, purché il controllo rimanga in capo ai soggetti che hanno usufruito dell’agevolazione.
Applicando tali principi al caso concreto, l’Amministrazione osserva che, al termine della riorganizzazione, i beneficiari della donazione continuano a detenere in comproprietà il 98% della holding e, tramite quest’ultima, mantengono il controllo della società operativa originariamente ricevuta in donazione.
Il controllo non viene quindi meno, ma si trasforma da diretto a indiretto e l’Agenzia attribuisce particolare rilevanza al fatto che la partecipazione di controllo continui a essere detenuta dagli stessi soggetti che hanno beneficiato dell’agevolazione e che la struttura proprietaria rimanga sostanzialmente invariata.
Sulla base di tali considerazioni, l’Agenzia conclude che la complessiva operazione di riorganizzazione non determina la decadenza dall’agevolazione prevista dall’articolo 3, comma 4-ter, del TUSD.
Tale conclusione è tuttavia subordinata alla condizione che i beneficiari continuino a mantenere, in regime di comproprietà e per l’intero periodo quinquennale decorrente dalla donazione, il controllo richiesto dalla legge sia sulla holding risultante dall’operazione sia, indirettamente, sulla società operativa originariamente oggetto del trasferimento agevolato.
Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti – costo integrale a carico dei dipendenti – sussiste
a cura del Dott. Antonio Maria Fiorentino
La Società Istante ha chiesto chiarimenti riguardo il trattamento fiscale delle autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti, nell’ambito di un progetto aziendale denominato “Car Flexi”, introdotto per una specifica categoria di collaboratori con ruoli manageriali.
La Società ha specificato che i dipendenti aderenti al progetto avevano accettato di sostenere integralmente il costo dell’automobile assegnata e che il valore dell’auto aveva concorso alla determinazione della loro retribuzione complessiva, poiché, oltre a una trattenuta mensile pari al valore convenzionale del fringe benefit, calcolato ai sensi dell’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR (determinazione del reddito di lavoro dipendente), era stato considerato, anche il residuo onere economico sostenuto dall’azienda per consentire l’utilizzo promiscuo del mezzo.
La Società ha precisato, inoltre, che l’eventuale compenso variabile non era noto al momento della sottoscrizione dell’accordo e che, qualora il suo ammontare non fosse risultato sufficiente a coprire il debito del dipendente nei confronti dell’azienda, oppure non fosse maturato alcun compenso variabile, la differenza sarebbe stata recuperata mediante trattenuta in un’unica soluzione o tramite rate mensili.
L’Istante ha chiesto di sapere se il progetto “Car Flexi”, non violasse l’articolo 51 sopra citato e che fosse quindi conforme alla normativa fiscale in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente.
L’AGE ha risposto ritenendo che il collaboratore possa concorrere all’onere complessivo sostenuto dalla Società per l’assegnazione dell’autoveicolo in uso promiscuo azzerando il valore del fringe benefit attraverso una trattenuta mensile, nell’arco temporale di dodici mesi, corrispondente al valore del fringe benefit determinato ai sensi dell’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR, e ha aggiunto che le ulteriori somme corrisposte dal dipendente a copertura del restante onere sostenuto dalla Società dovranno essere trattenute dall’importo ”netto” della retribuzione variabile, in quanto il valore del fringe benefit eccendente il valore determinato ai sensi del comma 4 dell’articolo 51 del TUIR, deve concorrere alla formazione del reddito complessivo ai sensi del comma 1 della medesima disposizione.
Tassazione delle somme ricevute a titolo di misura coercitiva indiretta – non sussiste
a cura del Dott.ssa Annabella Arienzo
Un’associazione impegnata nel controllo di dispositivi medici contenenti sostanze cancerogene aveva promosso un’azione inibitoria collettiva contro alcune società produttrici.
Il Tribunale aveva ordinato alle società di completare le azioni di sicurezza e previsto una somma giornaliera dovuta in caso di ritardo nell’esecuzione dell’ordine giudiziale, ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c.
Dopo ulteriori sviluppi processuali, le parti avevano raggiunto un accordo transattivo, incassando le somme a titolo di penale. A tal fine gli Istanti chiedono se tali somme costituiscano reddito imponibile.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai sensi dell’art. 614-bis del Codice di procedura civile, le penalità previste quale misura coercitiva indiretta non costituiscono reddito imponibile.
Infatti, qualora l’indennizzo percepito vada ad integrare o sostituire la mancata percezione di redditi o un mancato guadagno, le somme corrisposte sono da considerarsi dirette a sostituire un reddito non conseguito (lucro cessante) e vanno ricomprese nel reddito complessivo da assoggettare a tassazione.
Se invece il risarcimento viene erogato con la finalità di indennizzare il soggetto delle perdite subite o a risarcire una perdita economica subita dal patrimonio (danno emergente) le somme corrisposte restano escluse da tassazione e non hanno natura reddituale.
Nel caso di specie, le somme riconosciute ex art. 614-bis c.p.c. non sostituiscono alcun reddito né compensano mancati introiti, ma derivano da una condanna giudiziale avente natura coercitiva.
Investimenti in start–up e PMI innovative da soggetti in regime forfettario – incapienza della detrazione – utilizzo come credito d’imposta – ammesso
a cura del Dott. Antonio Maria Fiorentino
L’Istante, ha chiesto chiarimenti riguardo la possibilità, per i contribuenti che applicano il regime forfettario, legge n. 190 del 2014, di beneficiare del nuovo credito d’imposta collegato agli investimenti in start-up innovative e PMI innovative, come introdotto dalla legge n. 162 del 2024, che ha previsto un meccanismo destinato a operare nei casi in cui la detrazione riconosciuta per tali investimenti risulti superiore all’imposta lorda dovuta dal contribuente.
La perplessità del soggetto Istante nasce dal momento che l’articolo 2 della Legge n.162 del 2024, non specifica se anche i soggetti che applicano il Regime Forfettario, possano beneficiare di detto Credito di Imposta.
L’AGE ha risposto ricordando che, la norma collega la nascita del credito d’imposta alla circostanza che la detrazione spettante risulti superiore all’imposta lorda dovuta dal contribuente e in tale caso è prevista la trasformazione della detrazione non utilizzata in credito d’imposta esclusivamente per consentire la fruizione del beneficio nei casi di incapienza rispetto all’IRPEF lorda.
Inoltre, ha precisato che l’articolo 2 della Legge non contiene limitazioni soggettive e che, pertanto, la disposizione trova applicazione anche nei confronti dei contribuenti che applicano il regime forfetario, purché ricorrano le condizioni richieste dalla disciplina agevolativa ed ha evidenziato, inoltre, che il credito d’imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi oppure in compensazione.
Credito di imposta ZES Unica – realizzazione di un bene immobile in leasing costruendo – rilevanza momento di effettuazione dell’investimento – consegna del bene
a cura del Dott. Fabrizio Fiorentino
L’istante è una società che opera nel settore commerciale e intende realizzare un nuovo punto vendita all’interno della ZES Unica mediante la costruzione di un immobile strumentale effettuata attraverso un contratto di locazione finanziaria in costruendo, nell’ambito del quale una società di leasing finanzia la realizzazione del bene su incarico dell’utilizzatore e lo mette a disposizione di quest’ultimo dietro pagamento di canoni periodici, con possibilità di riscatto finale.
Il dubbio interpretativo riguarda la possibilità di considerare agevolabile, ai fini del credito d’imposta ZES, un investimento immobiliare realizzato tramite leasing in costruendo, posto che la normativa richiama espressamente l’ammissibilità degli investimenti effettuati anche mediante contratti di locazione finanziaria, senza tuttavia disciplinare in modo esplicito la fattispecie dell’immobile ancora da costruire.
In relazione al leasing immobiliare, l’Agenzia richiama la nozione civilistica dell’operazione, evidenziando che il leasing in costruendo consiste in un contratto di locazione finanziaria nel quale il bene viene realizzato da un terzo su incarico della società di leasing e successivamente concesso in utilizzo all’impresa utilizzatrice, con pagamento di canoni periodici e facoltà di riscatto finale.
Il principio consolidato è che, ai fini delle agevolazioni fiscali, esiste una tendenziale equivalenza tra acquisizione in proprietà e acquisizione tramite leasing.
Estendendo tale principio alla fattispecie in esame, l’Amministrazione finanziaria afferma che la componente immobiliare dell’investimento può essere realizzata anche mediante leasing in costruendo, purché siano rispettate tutte le condizioni previste dalla disciplina nazionale ed europea, inclusi i requisiti relativi al progetto di investimento iniziale e ai limiti quantitativi dell’agevolazione.
Con riferimento al momento di effettuazione dell’investimento, viene precisato che, nell’ambito del leasing in costruendo, i canoni di pre-locazione rilevano ai fini fiscali a partire dalla consegna del bene, momento dal quale può ritenersi perfezionato l’investimento ai fini della fruizione del credito d’imposta.
Ne consegue che la corretta individuazione del periodo di effettuazione dell’investimento deve essere effettuata secondo le regole fiscali previste dall’articolo 109 del TUIR, indipendentemente dai principi contabili adottati.
Società in accomandita semplice – decesso dei soci accomandante e accomandatario- imputazione del reddito ante e post liquidazione – affrancamento riserve
a cura del Dott. Giuseppe Morra
L’Agenzia delle Entrate affronta una vicenda di particolare complessità giuridica e fiscale, concernente gli effetti tributari, derivanti dal decesso dei soci di una società in accomandita semplice posta in liquidazione.
Gli istanti sono eredi dei soci di una s.a.s. in fase liquidatoria, a causa della premorienza dell’unica socia accomandante, cui seguiva l’apertura della liquidazione della società, e del successivo decesso anche del socio accomandatario.
Gli eredi dei soci chiedono chiarimenti in merito all’imputazione del reddito prodotto dalla società nelle diverse fasi temporali, nonché al trattamento fiscale delle somme percepite in sede di liquidazione.
Ulteriore profilo oggetto di esame ha riguardato la possibilità di applicare l’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta previsto dall’art. 14 del d.lgs. n. 192 del 2024.
L’Agenzia dele Entrate ha ribadito che nelle società di persone, il reddito prodotto dalla società viene imputato per trasparenza ai soci indipendentemente dalla sua effettiva percezione, ai sensi dell’art. 5 del TUIR.
Tale principio incontra tuttavia particolari criticità nei casi in cui intervengano eventi successori o vicende estintive della società, rendendo necessario individuare il soggetto cui imputare il reddito maturato nelle diverse fasi della vita societaria.
Sotto il profilo civilistico, l’Agenzia delle Entrare richiama preliminarmente l’art. 2322 c.c., disposizione che prevede la trasmissibilità mortis causa della quota del socio accomandante.
La disciplina relativa alla morte del socio accomandante si differenzia da quella prevista per il socio accomandatario. Infatti, mentre la morte del socio accomandatario comporta, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, lo scioglimento della società, la quota del socio accomandante può essere trasferita agli eredi senza la necessità del consenso degli altri soci, fatta salva un’eventuale diversa previsione contenuta nell’atto costitutivo.
Ne consegue che gli eredi del socio accomandante subentrano nella medesima posizione giuridica del de cuius, acquisendo lo status di soci della società.
Quindi ante liquidazione, la tassazione rimane nella modalità ordinaria.
Più articolata si presenta invece la disciplina applicabile nella fase successiva all’avvio della liquidazione.
L’Agenzia richiama, sul punto, l’art. 182 del TUIR, che prevede le modalità di imputazione del reddito prodotto durante tale fase.
Secondo l’Agenzia, i redditi maturati “in dipendenza della liquidazione societaria” possono beneficiare del regime di tassazione separata previsto dall’art. 17, comma 1, lettera l), del TUIR. Tale disposizione mira ad attenuare gli effetti della progressività dell’imposta nei casi in cui il contribuente percepisca, in un unico periodo d’imposta, componenti reddituali riferibili a più annualità o derivanti da eventi straordinari.
Quindi, solo gli importi direttamente collegati alle operazioni di liquidazione della società possono accedere al regime della tassazione separata.
Diversamente, i redditi imputati ai soci in applicazione del principio di trasparenza continuano a concorrere alla formazione del reddito complessivo secondo le regole ordinarie.
Per quanto riguarda l’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta (disciplinato dall’art. 14 del d.lgs. n. 192/ 2024) esso è possibile per i saldi attivi, riserve e fondi in sospensione d’imposta esistenti al 31 dicembre 2023 e ancora presenti al termine del periodo d’imposta successivo, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10 per cento.
Nel caso sottoposto all’esame, l’affrancamento verrebbe effettuato successivamente al decesso del socio accomandante e accomandatario, evento che determinerebbe la conseguente messa in liquidazione della società. In tale contesto, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la mancanza della qualifica di socio in capo agli eredi costituisce un elemento ostativo alla fruizione del regime agevolativo.
In mancanza di tale requisito, il meccanismo di affrancamento perde la propria funzione sistematica, che consiste nell’attribuire stabilità fiscale a poste patrimoniali ancora riferibili ai soci.
Conferimento delle partecipazioni e successiva donazione della nuda proprietà di una quota della holding newco dal padre ai figli – ammesso.
a cura del Dott.ssa Annabella Arienzo
Gli Istanti, due fratelli titolari ciascuno del 50% del capitale sociale di Alfa, società immobiliare, nonché partecipanti con una quota pari al 25,6% ciascuno in Beta, e il loro padre che partecipa con una quota del 48,2%, intendono realizzare una complessa operazione di riorganizzazione societaria e di passaggio generazionale.
L’operazione prevede la costituzione di una Newco nella quale tutti i soci conferiranno l’intera partecipazione detenuta in Afa, avvalendosi del regime di realizzo controllato di cui all’art. 177, comma 2, del TUIR.
Successivamente all’approvazione del primo bilancio della Newco, il padre procederà alla donazione ai figli della nuda proprietà delle quote della Newco di sua titolarità, riservandosi il relativo usufrutto.
Gli Istanti chiedono, pertanto, di conoscere se la descritta operazione possa integrare un’ipotesi di abuso del diritto.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai sensi dell’art.177 co.2 del TUIR, in caso di conferimenti di azioni o quote, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo o incrementa la percentuale di controllo, si considera valore di realizzo quello corrispondente alla quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.
Non si realizza un salto d’imposta ma si dà seguito alla continuità dei valori fiscalmente riconosciuti in capo ai soggetti coinvolti, a condizione che la conferitaria incrementi il proprio patrimonio netto per un valore fiscalmente riconosciuto dalle partecipazioni presso il conferente.
Per altro verso, con riferimento alla donazione della nuda proprietà delle quote della holding Newco dal padre ai figli, ai sensi dell’art. 16 del TUSD, la base imponibile dell’imposta di donazione delle partecipazioni in società non quotate è determinata in funzione del patrimonio netto della società partecipata.
Quindi, nel caso di specie, il conferimento delle partecipazioni nelle società Alfa e Beta nella holding Newco in regime di realizzo controllato, in virtù della circostanza che deve essere effettuato in base al valore fiscale storico, determinerebbe una riduzione del valore del patrimonio netto rilevante ai fini dell’imposta di donazione, rispetto a quello che sarebbe stato assunto qualora il padre avesse donato direttamente ai figli la nuda proprietà delle partecipazioni detenute in Beta.
Ne consegue un risparmio d’imposta che, in astratto, appare in contrasto con la finalità dell’art. 16 del TUSD, in quanto la base imponibile risultante dalla holding non riflette pienamente la capacità contributiva sottesa alle partecipazioni oggetto di trasferimento.
Tuttavia, l’Agenzia ritiene che l’operazione non sia priva di sostanza economica ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 212/2000, in quanto la costituzione della holding risponde a concrete esigenze organizzative e imprenditoriali, quali:
la gestione unitaria e coordinata delle società del gruppo,
l’ottimizzazione delle risorse finanziarie,
la prevenzione di possibili conflitti tra i soci mediante specifici meccanismi statutari (“clausola antistallo”) e
la realizzazione di un graduale passaggio generazionale.
Tali finalità non sarebbero conseguibili mediante una semplice donazione diretta delle partecipazioni detenute dal padre in Beta.
Pertanto, pur in presenza di un vantaggio fiscale in termini di minore imposta di donazione, l’operazione è stata ritenuta dotata di valide ragioni extrafiscali e, conseguentemente, non abusiva.
Scissione con scorporo – DURF – triennio della scissa non si trasferisce alla beneficiaria
a cura del Dott. Mattia Rodriguez
La società ALFA, è stata costituita nel 2025 tramite scissione con scorporo ex art. 2506.1 c.c. dalla società BETA (poi ridenominata GAMMA). All’esito dell’operazione, la scissa ha assunto il ruolo di holding di gruppo con attività immobiliare, mentre la beneficiaria di nuova costituzione ha proseguito l’attività operativa di costruzione, commercio all’ingrosso e installazione di impianti, svolta dalla scissa sin dal 1997.
ALFA ha esposto di non poter ottenere il Documento Unico di Regolarità Fiscale (c.d. DURF) rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, in quanto, formalmente neocostituita, non soddisfa il requisito del triennio di attività commerciale richiesto dall’art. 17-bis, co. 5, DLGS 241/1997. Tale circostanza le impedisce di beneficiare dell’esonero dagli obblighi previsti dal medesimo articolo in materia di verifica delle ritenute fiscali operate sui dipendenti dalle imprese appaltatrici e, soprattutto, della facoltà di avvalersi della compensazione per il versamento delle ritenute sui lavoratori impiegati nell’esecuzione di contratti d’appalto.
ALFA ha chiesto, pertanto, se – in forza dei principi di neutralità e continuità propri delle operazioni straordinarie – possa computare, ai fini del requisito triennale per il DURF, anche il periodo di attività maturato dalla scissa.
Sul piano fiscale, l’AGE ha evidenziato che l’art. 173, co. 4, TUIR disciplina in modo puntuale i criteri di ripartizione delle posizioni soggettive tra scissa e beneficiaria nelle operazioni di scorporo, escludendo espressamente dal trasferimento, le eccedenze d’imposta compensabili e i crediti d’imposta chiesti a rimborso (di natura diversa da quella agevolativa).
L’AGE ha chiarito che tali interventi normativi specifici impediscono un’interpretazione estensiva del principio di neutralità e continuità, volta a ricomprendervi anche il periodo di svolgimento dell’attività economica nel suo complesso.
In conclusione, l’AGE ha escluso che ALFA possa computare, ai fini del DURF, il triennio di attività commerciale maturato dalla scissa per effetto della scissione con scorporo, non essendo rinvenibile nella normativa vigente alcuna espressa previsione che consenta tale trasferimento.
Costituzione di un diritto di superficie e contestuale cessione della nuda proprietà su fondi agricoli – tassazione – non sussiste se spoliazione è definitiva
a cura della Dott.ssa Annabella Arienzo
Volendo realizzare un’operazione di pianificazione del passaggio generazionale mediante la costituzione del diritto di superficie sul terreno a favore di una società e la contestuale cessione della nuda proprietà del terreno al figlio, ha chiesto all’Agenzia conferma che (i) tale doppia operazione consista nella sostanza nella cessione unitaria della piena proprietà, e (ii) poiché tali terreni sono posseduti da oltre cinque anni, non determinerebbe a suo carico alcuna plusvalenza imponibile ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR.
L’Agenzia ha chiarito che il reddito derivante dalla concessione di usufrutto o dalla costituzione di altri diritti reali di godimento assume una diversa qualificazione fiscale, a seconda che il disponente mantenga oppure no un diritto reale sul bene immobile.
In particolare, se il proprietario conserva un diritto reale, il corrispettivo percepito costituisce “reddito diverso” imponibile ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera h), del TUIR; se invece il disponente si spoglia integralmente e contestualmente di ogni diritto reale sul bene, l’operazione viene qualificata come realizzo di una plusvalenza immobiliare ai sensi delle lettere b) e bbis) del medesimo articolo.
Nel caso concreto, quindi, l’assenza di tassazione dipende dal fatto che i terreni sono detenuti da oltre cinque anni e, soprattutto, dalla circostanza che il contribuente perda effettivamente e definitivamente ogni diritto reale sui fondi.
Quindi l’esclusione da imposizione opera solo se, anche nell’ipotesi di estinzione del diritto di superficie temporaneo, non residui alcun diritto reale in capo all’originario proprietario. Qualora quest’ultimo mantenga una posizione giuridica sul bene, il corrispettivo derivante dalla costituzione del diritto di superficie dovrà essere qualificato come reddito diverso imponibile.
Ricognizione di debito con scrittura privata non autenticata – imposta di registro in misura fissa e solo in caso d’uso.
a cura del Dott. Mattia Rodriguez
L’Istante ha rappresentato di voler perfezionare un atto unilaterale di ricognizione di debito, privo di causa onerosa e non collegato ad un precedente atto soggetto a registrazione, tramite una scrittura privata non autenticata.
Nell’atto, del valore di euro 75.000, il debitore richiama espressamente il rapporto obbligatorio sottostante – una somma anticipata da un terzo per l’acquisto di un immobile, già registrato – indicando le parti, la causa del debito, l’oggetto e un piano rateale di rimborso mediante bonifico bancario.
L’Istante ha chiesto quale sia il trattamento fiscale ai fini dell’imposta di registro di tale atto, trattandosi di scrittura privata non autenticata priva di contenuto patrimoniale e non soggetta a registrazione obbligatoria.
La ricognizione di debito è disciplinata dall’art. 1.988 c.c., che la qualifica come dichiarazione avente effetto meramente confermativo di un preesistente rapporto obbligatorio (c.d. rapporto fondamentale), con la sola conseguenza di invertire l’onere della prova a favore del creditore (c.d. astrazione processuale).
Sul piano fiscale, il TUR non contiene una disciplina specifica dell’istituto e occorre quindi fare riferimento alle norme generali del DPR 131/1986 ma l’Agenzia ha fatto riferimento alla Corte di Cassazione sentenza n. 7682 del 16 marzo 2023.
Tale sentenza ha chiarito che la ricognizione di debito, avendo natura meramente dichiarativa e non apportando alcuna modificazione alla sfera patrimoniale delle parti – limitandosi a confermare un’obbligazione già esistente – costituisce una mera dichiarazione di scienza. In quanto tale, non è soggetta né all’art. 3 né all’art. 9 della Tariffa, Parte I, bensì all’art. 4 della Tariffa, Parte II, con registrazione in misura fissa di euro 200 solo in caso d’uso.
Laddove la dichiarazione – a prescindere dal nomen iuris adoperato – produca un effetto modificativo di una situazione giuridica obbligatoria preesistente con rilevanza patrimoniale, torna applicabile l’art. 3 della Tariffa, Parte I, con obbligo di registrazione in termine fisso e imposta proporzionale all’1%.
Dalla bozza dell’atto allegata all’istanza emerge un mero riconoscimento del debito, con espresso richiamo al rapporto fondamentale sottostante, senza alcun effetto modificativo di situazioni giuridiche preesistenti. Ne consegue che la scrittura privata non autenticata in esame, avente carattere meramente ricognitivo di una situazione debitoria certa, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro nella misura fissa di euro 200 soltanto in caso d’uso ex art. 4, Tariffa, Parte II, TUR.
Recupero dell’iva assolta sui transaction costs di un’operazione di MLBO – ammesso
a cura della Dott. ssa Annabella Arienzo
ALFA ha effettuato una fusione per incorporazione con diverse società del gruppo, tra cui GAMMA, con effetti legali e IVA dal 31 dicembre 2023 e contabili e fiscali retrodatati al 1° gennaio 2023.
L’operazione ha generato elevati costi professionali (consulenze legali, fiscali, notarili, due diligence, ecc.). Le relative fatture sono state registrate da GAMMA, ma senza esercitare la detrazione IVA, seguendo il precedente orientamento dell’Agenzia delle Entrate secondo cui la SPV GAMMA nelle operazioni MLBO sarebbe una holding “statica” e quindi senza diritto alla detrazione.
A tal proposito l’Istante chiede di poter recuperare l’IVA non detratta sui “transaction costs” sostenuti nell’ambito di un’operazione di MLBO conclusa nel 2023, mediante una dichiarazione integrativa IVA.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai sensi dell’art.19 co.1 DPR 633/72, il diritto alla detrazione dell’imposta sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto stesso.
Tale diritto può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati tali presupposti, in quanto l’effettività del diritto alla detrazione dell’imposta e il principio di neutralità dell’IVA sono garantiti dall’istituto della dichiarazione integrativa con la quale è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato un maggior debito d’imposta o un’eccedenza detraibile.
Per quanto riguarda le fatture inerenti ai transaction costs è fondamentale individuare quale ruolo svolga la SPV, e se è prodromico e preparatorio all’esercizio dell’attività economica che verrà esercitato in esito all’acquisizione da parte di ALFA.
Laddove non sia possibile presentare una dichiarazione iva integrativa per recuperare l’IVA ed il contribuente non abbia esercitato il diritto alla detrazione sulle fatture passive potrà avvalersi dell’art. 30-ter del DPR 633/72, ossia potrà presentare una richiesta di rimborso.
La Corte di Cassazione con le sentenze n. 22608 e 22649 del 9 agosto 2024 ha cambiato orientamento, affermando che:
l’IVA sui costi di transazione nelle operazioni MLBO è detraibile;
ciò vale se la società risultante dalla fusione svolge attività economica imponibile IVA.
Pertanto, se la SPV viene quindi considerata soggetto passivo IVA, poiché i costi sostenuti sono funzionali all’attività economica futura della società risultante dalla fusione, allora l’IVA può essere detratta.
Qualora l’istante, per ragioni a lui non imputabili e non per effetto di una colpevole inerzia, abbia omesso di emettere una nota di variazione in diminuzione confidando nell’orientamento dell’Agenzia, in merito all’indetraibilità dell’IVA relativa ai transaction Costs tipici di un’operazione di MLBO, egli potrebbe non essere più legittimato all’emissione della relativa nota di credito qualora siano decorsi i termini previsti dall’art. 8, comma 6-bis, del DPR n. 322/1998 per la presentazione della dichiarazione integrativa IVA a favore.
In tale ipotesi, ove ne ricorrano i presupposti applicativi, il contribuente potrà avvalersi della procedura di rimborso prevista dall’art. 30-ter del DPR n. 633/1972, presentando apposita istanza di restituzione dell’imposta indebitamente versata.
La domanda dovrà essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento dell’imposta ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto che legittima la restituzione.
Rinunce e consensi a diritti statutari su azioni contro corrispettivo – trattamento IVA – imponibile
a cura della Dott. Mattia Rodriguez
ALPHA è una holding dinamica di partecipazione, titolare del 54% del capitale sociale di BETA. Una quota del 42% è detenuta da GAMMA a sua volta controllata indirettamente da GAMMA Capital Fund, un Fondo di Investimento Alternativo (FIA) gestito da GAMMA SGR S.p.A., tramite le società interposte GAMMA 1 e GAMMA 2. Il residuo è posseduto da persone fisiche.
La struttura societaria ha subito due successive modifiche. A febbraio 2025 (Prima Operazione), il FIA ha ceduto le Azioni D di Target alla propria controllata indiretta GAMMA S.p.A., configurando un Trasferimento Consentito ai sensi dello statuto — ovvero un trasferimento infragruppo che non determina cambio della titolarità ultima — con contestuale apposizione di una condizione risolutiva: il venir meno del rapporto di controllo tra il FIA e GAMMA S.p.A. avrebbe comportato la retrocessione delle azioni cedute.
A novembre 2025, OMEGA — controllata al 100% da DELTA — ha acquisito dal FIA le partecipazioni totalitarie in GAMMA 1 e GAMMA 2, determinando così il cambio indiretto del controllo su GAMMA (Seconda Operazione).
Il perfezionamento di tale operazione era subordinato al consenso di ALFA, in ragione dei diritti statutari incorporati nelle Azioni F da essa detenute in BETA, e segnatamente:
alla rinuncia al vincolo di intrasferibilità (lock-up period) vigente fino a giugno 2026;
alla rinuncia al Diritto di Prima Offerta;
alla rinuncia al Diritto di Covendita;
al consenso alla definitiva efficacia del c.d. Primo Trasferimento (febbraio 2025), escludendo la Facoltà di richiedere la retrocessione delle azioni.
Tali rinunce e consensi sono stati prestati da ALPHA a fronte di un corrispettivo complessivo, da ripartirsi tra OMEGA compratore e il FIA venditore, oltre IVA se dovuta.
L’Istante ha posto due quesiti:
Se le predette rinunce e i consensi di ALPHA integrino una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA ai sensi dell’art. 3 co. 1 del DPR 633/1972.
Nel caso 1, se dette prestazioni beneficino dell’esenzione IVA in quanto «operazioni relative ad azioni», ex art. 10 co. 1 n. 4) dello stesso decreto.
L’Agenzia delle Entrate, sul primo quesito, ha confermato la qualificazione prospettata dall’Istante, ravvisando un vincolo sinallagmatico tra le obbligazioni “di non fare” e “di permettere” assunte da ALPHA e il corrispettivo ricevuto, con conseguente integrazione dei presupposti applicativi della norma citata.
Sul secondo quesito, l’AGE ha invece negato l’applicazione del regime di esenzione.
La ragione dirimente risiede nella struttura della Seconda Operazione: essa ha avuto ad oggetto le partecipazioni in GAMMA 1 e GAMMA 2 — soggetti non iscritti nel libro soci di Target — e non le azioni di GAMMA.
Ne consegue che le rinunce e i consensi dell’Istante non hanno prodotto effetti diretti sul rapporto giuridico incorporato nei titoli trasferiti a novembre 2025.
Richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza 13 dicembre 2001, C-235/00) e la propria prassi consolidata (risposta n. 130/E del 2021), l’AGE ha precisato che rientrano nell’esenzione soltanto le operazioni che producono effetti diretti sul rapporto giuridico incorporato nel titolo, quali l’emissione, il trasferimento, la girata e l’ammortamento. Restano invece escluse le operazioni meramente strumentali, ancorché indispensabili al perfezionamento dell’operazione principale.
Imposta registro e di bollo applicabili alla cessione di ramo d’azienda in cui è ricompreso un immobile destinato a housing universitario – esenzione solo su immobile
a cura del Dott. Fabrizio Fiorentino
Una società intende avviare un progetto di housing universitario nell’ambito del PNRR e, a tal fine, ha ottenuto l’ammissione a un contributo pubblico disciplinato dalla normativa attuativa del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), ai sensi dell’articolo 1-bis della legge n. 338/2000 e dei relativi decreti ministeriali attuativi.
Sul piano operativo, l’intervento non viene realizzato tramite costruzione diretta dell’immobile, ma mediante l’acquisizione da un terzo di un ramo d’azienda avente ad oggetto attività alberghiera. All’interno di tale compendio aziendale è ricompreso anche un immobile che, nelle intenzioni dell’acquirente, sarà destinato a essere riconvertito e utilizzato come struttura di housing universitario.
Il dubbio interpretativo riguarda l’applicabilità dell’esenzione da imposta di registro e imposta di bollo prevista dall’articolo 1-bis, comma 10, della legge n. 338/2000, che riconosce il beneficio per gli atti aventi ad oggetto immobili destinati ad alloggi e residenze per studenti universitari, purché stipulati in relazione a proposte ammesse al finanziamento pubblico.
L’istante sostiene che, poiché l’atto di cessione del ramo d’azienda comprende un immobile destinato a housing universitario e rientrante in un progetto finanziato o comunque ammesso alla procedura agevolativa, l’intero atto debba beneficiare dell’esenzione fiscale prevista dalla norma.
L’Agenzia delle Entrate evidenzia che il beneficio fiscale è strettamente collegato alle operazioni funzionali alla realizzazione di immobili destinati a residenze universitarie nell’ambito di progetti selezionati e ammessi al finanziamento.
Viene inoltre richiamato l’articolo 23 del TUR, che precisa che il corrispettivo deve essere imputato ai singoli beni che compongono il ramo d’azienda, con applicazione delle rispettive aliquote. In assenza di una corretta ripartizione, si applica l’aliquota più elevata sull’intero valore.
Alla luce di tale quadro, l’Agenzia afferma che la norma riconosce l’esenzione esclusivamente agli atti aventi ad oggetto immobili destinati ad housing universitario, stipulati nell’ambito di proposte ammesse al finanziamento.
Ne deriva che, nel caso di cessione di ramo d’azienda, l’atto non può beneficiare integralmente dell’esenzione, in quanto ha ad oggetto un complesso unitario di beni e rapporti giuridici e non esclusivamente l’immobile agevolato.
In concreto, l’esenzione da imposta di registro e imposta di bollo può essere riconosciuta esclusivamente alla quota parte del corrispettivo riferibile all’immobile destinato a housing universitario e ammesso al finanziamento pubblico.
La restante parte del corrispettivo, relativa agli altri elementi del ramo d’azienda (quali avviamento, attrezzature e ulteriori asset aziendali), resta soggetta alla disciplina ordinaria dell’imposta di registro secondo le aliquote previste per ciascuna tipologia di bene.
CFC e Capital Tax svizzera – imposta di patrimonio – non deducibile dall’IRES
a cura del Dott. Mattia Rodriguez
L’istante ALFA, è un’impresa che vanta un credito commerciale verso la società BETA, derivante dalla fornitura di merce regolarmente fatturata e contabilizzata.
Alfa, capogruppo del Gruppo XXX, detiene il controllo di diritto di Beta, società holding residente nel Cantone di Zurigo (Svizzera), fiscalmente tassata in Italia per trasparenza come Controlled Foreign Company (CFC) ai sensi dell’art. 167 TUIR, in via ininterrotta dal 2002.
Beta è soggetta alla Capital Tax, imposta cantonale prevista dalla legge fiscale 631.1 dell’8 giugno 1997, calcolata applicando l’aliquota al taxable capital (moltiplicato per i coefficienti municipali).
Alfa ha chiesto se la Capital Tax assolta da Beta in Svizzera per il 2024 possa essere detratta dall’IRES dovuta in Italia in relazione al reddito CFC imputato per trasparenza, ai sensi dell’art. 167 co. 9 TUIR.
Alfa ha sostenuto che la Capital Tax rientri tra le imposte cui si applica la Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni e che, pertanto, una volta divenuta definitiva e in presenza dei requisiti di cui all’art. 165 TUIR, essa sia ammessa in detrazione dall’imposta CFC ai sensi dell’art. 167 co. 9 TUIR. A supporto di tale tesi, la società ha richiamato l’interpretazione autentica di cui all’art. 15 co. 2 D.lgs. 147/2015.
La Circ. n. 9/2015 (par. 2.3) ha precisato che il meccanismo opera esclusivamente per tributi stranieri che si sostanziano in un’imposta sul reddito o in tributi di natura similare, chiarendo che si è esonerati da tale verifica qualora il tributo rientri nell’oggetto di una Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dall’Italia.
L’art. 15 co. 2 D.lgs. 147/2015 ha introdotto un’interpretazione autentica del comma 1 dell’art. 165 TUIR, stabilendo che sono ammesse in detrazione sia le imposte estere oggetto di Convenzione sia le altre imposte o tributi esteri sul reddito.
L’art. 2 della Convenzione Italia-Svizzera include tra le imposte svizzere coperte sia quelle sul reddito (lett. b, n. 1) sia quelle sul patrimonio (lett. b, n. 2), tra le quali rientra la Capital Tax.
L’Agenzia delle Entrate ha escluso la detraibilità della Capital Tax e ha precisato che il rinvio alle disposizioni convenzionali, operato sia dalla Circ. n. 9/2015 sia dall’art. 15 co. 2 D.lgs. 147/2015, deve intendersi riferito esclusivamente alle imposte sul reddito qualificate come tali ai fini convenzionali.
Il meccanismo di accreditamento dell’imposta estera si fonda sul principio di inclusione: possono essere scomputate solo imposte dello stesso tipo (reddituali) rispetto a quelle italiane. Di conseguenza, l’operatività dell’istituto è limitata:
– alle imposte estere sul reddito rientranti nell’oggetto di una Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dall’Italia;
– alle altre imposte o tributi esteri non oggetto di Convenzione, che presentino le caratteristiche di un’imposta sul reddito.
La Capital Tax è, nella sostanza, un’imposta riscossa sul patrimonio netto delle società svizzere e rientra nella categoria delle imposte sul patrimonio di cui all’art. 2, lett. b, n. 2 della Convenzione, non in quella delle imposte sul reddito. La circostanza che il suo meccanismo di calcolo incorpori aggiustamenti analoghi a quelli previsti per l’imposta sul reddito non è di per sé sufficiente a qualificarla come imposta reddituale.
L’AGE ha infine richiamato il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione Italia-Svizzera (lett. c), il quale prevede un meccanismo di accreditamento dell’imposta patrimoniale svizzera esclusivamente nel caso in cui anche l’Italia istituisse un’analoga imposta sul patrimonio, confermando la coerenza sistematica dell’interpretazione adottata.
Carried interest – percentuale minima divisa tra quote ed SFP – agevolazione – non sussiste
a cura del Dott. Giuseppe Morra
Nel caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate, alcuni manager avevano partecipato economicamente all’operazione di investimento attraverso due diverse forme.
Da una parte avevano acquistato quote del fondo di investimento, suddivise in diverse categorie, tra cui quote ordinarie e quote dotate di diritti economici rafforzati.
Dall’altra parte avevano sottoscritto anche alcuni strumenti finanziari partecipativi emessi da due società holding che controllavano indirettamente la società oggetto dell’investimento finale.
Al fine del rispetto del requisito dell’investimento minimo effettivo pari almeno all’1%, la società ha chiesto se fosse possibile considerare l’intera operazione in maniera unitaria, sommando quindi sia l’investimento effettuato nel fondo sia quello effettuato tramite gli strumenti finanziari partecipativi. dell’investimento complessivo, in modo tale da raggiungere la soglia di legge.
L’Agenzia delle Entrate ha risposto negativamente, chiarendo che i diversi strumenti finanziari non possono essere considerati come un unico investimento, solo perché inseriti all’interno della stessa operazione.
Le quote del fondo e gli strumenti finanziari partecipativi emessi dalle holding costituiscono infatti investimenti distinti, caratterizzati da autonomia giuridica ed economica. Di conseguenza, ciascun investimento deve essere analizzato separatamente ai fini della verifica della soglia di legge.
Proprio per l’assenza delle condizioni necessarie all’applicazione del regime agevolato, l’Agenzia ha escluso la possibilità di qualificare tali proventi come redditi finanziari.
Di conseguenza, le somme percepite dai manager sono state ricondotte a una forma di remunerazione strettamente collegata all’attività lavorativa svolta e, per questo motivo, assoggettate al regime fiscale ordinario previsto per i redditi di lavoro dipendente, con applicazione dell’IRPEF progressiva.
In merito al periodo minimo di detenzione degli strumenti finanziari l’Amministrazione Finanziaria afferma che il requisito temporale deve essere verificato con riferimento all’effettiva durata dell’investimento e alla permanenza dell’esposizione al rischio economico.
IVAFE per il beneficiario residente e senza poteri di trust trasparente non residente – non sussiste
a cura della Dott.ssa Annabella Arienzo
L’Istante, cittadino USA residente in Italia è beneficiario di un trust istituito, mediante testamento, istituito dal patrigno fiscalmente residente negli Stati Uniti.
Il fondo del trust è costituito da un portafoglio finanziario che include fondi monetari, titoli azionari e obbligazionari.
L’Istante secondo quanto disposto dal Trust non ha diritto alla distribuzione del capitale, non ha potere decisionale ed ha diritto a ricevere il reddito netto del Trust per tutta la durata della sua vita.
Qualificandosi come Trust trasparente, l’Istante chiede conferma che la sua posizioni non rientri nell’ambito applicativo dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai sensi dell’articolo 19 co.18 DL 201/2011 è prevista l’IVAFE sui conti correnti e libretti di risparmio detenuti all’estero da soggetti residenti in Italia.
Soggetti passivi dell’IVAFE sono persone fisiche, entri non commerciali, società semplici che detengono attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.
Per quanto riguarda il Trust la titolarità dei beni e diritti compresi nel trust fund spetta al trustee che li amministra esercitando poteri analoghi a quelli del proprietario.
La circolare 34/E del 22 ottobre 2022 chiarisce che i beneficiari residenti di un trust estero devono indicare nel quadro RW l’ammontare del credito vantato nei confronti del trust unitamente agli investimenti ed alle attività finanziarie detenute all’estero.
Nel caso di specie il fondo del Trust è costituito da un portafoglio finanziario di attività detenute all’estero, e l’Istante è solo beneficiario di un reddito del Trust, senza avere poteri di gestione né assume alcun rischio in relazione agli investimenti del Trust.
Dunque, non detenendo a qualsiasi titolo i prodotti finanziari e gli altri investimenti che sono nella natura del trustee non è tenuto al versamento dell’IVAFE su tali investimenti.
Distribuzione di riserve – presunzione di prioritaria distribuzione degli utili – riserve in sospensione d’imposta – non soggette
a cura del Dott. Antonio Maria Fiorentino
La Società Istante è una holding che, intende procedere alla distribuzione di una parte delle riserve disponibili a favore dell’unico socio e ha chiesto un parere in merito al corretto regime fiscale delle riserve che si intende distribuire in ordine alla applicazione dell’art. 47, c. 1, TUIR.
La Società presenta una struttura patrimoniale composta da diverse voci, tra cui capitale sociale, riserva sovrapprezzo azioni, riserva legale, riserva straordinaria, utili portati a nuovo e riserve da operazioni di rivalutazione.
Queste ultime derivano da precedenti operazioni di rivalutazione e riallineamento dei valori fiscali e civili effettuate da una società successivamente incorporata mediante fusione.
In seguito all’operazione straordinaria, i relativi vincoli fiscali sono stati mantenuti in capo alla società incorporante secondo quanto previsto dalla normativa tributaria.
La distribuzione programmata dall’istante riguarda esclusivamente riserve considerate disponibili, costituite principalmente da utili accantonati negli esercizi precedenti, dall’utile dell’esercizio e da una quota della riserva sovrapprezzo azioni.
Prima di procedere alla distribuzione, la Società prevede inoltre di destinare una parte della riserva sovrapprezzo al completamento della riserva legale fino al limite previsto dal codice civile.
L’AGE ha precisato che (art.47 comma 1 TUIR), indipendentemente dalle decisioni assunte dall’assemblea dei soci, si presumono distribuiti prioritariamente gli utili dell’esercizio e le altre riserve di utili che non risultano accantonate in sospensione d’imposta.
Il comma 5, dello stesso articolo, stabilisce inoltre che non costituiscono utili le somme attribuite ai soci a titolo di distribuzione di riserve formate con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote, versamenti effettuati dai soci in conto capitale o a fondo perduto, nonché saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta.
In questi casi, le somme ricevute non generano reddito imponibile, ma riducono il costo fiscale della partecipazione detenuta dal socio.
Invece le riserve in sospensione d’imposta per espressa previsione normativa non sono coinvolte dalla presunzione di prioritaria distribuzione.
Diversamente, verrebbe meno il beneficio fiscale derivante dal regime di sospensione, che consente di rinviare la tassazione fino all’eventuale distribuzione o utilizzo delle stesse.
Analizzando la situazione rappresentata dalla Società, l’AGE ha rilevato che la distribuzione programmata interessa integralmente le riserve aventi natura fiscale di utili e, per la parte residua, una quota della riserva sovrapprezzo azioni avente natura fiscale di capitale.
Le riserve in sospensione d’imposta, invece, rimangono integralmente escluse dall’operazione.
Alla luce di tali circostanze, l’AGE ha concluso che la riserva sovrapprezzo azioni oggetto di distribuzione non rientra nel campo di applicazione della presunzione prevista dall’articolo 47, comma 1, del TUIR.
Di conseguenza, alla sua distribuzione si applica il regime previsto dal comma 5 del medesimo articolo, con la conseguenza che le somme attribuite al socio assumono natura di restituzione di capitale e non di distribuzione di utili.
Ha evidenziato infine che, per la parte della distribuzione riferibile a riserve di utili, troveranno applicazione le disposizioni vigenti al momento della deliberazione, tenendo conto delle recenti modifiche normative intervenute in materia di tassazione dei dividendi percepiti da società soggette all’IRES.
a cura del Dott. Fabrizio Fiorentino
Il contesto è quello di una riorganizzazione societaria: ALFA, società già costituita nel 2024 e partecipata dai due soci (TIZIO al 52% e CAIO al 48%), è destinata a diventare la holding che acquisirà il controllo di BETA S.r.l.
I soci intendono infatti conferire in ALFA le partecipazioni detenute in BETA, società che a sua volta controlla GAMMA S.p.A.
La struttura di BETA è articolata: TIZIO detiene il 31% (incluso un acquisto recente del 5%), CAIO il 24%, mentre il restante 45% è in capo a soci terzi.
L’operazione viene impostata come conferimento congiunto in ALFA, che acquisirebbe così il controllo di BETA ai sensi dell’articolo 2359 c.c., con l’obiettivo dichiarato di mantenere una governance “unitaria” e coerente con un passaggio generazionale.
Dal punto di vista fiscale, l’elemento centrale è l’applicazione del regime del cosiddetto “realizzo controllato” previsto dall’articolo 177, comma 2, del TUIR.
I soci intendono conferire le partecipazioni mantenendo sostanzialmente inalterato il valore economico complessivo delle loro posizioni, anche attraverso l’utilizzo di sovrapprezzi differenziati tra i conferimenti.
In particolare, il conferimento di TIZIO richiederebbe una componente di sovrapprezzo più rilevante rispetto a quello di CAIO, per riflettere correttamente i diversi valori fiscali delle partecipazioni ed evitare effetti distorsivi (come conferimenti “minusvalenti” dal punto di vista contabile).
Gli Istanti chiedono quindi due chiarimenti:
da un lato, se le modifiche introdotte nel 2024 all’articolo 177 del TUIR abbiano inciso sulla validità degli orientamenti precedenti dell’Agenzia delle Entrate che ammettevano la possibilità di strutturare conferimenti con sovrapprezzi differenziati per ciascun socio al fine di ottenere la neutralità fiscale “indotta”;
dall’altro, come debba essere trattato il caso in cui la partecipazione conferita sia stata acquisita in momenti diversi e presenti quindi una stratificazione di valori fiscali.
Sul piano giuridico, viene ricostruito il funzionamento dell’articolo 177, comma 2, del TUIR, che non introduce una vera e propria neutralità fiscale del conferimento, ma un criterio di determinazione del reddito basato sul patrimonio netto iscritto dalla società conferitaria.
La cosiddetta neutralità fiscale indotta, cioè l’assenza di imponibile è acquisita quando il valore del patrimonio netto attribuito corrisponde al costo fiscale della partecipazione conferita.
Con riferimento al primo quesito, l’Agenzia chiarisce che le modifiche introdotte dal d.lgs. 192/2024 riguardano principalmente la disciplina dei conferimenti “minusvalenti”, ma non hanno inciso sulla struttura generale del regime del realizzo controllato.
Di conseguenza, continua a essere possibile strutturare operazioni con aumenti di capitale e sovrapprezzi differenziati tra i conferenti, anche nell’ambito della stessa operazione, al fine di mantenere l’equilibrio fiscale tra i soggetti coinvolti e garantire la neutralità indotta.
In sostanza, l’impostazione già espressa nella risoluzione n. 38/E del 2012 viene ritenuta ancora attuale.
Quanto al quesito relativo alla presenza di partecipazioni acquistate in momenti diversi, l’Agenzia richiama un precedente orientamento secondo cui, quando viene conferita l’intera partecipazione, la stratificazione dei costi fiscali perde rilevanza.
Non è quindi necessario scomporre la partecipazione in diversi “strati” corrispondenti ai diversi acquisti: ai fini del realizzo controllato si considera il valore fiscale complessivo della partecipazione in capo al conferente.
La neutralità fiscale si verifica confrontando questo valore unitario con l’incremento complessivo del patrimonio netto attribuito dalla conferitaria.
Distribuzione straordinaria e non statutaria di utili non proporzionali alle quote di partecipazione – la differenza è tassata al 100%
a cura del Dott. Antonio Maria Fiorentino
L’istanza di interpello concerne la corretta qualificazione fiscale delle somme percepite da soci aventi la forma giuridica di società a responsabilità limitata, a seguito di una deliberazione assembleare adottata da una società per azioni, che dispone la distribuzione di utili e riserve di utili secondo criteri non proporzionali rispetto alle partecipazioni detenute nel capitale sociale.
Il quesito è volto a chiarire se tali attribuzioni patrimoniali conservino integralmente la natura di dividendi, anche nella parte eccedente la quota proporzionalmente spettante a ciascun socio in base alla partecipazione posseduta, nonché il conseguente trattamento fiscale applicabile in capo ai soggetti percettori.
Secondo quanto rappresentato dagli istanti, la ragione del disallineamento consiste nel consentire una maggiore flessibilità nella gestione delle esigenze finanziarie di uno dei soci, evitando che particolari necessità di liquidità possano incidere sulla stabilità della compagine sociale e indurre il socio a dismettere la propria partecipazione.
L’AGE, esaminata la documentazione, ha visto che la bozza di delibera motiva l’operazione in virtù della presenza di particolari esigenze di liquidità manifestate da uno dei soci e che gli altri soci accettano di ricevere una quota inferiore degli utili disponibili affinché il socio interessato possa ottenere una distribuzione maggiore rispetto a quella che gli sarebbe spettata secondo il criterio proporzionale.
Ha quindi affermato che una distribuzione di utili non proporzionale, sorretta da una causa diversa dalla semplice ripartizione dell’utile sociale, comporta che l’intera attribuzione non possa essere automaticamente qualificata, sotto il profilo fiscale, come distribuzione di dividendi.
Nel caso esaminato, pertanto, le somme percepite dal socio beneficiario della maggiore attribuzione devono essere distinte in due componenti:
- Costituisce dividendo, la parte di utile corrispondente alla quota che sarebbe spettata al socio in proporzione alla partecipazione detenuta nel capitale sociale.
Tale componente conserva integralmente la natura di dividendo e concorre quindi alla formazione del reddito imponibile nella misura del 5 per cento del suo ammontare.
- La parte di utili attribuita oltre la quota proporzionalmente spettante non assume invece natura di dividendo.
Secondo l’AGE, tale componente deve essere qualificata come sopravvenienza attiva ai sensi dell’articolo 88, comma 3, lettera b), del TUIR e conseguentemente, essa concorre alla formazione del reddito imponibile del socio percettore nella misura integrale del 100 per cento del relativo importo.
La diversa qualificazione deriva dal fatto che tale attribuzione trova la propria giustificazione economico-giuridica nelle esigenze finanziarie del socio beneficiario e non nella mera partecipazione al capitale sociale.
Infine, per i soci che ricevono una quota di utili inferiore a quella teoricamente spettante in base alla partecipazione detenuta, l’AGE ha chiarito che assumono rilevanza esclusivamente gli importi effettivamente deliberati e attribuiti nei loro confronti.
Tali somme mantengono natura di dividendo e, in presenza dei relativi presupposti, concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 5 per cento.
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DISCLAIMER
Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.