CIRCOLARE N.1/2003
Ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali
Premessa
Si porta a conoscenza che il Parlamento Europeo, per favorire lo svolgimento delle attività economiche nel mercato comunitario, ha emanato la Direttiva 2000/35/CE avente lo scopo di uniformare la disciplina degli Stati membri nelle transazioni commerciali al fine di evitare i ritardi nei pagamenti.
Tale direttiva, recepita col D.Lgs 9 ottobre 2002 n.231 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.249 del 23 ottobre 2002, apporta modifiche sostanziali nei rapporti commerciali e di seguito ne enunceremo la portata.
Normativa
A partire dai contratti stipulati dal 7 novembre 2002, ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo, relativamente a transazioni commerciali, comporterà in capo al creditore, in caso di inosservanza dei termini contrattuali o legali, il diritto alla percezione degli interessi moratori, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento è dovuto a cause a lui non imputabili.
Per transazioni commerciali si intendono i contratti, comunque denominati, tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni che abbiano ad oggetto la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
La disposizione non si applica ai pagamenti relativi a:
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debiti oggetto di procedure concorsuali a carico del debitore;
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risarcimenti di danni, compresi quelli effettuati dalle compagnie di assicurazione;
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transazioni nelle quali sono richiesti interessi di importo inferiore a 5 euro.
Gli interessi decorreranno dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento senza che sia necessaria la costituzione in mora (atto formale e/o scritto che intima il pagamento).
Il tasso di riferimento degli interessi di mora è stabilito ogni sei mesi e deve essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare. Gli interessi moratori sono dovuti in misura pari al saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della BCE, applicato alla sua più recente operazione effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali.
Le parti possono accordarsi per la determinazione di un tasso diverso.
Salvo il caso in cui un diverso termine di scadenza sia stabilito nel contratto, gli interessi decorrono dal trentesimo giorno dalla data:
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in cui il debitore riceve la fattura o un’equivalente richiesta di pagamento;
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di ricevimento della merce o di prestazione di servizio, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
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di accettazione o di verifica, quando sia previsto l’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, purché la fattura sia ricevuta entro tale data.
Nei contratti che abbiano ad oggetto prodotti alimentari deteriorabili, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro 60 giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti stessi e gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza di tale termine.
In questi casi il saggio d’interesse viene elevato di due punti percentuali, ma il termine legale può essere liberamente aumentato, con l’accordo delle parti, a condizione che siano rispettati i limiti concordati nell’ambito degli accordi sottoscritti dalle organizzazioni della produzione, della trasformazione e della distribuzione per categorie di prodotti deteriorabili, maggiormente rappresentative a livello nazionale.
La presente disposizione si applica anche ai contratti di subfornitura nelle attività produttive di cui alla legge n.192 del 18 giugno 1998, mediante cui un’impresa si impegna, per conto del committente, ad effettuare lavorazioni su semilavorati o materie prime fornite dal committente stesso e a fornire prodotti o servizi destinati ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente.
Nei contratti nei quali il venditore si riserva la proprietà sui beni oggetto del contratto fino al pagamento dell’ultima rata, la clausola è opponibile ai terzi creditori del compratore se risulta da atto scritto e risulta confermata nelle singole fatture di fornitura, che siano state emesse prima del pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili.
La disposizione stabilisce anche che, ferma restando la libertà delle parti di accordarsi su termini e modalità di pagamento, è nullo ogni accordo che risulti gravemente iniquo nei confronti del creditore: è considerato gravemente iniquo il contratto che si proponga come principale obiettivo quello di concedere al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, oppure l’accordo mediante il quale l’appaltatore imponga ai propri fornitori o subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente più lunghi rispetto a quelli che riconosce ai suoi debitori.
Il giudice, dichiarando nullo l’accordo, applica i termini legali ovvero conduce ad equità il contenuto dell’accordo medesimo.
Inoltre, il creditore, salvo che il debitore non dimostri che il ritardo nel pagamento è dovuto a causa a lui non imputabile, ha diritto, oltre al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, anche del maggior danno eventualmente provocatogli.
Il costo per il recupero degli importi non pagati può essere dimostrato anche ricorrendo a elementi presuntivi e alle tariffe forensi in materia stragiudiziale.
Le associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro possono, a tutela delle PMI e degli artigiani, agire nell’interesse collettivo, chiedendo al giudice:
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l’accertamento dei casi di grave iniquità delle condizioni generali, concernenti i termini di pagamento e le conseguenze del relativo ritardo;
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l’adozione di misure idonee alla correzione e/o riparazione degli effetti dannosi del comportamento lesivo accertato;
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l’eventuale pubblicazione del provvedimento inibitorio su uno o più quotidiani, quando questo possa contribuire alla correzione e/o riparazione del danno provocato o accertato.
Alla luce di tale disposizione sono state riformulate le disposizioni del codice di procedura civile in materia di procedimenti monitori, che possono dar luogo alla emissione di decreti ingiuntivi, anche nei confronti di soggetti residenti fuori dal territorio nazionale.
Il termine per l’emissione del decreto è di trenta giorni dal deposito del ricorso aumentato:
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a 50 giorni nel caso che l’intimazione sia rivolta ad un soggetto residente in altro Stato dell’Unione Europea;
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a 60 giorni se l’intimato risiede in altri Stati.
Infine, il giudice può concedere l’esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo per il quale sia stata proposta opposizione, per le somme che non siano state contestate, sempre che l’opposizione non abbia ad oggetto vizi procedurali del provvedimento.