Circolare n.2/2003 – Rimborso dei premi assicurativi pagati indebitamente

Rimborso dei premi assicurativi pagati indebitamente

Premessa

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con provvedimento del 28 luglio 2000 (n. 8546), ha accertato un cartello illecito tra 17 compagnie assicurative operanti nel settore RC Auto in Italia tra il 1995 e il 2000.
Tale intesa restrittiva della concorrenza ha causato un aumento ingiustificato dei premi assicurativi, quantificato nel 20% del costo totale delle polizze. Gli assicurati possono quindi chiedere il rimborso delle somme pagate indebitamente.

Analisi della Fattispecie

L’indagine dell’Antitrust ha rivelato uno scambio di informazioni commerciali tra le imprese, volto a mantenere elevati i prezzi delle polizze RC Auto.
La multa comminata alle compagnie è stata di 635 miliardi di lire.
Hanno diritto al rimborso:

  • tutti i consumatori che hanno stipulato una polizza RC Auto tra il 1995 e il 2000;

  • gli imprenditori con veicoli aziendali assicurati nello stesso periodo.

La Cassazione (sent. n. 17475/02) ha stabilito che la competenza per le cause di rimborso spetta al Giudice di Pace.

Modalità per Ottenere il Rimborso

Per richiedere il rimborso, l’assicurato deve:

  1. Aver stipulato polizze RC Auto tra il 1995 e il 2000 con una delle seguenti compagnie:
    SAI, Generali, Helvetia, Lloyd Adriatico, Azuritalia, Milano, RAS, Reale Mutua, Zurigo, Allianz Subalpina, Assitalia, Toro, Unipol, Winthertur, AXA, Fondiaria, GAN.

  2. Calcolare il 20% dei premi netti RC versati nel periodo indicato.

  3. Inviare una richiesta scritta di rimborso alla compagnia assicurativa (è presente una bozza nella circolare).

  4. Se la compagnia non risponde entro 15 giorni, è possibile ricorrere al Giudice di Pace della propria città.

In caso di decesso del contraente, gli eredi possono subentrare nella richiesta di rimborso.

Ricorso al Giudice di Pace

Il ricorso è possibile per importi fino a 2.582,28 euro.
L’assicurato può:

  • Agire personalmente per cause di valore inferiore a 516,46 euro;

  • Farsi assistere da un legale per importi superiori.

La circolare include una bozza di atto di citazione per l’avvio della causa.

Conclusioni

La Circolare n.2/2003 fornisce un quadro operativo per ottenere la restituzione dei premi RC Auto indebitamente pagati.
Il rimborso può essere richiesto anche a distanza di anni, purché si rientri nei termini di decadenza previsti (cinque anni per chi ha cambiato compagnia).

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