Circolare n.4/2013 – Legge di Stabilità 2013: Nuove regole in materia di fatturazione

Circolare n. 4 del 6 aprile 2013

Legge di Stabilità 2013: Nuove regole in materia di fatturazione

Premessa

In materia di fatturazione Iva, per porre l’Italia al riparo dalle infrazioni definite dalla UE, era stato predisposto il D.L. n. 216 dell’11 dicembre 2012, c.d. “Decreto salva infrazioni ”1.

La Legge di Stabilità 2013 (Legge n. 228/2012) ha ripreso e razionalizzato le novità previste dal D.L. n. 216 e con la presente circolare si vuole fornire una prima analisi delle principali novità introdotte in materia di fatturazione.

Le nuove disposizioni sono applicabili alle operazioni effettuate a decorrere dall’1.1.2013.

Indice

1. Nuovi contenuti della fatturazione;

1.1 Numerazione univoca della fattura;

1.2 Inserimento di specifiche indicazioni di operazioni non soggette ad Iva;

1.3 Inversione contabile con fornitori Ue ed extra Ue;

2. Modifica della fattura elettronica;

3. Integrazione della fattura semplificata;

4. Fatturazione differita e riepilogativa;

5. Nuove regole per la conversione in euro degli importi espressi in valuta estera;

6. Operazioni intracomunitarie: a) nuovo momento impositivo; b) nuovi termini di registrazione;

6.1 Ampliamento obblighi del debitore d’imposta Ue;

6.2 Ampliamento obbligo di fatturazione per operazioni extraterritoriali;

1 Il D.L. 216/2012 – Disposizioni urgenti volte a evitare l’applicazione di sanzioni dell’Unione Europea – recepisce la direttiva comunitaria 2010/45/UE del 13/07/2010, la c.d. seconda “Direttiva fatturazione” dopo la prima del 20.12.2001 n. 2001/115/CE), modifica la Direttiva 2006/112/CE (c.d. “Direttiva IVA”).

7. Incremento aliquota Iva ordinaria al 22%;

8. Aliquote Iva applicabili per le prestazioni socio-sanitarie ed assistenziali rese da cooperative;

9. Nuovo regime Iva per le operazioni finanziarie.

1. Nuovi contenuti della fatturazione

In base alle nuove disposizioni di legge, la fattura deve contenere le indicazioni riportate nell’allegato n. 1.

Dal 1° gennaio 2013, le rilevanti novità rispetto al contenuto del previgente art. 21 del D.P.R. 633/1972 riguardano:

1) la numerazione della fattura, che deve presentare un numero progressivo che la identifichi in modo univoco, e non più un numero progressivo per ogni anno solare come previsto in precedenza;

2) l’obbligo di indicare in fattura il numero di partita Iva del cessionario o committente;

3) il numero di identificazione ai fini dell’Iva per i soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione Europea;

4) il codice fiscale se il cessionario o committente non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione.

In altre parole, si formalizzano come obbligatori, alcuni elementi che nella sostanza già venivano inseriti in fattura per altre esigenze fiscali, come ad esempio l’invio dell’elenco clienti – fornitori.

1.1 Numerazione univoca della fattura

In riferimento alla univocità della fattura2, l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013, ha chiarito che c’è ampia libertà nella scelta dei criteri di numerazione dei documenti, adottando qualsiasi metodo che ne garantisca l’identificazione.

Le possibili soluzioni risultano essere:

1) iniziare dal 1° gennaio 2013 una numerazione che, senza soluzione di continuità, parte dal numero 1, e prosegue ininterrottamente per tutti gli anni solari, fino alla cessazione dell’attività;

2L. 228/2012, Comma 325 n. 2 lett. b sostituisce il comma 2, lett. b) art. 21 del DPR 633/72 : “la fattura è … numerata in ordine progressivo per ogni anno solare…”.

2) continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare. In tal caso, l’univocità della fattura, è garantita dalla presenza nel documento fiscale della data, quale elemento obbligatorio della fattura. Ad esempio, fermo restando l’obbligo di indicare in fattura la data, si potrà numerare il documento, all’interno di ciascun anno solare, con “fattura n. 1/2013 del …, fattura n. 2/2013 del … ”.

1.2 Inserimento di specifiche indicazioni di operazioni non soggette ad Iva

La modifica prevede una “standardizzazione delle espressioni” che qualificano la mancata applicazione dell’imposta da parte dell’emittente del documento. In particolare, qualora l’operazione da fatturare non comporti l’addebito di imposta, è necessario annotare la tipologia di operazione (non imponibile, esente, non soggetta, regimi speciali, inversione contabile, ecc.) ed eventualmente l’indicazione del relativo riferimento normativo (nazionale e/o comunitario)3.

Il prospetto allegato n. 2 riassume sinteticamente le operazioni non soggette ad Iva e le rispettive indicazioni da riportare obbligatoriamente in fattura.

1.3 Inversione contabile con fornitori Ue ed extra Ue

L’allegato n. 3 riporta le modalità di assolvimento degli obblighi di “Inversione contabile” per il contribuente, per quanto riguarda le operazioni poste in essere in Italia, da soggetti passivi (Ue ed Extra), secondo le modalità di autofattura o di integrazione della fattura.

2. Modifica della fattura elettronica

La fattura elettronica è un modello di documento fiscale già esistente, ma la normativa introdotta dal D.L. 216/2012, ne definisce meglio il concetto, con il fine di favorire l’utilizzo e la diffusione dei flussi elettronici di fatturazione.

La fattura elettronica, è equiparata a tutti gli effetti alla fattura cartacea ed è una fattura emessa e ricevuta in un qualunque formato, quindi prodotta non solo mediante un formato Xml, ma anche utilizzando un altro tipo di formato elettronico (quale, ad esempio, un messaggio di posta elettronica con allegato il Pdf della fattura o un fax ricevuto su un pc, quindi non trasmesso o stampato su supporto analogico).

Il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del destinatario a ricevere il documento in tale formato (non è necessaria

3 In precedenza, e fino al 31/12/12, l’art. 21 del D.P.R. n. 633/72 prevedeva esplicitamente l’indicazione della norma, senza che fosse indicata la tipologia dell’operazione.

l’accettazione scritta, ma sono sufficienti comportamenti concludenti come la contabilizzazione o il pagamento della fattura).

Ultimo presupposto per la fatturazione elettronica, è che siano garantiti l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto, la leggibilità della fattura, non solo mediante idonei sistemi di trasmissione elettronica dei dati (Electronic Data Interchange) o mediante firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente, ma anche tramite sistemi di controllo di gestione, che assicurino un collegamento affidabile tra il documento e la sottostante cessione o prestazione.

3. Integrazione della fattura semplificata

Dal 1° gennaio 2013 è, possibile emettere fattura semplificata per le operazioni di importo non superiore ad euro 100 anche nel caso di emissione di fattura rettificativa (note di variazione) di cui all’articolo 26 del D.P.R. 633/72.

Con apposito decreto del MEF potrà essere consentita l’emissione di fattura semplificata senza limite di importo, per le operazioni effettuate nell’ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti, per i quali le pratiche commerciali o amministrative, ovvero le condizioni tecniche di emissione delle fatture, rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli adempimenti previsti per l’emissione delle fatture.

Le principali novità previste dall’art. 21bis riguardano i seguenti contenuti:

è sufficiente indicare direttamente il corrispettivo finale (comprensivo di base imponibile e Iva) ed aliquota Iva applicata;

è sufficiente indicare soltanto il codice fiscale o il numero di partita Iva del cessionario o committente stabilito in Italia;

in caso di cessionario o committente stabilito in un altro Stato dell’Ue, è possibile indicare soltanto il numero di identificazione Iva attribuito da detto Stato membro;

è possibile indicare in modo più generico l’oggetto dell’operazione, inserendo solo la descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi.

Per le fatture rettificative va riportato il riferimento della fattura rettificata e le specifiche indicazioni che vengono modificate.

La Legge di Stabilità 2013, prevede inoltre, l’emissione della fattura ordinaria e semplificata anche tramite i registratori di cassa, sub conditione di riportare sempre la partita Iva o il codice fiscale del destinatario come già avviene con lo scontrino parlante. Occorrerà naturalmente utilizzare misuratori adeguatamente predisposti e attendere il previsto Decreto del MEF che stabilisca i dati che devono essere obbligatoriamente presenti in queste particolari fatture.

La fattura semplificata non può essere utilizzata, invece, per le:

 cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41, del DL n. 331/1993;

 cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle aventi carattere finanziario, effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione Europea.

4. Fatturazione differita e riepilogativa

Dal 1.1.2013 la fattura differita è ammessa con riferimento non solo alle cessioni di beni ma anche alle prestazioni di servizi effettuate nello stesso mese solare nei confronti dello stesso soggetto. In particolare:

– in caso di prestazioni di servizi, quando queste ultime siano “individuabili attraverso idonea documentazione”.

Quanto ai termini di emissione, la fattura differita può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime e contiene tutte le operazioni effettuate nel mese solare precedente (fattura riepilogativa)4.

5. Nuove regole per la conversione in euro degli importi in valuta estera

Ai fini della determinazione della base imponibile, la Legge di Stabilità 2013, definisce che i corrispettivi dovuti, le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera, siano computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione o, nel caso di omessa indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura stessa.

La novità risiede nel fatto che il contribuente, ai fini della conversione in euro, può prendere come riferimento il tasso di cambio pubblicato dalla Banca Centrale Europea (Bce), utilizzando tale metodologia per tutte le operazioni effettuate nell’anno solare. In mancanza il computo è effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo.

6. Operazioni intracomunitarie:

a) nuovo momento impositivo;

b) nuovi termini di registrazione

La Legge di Stabilità 2013, prevede per le operazioni intracomunitarie il medesimo criterio, sia per le cessioni che per gli acquisti intracomunitari di beni, modificando la normativa preesistente.

4 La registrazione va effettuata nel medesimo giorno di emissione, ma l’imposta va liquidata con riferimento all’effettuazione delle prestazioni stesse (art. 23, co. 1, secondo periodo, D.P.R. 633/1972).

a) Momento impositivo delle operazioni Ue:

Il nuovo criterio stabilisce che il momento impositivo coincide con l’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario per le cessioni dal territorio dello Stato e per gli acquisti da quello dello Stato membro5 , sostituendo la precedente normativa che considerava l’operazione effettuata nel momento in cui si aveva la consegna del bene al cessionario.

Disciplina particolare è prevista per i casi di effetti traslativi alla consegna e fattura anticipata (totale o parziale)6.

Per le cessioni e gli acquisti intracomunitari effettuati in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore ad un mese solare (es. somministrazioni), il momento di effettuazione è fissato al termine di ciascun mese.

Relativamente alle prestazioni di servizi, invece, occorre fare riferimento alle modifiche introdotte precedentemente all’1.1.13, dalla L. n. 217/11, nota come “Comunitaria 2010”7.

Dal 17 marzo 2012, in seguito all’entrata in vigore della Legge 217/2011, per quanto riguarda i servizi “generici” (art. 7-ter) sia intracomunitari che extracomunitari, il momento impositivo non è più quello del pagamento del corrispettivo o della fatturazione anticipata (che continua ad essere vigente per i servizi resi all’interno del territorio nazionale e per i servizi non “generici” o “specifici”), ma si identifica nel momento di ultimazione della prestazione, salvo che il pagamento del prezzo o di parte di esso non la anticipi.

Per i servizi a carattere continuativo o periodico, invece il momento impositivo è dato dalla data di maturazione dei corrispettivi o dal decorso di anno solare dall’inizio della presentazione se di durata ad esso superiore, salvo pagamento anticipato. Nell’allegato n. 4 e 5, si riepilogano di seguito le regole vecchie e nuove che individuano il momento di effettuazione delle operazioni sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi.

5 Per le cessioni intracomunitarie si considerano effettuate all’inizio del trasporto o della spedizione dal Territorio dello Stato al cessionario, in linea con quanto previsto nel 2012 e cioè con la consegna o spedizione del bene; per gli acquisti intracomunitari, invece, si considerano effettuati all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione dal Territorio dello Stato membro “Ue” di provenienza (novità).

6 A) se gli effetti traslativi/costitutivi si producono successivamente alla consegna nonché in caso di contratti estimatori e simili, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui gli effetti si producono; B) se viene emessa anticipatamente la fattura per un determinato importo, l’operazione si considera effettuata alla data della fattura per l’importo fatturato (fatturazione anticipata totale o parziale). Non è più previsto analogo effetto per i pagamenti anticipati.

7 Con riferimento alle difficoltà insite nell’individuazione del momento di “ultimazione” del servizio, l’Agenzia delle Entrate, ha precisato che “per motivi di certezza e semplificazione si deve ritenere che la fattura emessa dal prestatore comunitario non residente possa essere assunta come indice di effettuazione dell’operazione. L’esigibilità dell’imposta va ricondotta al momento di ricezione della fattura e deve essere assolta dal committente, a prescindere dall’effettuazione del pagamento”.

b) Termini di fatturazione e di registrazione delle operazioni Ue

Allo scopo di armonizzare gli adempimenti in ambito comunitario viene stabilita una nuova tempistica per la fatturazione e la registrazione delle operazioni intracomunitarie.

A partire dal 1° gennaio 2013, i nuovi termini di emissione della fattura, per le operazioni intracomunitarie e per l’integrazione della fattura ricevuta, risultano ampliati rispetto ai precedenti termini utili per procedere agli adempimenti della fatturazione/integrazione con autofattura e registrazione8.

La tempistica prevista per le cessioni ed acquisti di beni intracomunitarie viene rivista ed estesa anche alle prestazioni di servizi (generici e specifici).

L’Iva a debito sull’operazione mediante annotazione nel registro delle fatture emesse va computata con riferimento al mese di ricezione.

Sia per i beni che per i servizi dal 1° gennaio 2013, il cessionario, qualora la fattura del soggetto comunitario non pervenga entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, dovrà emettere l’autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione (procedura di regolarizzazione).

Per le fatture ricevute, con l’indicazione di un corrispettivo inferiore a quello reale, la fattura integrativa dovrà essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di registrazione della fattura originaria.

0.1 Ampliamento obblighi del debitore d’imposta Ue

È riscritto il secondo comma dell’art. 17 del D.P.R. 633/1972, secondo cui per le operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi, poste in essere da soggetti passivi stabiliti in altro Paese Ue, ma territorialmente rilevanti in Italia, gli obblighi di assolvimento dell’imposta fanno capo al cessionario e/o committente che acquista i beni o servizi.

Il cessionario o committente quindi, deve adempiere alla fatturazione/ integrazione/autofatturazione e registrazione della fattura emessa dal fornitore Ue ai fini dell’applicazione dell’ imposta, previa individuazione della corretta base imponibile.

Restano invariati gli obblighi per le operazioni poste in essere da soggetti passivi extra-Ue.

Tali obblighi sono assolti dal cessionario o dal committente nazionale mediante autofatturazione.

8 Per le cessioni ed acquisti di beni intracomunitarie, rispettivamente: l’emissione/integrazione/registrazione della fattura emessa/ricevuta entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione/ricevimento della fattura, con riferimento al mese di effettuazione/ricevimento. E’ stato soppresso il precedente termine di registrazione, coincidente con quello della registrazione nel registro delle fatture emesse.

0.2 Ampliamento dell’obbligo di fatturazione per operazioni extraterritoriali

Il nuovo articolo 21, comma 6-bis del D.P.R. 633/72 dispone che la fattura deve essere emessa per tutte le operazioni fuori campo Iva in Italia (cessioni di beni e prestazioni di servizi sia generiche che specifiche), con carenza del requisito della territorialità, se effettuate da soggetti passivi italiani.

L’obbligo riguarda i due casi particolari:

1) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle esenti (operazioni creditizie, finanziarie ed assicurative), effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore d’imposta in altro Paese UE; in tal caso, la fattura deve riportare l’annotazione “inversione contabile”;

2) cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate al di fuori del territorio della UE, indipendentemente dallo status del destinatario (soggetto passivo o privato); in tal caso, la fattura deve riportare l’annotazione “operazione non soggetta”.

L’obbligo di emissione della fattura verso soggetti passivi comunitari, debitori d’imposta nel loro stato, è valido per tutte le operazioni (escluse per le operazioni finanziarie esenti dell’art. 10, commi da 1) a 4) e 9)) non territoriali in Italia (ex artt. da 7 a 7-septies), sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dall’Italia ovvero effettuate da un soggetto passivo stabilito in Italia nei confronti di un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea.

Si rileva che questo nuovo obbligo determinerà un aumento del volume d’affari. Tale aumento potrà comportare il superamento dei limiti di legge per poter beneficiare di agevolazioni e semplificazioni, quali:

– liquidazioni trimestrali dell’Iva;

– dichiarazioni intrastat;

– regime di cassa.

7. Incremento aliquota Iva ordinaria al 22%

Il comma 480 della Legge di Stabilità prevede l’incremento, a partire dal 1° luglio 2013, dell’aliquota ordinaria Iva dal 21% al 22%.

8. ​ Aliquote Iva applicabili per le prestazioni socio-sanitarie ed assistenziali rese da cooperative

I commi da 488 a 490 della Legge di Stabilità 2013 modificano il regime Iva delle prestazioni rese dalle cooperative sociali sulla base di contratti e di convenzioni stipulati dopo il 31 dicembre 2013.

Queste prestazioni dovranno recare l’Iva con aliquota del 10%, e non più del 4%. L’aliquota Iva del 10% si applica alle prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore di soggetti “svantaggiati” (anziani e inabili adulti, tossicodipendenti, portatori di handicap, ecc.), se rese da cooperative sociali o da loro consorzi nei confronti “in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale”.

9. Nuovo regime Iva per le operazioni finanziarie

Dal 1° gennaio 2013, cambia il regime di esenzione delle operazioni finanziarie ai fini Iva9.

Come già previsto dall’art. 10 D.P.R. 633/72, è confermato che sono assoggettate all’imposta con aliquota ordinaria Iva, la custodia e l’amministrazione dei titoli, “nonché le operazioni di negoziazioni e il servizio di gestione individuale di portafogli”.

Di converso l’art. 36 è arricchito di un’altra novità riguardante l’applicazione separata dell’imposta.

Tale facoltà viene estesa anche ai soggetti che svolgono servizi finanziari, riconoscendo la possibilità di separazione delle attività ai fini Iva anche ai soggetti che svolgono sia il servizio di gestione individuale di portafogli sia attività esenti Iva ex art. 10.

Dette novità sono applicabili a decorrere dalle operazioni effettuate dall’1.1.2013.

9 Le fattispecie di esenzioni regolate nell’ art. 10 del D.P.R. 633/73, riguardano: a) le operazioni di prestito e finanziamento; b) le prestazioni di garanzia e fideiussione; c) le operazioni di deposito fondi e i servizi di pagamento; d) la gestione di fondi comuni d’investimento e di fondi pensione; e) le operazioni relative alle valute estere; f) le operazioni relative a titoli e quote sociali; g) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione di quelle finanziarie esenti; h) le operazioni relative all’oro da investimento.

Allegato n. 1

a)Data di emissione
b)Numero progressivo che la identifichi in modo univoco
c)Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti
d)Numero di partita Iva del soggetto cedente o prestatore
e)Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti
f)Numero di partita iva del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo UE, numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato membro di stabilimento; codice fiscale nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello stato non agisca nell’esercizio d’impresa, arte o professione
g)Descrizione dei beni ceduti e servizi prestati: natura, qualità, quantità
h)Ammontare del corrispettivo complessivo (imponibile + aliquota Iva) e degli altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono ex art. 15 Co. 1 n. 2
i)Corrispettivi relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono
l)Aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro
m)Data della prima immatricolazione o iscrizione nei Pubblici registri e numero di Km percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione UE di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 38, Co. 4 D.L. n. 331/1993
n)Annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore o dal cessionario o committente ovvero da un terzo

Allegato n. 2

 Tipo di operazioneObbligatoria indicazione in fattura
1Operazione non imponibile ai sensi degli artt. 8, 8-bis, 9 e 38quater, DPR n. 633/72Operazione non imponibile
2Cessione di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggetta ad Iva ai sensi dell’art. 7-bis, co.1, DPR n. 633/72Operazione non soggetta
3Operazione esente ai sensi dell’art.10, DPR n. 633/72 ad eccezione di quella di cui al n.6)Operazione esente
4Cessione intracomunitaria di beni ex art.41, D.L. n. 331/93, conv. con modif. dalla L. n. 427/93Operazione non imponibile
5Operazioni soggette al regime del reverse charge interno ai sensi dell’art. 17, Co. 5 e 6, DPR n. 633/72Inversione contabile
6Cessione di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e materiali di scarto in genere ai sensi dell’art. 74, co.7 e 8, DPR n. 633/72Inversione contabile
7Cessione di beni usati rientranti nel regime del margine di cui al D.L. n. 41/95, conv. con modif. dalla L. n. 85/95Regime del margine -Beni usati
8Cessione di oggetti d’arte rientranti nel regime del margine di cui al D.L. n. 41/95Regime del margine – Oggetti d’arte
9Cessione di oggetti d’antiquariato o da collezione rientranti nel regime del margine di cui al D.L. n.41/95Regime del margine – Oggetti d’antiquariato o da collezione
11Operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette allo speciale regime del margine di cui all’art.74-ter, DPR n. 633/72regime del margine -Agenzie di viaggio
13Cessione di beni e prestazione di servizi, diverse da quelle di cui all’art. 10, Co. 1, nn. da 1) a 4), DPR n.633/72, territorialmente non rilevanti, effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell’imposta in altro Stato UeInversione contabile
14Cessioni di beni e prestazioni di servizi territorialmente non rilevanti, effettuate nei confronti dei soggetti stabiliti fuori dalla UeOperazione non soggetta
15Fatture emesse dal cessionario o dal committente in virtù di un obbligo proprio (art.21, co. 6-ter, DPR n.633/72)Autofatturazione

Allegato n. 3

  Natura dell’operazioneOperatore estero che pone in essere l’operazione territorialmente rilevante in ItaliaModalità di assolvimento degli obblighi di inversione contabile per il contribuente
Fino al 31.12.2012Dall’1.1.2013
Servizi generici (art.7-ter, DPR n. 633/72)UeIntegrazione della fattura del soggetto UeIntegrazione della fattura del soggetto Ue
Extra-UeEmissione dell’autofatturaEmissione dell’autofattura
Servizi diversi da quelli generici (artt.7-quater e 7-quinquies, DPR n. 633/72)UeEmissione dell’autofatturaIntegrazione della fattura del soggetto Ue
Extra-UeEmissione dell’autofatturaEmissione dell’autofattura
Cessione di beni (art.7-bis, DPR n.633/72)UeEmissione dell’autofatturaIntegrazione della fattura del soggetto Ue
Extra-UeEmissione dell’autofatturaEmissione dell’autofattura

Allegato n. 4

OperazioneFino al 31.12.2012Dal 1.1.2013
Cessione intracomunitaria di beniConsegna o spedizione. Fatturazione anticipata, totale o parziale, ovvero pagamento anticipato. Per le operazioni effettuate in modo continuativo (somministrazioni) il momento impositivo si realizza al pagamento del corrispettivo.Inizio del trasporto o spedizione (dal territorio dello Stato al cessionario per le cessioni e da quello dello Stato membro per gli acquisti). Fatturazione anticipata, totale o parziale. Non assume più rilevanza il pagamento di corrispettivi. Per le operazioni effettuate in modo continuativo per un periodo superiore a un mese (somministrazioni), il momento impositivo si realizza al termine di ciascun mese
Acquisto intracomunitario di beniConsegna in Italia o arrivo a destinazione in Italia. Fatturazione anticipata, totale o parziale, ovvero pagamento anticipato. Per le operazioni effettuate in modo continuativo (somministrazioni) il momento impositivo si realizza al pagamento del corrispettivo.

Allegato n. 5

OperazioneFino al 16.03.2012Dal 17.3.2012
Prestazione di servizi generici, resi o ricevuti, nei rapporti B2B (art. 7 ter, DPR n.633/72) sia Ue che Extra-UePagamento del corrispettivo o fatturazione anticipataMomento di ultimazione ovvero al momento del pagamento (non l’emissione della fattura). Se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo in un periodo superiore a un anno, senza dar luogo a pagamenti – anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine dell’anno solare fino all’ultimazione delle prestazioni.
Prestazione di servizi diversi daPagamento del corrispettivo oInvariato
quelli indicati al punto precedente sia Ue che Extra-Uefatturazione anticipata 

Allegato n. 6

Tipologia di operazioneTermine emissione fattura o integrazioneTermine di registrazione
Cessioni comunitarieGiorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione della operazioneEntro il termine di emissione della fattura, con riferimento al mese di effettuazione
Acquisti comunitari (registrazione a libro vendite) con fattura ricevutaGiorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fatturaGiorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura, con riferimento al mese precedente
Acquisti comunitari (registrazione a libro vendite) con fattura NON ricevutaGiorno 15 del secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione da parte del soggetto comunitarioGiorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con riferimento al mese precedente con autofattura del cessionario

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Napoli, 6 aprile 2013

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero

mauriziomoccaldi@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

 

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