Circolare n.12/2008 – Conferimenti in Natura e Acquisto di Azioni Proprie
Il D.Lgs. 142/2008, in attuazione della Direttiva 2006/68/CE, ha introdotto importanti novità per i conferimenti in natura nelle società per azioni e per le operazioni sulle azioni proprie.
Conferimenti in Natura nelle S.p.A.
Non è più richiesta la perizia giurata del Tribunale quando vengono conferiti:
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Valori mobiliari o strumenti finanziari quotati, se il valore non supera la media delle quotazioni dei sei mesi precedenti;
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Beni o crediti il cui valore risulti da un bilancio revisionato o da una stima indipendente recente.
Gli amministratori devono verificare, entro 30 giorni dall’iscrizione della società, l’assenza di eventi che abbiano alterato il valore dei beni o l’idoneità dell’esperto. In caso di anomalie, si richiede una nuova valutazione con perizia del tribunale.
Per le S.r.l., resta invece obbligatoria la perizia giurata redatta da revisore contabile.
La disciplina si applica anche agli aumenti di capitale delegati al Consiglio di Amministrazione, con diritto dei soci (minimo 5%) di chiedere una valutazione ulteriore entro 30 giorni.
Acquisto di Azioni Proprie
Per le società quotate, il valore nominale delle azioni proprie non può superare il 10% del capitale sociale, considerando anche le partecipazioni detenute da controllate.
È ammessa la prestazione di assistenza finanziaria per l’acquisto di azioni proprie, a condizione che:
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vi sia autorizzazione dell’assemblea straordinaria;
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l’operazione sia a condizioni di mercato;
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l’importo complessivo non superi utili distribuibili e riserve disponibili, con costituzione di una riserva indisponibile.
Restano vietati i conferimenti in garanzia di azioni proprie, salvo quelli a favore dei dipendenti della società o delle controllate.