n.1/2010

FOCUS 1/10

RISOLUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE

dal 1° gennaio al 28 febbraio 2010

Indice degli argomenti:

1. IVA – Locazione posti barca

2. Contributi regionali erogati ad aziende agrituristiche

3. Detrazione Irpef 36% per lavori su parti condominiali

1. Risoluzione n. 1 del 19.01.2010

IVA – Locazione posti barca

Ai fini dell’individuazione del corretto trattamento IVA da applicare alla locazione di posti barca nel contesto della gestione di pontili galleggianti presso porti turistici, l’Amministrazione Finanziaria richiama la sentenza della Corte di Giustizia del 3 marzo, secondo cui dette operazioni pur ricondotte alla nozione comunitaria di “locazione di beni immobili”, sono ricomprese nelle “locazioni di aree destinate al parcheggio di veicoli”.

Tale qualificazione comporta l’impossibilità di applicare al caso di specie il regime di esenzione previsto, in linea generale, per le locazioni di beni immobili, in considerazione della circostanza che l’esenzione dall’IVA non comprende le “locazioni di aree destinate al parcheggio di veicoli”.

Pertanto il corretto trattamento fiscale per tali operazioni è l’imponibilità IVA nella misura ordinaria del 20%.

2. Risoluzione n. 2 del 22.01.2010

Contributi regionali erogati ad aziende agrituristiche

Nell’ambito dei Piani di Sviluppo Rurale, le Regioni dispongono l’erogazione di contributi a favore delle aziende agrituristiche finalizzati sia alla ristrutturazione degli immobili da destinare alle attività svolte dalle predette aziende, sia all’acquisto di beni strumentali.

Tali finanziamenti devono essere utilizzati, pena la revoca, per l’acquisizione o la realizzazione delle immobilizzazioni previste dalla legge di concessione.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, non ostante tali contributi siano spesso definiti, in sede di delibera con il termine generico di “contributi in conto capitale” di fatto non comportano un generico potenziamento della struttura patrimoniale dell’impresa e pertanto ai fini fiscali non hanno una rilevanza autonoma, ma vanno suddivisi tenendo conto della vita utile del bene cui si riferiscono.

3. Risoluzione n. 7 del 12.02.2010

Detrazione Irpef 36% per lavori su parti condominiali

L’Agenzia delle Entrate risponde all’istanza presentata da un’associazione, che chiede un chiarimento sulla possibilità di “sfruttare” il bonus del 36% per i lavori eseguiti non solo sulle parti condominali citate dal n. 1 dell’articolo 1117 del codice civile (il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune) ma anche per quelle elencate nei successivi numeri 2 (i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi o per altri simili servizi in comune) e 3 dello stesso articolo (le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e, inoltre, le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini).

L’Amministrazione Finanziaria, richiamandosi al regolamento attuativo, supera il precedente orientamento, e riconosce il diritto al bonus del 36% per i lavori riguardanti tutte le parti condominiali comuni, ivi comprese quelle indicate ai numeri 2 e 3 dell’articolo 1117 c.c..

******************************* Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Napoli, 8 marzo 2010

Dott.ssa Francesca Sanseverino

francescasanseverino@studiofiorentino.com

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@studiofiorentino.com

Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero

mauriziomoccaldi@studiofiorentino.com

DISCLAIMER

Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

FOCUS

Dal 1° gennaio al 28 febbraio 2010

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