FOCUS 3/10
RISOLUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE
dal 1° aprile al 31 maggio 2010
Indice degli argomenti:
1. Iva: Fornitura di energia termica
2. Iva: Operazioni di triangolazione
3. Ires: Problematiche tributarie relative agli enti sportivi dilettantistici
4. Irpef: Prestiti concessi al personale dipendente
5. Ires/ Iva: Spese alberghiere e di ristorazione
1. Risoluzione n. 28 del 1.04.2010
Fornitura di energia termica
Il regime IVA applicabile al servizio di fornitura di energia termica risulta attualmente disciplinato dal n. 122), della Tabella A, Parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che stabilisce l’applicazione dell’aliquota del 10 per cento alla fornitura resa, per uso domestico, nei confronti dei consumatori finali, che la devono utilizzare presso la propria abitazione, a carattere familiare o in analoghe strutture a carattere collettivo in ogni caso dotate del requisito della residenzialità.
L’Agenzia delle Entrate affronta il caso di fornitura di energia termica prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento, erogata da un fornitore a una cooperativa di soci, costituita dai proprietari degli immobili che riceveranno il servizio di riscaldamento. Nel caso in analisi viene esplicitamente esclusa l’aliquota Iva agevolata del 10%.
2. Risoluzione n. 35 del 13.05.2010
Operazioni di triangolazione ai fini IVA
Un’operazione di triangolazione può godere del regime di non imponibilità ai fini IVA anche nel caso in cui sia direttamente il cessionario a concludere il contratto con la terza società residente nell’Ue, a patto che la stipula avvenga su mandato e in nome del cedente italiano.
In tale ipotesi, infatti, il cessionario non acquisisce la disponibilità del bene e agisce esclusivamente come intermediario.
3. Risoluzione n. 38 del 17.05.2010
Problematiche tributarie relative agli enti sportivi dilettantistici
L’Agenzia delle Entrate nella presente risoluzione chiarisce diverse problematiche inerenti sportivi dilettantistici, ed in particolare:
1. i compensi erogati dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’UNIRE, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche da essi riconosciuto, ai fini delle imposte del reddito devono essere
annoverati tra i redditi diversi, a condizione che detti compensi siano erogati “nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”. L’Amministrazione Finanziaria precisa che per la nozione di «esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche», non assume alcuna rilevanza la circostanza che le attività medesime siano svolte nell’ambito di manifestazioni sportive, ovvero siano a queste ultime funzionali.
2. Viene confermata la non imponibilità ai fini dell’imposta sui redditi (articolo 148, comma 3, del TUIR) di talune delle attività, rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali, da specifiche categorie associative, quando sussistono congiuntamente i seguenti presupposti: (i) le attività agevolate devono essere effettuate dagli organismi associativi tassativamente indicati; (ii) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rese in favore degli “iscritti, associati o partecipanti” ovvero “di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”; (iii) le stesse attività devono essere effettuate “in diretta attuazione degli scopi istituzionali”.
Tale regime agevolativo si applica a condizione che le associazioni (anche quelle costituite in società di capitali senza fini di lucro) conformino i loro statuti, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, a specifiche clausole, individuate dal comma 8 dell’articolo 148 del TUIR, dirette a garantire la non lucratività dell’ente nonché l’effettività del rapporto associativo.
Ovviamente, qualora le cessioni di beni e le prestazioni di servizi vengano effettuate nei confronti di soggetti che non rivestono la qualifica di soci, né siano tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, le stesse assumono rilevanza ai fini reddituali.
3. La disposizione agevolativa non si applica alle prestazioni relative al bagno turco e all’idromassaggio, qualora non siano effettuate “in diretta attuazione degli scopi istituzionali”.
4. I compensi erogati “ai soggetti che svolgono la propria attività professionale ai fini delle attività istituzionali delle associazioni o società sportive dilettantistiche” superiori ai parametri previsti dalla legge, non configurano distribuzione indiretta di utili, se è dimostrabile che gli importi “maggiorati” sono necessari per il raggiungimento degli obiettivi di carattere istituzionale.
4. Risoluzione n. 46 del 31. 05.2010
Prestiti concessi al personale dipendente
Ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, in caso di concessione di prestiti (da parte del datore di lavoro ai propri dipendenti), si assume il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato su tali prestiti.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale disposizione opera anche nel caso in cui il datore di lavoro eroghi il contributo direttamente sul conto corrente, che il dipendente mutuatario ha dedicato al pagamento del mutuo, e non solo nel caso in cui il datore provveda a corrispondere direttamente alla banca il relativo ammontare.
5. Risoluzione n. 47 del 31.05.2010
Spese alberghiere e di ristorazione
In merito trattamento fiscale delle spese alberghiere e di ristorazione, a seguito del mutato quadro normativo, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, con riferimento agli operatori congressuali, nei casi in cui la fatturazione dettagliata dei servizi risulti incompatibile con le diverse modalità di organizzazione dell’attività congressuale – come nel caso in cui l’organizzazione di un congresso sia affidata mediante la stipula di un contratto di appalto e venga pattuito un corrispettivo forfetariamente determinato – l’operatore congressuale può emettere la fattura indicando il corrispettivo unitario da assoggettare ad IVA con aliquota ordinaria.
In tal caso, spetta al committente acquisire, ai fini della corretta deduzione dal proprio reddito dei costi relativi ai servizi alberghieri e di ristorazione, una documentazione recante il dettaglio delle spese relative ai singoli servizi forniti.
Inoltre l’Amministrazione Finanziaria specifica che il limite di deducibilità del 75 per cento, previsto dall’art. 109, comma 5, del Tuir, per le spese in argomento, non si applica alle imprese distributrici di ticket restaurant e ai tour operator, e conseguentemente anche agli operatori del settore congressuale, la cui attività è caratterizzata dalla fornitura ai propri clienti di servizi comprensivi di prestazioni alberghiere e di ristorazione.
******************************* Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Napoli, 30 giugno 2010 Dott.ssa Francesca Sanseverino
francescasanseverino@studiofiorentino.com
Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@studiofiorentino.com
Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero
mauriziomoccaldi@studiofiorentino.com
DISCLAIMER
Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.
FOCUS
Dal 1° aprile al 31 maggio 2010