n.2/2010

FOCUS 2/10

RISOLUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE

dal 1° al 31 marzo 2010

Indice degli argomenti:

1. Irpef: Cessione immobile strumentale

2. Ires: Incentivi all’acquisto di auto ecologiche

3. Irpef: Determinazione del reddito di lavoro dipendente

1. Risoluzione n. 13 del 2.03.2010

Cessione immobile strumentale da parte di professionista

Ai fini della determinazione del reddito di un professionista non si considerano produttivi di reddito fondiario – tra l’altro- gli immobili che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni, intendendo per tali quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività professionale da parte del possessore (articolo 43 del Tuir).

L’Amministrazione Finanziaria ha precisato che, a seguito delle disposizioni legislative introdotte dalle Finanziaria 2007, la cessione di detti immobili strumentali genera plusvalenze tassabili o minusvalenze deducibili, solamente se gli immobili in oggetto sono stati acquisiti dal professionista successivamente al 1° gennaio 2007, risultando irrilevanti le plusvalenze e minusvalenze realizzate su beni acquistati precedentemente.

Per quanto riguarda, invece, i beni strumentali detenuti da professionisti sulla base di contratti di leasing, la deduzione dei canoni è ammessa soltanto per i contratti stipulati tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2009, ed è ridotta ad un terzo per gli anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento stabilito per il bene specifico, con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se il contratto di leasing ha per oggetto beni immobili.

2. Risoluzione n. 15 del 5.03.2010

Incentivi all’acquisto di auto ecologiche

Il bonus rottamazione (previsto dalla Finanziaria 2007 e concesso agli acquirenti di autovetture nuove ecologiche) per le case automobilistiche costruttrici (o importatrici), che anticipano l’agevolazione sotto forma di sconto sul prezzo di vendita, ha natura di un vero e proprio diritto di credito nei confronti dell’Erario, e non di credito d’imposta. Di conseguenza, lo stesso può essere ceduto secondo le ordinarie regole civilistiche.

Al riguardo, l’articolo 1260 c.c. stabilisce che il creditore può trasferire il proprio credito a titolo oneroso o gratuito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.

Peraltro, la cessione del credito in esame deve risultare da atto avente data certa e, per essere efficace, deve essere notificata all’Agenzia delle Entrate (debitore ceduto).

3. Risoluzione n. 26 del 29.03.2010

Determinazione del reddito di lavoro dipendente

L’Amministrazione Finanziaria, con la presente risoluzione chiarisce tre temi legati alla corretta determinazione del reddito di lavoro dipendente:

Ticket Restaurant ed indennità sostitutive della mensa aziendale: le prestazioni sostitutive di mensa aziendale, erogate sotto forma di ticket restaurant, fino ad euro 5,29 sono escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente dei lavoratori assegnatari.

L’importo del loro valore nominale, che eccede detto limite, non può essere considerato assorbibile dalla franchigia di esenzione, prevista dal comma 3 dell’art. 51 del Tuir1 e, quindi, concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente;

Criteri distintivi degli oneri di utilità sociale: Si considerano esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, gli oneri di utilità sociale sostenuti dal datore di lavoro, che rispettino le seguenti caratteristiche: (i) la spesa deve essere sostenuta volontariamente dal datore di lavoro e non in adempimento di un vincolo contrattuale;

(ii) deve trattarsi di opere e servizi messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti; (iii) tali opere e servizi devono perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale o culto.

L’Agenzia ha ritenuto che l’esclusione dalla tassazione operi anche nell’ipotesi in cui, detti servizi siano messi a disposizione dei dipendenti, tramite il ricorso a strutture esterne all’azienda, a condizione che il dipendente risulti estraneo al rapporto tra l’azienda e l’effettivo prestatore del servizio e non risulti beneficiario dei pagamenti effettuati dalla propria azienda, in relazione all’obiettivo di fornitura dei servizi medesimi;

Valorizzare beni o servizi ceduti ai dipendenti: le cessioni di beni e/o servizio da parte del datore di lavoro, ai propri dipendenti, sono soggette alle disposizioni relative alla determinazione del valore normale, intendendosi, per valore normale di riferimento, il prezzo, ancorché scontato, che il fornitore pratica sulla base di apposite convenzioni ricorrenti nella prassi commerciale, compresa l’eventuale convenzione stipulata con il datore di lavoro.

******************************* Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

1 Non concorre a formare il reddito (di lavoro dipendente) il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a lire 500.000 (258,23 euro); se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Napoli, 7 aprile 2010

Dott.ssa Francesca Sanseverino

francescasanseverino@studiofiorentino.com

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@studiofiorentino.com

Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero

mauriziomoccaldi@studiofiorentino.com

DISCLAIMER

Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

FOCUS

Dal 1° al 31 marzo 2010

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