FOCUS 7/10
RISOLUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE
dal 1° al 30 novembre 2010
Indice degli argomenti:
1. Ires: Opere ultrannuali – Costi relativi ai SAL liquidati in via provvisoria al subappaltatore
2. IVA: Obbligo di comunicazione telematica delle operazioni con paesi Black List
3. Irpef: Riportabilità delle perdite dei contribuenti minimi
1. Risoluzione n. 117 del 5.11.2010
Opere ultrannuali – Costi relativi ai SAL liquidati in via provvisoria al subappaltatore L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, integrando così i precedenti interventi di prassi, che i compensi “provvisori”, pagati dall’appaltatore al subappaltatore a fronte di lavori eseguiti e che partecipano alla valutazione delle rimanenze di opere ultrannuali, sono fiscalmente deducibili.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato come la norma fiscale sulla valutazione delle opere ultrannuali (articolo 93 del Tuir) abbia il chiaro scopo, dopo l’abrogazione del metodo della “commessa completata”, di far partecipare al reddito del periodo la quota di utile maturata di anno in anno, in ossequio al principio di competenza.
Ai fini della determinazione del grado di completamento del lavoro, assume validità fiscale il metodo adottato in bilancio secondo corretti principi contabili in cui la commessa è valutata sulla base del corrispettivo contrattuale maturato.
2. Risoluzione n. 121 del 29.11.2010
Obbligo di comunicazione telematica delle operazioni con paesi Black List
Il D.L. 25 marzo 2010, n. 40, ha introdotto l’obbligo, a carico dei soggetti passivi d’imposta sul valore aggiunto, di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ad operazioni effettuate o ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio, negli Stati o territori cc.dd. Black list1.
L’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che tale obbligo di comunicazione opera anche nel caso in cui le operazioni avvengono tra la stabile organizzazione di un soggetto economico residente in Italia, stabilita in un Paese Black list, e soggetti economici ivi operanti.
Non si può, difatti, ignorare che, da un punto di vista economico, la stabile organizzazione agisce nell’interesse della casa madre, soggetto passivo d’imposta residente in Italia.
1 Vedi Circolari Studio nn. 6/2010 e 13/2010.
3. Risoluzione n. 123 del 30.11.2010
Riportabilità delle perdite dei contribuenti minimi
Le regole per la determinazione del reddito dei contribuenti minimi, dettate dalla Legge n. 244 del 2007 ed integrate da alcune disposizioni del decreto di attuazione, prevedono che il reddito d’impresa o di lavoro autonomo dei soggetti che rientrano nel regime in esame “è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa o dell’arte o della professione; concorrono altresì alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o all’esercizio di arti o professioni”.
Sulla base di tale principio, pertanto, sia i componenti negativi che quelli positivi partecipano alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui si verifica la relativa manifestazione finanziaria, ancorché la competenza economica possa essere riferita ad altri periodi d’imposta. L’Agenzia delle Entrate è intervenuta specificando che le eventuali perdite fiscali realizzate dai minimi grazie all’adozione del principio di cassa sopra descritto, sono riportabili nei periodi di imposta successivi, fino al quinto, anche in caso di interruzione del regime semplificato e passaggio a quello ordinario.
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Napoli, 16 dicembre 2010
Dott.ssa Francesca Sanseverino
francescasanseverino@studiofiorentino.com
Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@studiofiorentino.com
Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero
mauriziomoccaldi@studiofiorentino.com
DISCLAIMER
Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.
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Dal 1° al 30 novembre 2010