Newsletter n. 2 – 2024 – Riforma dell’imposta sul reddito delle persone fisiche

Riforma dellimposta sul reddito delle persone fisiche

Con il presente documento si fornisce una prima informativa sulle principali misure fiscali, contenute nel Decreto Legislativo n. 216 del 30.12.2023 “Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi” (in seguito il “Decreto”).

Si precisa che la concreta applicabilità delle disposizioni può essere soggetta alla emanazione degli eventuali decreti attuativi degli enti interessati.

Indice

1. Revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche

2. Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali

3. Adeguamento della disciplina delle addizionali regionali e comunali

4. Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni

1. Revisione della disciplina dellimposta sul reddito delle persone fisiche

Per il periodo di imposta 2024, l’articolo 1 del Decreto apporta una riduzione delle aliquote Irpef da 4 a 3 scaglioni, secondo il seguente schema:

 23% per redditi complessivi fino a 28mila euro;

 35% per redditi complessivi superiori a 28mila euro e fino a 50mila;

 43% per redditi complessivi superiori a 50mila euro.

La riduzione risulta favorevole, in modo particolare, per i contribuenti con un reddito compreso tra 15mila e 28mila euro, che vedranno applicarsi l’aliquota del 23% (nella versione precedente degli scaglioni l’aliquota era del 25%) beneficiando di un risparmio massimo di 260 euro.

Altra modifica, per il periodo di imposta 2024, riguarda l’innalzamento da 1880 euro a 1995 euro, delle detrazioni previste per i redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati fino a 15mila euro. Di conseguenza, si innalza fino a 8500 euro la soglia di “no tax area” riservata ai redditi da lavoro dipendente e pensionati.

Per l’anno 2024, il trattamento integrativo (ex bonus Renzi) è previsto a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15mila euro, qualora l’imposta lorda sia superiore

all’importo della detrazione, spettante ai sensi dell’art.13 co.1, lettera a) TUIR, diminuita di 75euro (l’incremento della detrazione previsto), rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

Nella determinazione degli acconti IRPEF dovuti per i periodi di imposta 2024-2025, si considera, come imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 1 e 2 dell’articolo 1, ovvero la riduzione delle aliquote da 4 a 3, e l’innalzamento delle detrazioni.

2. Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali

Viene disposto che per il 2024, ai fini della determinazione del reddito delle persone fisiche, per i contribuenti con redditi complessivi superiori a 50mila euro, l’ammontare della detrazione dell’imposta lorda spettante è diminuito di 260euro relativamente ai seguenti oneri:

– Oneri con detraibilità fissata nella misura del 19% (spese funebri, canoni locazione studenti “fuori sede”, istruzione universitaria, ecc.);

– Erogazioni liberali in favore dei partiti politici;

– Premi assicurativi per rischio eventi calamitosi.

Il reddito complessivo, ai fini della corretta applicazione di tale decurtazione, deve essere inteso al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.

3. Adeguamento della disciplina delle addizionali regionali e comunali

A seguito della modifica delle aliquote Irpef, si è reso necessario l’adeguamento della disciplina delle addizionali regionali e comunali, fissando un termine per le regioni per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per il 2024 al 15 aprile 2024.

Qualora le regioni e le province autonome non approvino entro il suddetto termine la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per il solo anno 2024 si applicherà l’addizionale regionale sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti per l’anno 2023.

Per quanto riguarda le addizionali comunali entro il 15 aprile 2024 i comuni dovranno modificare, con propria delibera, gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale comunale.

È stato differito, invece, al 15 maggio 2024, il termine per la trasmissione dei dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell’addizionale regionale all’Irpef, per la pubblicazione sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef.

Nel caso in cui i comuni non approvino alcuna delibera entro tale termine previsto, si applicherà l’addizionale comunale Irpef 2024 sulla base delle aliquote vigenti per l’anno 2023.

4. Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in
presenza di nuove assunzioni

Per il periodo di imposta 2024 si prevede che il costo del personale di nuova assunzione con contratto a tempo indeterminato sia maggiorato del 20%, ai fini della determinazione del reddito.

Questa agevolazione si applica ai soggetti che hanno esercitato l’attività per almeno 365 giorni nel periodo d’imposta precedente, escludendo le società e gli enti in situazioni di liquidazione.

Gli incrementi occupazionali sono considerati solo se il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d’imposta 2024 è superiore alla media del periodo precedente.

È importante notare che gli incrementi devono essere al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi nelle società controllate o collegate.

Il costo riferibile all’incremento occupazionale è calcolato come il minor importo tra il costo effettivo dei nuovi assunti e l’incremento complessivo del costo del personale rispetto all’esercizio precedente.

Nessun costo è riferibile all’incremento occupazionale se il numero dei dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, è inferiore o uguale alla media del periodo precedente.

È prevista una maggiorazione del costo per l’assunzione di specifiche categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela.

Tali maggiorazioni sono stabilite in base a coefficienti specifici indicati nell’Allegato 1 del suddetto Decreto.

Le disposizioni operative di questa normativa saranno stabilite con un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.

Per quanto riguarda la determinazione dell’acconto 2024 delle imposte sui redditi, le disposizioni di questo articolo non saranno considerate. Per il periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2024, l’imposta del periodo precedente sarà determinata senza l’applicazione di tali disposizioni.

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Napoli, 29 febbraio 2024

Dott.ssa Annabella Arienzo annabellaarienzo@fiorentinoassociati.it Dott. Antonio Maria Fiorentino

antoniomariafiorentino@fiorentinoassociati.it Dott. Fabrizio Fiorentino fabriziofiorentino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

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