Newsletter n.5

2024 -Tax Credit Zona ZES per il Mezzogiorno

Si ricorda che il Decreto Legge n. 91/2017 e successive modifiche (art. 4 e seguenti) ha introdotto e regolamentato la possibilità di creare Zone Economiche Speciali (ZES) nelle regioni identificate dalla normativa europea come “meno sviluppate” e “in transizione”, includendo almeno una zona portuale all’interno della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).

La nuova disciplina sulle ZES permette lo sviluppo delle imprese esistenti e l’insediamento di nuove imprese, grazie a condizioni economiche, finanziarie e amministrative più favorevoli.

In particolare, le imprese operanti nelle ZES godono di speciali vantaggi, come ridefiniti dal Decreto Legge n. 77/2021 e successive modifiche, che includono procedure semplificate e regimi procedurali speciali, oltre a misure di agevolazione fiscale come il cosiddetto credito d’imposta ZES.

Il Decreto Legge n. 124/2023 (di seguito “Decreto”) istituisce, a partire dal 1° gennaio 2024, la Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – “ZES unica”, che comprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Questa nuova ZES unica sostituisce le Zone Economiche Speciali, precedentemente suddivise in otto diverse strutture amministrative.

Indice

1. Obiettivo della “Zona Economica Speciale” per il Mezzogiorno

2. Ammontare del Tax Credit riconosciuto

3. Gli investimenti ammissibili ed il perimetro temporale

4. Richiesta

5. Utilizzo del Tax Credit

1.Obiettivo della “Zona Economica Speciale” per il
Mezzogiorno

L’istituzione di un’unica ZES permetterà di massimizzare l’impatto competitivo del Mezzogiorno nello scenario internazionale, valorizzando il suo già significativo apparato produttivo.

Questo rappresenta un potenziale da sfruttare nelle sue diverse articolazioni settoriali e territoriali, offrendo pari opportunità di sviluppo a tutte le aree dell’Italia meridionale e a tutte le imprese già presenti nel Sud o che desiderano insediarvisi.

Per facilitare la conoscenza della ZES unica e dei benefici fiscali previsti per le imprese, verranno creati il portale web della ZES unica e lo Sportello Unico Digitale ZES (S.U.D. ZES). Quest’ultimo integrerà gli sportelli unici digitali già esistenti presso ciascun Commissario straordinario ZES, svolgendo le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP).

La nuova ZES unica apporterà un significativo cambiamento che coinvolgerà l’intero territorio incentivato, riprendendo i principi che hanno guidato l’istituzione delle ZES nel 2017. L’obiettivo è la creazione di veri e propri distretti industriali, ispirati inizialmente al modello cinese e successivamente a quello polacco. In Polonia ha avuto successo proprio grazie alla creazione di distretti specializzati, collegati a scuole professionali e centri di ricerca scientifica e tecnologica, che hanno prodotto un notevole indotto occupazionale.

Il Mezzogiorno d’Italia possiede tutte le risorse per replicare le migliori pratiche adottate in Europa, in particolare grazie alle sue specializzazioni, che permettono di costruire aree di sviluppo diverse tra loro, ma accomunate dall’eccellenza.

2. Ammontare del Tax Credit riconosciuto

L’ammontare del credito d’imposta riconosciuto varia a seconda della regione. In particolare, il credito d’imposta è stabilito nella misura massima consentita dalla vigente Carta degli Aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Nel dettaglio:

a) per gli investimenti realizzati in Calabria, Campania, Puglia, con esclusione di quelli previsti dalla successiva lettera c), e Sicilia, è pari al 40% dei costi;

b) per gli investimenti realizzati in Basilicata, Molise e Sardegna, con esclusione degli investimenti della lettera c), è pari al 30% dei costi;

c) per gli investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del Fondo per una Transizione Giusta nelle regioni Puglia e Sardegna, il credito d’imposta è rispettivamente del 50% e del 40% dei costi, come indicato nella Carta degli aiuti a finalità regionale;

d) per gli investimenti nelle zone assistite della regione Abruzzo indicate dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, è pari al 15% dei costi.

3. Gli investimenti ammissibili ed il perimetro temporale

Il credito d’imposta è previsto per gli investimenti connessi a un progetto iniziale, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, riguardanti l’acquisto, anche tramite locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica.

Il contributo può essere richiesto anche per l’acquisto di terreni e per l’acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva. Sono esclusi i beni destinati autonomamente alla vendita e i materiali di consumo.

Il valore dei terreni e dei fabbricati acquistati non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Il Decreto specifica che il credito d’imposta è calcolato in base al costo complessivo dei beni acquistati, con un limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. In ogni caso, non sono agevolabili i progetti con un costo inferiore a 200.000 euro.

I beni agevolati devono essere operativi entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello dell’acquisizione o del completamento. In caso contrario, il credito d’imposta sarà ricalcolato escludendo gli investimenti non effettuati.

Nel caso in cui, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello dell’entrata in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a scopi estranei all’attività dell’impresa o assegnati a strutture produttive diverse da quelle che hanno ottenuto l’agevolazione, il bonus sarà ricalcolato escludendo il costo di tali beni dagli investimenti agevolati.

Il Decreto specifica che le imprese devono mantenere la loro attività nella ZES unica per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento, pena la perdita delle agevolazioni ottenute.

4. Richiesta

Per poter beneficiare del credito d’imposta, le imprese devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, nel periodo dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l’importo delle spese ammissibili sostenute a partire dal 1° gennaio e quelle previste fino al 15 novembre 2024.

Il modello da utilizzare, le relative istruzioni, nonché le modalità di trasmissione della comunicazione saranno definite tramite un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia.

È possibile inviare un nuovo modello che annulli quelli precedentemente presentati e rinunciare integralmente al credito d’imposta prenotato attraverso di essi.

Il tax credit effettivamente ottenibile sarà calcolato moltiplicando il bonus richiesto per la percentuale stabilita dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, rapportata al limite complessivo di spesa stanziato per il 2024 (1.800 milioni di euro) e all’importo totale dei crediti richiesti.

Con il provvedimento di approvazione del modello, saranno anche definite le procedure per rettificare il credito d’imposta richiesto nel caso in cui gli investimenti risultino inferiori a quelli inizialmente pianificati.

5. Utilizzo del Tax Credit

Il contributo può essere utilizzato solo in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che stabilisce la percentuale effettiva del bonus fruibile e, comunque, non prima della data di realizzazione dell’investimento.

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Napoli, 7 giugno 2024

Dott. Marco Fiorentino marcofiorentino@fiorentinoassociati.it Dott. Giuseppe Morra giuseppemorra@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

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