Divieto di compensazione per ruoli oltre Euro 100.000,00
Il giorno 28 giugno 2024 L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 16, che fornisce i primi chiarimenti riguardo al divieto di compensazione stabilito dalla Legge 213/2023.
Questa legge ha introdotto il comma 49-quinquies nell’articolo 37 del DL 223/2006 che impone un divieto di compensazione in caso di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione per un importo complessivo superiore a 100.000 euro, a meno che non sia in atto una sospensione giudiziale o amministrativa.
Indice
1. Criteri applicativi al divieto di compensazione
2. Divieto di compensazione con piani di rateizzo non scaduti
3. Compensazione crediti relativi a contributi previdenziali e premi INAIL
4. Sanzioni
1. Criteri applicativi al divieto di compensazione
La disposizione in oggetto si applica alle compensazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2024, indipendentemente dalla scadenza del ruolo.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce, in linea con la normativa, che il divieto è “assoluto”, il che significa che non è possibile compensare nemmeno l’eventuale eccedenza.
Ad esempio, se c’è un ruolo scaduto di 100.000 euro e il contribuente ha un credito compensabile di 200.000 euro, l’eccedenza di 100.000 euro non può essere compensata finché il ruolo non è stato estinto.
Sono considerati nel calcolo della soglia dei 100.000 euro i ruoli per imposte erariali e quelli derivanti da avvisi di recupero dei crediti d’imposta, comprese sanzioni e interessi per ritardata iscrizione a ruolo o di natura simile (sono esclusi gli interessi di mora e le commissioni di riscossione se ancora dovuti).
La tipologia di ruolo, che può essere ordinario, straordinario o da riscossione frazionata, non ha importanza.
È vietata la compensazione di qualsiasi credito per imposte erariali e dei crediti di natura agevolativa, come il credito per ricerca e sviluppo e i crediti relativi ai bonus edilizi (derivanti dall’opzione per lo sconto in fattura o dalla cessione del credito).
2. Divieto di compensazione con piani di rateizzo non scaduti
Il divieto di compensazione non si applica alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73.
Nella circolare si specifica che, nel momento in cui si verifica la decadenza, il divieto entra in vigore e le rate non ancora pagate concorrono alla formazione della soglia dei 100.000 euro.
Anche i contribuenti che hanno in atto una dilazione da rottamazione dei ruoli ex L. 197/2022 non sono soggetti al divieto di compensazione e l’importo relativo non viene conteggiato. Tuttavia, se si verifica la decadenza, l’intero carico residuo diventa rilevante, incluse sanzioni e interessi.
3. Compensazione crediti relativi a contributi previdenziali e premi INAIL
È comunque possibile la compensazione di crediti relativi a contributi previdenziali e premi INAIL.
Tuttavia, quando opera il descritto divieto di compensazione, non è consentito indicare nella stessa delega di pagamento sia crediti INPS o INAIL sia crediti soggetti all’inibizione della compensazione.
Il divieto non si applica quando il debito, a seguito di sospensione giudiziale, sentenza o pagamento del contribuente, viene ridotto sotto i 100.000 euro.
È ammesso il pagamento dei debiti iscritti a ruolo con il codice “RUOL” in base all’art. 31 del DL 78/2010.
Tuttavia, la circolare precisa che i debiti iscritti a ruolo e i crediti compensabili devono essere relativi a imposte erariali. Pertanto, non può essere utilizzato, ad esempio, il bonus per ricerca e sviluppo. Inoltre, il ruolo derivante da tale bonus o da altri crediti di natura agevolativa dovrà essere pagato senza compensazione, questo vale per i ruoli derivanti da qualsiasi avviso di recupero del credito d’imposta.
4. Sanzioni
La circolare non fornisce indicazioni sulle sanzioni applicabili per la violazione del divieto, le quali presumibilmente corrispondono al 30% per la compensazione impropria di crediti non dovuti, come previsto dall’articolo 13, comma 4 del Decreto Legislativo 471/1997.
A partire dal 1° luglio 2024, è inoltre obbligatorio utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 che includono compensazioni.
La circolare specifica che questo obbligo riguarda:
la compensazione di crediti di qualsiasi natura e importo;
anche i modelli F24 non a saldo zero, dove la compensazione dei crediti con i debiti è parziale;
la compensazione verticale, ossia tra crediti e debiti dello stesso tributo, qualora venga indicata nel modello F24.
********************************
Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.
Napoli, 1° luglio 2024
Dott. Giuseppe Morra
giuseppemorra@fiorentinoassociati.it
DISCLAIMER
Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.
Newsletter n.6 – 2024 -Divieto di compensazione ruoli oltre Euro 100.000