Newsletter n. 3 – 2024

Riforma in materia di fiscalità internazionale

Con il presente documento si fornisce una prima informativa sulle principali misure fiscali, contenute nel Decreto Legislativo n. 209 del 27.12.2023 “Disposizioni in materia di fiscalità internazionale”.

Si precisa che la concreta applicabilità delle disposizioni può essere soggetta alla emanazione degli eventuali decreti attuativi degli enti interessati.

Indice

1. Residenza delle persone fisiche

2. Residenza delle società e degli enti

3. Semplificazione della disciplina delle società estere controllate

4. Trasferimento in Italia di attività economiche

1. Residenza delle persone fisiche

A partire dal 1° gennaio 2024, ai fini delle imposte sui redditi, sono considerate residenti le persone che hanno il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d’imposta, tenendo conto anche delle frazioni di giorno, oppure che sono ivi presenti sul suddetto territorio.

In precedenza, la computazione delle frazioni di giornata veniva effettuata considerando i soli giorni trascorsi all’estero, come indicato nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 304 del 1997. Tuttavia, il Governo ha ritenuto necessario rendere altrettanto meticoloso il calcolo dei giorni trascorsi in Italia.

Inoltre, viene modificato il criterio per stabilire la residenza fiscale delle persone fisiche, sostituendo la nozione di domicilio, di natura civilistica, con un criterio sostanziale di domicilio, inteso come il luogo principale in cui si sviluppano le relazioni personali e familiari della persona.

Il criterio formale però rimane invariato, quindi si presume che le persone presenti per la maggior parte del periodo di imposta, cioè almeno 183 giorni, nell’anagrafe della popolazione residente debbano adempiere agli obblighi tributati in Italia.

Tuttavia, questa diventa una presunzione relativa, consentendo quindi la possibilità di dimostrare la residenza estera. In tal caso è essenziale che i requisiti di residenza siano soddisfatti per la maggior parte del periodo d’imposta, con la valorizzazione anche di periodi non consecutivi e delle frazioni del giorno ai fini del calcolo.

E stata, inoltre, eliminata la presunzione assoluta di residenza per i non iscritti all’A.I.R.E., il nuovo articolo 2, comma 2 del TUIR, recita infatti, “Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente”.

Di conseguenza, nonostante persista la presunzione di residenza fiscale in Italia per coloro che non risultano iscritti all’AIRE e, quindi, presenti nelle liste dell’APR, è consentita la presentazione di prove contrarie.

2. Residenza delle società e degli enti

La normativa relativa alla residenza delle persone giuridiche subisce una riforma attraverso l’adeguamento dei criteri di collegamento (ex articolo 73 del Tuir).

Il Decreto mantiene immutato il criterio di collegamento basato sulla presenza della sede legale nel territorio dello Stato, eliminando, tuttavia, il criterio dell’oggetto principale, che risulta estraneo alla prassi internazionale.

La disposizione in questione riformula il criterio della sede dell’amministrazione introducendo nuovi criteri di collegamento di natura sostanziale: la direzione effettiva e la gestione ordinaria in via principale.

La sede di direzione effettiva implica la continuativa e coordinata assunzione di decisioni strategiche che riguardano la società o l’ente nel suo complesso, mentre la gestione ordinaria consiste nel costante e coordinato compimento degli atti della gestione corrente relativi alla società o all’ente nel suo complesso.

L’adozione di tali criteri, oltre ad allineare i principi con il diritto internazionale, assicura maggiore certezza giuridica ai contribuenti nel determinare i parametri per riconoscere la residenza fiscale.

Nell’attuale formulazione, quindi, i tre criteri di collegamento, alternativi tra loro, che possono stabilire la residenza delle persone giuridiche in Italia sono la presenza nel territorio dello Stato:

– della sede legale;

– della direzione effettiva;

– della gestione ordinaria in via principale.

3. Semplificazione della disciplina delle società estere
controllate

Le modifiche apportate all’articolo 167 TUIR riguardano la semplificazione della disciplina delle società estere controllate e di seguito, riassumiamo le principali novità introdotte.

La revisione della lettera a) del comma 4 stabilisce che le società estere controllate saranno sempre soggette a tassazione effettiva, determinata dal rapporto tra le imposte correnti, anticipate e differite presenti nel bilancio d’esercizio e l’utile ante imposte dell’esercizio.

Tuttavia, il bilancio dei soggetti controllati non residenti deve essere oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali autorizzati dallo Stato.

Nel caso in cui le condizioni non siano verificate o che la tassazione risulti essere inferiore al 15%, i soggetti controllanti dovranno verificare che la tassazione effettiva a cui sono assoggettati i soggetti controllati non residenti non sia inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stato soggetti qualora residenti in Italia.

Questo nuovo parametro mira a garantire una maggiore equità e coerenza nella tassazione delle società non residenti.

Ai fini del calcolo precedente, il nuovo comma 4-bis ha introdotto l’imposta minima nazionale equivalente, definita nell’allegato A del decreto di recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio.

Questo nuovo elemento considera l’imposta minima nazionale equivalente, dovuta dal soggetto controllato non residente nel Paese di localizzazione.

Il calcolo tiene conto del profitto eccedente del soggetto controllato non residente in rapporto alla somma di tutti i profitti eccedenti delle imprese ed entità del gruppo.

Una novità significativa è rappresentata dal comma 4-ter, che offre ai soggetti controllanti una soluzione alternativa: essi possono corrispondere un’imposta sostitutiva pari al 15% dell’utile contabile netto dell’esercizio, escludendo le imposte, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi.

Questa opzione, una volta esercitata, ha una durata triennale e si intende tacitamente rinnovata se non revocata per i successivi tre anni seguendo le modalità previste per la comunicazione.

4. Trasferimento in Italia di attività economiche

Nuove agevolazioni fiscali sono state introdotte per promuovere il trasferimento in Italia di attività economiche svolte all’estero in Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo.

Le nuove disposizioni mirano a incentivare lo sviluppo di attività di impresa e dall’esercizio di arti e professioni in forma associata nel territorio italiano, promuovendo la crescita economica e l’attrattività del nostro Paese per investimenti internazionali.

La norma prevede che i redditi derivanti da attività di impresa e arti professionali trasferite in Italia non concorrono al reddito imponibile per il 50% del loro ammontare, nel periodo di imposta in corso al momento del trasferimento e nei successivi cinque periodi.

Non sono incluse nell’agevolazione eventuali attività già esercitate nel territorio italiano nei ventiquattro mesi antecedenti il trasferimento.

Per beneficiare dell’agevolazione, il contribuente è tenuto a mantenere evidenze contabili separate che consentano il riscontro della corretta determinazione del reddito e del valore della produzione netta agevolabile.

L’agevolazione cessa se, nei cinque periodi (o dieci per grandi imprese) successivi alla scadenza del regime agevolativo, il beneficiario ritrasferisce totalmente o parzialmente le attività precedentemente trasferite in Italia. In questo caso, l’Amministrazione finanziaria recupera, con interessi, le imposte non pagate durante il periodo agevolativo decaduto.

L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, conformemente all’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Napoli, 14 marzo 2024

Dott. Cristoforo Danilo Murano danilomurano@fiorentinoassociati.it Dott. ssa Annabella Arienzo

annabellaarienzo@fiorentinoassociati.it Dott. Mattia Rodriguez mattiarodriguez@fiorentinoassociati.it Dott. Giuseppe Morra giuseppemorra@fiorentinoassociati.it Dott. Fabrizio Fiorentino fabriziofiorentino@fiorentinoassociati.it Dott. Antonio Maria Fiorentino

antoniomariafiorentino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

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