Newsletter n. 6 – Legge di Bilancio 2023 – Rideterminazione dei valori fiscali

Legge di Bilancio 2023 – Rideterminazione dei valori fiscali di partecipazioni, quote di OICR, polizze e terreni

Con il presente documento si fornisce l’informativa sulle principali misure fiscali inerenti alle rivalutazioni di partecipazioni e terreni e l’affrancamento di OICR e polizze, contenute nella Legge n. 197 del 29.12.2022, cd. “Legge di Bilancio 2023” (di seguito anche “Legge di Bilancio”), come chiarite – laddove il caso – durante l’evento “Telefisco”.

Si precisa che la concreta applicabilità delle disposizioni resta sempre soggetta alla emanazione degli eventuali decreti attuativi degli enti interessati.

Indice

1. Premessa

2. Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni quotate e non quotate

3. Affrancamento quote di OICR

4. Affrancamento delle polizze assicurative

5. Rideterminazione del costo o valore fiscale dei terreni

1. Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni quotate e non quotate

L’art. 1 co. 107-109 della Legge di Bilancio ha previsto la proroga della rivalutazione delle partecipazioni non quotate ex art.5 della L.448/2001 possedute da soggetti non imprenditori, ampliando il suo ambito di applicazione anche alle partecipazioni quotate.

Ai fini della disciplina in esame, costituiscono partecipazioni rivalutabili:

 le partecipazioni rappresentate da titoli (azioni);

 le quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli (quote di S.r.l. o di società di persone);

 i diritti o i titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (es. diritti di opzione, warrant, obbligazioni convertibili in azioni).

L’agevolazione riguarda azioni o quote che non costituiscono beni d’impresa, possedute al primo gennaio 2023.

Come precisato dalle Circolari nn. 1/2021 e 32/2020 pubblicate dall’Agenzia delle Entrate, si considerano quotate le partecipazioni negoziate all’AIM Italia o in altri sistemi multilaterali di negoziazione.

Dal punto ti vista soggettivo, sono interessati alla disposizione agevolativa le persone fisiche che non operano in regime d’impresa; le società semplici ed i soggetti ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR; gli enti non commerciali ed i soggetti non residenti in Italia.

Per la rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate, occorrerà che entro il 15.11.2023:

 un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione alla data di riferimento;

 il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva del 16% per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate.

In caso di rateizzazione in un numero massimo di tre tranches, le rate devono essere di pari importo. Le due rate successive alla prima avranno scadenza rispettivamente, il 15.11.2024 ed il 15.11.2025 e dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 15.11.2023.

L’imposta sostitutiva si applica sull’intero valore risultante dalla perizia delle partecipazioni non quotate (e non quindi solo sull’incremento di valore attribuito).

Per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all’1.1.2023, il nuovo co. 1- bis dell’art. 5 della L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022 ex art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.

Lo schema che segue sintetizza l’iter procedurale in caso di affrancamento del valore dellepartecipazioni quotate e non quotate:

2. Affrancamento quote di OICR

L’articolo 1 comma 112-113, della legge 197/2022 prevede, per i soggetti che detengono quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivi di Risparmio) la possibilità di considerare realizzati i redditi diversi di natura finanziaria e quelli di capitale maturati al 31.12.2022 e di beneficiare del relativo affrancamento del valore del fondo mediante il versamento dell’imposta sostitutiva del 14%.

Sono interessati alla disposizione agevolativa i soggetti le cui operazioni sugli OICR sono suscettibili di produrre redditi di capitale ex art. 44 comma 1 del TUIR o redditi diversi ex. Art 67 comma lettera c-ter del TUIR.

La norma consente di considerare realizzati i redditi disciplinati dall’art. 44 comma 1 lettera g) del TUIR, e derivanti dalla cessione e dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio attraverso l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 14%.

L’opzione per l’affrancamento si applica a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea, possedute alla data del 31 dicembre 2022, nonché alla data di esercizio dell’opzione.

L’opzione per l’affrancamento degli OICR si esercita assoggettando ad imposta sostitutiva del 14% la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione, comunicando la scelta attraverso l’intermediario entro il 30 giugno 2023.

3. Affrancamento Polizze assicurative

Per i contratti di assicurazione sulla vita, l’art.1, comma 144 della Legge di Bilancio consente di affrancare i redditi di cui all’art. 44 comma 1 lettera g-quarter) del TUIR, costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati, attraverso la corresponsione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%.

La norma in oggetto si applica alle polizze vita che rientrano nei rami I e V secondo le classificazioni di cui all’articolo 2 comma 1 del D.lgs. Del 7 settembre 2005 n.209. Sono quindi esclusi i contratti di assicurazione sulla vita del ramo III (c.d. “unit linked”).

L’imposta sostitutiva è versata dall’impresa di assicurazione entro il 16.09.2023 e la provvista del relativo importo è fornita dal contraente. Ne consegue che la riserva matematica che “incorporata” i premi versati e i rendimenti maturati si “trasforma” interamente in premio e consentirà l’elemento da confrontare con il capitale corrisposto alla scadenza del contratto per determinare il reddito da tassare con le regole ordinarie.

Per espressa previsione normativa, i contratti di assicurazione per i quali è esercitabile l’opzione in argomento non possono essere riscattati prima del 1° gennaio 2025. Inoltre sono escluse dall’applicazione del regime in esame i contratti di assicurazione la cui scadenza è prevista entro il 31 dicembre 2024.

4. Rideterminazione del costo o valore fiscale dei terreni

La rideterminazione del costo o valore d’acquisto dei terreni è stata originariamente prevista dall’art. 7 della Legge n.488 del 28.12.2001 ed è stata più volte oggetto di proroghe ad opera dei successivi provvedimenti. Diversamene da quanto previsto per la rivalutazione per le partecipazioni, l’agevolazione riguardante i terreni e stata prorogata dalla Legge di Bilancio senza apportare modifiche alla disciplina sostanziale rispetto al passato, salvo l’introduzione dell’aliquota del 16% dell’imposta sostitutiva.

Ai fini dell’agevolazione, possono essere rivalutati tutti i terreni posseduti, a titolo di proprietà o altro diritto reale, alla data del 1.1.2023.

La rivalutazione dei terreni posseduti si effettua assumendo, in luogo del costo o valore di acquisto del terreno, il valore all’1.1.2023 determinato sulla base di una perizia, redatta con le responsabilità sancite dall’art. 64 c.p.c., entro il 15.11.2023.

L’imposta sostitutiva da versare è calcolata assumendo quale base imponibile il valore del terreno risultante da perizia asseverata di stima ed applicando a detto valore un’aliquota del 16%.

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Napoli, 24 febbraio 2023

Dott. Giuseppe Morra

morragiuseppe@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

Fiorentino Associati sostiene www.associazionedo.no.it

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