Circolare n.2/2002 – Applicazione delle agevolazioni di cui all’Art. 8 Legge 23 dicembre 2000 n. 388 alle imprese esercenti attività di Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Applicazione delle agevolazioni di cui all’Art. 8 Legge 23 dicembre 2000 n. 388 alle imprese esercenti attività di Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Si porta a conoscenza che a seguito della pubblicazione della Risoluzione Ministeriale n. 24 del 28.01.2002 emanata dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso appare opportuno fornire ulteriori chiarimenti per favorire l’utilizzo dell’agevolazione in oggetto anche alle imprese operanti nel settore della raccolta di rifiuti solidi urbani.

Come già ampiamente illustrato nelle nostre circolari n. 6 del 16.03.2001 e n. 10 del 15.05.2001, l’articolo 8 L. 23.12.2000 n. 388 prevede la possibilità, per i soggetti titolari di reddito d’impresa, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 20061 – nelle aree individuate dalla Commissione delle Comunità Europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall’art 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato istitutivo della Comunità Europea – di usufruire di un credito d’imposta relativamente alla realizzazione di nuovi investimenti.

Sono agevolabili gli investimenti realizzati dalle imprese per l’acquisto di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, di cui agli articoli 67 e 68 del TUIR, compresi quelli acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali svantaggiate.

L’agevolazione è estesa anche:

  • alla realizzazione dei beni in appalto o in economia da parte del soggetto beneficiario;
  • al completamento di opere sospese, l’ampliamento, la riattivazione e l’ammodernamento di impianti esistenti che costituiscano un bene autonomo rispetto al vecchio impianto e non rappresentino interventi di manutenzione di quelli preesistenti.

 Sono esclusi da tale agevolazione i costi relativi all’acquisto di mobili e macchine ordinarie di uffici, ad eccezione delle macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computer e i sistemi telefonici ed elettronici.

Sono altresì esclusi, i costi di pubblicità e di ricerca e sviluppo, nonché l’avviamento.

L’ammontare dell’investimento rilevante ai fini della concessione della agevolazione in argomento è dato dal costo complessivo dei nuovi investimenti decurtato del costo non ammortizzato dei beni ceduti e dei beni dismessi, nonché degli ammortamenti dedotti, relativi ai beni appartenenti alla stessa struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, assume rilevanza il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni, al netto delle spese di manutenzione.

La circolare 41/E del 18.04.2001 emanata dall’Agenzia delle Entrate, Direzione centrale Normativa e Contenzioso, ha, altresì, specificato che l’agevolazione non è estendibile al settore dell’agricoltura e dei trasporti2.

La misura del credito d’imposta è determinata nel rispetto dei crediti e dei limiti di aiuto stabiliti dalla Commissione Europea.

Il credito di imposta è determinato applicando ai costi sostenuti le percentuali massime d’aiuto consentite (ESL e ESN) e quindi è fruibile nel limite del totale netto stabilito dalla Commissione.

Tali percentuali, individuate in relazione alle varie aree territoriali e alle caratteristiche

dimensionali delle imprese che attuano gli investimenti, variano da un minimo dell’8 per cento ad un massimo del 65 per cento dell’investimento.

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.

Con la Risoluzione Ministeriale n. 24 del 28.01.2002 emanata dall’Agenzia delle Entrate, viene concessa la possibilità, alle società operanti nel settore della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di fruire del credito d’imposta di cui all’art. 8 L. 23.12.2000 n. 388.

Il Ministero, difatti, rispondendo ad un interpello formulato da un’impresa operante nel settore della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ha affermato il principio secondo cui l’attività dei servizi di igiene ambientale consiste nella prestazione di una serie di servizi di cui il trasporto dei rifiuti solidi e dei liquami dai luoghi di raccolta a quelli di stoccaggio e smaltimento non può essere considerato predominante e caratterizzante l’intera attività svolta, ma costituisce una fase necessaria e funzionale del processo di smaltimento e recupero dei rifiuti.

Infatti sino ad oggi, in mancanza di chiarimenti ministeriali, le imprese esercenti attività di raccolta e smaltimento R.S.U. essendo iscritte all’Albo degli Autotrasportatori erano ricomprese nel settore dei trasporti ed in quanto tali non potevano beneficiare del credito d’imposta di cui all’art. 8 L. 388 del 2000.

Si ricorda che il parere reso dall’Amministrazione Finanziaria al contribuente a seguito d’interpello fornisce un’interpretazione della normativa valida solo per la fattispecie richiesta e non costituisce fonte di diritto anche se va detto che i pareri che ottengono esito positivo possono rappresentare utile strumento da esibire agli Uffici o alle stesse Commissioni tributarie a sostegno delle proprie ragioni.

Si rimanda per gli approfondimenti alle nostre circolari n. 6 del 16.03.2001 e n. 10 del 15.05.2001.

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  1. Con riguardo al primo esercizio di applicazione, sono agevolabili gli investimenti effettuati successivamente alla data di approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione, avvenuto in data 13 marzo 2001, risultanti da fatture emesse successivamente alla predetta data. ↩︎
  2. Per il settore dei trasporti è stata sancita l’esclusione dall’agevolazione per gli investimenti in mezzi destinati al trasporto in conto terzi. ↩︎

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