Scadenze dichiarazioni fiscali
Premessa
Con Decreto Legge n.63 del 15 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.90 del
17 aprile 2002, sono state fissate le scadenze delle dichiarazioni fiscali relative all’esercizio 2001 e dei relativi versamenti.
DICHIARAZIONI 2002
Il Decreto in premessa apporta modifiche all’art.17 del D.P.R. n. 435 del 17 dicembre 2001, che era stato istituito per favorire la semplificazione e la razionalizzazione degli adempimenti tributari.
Questo prevedeva che:
- per le persone fisiche e per le società o associazioni di cui all’art.5 del Tuir, il termine ultimo del versamento del saldo e degli eventuali acconti delle imposte sul reddito fosse il 31 maggio 2002 (con termine di presentazione della dichiarazione, su modello cartaceo, tra il 1° maggio ed il 31 luglio presso banche convenzionate ed agenzie postali, ovvero, entro il 31 ottobre in via telematica);
- per le persone giuridiche il termine ultimo del versamento del saldo e degli eventuali acconti delle imposte sul reddito fosse l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura, e la presentazione dovesse avvenire esclusivamente tramite invio telematico.
La nuova formulazione, oltre a modificare nuovamente i termini di versamento che di seguito esponiamo, ha anche inserito nell’art.12 del DPR 241/97 una nuova disposizione che vincola il Governo ad emanare ogni anno uno specifico Dpcm, indicante i termini di versamento delle imposte sui redditi, al fine di evitare che i contribuenti restino in attesa di un eventuale decreto, che possa modificare le scadenze rispetto a quelle dell’anno precedente.
Inoltre da quest’anno, a seguito dell’introduzione della moneta unica europea nei Paesi individuati nel Consiglio UE del 2 maggio 1998 saranno disponibili anche modelli di dichiarazione in euro, che si distinguono da quelli tradizionali in lire per il colore diverso.
UNICO 2002
Sono obbligati a presentare il modello Unico 2002 tutti i soggetti che sono tenuti alla presentazione di almeno due delle seguenti dichiarazioni:
- Redditi;
- Iva;
- Irap.
A. Persone fisiche e Società di persone
Le modalità di presentazione del modello Unico 2002 possono essere di due tipi:
- su supporto cartaceo da presentarsi a banca convenzionata o ad agenzie postali le quali rilasceranno apposite ricevute;
- in via telematica da parte del contribuente o di intermediario abilitato che rilascerà copia della dichiarazione con ricevuta di invio.
Le persone fisiche e le società di persone possono presentare la dichiarazione:
- dal 2 maggio 2002 al 31 luglio 2002 su supporto cartaceo a banche convenzionate e agenzie postali;
- entro il 31 ottobre 2002 in via telematica
Anche le società di persone aventi periodo d’imposta inferiore ai dodici mesi, a condizione che lo stesso termini il 31 dicembre 2001, presenteranno la dichiarazione sui modelli Unico 20021;
Il versamento delle imposte, per le persone fisiche e società di persone deve essere eseguito entro il giorno 20 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione stessa. E’ prevista, però, la possibilità di effettuare i pagamenti delle imposte derivanti da Unico 2002 entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (dal 21 giugno al 20 luglio 2001) con la maggiorazione dello 0.4 per cento.
I versamenti delle imposte possono anche essere rateizzati in massimo cinque rate, che dovranno essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese per i titolari di partita Iva e entro l’ultimo giorno del mese per gli altri contribuenti, scadenti in ogni caso entro il mese di novembre.
B. Società di capitali
Le società di cui all’art.87, lettere a) e b), comma 12 non possono accedere alla presentazione cartacea presso banche e poste, ma sono obbligate alla presentazione in via telematica, il cui termine scade il 31 ottobre 2002.
In virtù del decreto in premessa il termine di versamento delle imposte sui redditi delle società di cui al citato art.87 Tuir torna ad essere legato alla data di approvazione del bilancio.
Le società che approvano il bilancio entro il termine dei quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio devono effettuare il versamento delle imposte sui redditi entro il 20 giugno 2002.
Le società che, avvalendosi della facoltà prevista dall’art.2364 C.C., approvano il bilancio oltre il termine dei quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio devono effettuare il versamento delle imposte sui redditi entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge citate, il versamento deve essere comunque effettuato entro il giorno 20 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.
Tabella riepilogativa
Presentazione Unico 2002
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MODELLO |
PRESENTAZIONE BANCHE E POSTE |
PRESENTAZIONE INTERMEDIARIO |
VERSAMENTI |
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Unico 2002 Persone fisiche |
31 luglio |
31 ottobre |
1. entro il 20 giugno 2002; 2. dal 21 giugno al 20 luglio 2002 con la maggiorazione dello 0,40% |
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Unico 2002 Società di Persone |
31 luglio |
31 ottobre |
1. entro il 20 giugno 2002; 2. dal 21 giugno al 20 luglio 2002 con la maggiorazione dello 0,40% |
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Unico 2002 Società di Capitali |
NO |
31 ottobre |
1. entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura se approvano lo stesso entro il 30 aprile; 2. entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio se la stessa avviene oltre i quattro mesi (2364 C.C.). I versamenti possono essere effettuati entro il 31° giorno successivo alla scadenza del termine ordinario, con la maggiorazione dello 0,40% |
C. Casi particolari di presentazione
Le società di cui all’art. 87, lettere a) e b), comma 1 del Tuir con periodo d’imposta inferiore ai dodici mesi o con periodo chiuso anteriormente al 31 dicembre 2001 presenteranno la dichiarazione sui modelli Unico 2001 presentando però, in forma autonoma, la dichiarazione annuale IVA col modello IVA/2002 e la dichiarazione dei sostituti d’imposta sul modello 770/20023.
Si tratta solitamente di società con esercizio non coincidente con l’anno solare, come ad esempio quelle poste in liquidazione.
Nel caso di società poste in liquidazione durante l’anno 2001 e non ancora cessate al 31 dicembre 2001, le dichiarazioni:
- relative al periodo che va dal 1° gennaio 2001 alla data in cui la società è posta in liquidazione, devono essere presentate col modello Unico 2001 in via telematica entro il 31 ottobre 2002;
- relative al periodo che va dalla data in cui la società è posta in liquidazione al 31 dicembre 2001 devono essere presentate col modello Unico 2002, in via telematica entro il 31 ottobre.
I relativi versamenti delle imposte restano fissati entro il giorno 20 del sesto mese successivo, rispettivamente, a quello di messa in liquidazione e di chiusura di esercizio.
DICHIARAZIONI IVA 2002 (non compresa nel modello Unico)
La dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2001, in forma non unificata, è prevista solo per i seguenti soggetti:
- società di capitali, enti soggetti ad Irpeg e società di persone con periodo d’imposta non coincidenti con l’anno solare e che non termina al 31 dicembre 2001;
- società controllanti e controllate che effettuano la liquidazione di gruppo ai sensi dell’art.734;
- curatori fallimentari e commissari liquidatori relativamente alle dichiarazioni da questi presentate per conto dei soggetti falliti o sottoposti a procedura di liquidazione coatta amministrativa;
- rappresentanti fiscali dei soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, per le dichiarazioni presentate per conto dei loro rappresentanti;
- particolari soggetti (es. i venditori “porta a porta), qualora non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP e se non sono sostituti d’imposta.
Alla luce delle modifiche apportate al D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 con il D.P.R. 7 dicembre 2001 n. 435, a partire dall’anno 2002 tutti i soggetti elencati, ad eccezione delle persone fisiche che hanno realizzato nel periodo d’imposta 2001 un volume d’affari inferiore o uguale a 50 milioni di lire (euro 25.822,84), sono obbligati alla presentazione della dichiarazione in via telematica diretta o tramite un intermediario abilitato, entro il 31 ottobre 2002.
Le persone fisiche esentate possono presentare la dichiarazione annuale sul modello cartaceo ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale entro il 31 luglio 2002, ovvero avvalersi della trasmissione in via telematica, fermo restando il termine del 31 ottobre.
Il versamento del saldo IVA relativo all’anno 2001 doveva essere effettuato entro il 16 marzo 2002 scorso, salvo i rateizzi previsti dalla legge.
I soggetti che non hanno provveduto al versamento del saldo Iva entro il 16 marzo 2002 possono effettuarlo entro i termini per i versamenti di Unico 2002 e quindi:
- entro il 20 giugno 2002 con la maggiorazione dello 0.40 per cento per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo 2002;
- dal 21 giugno al 20 luglio 2002 con la maggiorazione di un ulteriore 40 per cento l’importo determinato al punto 1.
Detti importi possono essere rateizzati in cinque rate contestualmente al versamento delle imposte sui redditi e comunque scadenti entro il mese di novembre.
È importante sottolineare che:
- l’adeguamento ai corrispettivi determinati dall’applicazione degli studi di settore per il 2001 può essere effettuato soltanto fuori dichiarazione, versando la maggiore imposta dovuta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, senza interessi e sanzioni;
- l’art.11 del D.P.R. 435/2001 ha soppresso l’obbligo delle dichiarazioni Iva periodiche, che saranno sostituite da una comunicazione sintetica annuale che dovrà essere presentata a partire dal 2003.
MODELLO 770 /2002 (non compreso nel modello Unico)
La dichiarazione dei sostituti d’imposta relativa all’anno 2001 in forma autonoma può essere presentata dai soggetti il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare e dai soggetti che non sono tenuti alla presentazione di almeno due delle seguenti dichiarazioni:
- Redditi;
- Iva;
- Irap.
La novità più rilevante che riguarda il modello 770/2002 è rappresentata dalla presenza di due modelli: quello semplificato e quello ordinario.
Il modello 770 semplificato deve essere presentato dai sostituti d’imposta che nell’anno 2001 hanno corrisposto: somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte e/o a contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS, all’INPDAP, all’INPDAI e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL.
La dichiarazione 770/2002 semplificato deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.
Il modello 770 ordinario deve essere presentato dai soggetti che nel 2001 hanno corrisposto: somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli anticipi, indennità di esproprio.
Anche la dichiarazione 770/2002 ordinaria deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.
Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
- Si considera coincidente con l’anno solare anche il periodo d’imposta inferiore a 365 giorni che termini il 31 dicembre 2001. ↩︎
- Società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti in Italia nonché enti pubblici e privati, diversi dalle società e residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. ↩︎
- 3 Si considerano periodi d’imposta non coincidente con l’anno solare il periodo d’imposta:
– a cavallo di due anni solari;
– infrannuali chiusi in data anteriore al 31 dicembre 2001 ↩︎ - Le società controllate devono presentare ognuna la propria dichiarazione annuale e la società controllante deve presentare, oltre la propria dichiarazione, anche il prospetto che riepiloga la liquidazione di gruppo. ↩︎