Soppressione dell’obbligo di vidimazione dei libri e dei registri contabili
Premessa
Come già segnalato nella ns. circolare n.1 del 17 gennaio 2002, la legge 18 ottobre 2001, n.383 ha introdotto una serie di modifiche agli adempimenti tributari ed in essa assume rilevanza la soppressione dell’obbligo della vidimazione iniziale dei libri contabili.
Le conseguenze derivanti dalla citata soppressione sono di rilevante importanza e pertanto è apparso opportuno illustrarne la portata.
Art.8 Legge 18 ottobre 2001 n.383
L’art 8 della legge 18 ottobre 2001 n.383, apportando modifiche all’art.39 del DPR 633/72 e all’art. 2215 del codice civile, ha eliminato l’obbligo della bollatura e della vidimazione iniziale1 del libro giornale, del libro degli inventari, dei registri e delle scritture contabili previsti da tale decreto, fermo restando che gli stessi devono essere comunque sottoposti alla numerazione progressiva delle pagine.
Conseguenza di tale disposizione è che relativamente al libro giornale e al libro degli inventari, le società di capitali:
- assolveranno in modo forfetario la tassa sulle concessioni governative ai sensi dell’art.23 della Tariffa allegata al DPR 641/72, nella misura di euro 309,87 ovvero di euro 516,46, se al 1°gennaio dell’anno di riferimento il capitale sociale abbia superato l’importo di 516.456,90;
- assolveranno l’imposta di bollo nella misura di euro10,33 per ogni cento pagine o frazione di cento, ai sensi dell’art.16 della Tariffa allegata al DPR 642/72.
Le società di persona e le ditte individuali, invece, assolveranno esclusivamente l’imposta di bollo nella misura di euro 20,66 per ogni cento pagine o frazione di cento, ai sensi dell’art.16 della Tariffa allegata al DPR 642/722.
Considerato che non sarà più necessario, come in precedenza, rivolgersi all’Ufficio delle Imprese od ad un notaio per i relativi adempimenti, con la soppressione della vidimazione iniziale, la numerazione dei libri deve essere eseguita direttamente dal soggetto che è obbligato alla tenuta delle scritture contabili.
Da questa nuova procedura emerge una novità in merito alle modalità da osservare per la numerazione.
Mentre in precedenza l’Ufficio del Registro delle Imprese o un Notaio, dopo aver attribuito in via preventiva a ciascuna pagina un numero progressivo, bollava ogni singola pagina e annotava il numero complessivo sull’ultima pagina, con l’entrata in vigore della presente legge, non essendo più necessaria la preventiva numerazione dei fogli, è sufficiente che il contribuente attribuisca un numero progressivo a ciascuna pagina prima che la stessa venga utilizzata.
I registri Iva, invece, dovranno essere solamente numerati progressivamente in ogni pagina (nelle modalità sopra descritte) e non sono soggetti a vidimazione, né all’imposta di bollo, né alla tassa sulle concessioni governative.
Con la risoluzione ministeriale n.85 del 12 marzo 2002 è stato precisato che, al fine di evitare la numerazione con progressività illimitata, “la numerazione deve essere effettuata progressivamente per ciascun anno, con l’indicazione, pagina per pagina, dell’anno cui si riferisce: ad esempio per il 2002 sarà 2002/1, 2002/2 ecc.”
Si ricorda che le semplificazioni appena citate riguardano esclusivamente i registri contabili, in quanto i libri sociali obbligatori, previsti dall’art.2421 del codice civile (di seguito orientativamente indicati) restano ancora soggetti alla numerazione progressiva e alla bollatura iniziale di ciascun foglio:
- libro soci;
- libro delle obbligazioni;
- libro delle adunanze dei Soci;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- libro delle adunanze del Collegio Sindacale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti
Violazioni pregresse
L’art.9 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n.471 punisce l’irregolare o l’omessa tenuta o la non corretta conservazione dei registri e delle scritture contabili con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire 15 milioni.
La circolare ministeriale 25 gennaio 1999, n.25 ha precisato che tale sanzione, oltre che alla mancata istituzione, è applicabile anche all’omessa bollatura dei libri e dei registri in violazione dell’articolo 2215 del codice civile.
Con l’entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n.383 di conseguenza non saranno più applicate sanzioni per l’omessa vidimazione iniziale dei registri per espresso riferimento normativo.
La soppressione dell’obbligo della bollatura produce, altresì, effetti sull’applicazione delle sanzioni per violazioni commesse anche prima dell’entrata in vigore della legge, in attuazione del principio del “favor rei”, sancito dal comma 2 dell’ar.3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n.472, secondo cui nessuno può essere assoggettato a sanzioni, salvo diversa disposizione di legge, per un fatto che, secondo una legge posteriore non costituisca violazione punibile.
Sulla base di tali principi, l’omessa vidimazione e/o bollatura delle scritture contabili non sono più punibili, anche se la violazione è stata commessa anteriormente alla data di entrata in vigore della legge (25 ottobre 2001) e, se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo e il trasgressore ha pagato in tutto o in parte la sanzione, l’eventuale debito residuo si estingue e non è ammesso il rimborso delle somme pagate.
Inattendibilità della contabilità
La legge in oggetto e la relativa circolare esplicativa dell’Agenzia delle Entrate n.92 non hanno, a nostro avviso, fatto chiarezza in merito alle conseguenze sull’accertamento induttivo fondato sulla mancata o tardiva vidimazione dei registri Iva.
L’omessa vidimazione iniziale delle scritture contabili, nonché la tardiva vidimazione delle stesse, come è noto, possono determinare l’inattendibilità della contabilità e rendere legittimo l’accertamento induttivo ai sensi del punto 3, secondo comma art.55 del DPR 633/723.
In tal senso resta il dubbio se la mancanza della vidimazione iniziale, constatata successivamente all’entrata in vigore della presente disposizione, ancorché relativa a periodi in cui era previsto tale obbligo, possa far non considerare legittimo l’accertamento induttivo da parte dell’Amministrazione Finanziaria, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia stato notificato prima o successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
A nostro parere (auspicando comunque un intervento del Ministero), considerato che la relazione ministeriale alla legge in esame precisa che la soppressione dell’obbligo di vidimazione dei registri contabili è motivata dal fatto che la correttezza e la veridicità delle registrazioni dei fatti contabili è garantita dalle molteplici scadenze cui è sottoposta l’azienda, la contestazione di una pregressa violazione di tale obbligo, in assenza di altri elementi che rendono nella sostanza inattendibile la contabilità del contribuente, non può essere sollevata dall’Ufficio.
Efficacia probatoria
Un’ultima considerazione va fatta, in conseguenza dell’eliminazione della vidimazione, sull’efficacia probatoria attribuita alle scritture contabili e ai libri bollati.
Infatti l’art. 2710 del Codice Civile sancisce che”i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa”.
L’efficacia probatoria attribuita alle scritture contabili è subordinata alla contestuale ricorrenza delle seguenti condizioni:
- le scritture non devono essere contestate;
- le scritture devono essere bollate, vidimate e tenute nei termini di legge.
Inoltre, ai fini dell’emissione di un decreto ingiuntivo, l’art.634, comma 2 del Codice di procedura civile stabilisce che “per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di denaro, nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un’attività commerciale, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee, gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l’osservanza delle norme stabilite per tali scritture.”
Orbene l’art 8 della legge citata non ha purtroppo modificato l’articolo 2710 del codice civile, né si può dire che implicitamente possa aver modificato le norme sancite dall’articolo 634 del codice di procedura civile.
Ne consegue che, in assenza di un chiarimento ministeriale4, si ritiene che l’impresa che volesse utilizzare i libri quale prova tra imprenditori o verso terzi, anche ai fini di procedure monitorie, dovrà continuare a bollare il libro giornale (forse anche il libro degli inventari) o i registri delle fatture.
Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
- Si ricorda che precedentemente a tale disposizione i libri prima di essere messi in uso, dovevano essere progressivamente numerati, portati all’Ufficio del Registro delle Imprese od ad un Notaio, dove venivano bollati sulle pagine numerate e comunemente sull’ultima pagina veniva annotato il numero totale delle pagine vidimate e la data di cui era avvenuta la vidimazione. ↩︎
- In precedenza era dovuta anche la tassa di concessione governativa in ragione di lire 100.000 per ogni 500 pagine o frazione di 500. ↩︎
- I dati saranno rilevati induttivamente “quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni o annotazioni accertate ai sensi dell’art.54, ovvero le irregolarità formali dei registri e delle altre scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione, sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile la contabilità del contribuente”. ↩︎
- Ovvero più correttamente di un provvedimento normativo “ad hoc”. ↩︎