Circolare n.8/2002 – Riforma del sistema fiscale statale

Riforma del sistema fiscale statale

Premessa

Si porta a conoscenza che, in data 8 maggio 2002, è stato approvato dalla Camera dei Deputati il disegno di legge di delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale.

Fermo restando l’ulteriore passaggio parlamentare, dove è probabile vengano apportate modifiche, sicuramente la prossima Legge Finanziaria renderà applicabili, già dal 1° gennaio 2003, alcune delle novità contenute nel disegno di legge.

Con il presente lavoro, pertanto, si intende fornire un primo quadro sui principi ispiratori della riforma, segnalando anche le più rilevanti novità introdotte per le imposte dirette, così che i soggetti interessati, nell’elaborazione delle loro scelte economiche, possano valutare sin da subito i cambiamenti che subirà lo scenario fiscale di riferimento.

 

Disegno di legge

Il disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati in prima lettura, stabilisce che il nuovo sistema fiscale statale sarà basato su cinque imposte: imposta sul reddito (delle persone fisiche e degli enti non commerciali), imposta sul reddito delle società, imposta sul valore aggiunto, imposta sui servizi, accise.

L’imposta sui servizi verrà introdotta in sostituzione delle vecchie imposte indirette.1 Le cinque imposte saranno ordinate in un unico codice legislativo.

Principi generali

Il codice unico delle imposte (CUI) sarà articolato in due parti: la parte generale, comune ad ogni tipologia d’imposta, che fisserà i principi generali del sistema fiscale, e la parte speciale che, ovviamente, caratterizzerà le modalità di applicazione delle singole imposte.

E’ importante sottolineare che la legge delega ha già fissato i principi cui il legislatore delegato dovrà attenersi nella elaborazione della parte generale, e che possono così riassumersi.

A) Gli elementi essenziali dell’imposizione saranno disciplinati dalla legge nel rispetto dei principi di legalità, di capacità contributiva e di uguaglianza.

B) Le nome fiscali si adegueranno ai principi fondamentali dell’ordinamento comunitario senza pregiudicare l’applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l’Italia.

Tale principio ha come obiettivi: quello di confermare la priorità del rispetto degli obblighi assunti in sede internazionale e la conseguente impossibilità del sistema tributario di creare contrapposizioni normative; e quello che in nessun caso le disposizioni tributarie potranno ritenersi innovative o prevalenti rispetto alle norme comunitarie o convenzionali.

C) Le norme fiscali saranno emanate nel rispetto dei principi di chiarezza, semplicità, conoscibilità effettiva, irretroattività.

L’introduzione nella legge di riforma dell’obbligo per il legislatore fiscale di rispettare i principi sopra citati (sebbene possa sembrare poco più che un auspicio2) discende dalla necessità di irrobustirne la portata applicativa, elevandone, di fatto, il rango normativo, rispetto all’attuale previsione contenuta nel famoso statuto dei diritti del contribuente.

D) È vietata applicazione analogica delle norme fiscali. Il divieto di applicazione analogica che si intende introdurre ha natura relativa, giacché concerne solo la fase costitutiva dell’obbligazione o dell’agevolazione tributaria in capo al soggetto interessato.

E) Nei rapporti tra contribuente e fisco sarà sempre garantita la tutela della buona fede: tale principio si ricollega al precedente principio di cui alla lettera C).

F) Per tutte le tipologie di imposte sarà istituita una disciplina unitaria per quanto concerne soggetti passivi, obbligazione tributaria, sanzioni e processo: per quest’ultimo si prevede che, anche i consulenti del lavoro e i revisori contabili saranno abilitati all’assistenza tecnica generale dinanzi alle Commissioni.

G) Il limite di compensazione dei crediti d’imposta, che attualmente è fissato in euro 516.456,90, sarà progressivamente eliminato.

Tale principio costituisce uno dei capisaldi del concetto di giustizia tributaria, poiché consentirà a regime di dare alla obbligazione tributaria, intesa in senso lato, una corrispondenza finanziaria pari all’effettivo debito netto sopportato dal contribuente nei confronti dell’erario3.

H) l’obbligazione tributaria deve tendere a minimizzare il sacrificio (in senso lato) per il contribuente; anche questo principio generale si può leggere nell’ottica dei principi di cui alle lettere C) ed E).

I) la sanzione fiscale amministrativa dovrà essere definita sulla base dei principi e delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 4724.

J) la sanzione fiscale penale è applicata solo nei casi di frode e di effettivo rilevante danno per l’erario.

I principi ispiratori del sistema sanzionatorio se, sotto il profilo amministrativo, confermano la filosofia di cui alla disciplina vigente (Dlgs 472/1997), sotto il profilo penale, paiono modificare radicalmente le linee guida della normativa attuale (Dlgs 74/2000). Più in particolare, con notevole cambio di rotta, viene stabilito che il reato penale sussisterà solo con la presenza contemporanea di due circostanze:

  1. la frode;
  2. l’effettivo e rilevante danno per l’Erario5.

K) è prevista l’introduzione di norme che disciplinano istituti aventi finalità etiche

L’ultimo comma dell’articolo 2 introduce infine un criterio di civiltà giuridica da sempre violato dal nostro legislatore, in base al quale si stabilisce che il CUI possa essere derogato o modificato solo espressamente e mai da leggi speciali.

 

Imposta sul reddito

La novità caratterizzante la nuova imposta sul reddito è rappresentata dalla previsione di ridurre a due le aliquote d’imposta: 23 per cento fino a 100.000 euro e 33 per cento oltre tale importo.

Altro elemento innovativo è l’inclusione tra i soggetti passivi d’imposta (oltre alle persone fisiche) anche degli enti non commerciali, con la conservazione del regime di imposizione “per trasparenza” previsto per le società di persone residenti.

Per quanto concerne l’imponibile, le modificazioni previste tendono a :

  1. assicurare la progressività dell’imposta sul reddito, garantita dall’art.53 della Costituzione e certamente affievolita dalla previsione di due sole aliquote di imposta;
  2. allargarne l’estensione anche a redditi oggi sottoposti a regimi fiscali sostitutivi;
  3. ridurre per taluni redditi gli effetti della doppia tassazione economica;
  4. riformare ed agevolare la disciplina dei redditi da collaborazione coordinata e continuativa e dei bonus retributivi.

Per quanto concerne la lettera a):

  • sarà fissato un livello minimo personale escluso da imposizione;
  • parte delle attuali detrazioni d’imposta saranno tramutate in deduzioni;
  • le deduzioni d’imposta saranno articolati in funzione dei seguenti criteri:
    1. famiglia, con particolare riferimento al numero dei figli, degli anziani e dei soggetti portatori di handicap;
    2. casa;
    3. sanità;
    4. istruzione;
    5. formazione;
    6. ricerca e cultura;
    7. previdenza;
    8. assistenza all’infanzia negli asilo nido e domiciliare e attività svolta nel campo sociale;
    9. volontariato e confessioni religiose, i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge, sulla base di accordi e intese;
    10. costi sostenuti per la produzione dei redditi di
  • sarà introdotto un sistema forfetario di tassazione agevolata per le piccole attività nei piccoli Comuni montani, non a vocazione turistica;
  • saranno concentrate le deduzioni sui redditi bassi e medi, al fine di meglio garantire le progressività dell’imposta.

Per quanto concerne la lettera b), si prevede l’inclusione parziale nell’imponibile delle plusvalenze realizzate, al di fuori dell’esercizio d’impresa, su partecipazioni societarie qualificate 67.

 

Per quanto concerne la lettera c) si prevede:

  1. la detassazione parziale degli utili percepiti, fuori dell’esercizio d’impresa, su partecipazioni qualificate;
  2. la detassazione parziale degli utili e delle plusvalenze percepite nell’esercizio d’impresa su partecipazioni societarie qualificate e non;
  3. la simmetrica parziale deducibilità dei costi relativi e delle minusvalenze realizzate;
  4. la possibilità per le società di persone e per gli imprenditori individuali di determinare il reddito, sulla base delle norme contenute nella disciplina delle imposte sul reddito delle società.

 

Per quanto riguarda la lettera d) la riforma prevede.

  • il ritorno dei redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa nell’alveo dei redditi di lavoro autonomo8;
  • un regime di favore per quelle parti di retribuzioni o di compensi agganciati a specifici risultati dell’impresa.

Non meno rilevante è la decisione di riorganizzare nuovamente i redditi di natura finanziaria, creando una sorta di accorpamento, sotto tale nuova classificazione, di tipologie di redditi ad oggi rientranti tra i redditi di capitale ovvero tra i redditi diversi, con conseguente rischio di disuguaglianza contributiva e/o di elusione9.

Sotto il profilo della semplificazione degli adempimenti tributari si deve segnalare, innanzitutto, un mandato al legislatore a potenziare i cosiddetti “studi di settore”.

Tale strumento, come è noto, tende a determinare, nell’ambito di contribuenti, soggetti d’impresa o di lavoro autonomo, aventi volume d’affari fino a 10 miliardi vecchie lire, un reddito di riferimento, cui in buona sostanza gli stessi si devono adeguare.

Ben più importante è però la previsione, per gli stessi soggetti di cui al comma precedente, di un concordato triennale preventivo con gli Uffici competenti finalizzato, da un lato, a semplificare in maniera totale gli adempimenti del contribuente e dall’altro lato, ad assicurare all’Erario un ben definito importo in termini di imposte, con conseguente risparmio in termini di controllo, accertamento e riscossione dei tributi.

Nell’ultimo comma dell’articolo in analisi, viene inoltre prevista, a tutela dei contribuenti, una clausola di salvaguardia in modo che, a parità di condizioni, il nuovo regime risulti più favorevole o uguale a quello precedente e mai peggiore.

 

Imposta sul reddito delle società

La vera rivoluzione della riforma Tremonti è rappresentata dalla introduzione dell’imposta sulle società.

Ciò non tanto per la previsione di una aliquota proporzionale pari al 33 per cento, poiché già adesso con il solo meccanismo previsto dalla DIT è possibile raggiungere aliquote di tassazione media ben inferiori al 33 per cento, ma quanto per la radicale modificazione, si direbbe epocale, che si impone alle società nella concezione della loro obbligazione tributaria.

La legge delega, nella fattispecie, a differenza di quanto previsto per le imposte sul reddito, non si presenta di agevole lettura, difatti le innovazioni nella technicality fiscale delle società sono descritte in modo abbastanza lapidario. Né a migliore risultato porta la lettura della relazione governativa a commento, che non riesce ad approfondire sufficientemente tutti i temi introdotti. 

CONSOLIDATO FISCALE

Ad ogni modo, la principale innovazione prevista è l’introduzione della tassazione di gruppo (consolidato fiscale).

Tra le soluzioni ipotizzabili per ottenere la tassazione di gruppo e venire così incontro anche alle più volte manifestate esigenze di razionalizzazione e di neutralità dell’imposizione nell’ambito di gruppi d’imprese, il legislatore ha optato per la soluzione più semplice.

Difatti, anziché elaborare criteri che consentissero di pervenire alla tassazione dell’utile lordo consolidato, Esso ha preferito ricorrere al criterio che, mutatis mutandi, viene già utilizzato nella cosiddetta procedura Iva di gruppo.

Come in quel caso10 quindi, l’imponibile consolidato è determinato dalla sommatoria algebrica degli imponibili (positivi e negativi) dichiarati da ciascuna società rientrante nel gruppo.

In aggiunta, come in appresso dettagliato, sono state introdotte precise regole tendenti a neutralizzare nei rapporti intercompany taluni effetti fiscali reciproci.

Infine, è stata elaborata anche una ipotesi di consolidato fiscale per i gruppi d’impresa internazionali, che sarà oggetto di uno specifico approfondimento successivo.

In sintesi, le principali caratteristiche del consolidato fiscale nazionale possono così riassumersi.

  1. Rientrano nel consolidato fiscale tutte le società delle quali un’altra società abbia – alla data di chiusura dell’esercizio11 – il controllo di diritto, diretto o indiretto, così come fissato dall’articolo 2359 cc.12;
  2. Le controllate non residenti sono escluse dal consolidato fiscale italiano, ma possono rientrare in quello globale, ove prescelto.
  3. Il ricorso al consolidato fiscale è facoltativo, ma l’opzione, salvo il caso della perdita di controllo, è irrevocabile per tre anni.
  4. I trasferimenti intercompany di beni diversi da quelli che producono ricavi13, possono essere effettuati in regime di neutralità fiscale, con il corollario dell’obbligo di riallineamento dei valori fiscali e conseguente recupero a tassazione delle differenze ancora esistenti, nel caso di fuoriuscita dal consolidato delle società cedenti.
  5. L’utilizzo delle perdite fiscali anteriori all’ingresso nel gruppo è soggetto a limitazioni e sono previsti specifici criteri per l’attribuzione di quelle residue, nel caso di scioglimento totale o parziale dello stesso. Non si comprende la necessità di un ulteriore inasprimento delle possibilità di riportare le perdite pregresse di società di cui si acquisisce il controllo, già fortemente limitate dalle disposizioni dell’art.102 TUIR.
  6. I dividendi distribuiti dalle società consolidate sono esclusi dal reddito
  7. Viene prevista la possibilità di escludere dal consolidato quelle società controllate che esercitino particolari attività, diverse da quella della controllante: tale concetto è mutuato dalle disposizioni sul consolidato civilistico ordinario ex Dlgs 127/91, laddove è prevista la possibilità di escludere dall’area di consolidamento integrale le società non omogenee al gruppo.
  8. Viene stabilita l’esclusione dalla formazione del reddito dei compensi corrisposti alle o ricevuti dalle società con imponibili negativi: si tratta di una norma antielusiva che tende essenzialmente ad evitare arbitraggi fiscali tra risultati civilistici della controllata e valutazioni fiscali della partecipazione della controllante.
  9. Qualora, per effetto di svalutazioni dedotte dalla controllante o da altra controllata (anche non rientrante nella tassazione di gruppo14), il valore fiscale della partecipazione di una società consolidata sia inferiore al valore fiscale della corrispondente quota di patrimonio netto, la società consolidata deve adeguare il valore fiscale del suo patrimonio netto a quello della controllante, ripartendo tale differenza tra gli elementi attivi e passivi. Sebbene la locuzione sia abbastanza complicata, l’obiettivo anche in questo caso è quello di evitare arbitraggi fiscali tra società del gruppo, anche non consolidate.
  10. Viene infine prevista la solidarietà tra le imprese consolidate nell’adempimento degli obblighi tributari da parte dell’organo controllante.

 

PARTICIPATION EXEMPTION

Particolarmente interessanti sono le novità previste in relazione al trattamento fiscale delle componenti reddituali (positive o negative) rivenienti dal possesso di partecipazioni, che si rendono applicabili a prescindere dalla opzione per la tassazione di gruppo (italiano o estero).

Le plusvalenze realizzate relativamente a partecipazioni in società, sia residenti che non, saranno esentate a condizione che:

  1. la partecipazione sia riconducibile alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie15;.
  2. la stessa sia detenuta ininterrottamente per un periodo non inferiore ad un anno: tale condizione sembra ricordare quella sui dividendi Madre-Figlia, con la differenza che il possesso annuale in questo caso precede la vendita;
  3. la società partecipata svolga una effettiva attività commerciale, da intendersi (si ritiene) ai sensi dell’art.2195cc.: si tratta di capire dal decreto delegato o dalla prassi inerente quale prova sarà richiesta per dimostrare l’effettiva attività della partecipata;
  4. la partecipata non risieda in alcuno Stato o Territorio, incluso nel decreto previsto dall’art.127bis comma quarto TUIR (CFC Legislation16), salvo la prova contraria sancita dal comma cinque del citato articolo.

 

La disciplina transitoria prevede che, per le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della riforma, le plusvalenze realizzate successivamente ad essa saranno comunque considerate tassabili nei limiti delle svalutazioni dedotte su tali partecipazioni negli esercizi anteriori alla detta data, da determinarsi in misura non inferiore a due17.

 

Di converso, per assicurare simmetria fiscale al nuovo regime, si prevede che:

  1. le minusvalenze iscritte o realizzate, su partecipazioni che posseggano i requisiti per l’esenzione, siano indeducibili;
  2. siano parimenti indeducibili i costi direttamente connessi con la cessione delle suddette partecipazioni (notarili, tributari, provvigioni, consulenze, oneri finanziari, etc.).

C’è da notare che, a differenza delle plusvalenze, nel caso delle minusvalenze non è previsto uno specifico regime transitorio, che regolamenti le ipotesi di svalutazioni e perdite a cavallo tra i due regimi fiscali18.

Da ultimo, a completare lo schema del Partecipation exemption, si prevede di estendere a tutto campo il meccanismo dei dividendi c.d. “Madre-Figlia” o provenienti dai Paesi ExtaUE virtuosi ex art.96bis TUIR, che consiste nell’escludere dalla formazione del reddito imponibile il 95 per cento degli utili distribuiti da società con personalità giuridica, sia residente che non, fermo restando l’applicabilità delle norme di cui all’art.127bis TUIR (CFC Legislation), nel caso di partecipate “non virtuose”.

Come corollario dell’esenzione parziale, viene stabilita la piena deducibilità di tutti i costi connessi alla gestione di dette partecipazioni.

In merito al pro-rata di indeducibilità degli oneri finanziari ex art.63 TUIR, viene prevista alla lettera f) dell’art.4, una sua riformulazione, in modo che esso venga escluso in ogni caso per i dividendi, e mantenuto nel caso di realizzo di plusvalenze su partecipazioni alle seguenti condizioni:

  1. che si tratti di partecipazioni che non rientrino nel consolidato fiscale;
  2. che si tratti di partecipazioni per le quali non si opti per il regime dell’imputazione per trasparenza di cui infra;
  3. che il pro-rata operi nei limiti del differenziale tra valore di libro della partecipata e corrispondente quota di patrimonio netto, determinato secondo i particolare criteri contabili che saranno previsti per la Thin Capitalization.

 

THIN CAPITALIZATION

Per la prima volta nel nostro sistema viene introdotta una specifica legislazione, che tenda a disciplinare in modo organico il fenomeno della sottocapitalizzazione delle società, considerandolo, non già un evento dannoso in sé, da combattere in ogni caso (si vedano le normative DIT ed IRAP19), ma un fatto da penalizzare solo qualora, per volontà del o dei soci di riferimento, dia luogo ad un rapporto patrimonio – debiti (anche di garanzia) non fisiologico, non compatibile con le dimensioni dell’impresa.

La sanzione per le imprese sottocapitalizzate, secondo la riforma Tremonti, è rappresentata dalla indeducibilità degli oneri finanziari, eccedenti quelli rivenienti dalla applicazione di determinati parametri patrimoniali.

Nel dettaglio, quindi, ferma restando la imprescindibile necessità di attendere maggiori chiarimenti ed informazioni, sia dal Decreto delegato, che dalla inerente prassi amministrativa, lo scenario di massima della Thin Capitalization è il seguente:

  1. i finanziamenti devono essere erogati o garantiti dal socio o da sue parti correlate, ai sensi dell’art.2359cc.;
  2. il socio deve detenere, direttamente od indirettamente, una percentuale di capitale non inferiore al 10%;
  3. deve essere superato un determinato rapporto tra tali finanziamenti e patrimonio netto corrispondente, sterilizzando i fenomeni di partecipazioni a cascata ed i casi di holding di partecipazione;
  4. ai fini della identificazione delle componenti di tale rapporto20:
    • il patrimonio netto contabile corrispondente della partecipata è aumentato dell’utile d’esercizio e diminuito della perdita d’esercizio non coperta entro due esercizi;
    • l’indebitamento erogato o garantito comprende:
      • ogni tipologia di debito qualificabile come finanziario;
      • qualunque garanzia reale, personale o di fatto;
      • gli apporti di capitale delle associazioni in partecipazione e nelle cointeressenze

Nel caso di rapporto fuori parametri, sempre che gli oneri finanziari non confluiscano in un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito e dell’imposta sul reddito delle società, spetterà al contribuente dimostrare che l’eccedenza di indebitamento non dipende dal suo socio di riferimento, ma da proprie autonome capacità di credito

In caso di mancata prova, gli oneri finanziari eccedenti saranno equiparati ad utili distribuiti e pertanto saranno considerati indeducibili dal reddito dell’impresa sottocapitalizzata21.

 

TASSAZIONE PER TRASPARENZA

Viene introdotta con la lettera h) dell’art.4 la facoltà di optare per il regime della tassazione per trasparenza, come quello ad esempio previsto per le società di persone o dalla CFC Legislation ex art. 127 bis TUIR, per quelle società di capitali, i cui soci sono a loro volta società di capitali residenti, aventi una partecipazione non inferiore al 10 per cento.

In buona sostanza, ferma restando probabilmente l’IRAP, che dovrebbe rimanere di competenza della società bersaglio, gli utili della stessa verranno attribuiti al lordo dell’imposta sulle società, ai soci pro-quota, i quali provvederanno poi a farli confluire per competenza nei loro redditi.

Tale opzione potrà essere esercitata anche in presenza di soci non residenti, a condizione che nei loro confronti non si applichi alcun prelievo sugli utili distribuiti.

La società che esercita l’opzione garantisce con il proprio patrimonio l’adempimento degli obbligo da parte dei soci.

ACCANTONAMENTI NON A CONTO ECONOMICO

Si tratta di una novità interessante, poiché consente finalmente un maggior distacco tra binario fiscale e binario civilistico, attenuando quindi i fenomeni di inquinamento fiscale dei conti civilistici.

La novella prevede, infatti, la possibilità di dedurre dal reddito imponibile componenti forfetariamente determinate (come la svalutazione crediti – gli accantonamenti a fondi rischi), a prescindere dalla loro contabilizzazione a conto economico, dando inoltre conto della fiscalità differita anche in sede di destinazione del risultato netto civilistico conseguito.

Non solo, ma qualora il reddito imponibile della società interessata fosse incapiente, tale accantonamento forfetario potrà essere effettuato da altra società del gruppo di appartenenza, salvaguardando la problematica delle imposte differite che ne scaturisce.

 

ABOLIZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA DLGS 358/97

In relazione alle novità introdotte dalla riforma, viene prevista l’abolizione della tassazione sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di aziende e partecipazioni qualificate, nonché sul disavanzo di fusione e scissione. Resta da vedere che sorte avrà il riconoscimento gratuito di tali disavanzi stabilito dall’art.6 del citato decreto, che appariva, con tutti i suoi limiti temporali, un giusto mezzo per evitare la doppia tassazione economica.

 

VARIE MINORI

Si prevede una rimodulazione dell’art.127 bis TUIR (CFC Legislation), al fine di attrarre alla normativa anche le società collegate estere.

Inoltre, in mancanza del requisito del controllo, il reddito verrà pro-quota imputato, in base al minore tra l’utile lordo ed un utile determinato forfetariamente, in base a dei parametri di redditività dell’attivo patrimoniale, che fanno pensare alla disciplina delle società di comodo.

Altra rilevante novità riguarda il riordino del sistema dei costi e spese aventi limitata deducibilità fiscale (telefonini, autovetture, spese di rappresentanza), che saranno deducibili in misura proporzionale ai ricavi e non più nei limiti fissi stabiliti per legge, come avviene nell’attuale disciplina.

 

Irap

Il provvedimento in questione delega il Governo ad emanare uno o più decreti per addivenire alla graduale eliminazione dell’imposta regionale sulle attività produttive, con progressiva esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro.

Fino alla data di scadenza del termine per l’esercizio di tale delega continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

Leggi tutto

  1. Imposta di registro, imposta ipotecaria e catastali, bollo, concessioni governative, tassa sui contratti di borsa, imposta sulle assicurazioni, imposta sugli intrattenimenti.
    ↩︎
  2. Basti in questo senso analizzare il contenuto del recentissimo decreto legge 8 luglio 2002, n.138, conosciuto come “Decreto Omnibus”. ↩︎
  3. Resta “solo” da capire da quando tale compensazione sarà a tutto campo e senza alcun limite. ↩︎
  4. Secondo la versione vigente. ↩︎
  5. Occorre poi capire se, a differenza del sistema delle sanzioni VISCO, sarà anche possibile la monetizzazione della pena, recisamente e politicamente negata dall’attuale normativa. ↩︎
  6. Ad oggi, ai sensi dell’art.81 e ss. TUIR, le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate (società non quotate: se superiori al 20% dei diritti di voto o al 25 % del capitale sociale; società quotate: se superiori al 2 per cento dei diritti di voto o al 5 per cento del capitale sociale) sono tassate con l’imposta sostitutiva del 27%. ↩︎
  7. Pare di capire che la tassazione sostitutiva sulle plusvalenze nella vendita partecipazioni non qualificate (così come definite dall’attuale normativa) non sarà oggetto di modifiche. Manca nella legge delega una specifica regolamentazione fiscale delle plusvalenze implicite maturate all’atto del passaggio dal regime di tassazione sostitutivo a quello ordinario. ↩︎
  8. Con ciò si pone definitivamente fine, si spera, ad uno dei più grandi pasticci della fiscalità VISCO. ↩︎
  9. Si tratterebbe dell’ennesima modificazione dopo quella, ultima (per altro radicale) di cui al Dlgs 461/97, a comprova della espressa difficoltà in cui si trova il legislatore nel tassare redditi sempre più complessi e sofisticati. ↩︎
  10. In sede IVA di gruppo ciascuna società consolidata trasferisce, su base periodica, il proprio saldo Iva (a credito od a debito) alla controllante, la quale, in uno con la propria posizione specifica, determina il saldo di gruppo. ↩︎
  11. Si vedrà nel decreto legislativo di attuazione se e come si intendono disciplinare i casi di controllo aventi durata inferiore al periodo d’imposta o che terminano prima della chiusura dello stesso. ↩︎
  12. Sono considerate società controllate:
    – le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
    – le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
    – le società che sono sotto influenza dominante di altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
    Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
    Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quino dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa. ↩︎
  13. Ex art.53 TUIR. ↩︎
  14. L’inciso potrebbe far ritenere che la scelta sulle controllate da inserire nel consolidato sia libera.
    ↩︎
  15. Sulla base di quanto previsto dall’art.2424biscc. , le immobilizzazioni sono beni patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente nell’esercizio d’impresa, le partecipazioni in società collegate e controllate ai sensi dell’art.2359cc, si presumono, salvo prova contraria, immobilizzazioni. ↩︎
  16. Se un soggetto residente in Italia, detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o per interposta persona, il controllo di un’impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stato o territori con regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da esse detenute.Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali.
    Le disposizioni del comma 1 si applicano alle persone fisiche residenti e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 87, comma 1, lettere a), b) e c).
    Ai fini della determinazione del limite del controllo di cui al comma 1, si applica l’art.2359 del codice civile, in materia di società controllate e collegate.
    Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreti del ministro delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti. ↩︎
  17. Occorrerà verificare se il recupero a tassazione potrà o meno beneficiare dello splittamento in più esercizi ex art.54 TUIR.
    ↩︎
  18. E’ il caso ad esempio di una svalutazione effettuata nel 2003 (in nuovo regime) i cui presupposti ex art.61 TUIR si siano verificati, in tutto od in parte, ante riforma. ↩︎
  19. Le normative citate infatti, con differenti metodologie, di fatto hanno penalizzato o penalizzano ancora le imprese indebitate. ↩︎
  20. Non è da escludersi l’elaborazione di ratios di settore. ↩︎
  21. Sebbene la normativa sia sostanzialmente ineccepibile, forti incertezze lasciano alcune questioni (la valenza legal-giudiziaria dei ratios, le tipologie di garanzia di fatto, la prova contraria della capacità di credito, la prova della confluenza in un reddito tassato dei sovrainteressi, il momento di calcolo del ratio) che, se non risolte inequivocabilmente, potrebbero generare terribili confusioni.
    ↩︎

Altre news

Articolo Costo Zero – Incasso giuridico – la Cassazione chiude la vexata quaestio

INCASSO GIURIDICO: LA CASSAZIONE CHIUDELA VEXATA QUAESTIO Marco Fiorentinodottore commercialista / revisore legale dei Contimarcofiorentino@fiorentinoassociati.it Ristabilita, in via interpretativa, la simmetria fiscale delle operazioni di rinuncia ai crediti dei soci, negata fino ad oggi dall’Agenzia delle Entrate Il cc.dd. “incasso giuridico” è un’esplicita fictio iuris, cui finora ha fatto ricorso

Articolo Costo Zero – La Corte di Giustizia UE interviene sulla detrazione IVA

LA CORTE DI GIUSTIZIAUE INTERVIENESULLA DETRAZIONE IVA Marco Fiorentinodottore commercialista / revisore legale dei Contimarcofiorentino@fiorentinoassociati.it In commento due sentenze che appaiono molto rigorose e suscettibili di essererecepite dall’Agenzia delle Entrate Due recenti sentenze della Corte di Giustizia UE hanno trattato della sorte dell’IVA a credito nel caso di cessazione della