Circolare n.3/2014 – Il rating di legalità di cui al D.M. n. 57 del 20.02.2014

Circolare n. 3/2014

Il rating di legalità di cui al D.M. n. 57 del 20.02.2014

Premessa

Si porta a conoscenza che il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 57 del 20/02/2014, ha individuato le procedure e le condizioni che le pubbliche amministrazioni e gli istituti bancari devono rispettare per definire l’accesso al credito da parte delle imprese aventi un adeguato rating di legalità.

Si riporta qui di seguito una scheda di sintesi delle norme in oggetto.

Scheda tecnica:

            Definizione (art. 5-ter, D.L. n. 1 del 24.01.2012)Il D.L. definisce le disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. La finalità del rating di legalità è quella di favorire l’acquisizione di comportamenti etici da parte delle aziende. All’Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato e’ attribuito il compito di segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie al perseguimento del sopraindicato scopo anche in rapporto alla tutela dei consumatori, nonche’ di procedere, in raccordo con i Ministeri della Giustizia e dell’Interno, alla elaborazione ed all’attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalita’ per le imprese operanti nel territorio nazionale secondo i criteri e le modalita’ stabilite da un regolamento dell’Autorità; al fine dell’attribuzione del rating, possono essere chieste informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni; del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti pubblici da parte delle pubbliche amministrazioni, nonche’ in sede di accesso al credito bancario. Gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d’Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta.
  D.M. n. 57 del 20.02.2014  Disciplina e chiarisce le modalità con le quali le Banche e la P.A. devono tenere in considerazione il rating di legalità per la concessione di prestiti e finanziamenti.
                Obiettivi  Il rating di legalità è lo strumento introdotto nel 2012 per promuovere i principi di comportamento etico in ambito aziendale. Il riconoscimento avviene tramite l’assegnazione di “stellette” indicative del rispetto di una corretta e legale gestione del proprio business. Tali migliorie etiche comportano un miglioramento del benessere economico della società. Le stelle assegnate con il rating rappresentano una pagella di presentazione dell’azienda per gli stakeholders. Tutto ciò rafforza la posizione nel mercato sopratutto in tempi di crisi ed offre una migliore individuazione da parte dei potenziali clienti. Importante è il ruolo di controllo dell’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato in quanto deve: 1) segnalare al Parlamento eventuali modifiche normative per lo scopo indicato all’art. 5 ter; 2) elaborare il rating in coordinamento con il Ministero della Giustizia e dell’Interno secondo le modalità definite dal regolamento n. 24075/2012.
Campi di applicazione ed utilizzo del rating di legalitàIl regolamento di attuazione si applica alle imprese a cui è stato assegnato un rating con delibera dell’Autorità. Si deve tener conto del rating per la: a) concessione di finanziamenti da parte di P.A.; b) accesso al credito bancario con concessione di finanziamenti.
Soggetti destinatariTutte le imprese con sede operativa nel territorio nazionale.
 I requisiti che le imprese (sia in forma individuale che collettiva) devono possedere per l’ottenimento del rating  Tali requisiti devono essere: A) dichiarati mediante autocertificazione del legale rappresentante; B) verificati dall’Autorità Garante attraverso il Ministero dell’Interno (art. 2 e seg. del regolamento AGCM 24075 del 14.11.2012 di attuazione della L. n. 62/2012). Essi sono i seguenti: 1) un fatturato minimo di 2 milioni di euro realizzato nell’esercizio chiuso nell’anno precedente; 2) iscrizione nel Registro delle Imprese da almeno due anni alla data della richiesta di rating; 3) assenza di condanne e di misure cautelari ed illeciti amministrativi (ex D.LGS. 231/2001, n. 74/2000, art. 405 p.p.); 4) assenza di provvedimenti dell’Autorità competente di accertamenti di un maggior reddito imponibile rispetto al dichiarato, divenuti inoppugnabili o
 confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating1; 5) assenza di provvedimenti di accertamento con sentenza passata in giudicato nel periodo del biennio precedente la richiesta di rating e recanti ad oggetto il mancato rispetto delle leggi sulla tutela della salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, , sulle violazioni sugli obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi nonchè sulle ritenute fiscali per dipendenti e collaboratori; 6) effettuazione di pagamenti > € 1.000 per il tramite di strumenti tracciabili; 7) non essere destinataria di provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici; inoltre, saranno valutate positivamente in fase di istruttoria per l’attribuzione del punteggio del rating di legalità: a) l’ adozione di sistemi di tracciabilità per pagamenti di somme inferiori ai limiti fissati dalla legge; b) l’adozione di modelli organizzativi e di gestione (anche in outsourcing); c) l’adozione di processi volti a garantire forme di Corporate social Responsability; d) l’iscrizione in uno degli elenchi di fornitori e prestatori di servizi di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa; e) l’adesione ai codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria.
 Iter-istruttoria per l’attribuzione del rating di legalità (art. 5 – Delibera AGCM n. 24075/2012)  L’impresa che intende ottenere il rating di legalità deve: 1) presentare apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante all’Autorità Garante per la concorrenza ed il Mercato; 2) compilare il formulario pubblicato sul sito dell’Autorità Garante; 3) inoltrare la domanda per via telematica secondo le indicazioni fornite sul sito della stessa Autorità, sottoscritta con firma digitale (protocollo.agcm@pec.agcm.it). La comunicazione ha valore legale solo se inviata da PEC e ricevuta da PEC. Ogni altra forma di inoltro non è ritenuta valida ai fini dell’ottenimento del rating; 4) l’AGCM, su proposta della Direzione competente, delibera l’attribuzione

1 Delibera Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 14.11.2012 n. 24075 (G.U. 18.12.2012 n. 294) – Regolamento di attuazione dell’articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall’art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62: ex art. 2 (requisiti per l’attribuzione del rating di legalità) l’impresa deve dichiarare: (ex lett. e) di non essere destinataria di provvedimenti dell’Autorità competente di accertamento di un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato, divenuti inoppugnabili o confermnati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating.

   del rating entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta; 5) in ogni momento l’Autorità può compiere tutte le verifiche necessarie per la sussistenza dei requisiti dichiarati dal richiedente, le risposte devono giungere nel termine dei 45 giorni; inoltre 6) l’Autorità comunica al richiedente l’esito della richiesta nei termini prefissati; se l’esito è positivo, l’AGCM associa una (valore minimo) o più stelle, con la possibilità di migliorare il posizionamento con l’aggiunta di un segno “+” (indicatore a rialzo, in particolare fino a 3 segni positivi si avrà diritto ad una stella in piu fino a massimo tre). l’incremento migliorativo avviene nel caso in cui l’impresa soddisfi ulteriori requisiti: ad esempio, l’adozione di una funzione organizzativa, anche in outsourcing, che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali o di un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, white list c.d. “liste di merito” (elenchi di fornitori e prestatori non soggetti a rischi mafiosi) e iscrizione in codici etici. 7) l’AGCM inserisce l’impresa in un apposito elenco all’interno del suo sito internet. 8) tale elenco comprende le imprese cui il rating di legalità è stato attribuito, sospeso ovvero revocato con relativa delibera e decorrenza. L’elenco è pubblico ed è aggiornato costantemente dall’Autorità in apposita sezione del proprio sito.
      Durata  Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta nei 30 giorni precedenti la scadenza. In caso di perdita di uno dei requisiti previsti o in caso di accertamento di dichiarazioni false e mendaci, l’Autorità, con proprio provvedimento, dispone la revoca del rating con decorrenza dal momento in cui il requisito è venuto meno.
        Benefici del rating per le imprese  A) Le imprese che possiedono un rating di legalità,ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle P.A, beneficiano dei “sistemi di premialità”. I sistemi di premialità sono composti da diversi fattori: tipo di soggetto destinatario, natura, entità, finalità e procedura di erogazione del finanziamento, eventuale adozione dei modelli organizzativi. La valutazione di questi singoli fattori-variabili crea un sistema graduato in base al punteggio conseguito in sede di attribuzione del rating. La quantificazione del punteggio finale è funzione del numero dei requisiti posseduti e dei valori attribuiti ed è rappresentata graficamente da un numero di stelle fino a 3.
   I Vantaggi della creazione di tali sistemi consistono nell’aumentare le performances dell’impresa ed agevolare l’accesso al credito attraverso la: a) preferenza in graduatoria; b) attribuzione di un punteggio aggiuntivo; c) riserva di quota della risorsa finanziaria allocata. B) Per le imprese a cui è stato attribuito un rating di legalità c’è l’obbligo per le banche di considerarlo durante la fase istruttoria per la concessione di finanziamenti; tale valutazione consente di definire l’iter con tempi e costi ridotti, e con condizioni economiche di erogazione del finanziamento vantaggiose per il beneficiario.
      Modalità di considerazione del rating di legalità  Nel caso in cui la società decide di chiedere un finanziamento alla P.A. (art. 3 del D.M. n. 57/2014) ovvero ad enti creditizi (art. 4 del D.M. n. 57/2014), all’atto della richiesta, l’impresa che possiede il rating è esonerato dal presentare la dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti ma è obbligata a dichiarare di essere iscritta nell’elenco pubblico del regolamento dell’Autorità Garante. Le amministrazioni ovvero gli enti creditizi concedenti il finanziamento, sono tenuti alla verifica della presenza del requisito di iscrizione nell’elenco ed a utilizzare il rating di legalità.
        Il rapporto creditizio  La Banca d’Italia vigila sull’osservanza da parte delle banche delle disposizioni dell’art. 4. Nel caso gli enti creditizi non rispettano gli obblighi di valutazione e, non elargiscono i vantaggi previsti, devono, entro il 30/04, presentare e pubblicare sul proprio sito, una relazione dettagliata alla Banca d’Italia per dare evidenza dei motivi ostativi che hanno impedito l’utilizzo del rating di legalità rispetto ai tempi e costi di accesso al credito concesso. La Banca d’Italia, ogni anno, procede ad aggregare i dati raccolti delle relazioni ed a renderli pubblici ai fini statistici per i casi di omessa considerazione del rating di legalità.
            Riepilogo dei vantaggi correlati all’accesso al credito sia pubblico che privato  A) Con riferimento alla concessione di finanziamenti pubblici: – semplificazioni nell’iter amministrativo; – preferenza in graduatoria; – attribuzione di punteggio aggiuntivo; – riserva di quota delle risorse finanziarie allocate; B) Con riferimento al credito bancario: – fissazione di un tempo massimo per lo svolgimento dell’istruttoria ed una riduzione dei tempi di istruttoria ; – sconto variabile sulle spese dell’istruttoria stessa per la concessione di finanziamenti; – punteggio maggiore negli appalti; – corsia preferenziale sui mutui; – ogni istituto di credito dovrà pubblicare un documento per regolamentare e disciplinare i vantaggi per i beneficiari con procedure ad hoc; – aumenta le performances e l’organizzazione dell’impresa; – migliora l’economicità e competitività dell’impresa; – migliora la visibilità di mercato.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Roma, 30 maggio 2014

Dott. Marco Tamburrino

marcotamburrino@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero

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