Circolare n. 7/2014
Il Decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali
Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2014, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 21 novembre 2014 n. 175 (c.d. Decreto Semplificazioni), il quale è entrato in vigore il 13 dicembre 2014.
Il Decreto contiene disposizioni in materia di semplificazioni fiscali, in attuazione della delega fiscale (Legge n. 23 dell’11 marzo 2014).
Si analizzano di seguito in 10 punti i profili principali delle disposizioni semplificative.
Indice
1. Modello 730 Precompilato – artt. 1-9
2. Trasferte dei professionisti – art. 10
3. Dichiarazione di successione – art. 11
4. Rimborsi d’imposta – artt. 13-14
5. Opzione Regimi Speciali – art. 16
6. Società in perdita sistematica – art. 18
7. Lettere d’intento – art. 20
8. Comunicazioni Black List – art. 21
9. Archivio Vies – art. 22
10. Regime fiscale beni sequestrati – art. 32
11. Altre novità
10.1 Comunicazione per il risparmio energetico – art. 12
10.2 Modelli Intrastat – artt. 23 e 25
10.3 Ritenute su provvigioni – art. 27
10.4 Responsabilità solidale su appalti – art. 28
10.5 Spese di Rappresentanza – art. 30
10.6 Allineamento iva-registro su prima casa – art. 33
10.7 Attestazione energetica – art. 34
1. Modello 730 Precompilato – artt. 1-9
Dal 2015, circa 30 milioni di italiani riceveranno il modello 730 precompilato a casa direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
I dati che l’Amministrazione Finanziaria potrà inserire saranno forniti dall’Anagrafe tributaria e da altri soggetti, tra cui istituti bancari, assicurazioni ed enti previdenziali.
Verranno inoltre inseriti i dati forniti dai sostituti d’imposta, i quali dovranno inviare le nuove Certificazioni Uniche all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo di ogni anno.
Sarà anche anticipata, al 28 febbraio, la data di trasmissione all’Agenzia di alcuni degli oneri deducibili o detraibili sostenuti durante l’anno precedente (interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, previdenza complementare).
Dal 2016, i dati disponibili in Anagrafe tributaria, e riportati nel modello precompilato, saranno integrati con quelli forniti dal Sistema Tessera Sanitaria, cioè acquisti di medicinali e prestazioni sanitarie.
Per quanto riguarda l’invio, da parte dei sostituiti d’imposta, delle Certificazioni Uniche, si sottolinea che sono state introdotte sanzioni per il tardivo, mancato o errato invio pari a 100 euro per ogni certificazione spedita dopo il 7 marzo.
La dichiarazione precompilata verrà messa a disposizione dei lavoratori dipendenti e assimilati e dei pensionati che hanno i requisiti per presentare il modello 730. Dal 2015, pertanto, pensionati e dipendenti, se non avranno modifiche da apportare per usufruire di ulteriori detrazioni o deduzioni, potranno evitare di recarsi presso i CAF per consegnare la dichiarazione.
Ogni anno entro il 15 aprile, tale dichiarazione precompilata verrà trasmessa al contribuente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Si prevede inoltre che, nei prossimi anni, tale sistema potrebbe estendersi anche ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti e quindi al modello Unico PF.
In ogni caso, il contribuente ha la facoltà di scegliere tra:
1. accettare il modello precompilato, rendendo così definitivi in particolare gli eventuali crediti che non verranno sottoposti a controlli preventivi anche se superiori a 4.000 euro ma direttamente rimborsati;
2. modificare il modello, rettificando o integrando i dati comunicati dall’Agenzia, e consegnandolo ai centri di assistenza fiscale o a professionisti abilitati, che provvederanno all’integrazione della dichiarazione ed all’eventuale apposizione del visto di conformità.
In caso di modifiche si potranno pertanto utilizzare i seguenti canali:
autonomamente online, tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate•
delegando il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale•
delegando un Centro di assistenza fiscale (Caf) o un professionista abilitato.
Viene stabilito, inoltre, un unico termine per la presentazione, consegna ai contribuenti e trasmissione della dichiarazione: il 7 luglio di ogni anno.
In ogni caso, rimane comunque inalterata la possibilità per i contribuenti di presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, sia nel caso del modello 730 che del modello Unico PF.
E’ stato chiarito che, nel caso in cui il contribuente accettasse il 730 senza modifiche, l’Agenzia non effettuerà alcun successivo controllo.
Nel caso in cui invece, decidesse di modificarlo rivolgendosi ad un professionista o ad un CAF, questi, da un lato, devono apporre il visto di conformità, dall’altro, rispondono delle imposte, sanzioni e interessi in caso di controllo formale ex art. 36-ter del DPR 600/73.
E’ stabilito, tuttavia, che se entro il 10 novembre il professionista o il CAF trasmettono una dichiarazione rettificativa del contribuente la loro responsabilità sarà pari alla sola
sanzione, ridotta a 1/8. Dell’imposta e degli interessi, in questa ipotesi, risponderebbe il contribuente.
2. Trasferte dei professionisti – art. 10
L’articolo 10 del Decreto interviene sulla disciplina del reddito di lavoro autonomo, eliminando la controversa disposizione (art. 54, comma 5, del D.P.R. 917/86) secondo cui le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, acquistate direttamente dal committente per conto del professionista, e da questo addebitate in fattura, sono deducibili integralmente dal reddito di lavoro autonomo, senza incorrere nei limiti del 75% e del 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta.
Dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015 (così è stabilito dal Decreto) non sarà più necessario che l’impresa committente che sostiene i costi di vitto e alloggio per il professionista, debba trasmetterli a quest’ultimo al fine, da un lato di consentirgli di inserirli in fattura e dall’altro di dedurli dal proprio reddito.
In altri termini i professionisti non dovranno più riaddebitare in fattura tali spese al committente e non le potranno più considerare come componente di costo deducibile dal reddito di lavoro autonomo.
In base alla nuova disciplina, che persegue una finalità di semplificazione, il committente potrà dedurre le suddette spese nel periodo d’imposta in cui le sostiene, senza dover più trasmettere al professionista la relativa documentazione né attendere la parcella dello stesso, e non dovrà così assoggettare l’importo a ritenuta d’acconto.
Si ritiene inoltre che la nuova previsione normativa sia estendibile ai titolari di redditi di lavoro autonomo occasionale.
3. Dichiarazione di successione – art. 11
Con il Decreto Semplificazioni, sono state apportate novità anche in materia di successioni.
In particolare, viene previsto che, in presenza di crediti fiscali a favore del defunto, l’Agenzia delle Entrate può erogare i rimborsi dopo la presentazione della dichiarazione di successione, semplicemente liquidando l’imposta di successione tenendo conto di tali importi a credito. Secondo la disciplina previgente (D.Lgs 346/1990 “Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni”) invece, per vedersi riconoscere i rimborsi, gli eredi dovevano presentare una dichiarazione di successione integrativa.
Si prevede, altresì, l’esclusione dell’obbligo di dichiarazione per le eredità a favore del coniuge e dei parenti in linea retta quando l’attivo ereditario non supera 100.000 euro e non sono compresi immobili o diritti reali immobiliari; fino ad oggi il limite di esenzione era fissato a 50 milioni delle vecchie lire.
Nel caso in cui l’attivo ereditario comprende beni immobili la dichiarazione deve essere sempre presentata affinché vengano effettuate anche le volture catastali.
Sarà poi possibile sostituire con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà la presentazione dei seguenti documenti:
gli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione•
l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata da cui risulta l’eventuale accordo delle parti per l’integrazione dei diritti di legittima lesi•
l’ultimo bilancio o inventario di cui all’art. 15, comma 1, e all’art. 16, comma l, lettera b), nonché delle pubblicazioni e prospetti di cui alla lettera c) dello stesso articolo e comma•
gli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge•
i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26.
La dichiarazione sostitutiva dovrà attestare la conformità di tali documenti agli originali, che comunque dovranno essere sempre tenuti a disposizione dell’Agenzia delle Entrate che potrà richiederli anche in originale.
4. Rimborsi d’imposta – artt. 13-14
Viene previsto l’ampliamento della soglia, da 5.000,001 a 15.000,00 euro, entro cui non sono richiesti particolari adempimenti per ottenere i rimborsi IVA.
Si stabilisce inoltre che per ottenere un rimborso, anche se di importo superiore a 15.000,00 euro, sarà sufficiente il visto di conformità e non sarà più necessario prestare garanzia a favore dello Stato, fatta eccezione di alcune ipotesi in cui il contribuente è considerato a rischio, ovvero:
1. soggetti ad inizio attività•
2. soggetti a fine attività•
3. soggetti interessati dalla notifica di avvisi di accertamento•
4. soggetti che presentano dichiarazioni prive di visto di conformità.
Con l’art. 14 si stabilisce inoltre che l’agente della riscossione provvederà ad effettuare i rimborsi di crediti d’imposta senza che il contribuente sia tenuto a presentare alcuna richiesta di interessi sulle somme da rimborsare.
Saranno poi individuate, in un momento successivo, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi saranno eseguiti in via prioritaria.
5. Opzione Regimi Speciali – art. 16
Il Decreto Semplificazioni ha previsto che i contribuenti, che intendano esercitare specifiche opzioni per la scelta di particolari regimi fiscali, non sono più tenuti a presentare apposito modello, ma potranno fare la richiesta direttamente con la presentazione della dichiarazione dei redditi o tramite il modello IRAP relativo al periodo d’imposta relativo.
L’articolo 16 infatti dispone l’abolizione delle seguenti opzioni e prevede che le relative funzionalità saranno assorbite dalla presentazione delle predette dichiarazioni:
Regime della Trasparenza fiscale di cui all’art. 155 del Tuir•
1 Tale soglia fu stabilita dal D.L. n. 16 del 2 Marzo 2012.
Regime del Consolidato nazionale di cui all’art. 118 del Tuir•
Regime della Tonnage tax di cui all’art. 155 del Tuir.
Le disposizioni entreranno in vigore dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
6. Società in perdita sistematica – art. 18
Con l’attuazione del Decreto Semplificazioni il periodo di osservazione da prendere in riferimento per l’applicazione della disciplina delle società in perdita sistematica, introdotta dall’art. 2 del D.L. n. 138/2011, viene ampliato da tre a cinque anni.
Le imprese interessate passeranno quindi dalle attuali 13.000 a circa 1.300.
Si prevede che probabilmente, in futuro, si arriverà finalmente all’abolizione di tale astrusa disciplina, considerato il numero limitato di soggetti coinvolti e lo scarso riscontro a livello di entrate per le casse dello Stato.
Più nel dettaglio, l’art. 18 del Decreto conferma che, dal periodo d’imposta 2014, per la valutazione dello “status” di società in perdita sistematica bisognerà tenere conto dei risultati dell’ultimo quinquennio (2009- 2013) e non dell’ultimo triennio (2011-2013).
La pubblicazione del Decreto ha un effetto diretto già sul versamento del secondo acconto 2014, per le società che, in virtù delle nuove norme, “fuoriescono” dal 2014 dalla disciplina delle società di comodo (società che, se avessero eseguito la verifica su base triennale, sarebbero risultate “in perdita sistematica” e che invece, nell’ultimo quinquennio, hanno presentato almeno una dichiarazione con un reddito imponibile superiore al minimo).
Tali soggetti non sono pertanto più obbligati al versamento dell’acconto della maggiorazione IRES del 10,5% e possono ricalcolare l’acconto delle imposte sui redditi con il metodo previsionale, in quanto non più obbligate ad adeguare in UNICO 2015 il reddito a quello minimo delle società di comodo.
7. Lettere d’intento – art. 20
Con il Decreto in esame, vengono introdotte semplificazioni nel rapporto tra fornitore ed esportatore abituale, con particolare riguardo alle lettere d’intento.
La normativa previgente (Legge n. 311/2004) stabiliva che il soggetto passivo, che riceveva la dichiarazione con la quale il cliente esportatore abituale chiedeva la non applicazione dell’IVA, aveva l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate, per via telematica, i dati contenuti in tale dichiarazione (c.d. lettera d’intento).
Il Decreto semplificazioni prevede invece che sarà lo stesso esportatore abituale, che vorrà usufruire del regime di non imponibilità Iva dal 2015, a dover inviare all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella lettera d’intento, la quale sarà successivamente consegnata al fornitore. L’esportatore consegnerà quindi, al proprio fornitore, la lettera d’intento unitamente alla ricevuta di presentazione all’Agenzia.
Il fornitore potrà cioè emettere fatture senza addebito dell’Iva dopo aver ricevuto dall’esportatore la lettera e la relativa ricevuta telematica.
La nuova procedura in sintesi prevede:
l’inversione dell’onere per l’invio delle lettere d’intento, che dal 2015 sarà in capo all’esportatore;
la verifica da parte del fornitore dell’avvenuta ricezione delle lettere con la relativa ricevuta di trasmissione all’Agenzia delle Entrate, prima di procedere all’emissione della fattura senza l’addebito dell’IVA;
il riepilogo nella dichiarazione annuale Iva del fornitore dei dati delle operazioni effettuate senza applicazione dell’Iva nei confronti dei singoli esportatori abituali;
una sanzione che va dal 100% al 200% dell’imposta in capo al fornitore che emette fattura non imponibile, prima di aver ricevuto la dichiarazione d’intento e riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate.
Le disposizioni entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2015.
8. Comunicazioni Black List – art. 21
Con l’art. 21 sono state ridefinite le regole relative alla comunicazione delle operazioni IVA con i paradisi fiscali di cui all’art. 1 del D.L. 40/2010.
I punti principali sono i seguenti:
è stata eliminata la periodicità mensile o trimestrale delle comunicazioni, che dovranno ora essere presentate con cadenza annuale;
è stato previsto che l’obbligo di comunicazione vige solo se il relativo importo, considerato su base annuale, eccede i 10.000,00 euro.
Tali nuove regole si applicheranno per le operazioni poste in essere nel 2014, anno in corso alla data di entrata in vigore del Decreto (13 dicembre 2014), ed avranno pertanto effetto retroattivo.
Sono obbligati a tale adempimento, c.d. comunicazione “Black List” tutti i soggetti passivi IVA, mentre ne sono esclusi i contribuenti minimi (art. 27 del D.L. 98/2011) e quelli che hanno optato per il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 della Legge 388/2000).
Sono oggetto della dichiarazione le cessioni di beni, prestazioni di servizi, acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute che abbiano come controparte (cliente o fornitore), un “operatore economico” (sono escluse cioè tutte le operazioni che hanno come controparte un soggetto “privato”) che ha sede, residenza o domicilio in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata (c.d. “paradisi fiscali”).
Ai fini dell’individuazione di tali soggetti si riporta nella seguente tabella la lista dei “paradisi fiscali” (c.d. “Black List”) ai fini delle disposizioni in essere:
| “BLACK LIST” ex art. 1 D.L. 40/2010 | ||
| Alderney (Isole del Canale) | Belize | Grenada |
| Andorra | Bermuda | Guatemala |
| Angola | Brunei | Guernsey (Isole del Canale) |
| Anguilla | Costarica | Herm (Isole del Canale) |
| Antigua | Dominica | Hong Kong |
| “BLACK LIST” ex art. 1 D.L. 40/2010 | ||
| Antille Olandesi | Emirati Arabi Uniti | Isola di Man |
| Aruba | Ecuador | Isole Cayman |
| Bahamas | Filippine | Isole Cook |
| Bahrein | Gibilterra | Isole Marshall |
| Barbados | Giamaica | Isole Turks e Caicos |
| Barbuda | Gibuti | Isole Vergini britanniche |
| Isole Vergini statunitensi | Montserrat | San Marino (sino al 23.2.2014) |
| Jersey (Isole del Canale) | Nauru | Sant’Elena |
| Kenia | Niue | Sark (Isole del Canale) |
| Kiribati | Nuova Caledonia | Seychelles |
| Libano | Oman | Singapore |
| Liberia | Panama | Svizzera |
| Liechtenstein | Polinesia francese | Taiwan |
| Lussemburgo2 | Portorico | Tonga |
| Macao | Saint Kitts e Nevis | Tuvalu |
| Malaysia | Saint Lucia | Uruguay |
| Maldive | Saint Vincent e Grenadine | Vanuatu |
| Mauritius | Salomone | |
| Monaco | Samoa | |
A seguito delle modifiche apportate con il Decreto, come già accennato, la comunicazione è diventata obbligatoria solo se l’importo complessivo annuale delle operazioni sarà superiore a 10.000,00 euro su base annua (il previgente limite era pari a 500,00 euro per ogni singola operazione).
2 Con il comunicato del MEF del 16 dicembre 2014 è stato reso noto che, con il decreto firmato nella medesima data dal ministro Padoan, dalla data di entrata in vigore del decreto, il Lussemburgo sarà fuori dalla “Black List”.
Si attendono però chiarimenti ufficiali in merito alla corretta determinazione della nuova soglia perché, non è stato definito se dovrà essere riferita a ciascuna controparte o al totale.
Si sottolinea che il Decreto non ha previsto espressamente i termini di presentazione delle comunicazioni; ipotizzando che lo scopo della modifica sia quella di accorpare gli adempimenti, prevedendo pertanto un invio unico del modello, si ritiene che possano essere applicati i termini per l’invio dello “spesometro” e cioè 10 aprile dell’anno successivo per i contribuenti con liquidazione IVA mensile e 20 aprile dell’anno successivo per gli altri contribuenti, ma sono necessarie indicazioni ufficiali in merito.
9. Archivio Vies – art. 22
Con l’articolo 22, il Decreto Semplificazioni riformula le modalità di richiesta all’Agenzia delle Entrate dell’autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie.
Con la normativa previgente, infatti, i soggetti che intendevano effettuare operazioni intracomunitarie dovevano preventivamente dichiarare tale volontà all’Agenzia delle Entrate al momento dell’apertura della partita IVA, oppure successivamente attraverso un apposito modello, al fine di essere inseriti nella banca dati VIES.
Solo una volta trascorsi 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione, durante i quali l’Agenzia effettuava una valutazione per determinare se inserire o meno la partita IVA nell’archivio VIES, la partita IVA del contribuente era inserita nel suddetto archivio.
Così facendo si generava un blocco di 30 giorni all’esercizio di operazioni intracomunitarie, limitando i soggetti nelle proprie attività.
Per ovviare a questo, è stato previsto che la richiesta del contribuente di essere iscritto nell’elenco VIES abbia efficacia immediata, non precludendo la possibilità che l’Agenzia delle Entrate, sulla base di controlli successivi, possa revocare l’autorizzazione.
Il Decreto introduce inoltre una causa automatica di uscita dall’elenco VIES, tramite cioè apposita comunicazione indirizzata al soggetto passivo, nel caso in cui non sia presentato alcun elenco riepilogativo di operazioni intracomunitarie per quattro trimestri consecutivi.
Dovranno quindi fare attenzione a tale automatismo tutti quei soggetti che effettuano solo saltuariamente operazioni intracomunitarie e che rischiano di venire estromessi dall’elenco senza volerne effettivamente uscire.
10. Regime fiscale beni sequestrati – art. 32
Il Decreto ha introdotto alcuni limiti riguardanti la sospensione dei versamenti delle imposte per gli immobili sequestrati e confiscati.
La modifica è volta a delimitare l’ambito applicativo della disposizione introdotta dall’art. 1, comma 189, lett. d), n. 2) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in materia di regime fiscale ed oneri economici dei beni sottoposti a sequestro e confisca non definitiva, ai sensi dell’articolo 51 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia).
La precedente formulazione della norma stabiliva un’esenzione generale degli immobili da imposte, tasse e tributi durante i provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque, fino alla loro assegnazione o destinazione.
Per effetto della nuova formulazione del comma 3 bis dell’articolo 51, risultano oggetto di sospensione solo le imposte che hanno come presupposto il diritto di proprietà o il possesso dell’immobile, nonché quelle che gravano sugli atti e i contratti relativi agli immobili, in una fase del procedimento di prevenzione in cui non è ancora chiara la destinazione finale dell’immobile stesso.
Risulta pertanto sospeso il versamento delle imposte che, in assenza del provvedimento di sequestro, sarebbero dovute dall’indagato in relazione all’immobile oggetto di misura cautelare, tra cui:
Imposta municipale propria;
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (salvo che l’imposta non sia dovuta da altro soggetto diverso dall’indagato che possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo l’immobile);
Imposta sul valore degli immobili situati all’estero di cui, rispettivamente, all’articolo 13, 14 e 19 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201.
È inoltre escluso il versamento delle imposte che colpiscono gli atti di disposizione dell’immobile posti in essere durante la vigenza della misura cautelare, quali l’imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali.
11. Altre novità
Di seguito sono sintetizzate le ulteriori semplificazioni fiscali apportate dal Decreto.
11.1 Comunicazione per il risparmio energetico – art. 12
In riferimento alla disciplina del risparmio energetico, dettata dal D.L. 185/2008, modificato dalla Legge n. 2 del 28 gennaio 2009, che prevede l’obbligatorietà dell’adempimento comunicativo all’Agenzia delle Entrate in caso di lavori ammessi alla detrazioni Irpef delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici, i quali non siano conclusi nello stesso periodo d’imposta in cui sono stati avviati, si segnala l’abrogazione di tale comunicazione dopo l’introduzione dell’art. 12 del Decreto Semplificazioni.
Tale comunicazione consisteva in un elenco di tutte le spese sostenute nei periodi di imposta precedenti.
11.2 Modelli Intrastat – artt. 23 e 25
L’art. 23 stabilisce che, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, sarà emanato un provvedimento ad hoc dall’Agenzia delle Dogane in cui saranno specificate le modalità di attuazione della riduzione dei dati da indicare negli Elenchi Intrastat per le prestazioni di servizi.
Rimarranno solo informazioni su: partita IVA della controparti, valore totale delle operazioni, codice della prestazione e Paese di pagamento.
L’art. 25 invece disciplina le sanzioni in caso di inesattezze dei dati degli elenchi Intrastat: esse si applicano una volta sola per ogni elenco, qualsiasi sia il numero di transazioni errate o mancanti.
11.3 Ritenute su provvigioni – art. 27
Il Decreto apporta delle modifiche anche al D.P.R. 600/73, che dispone che i committenti, i proponenti ed i mandanti, in qualità di sostituti d’imposta, hanno l’obbligo di effettuare
una ritenuta a titolo d’acconto sulle provvigioni inerenti ai rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari. Tale ritenuta, in via generale, si applica al 50% dell’ammontare delle provvigioni.
L’art. 27 del Decreto dispone che, nel caso in cui i percipienti dichiarino ai loro committenti di avvalersi di dipendenti o di soggetti terzi per lo svolgimento dell’attività, la ritenuta dovrà essere calcolata sul 20% delle provvigioni, anziché sul 50%.
La comunicazione per il beneficio delle ritenute più basse dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno, e mentre attualmente ha valore solo per l’intero anno solare successivo, con la nuova normativa sarà valida fino alla revoca. Ulteriore novità riguarda il fatto che la comunicazione dovrà essere inviata tramite PEC.
11.4 Responsabilità solidale su appalti – art. 28
L’art. 28 abroga il disposto dell’art. 35 del D.L. n. 223/2006, modificato dalla legge n. 134/2012, che disciplinava:
– la responsabilità solidale dell’appaltatore per il versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA dovute dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto di subappalto;
– il regime sanzionatorio nel rapporto tra appaltatore e committente, nel caso in cui quest’ultimo paghi il corrispettivo del contratto di appalto senza aver ottenuto dall’appaltatore idonea documentazione circa la correttezza del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA dovuta dall’appaltatore e dal subappaltatore.
Il legislatore stabiliva, tuttavia, che la predetta responsabilità solidale veniva meno nel caso in cui l’appaltatore verificasse che i suddetti adempimenti erano stati regolarmente eseguiti.
Successivamente, con la legge n. 98/2013, è stato escluso dal regime di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore e da quello sanzionatorio previsto per il committente, il versamento dell’IVA.
Il Decreto Semplificazioni ha previsto che l’art. 35, commi da 28 a 28-ter del D.L. n. 223/2006 sia integralmente abrogato.
11.5 Spese di Rappresentanza – art. 30
E’ stata introdotta la possibilità di detrarre l’IVA sulle spese di rappresentanza sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro, diversamente da quanto previsto con la normativa precedente che ammette la detrazione dell’imposta solo per gli omaggi di valore inferiore ad euro 25,82.
L’art. 30 del Decreto infatti ha modificato gli artt. 2, 3 e 19-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituendo alla frase “a lire cinquantamila”, la frase “a euro cinquanta”.
La soglia di detraibilità viene così allineata a quando previsto ai fini delle imposte sui redditi.
11.6 Allineamento iva-registro su prima casa – art. 33
Con il Decreto Semplificazioni vengono previste alcune modifiche in materia di individuazione delle abitazioni per cui si può usufruire delle agevolazioni prima casa ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 4% ai fini IVA.
Si equipara la nozione di “prima casa”, rilevante ai fini dell’applicazione della disciplina agevolativa in materia di IVA, a quella prevista in materia di imposta di registro.
L’IVA del 4% troverà pertanto applicazione in relazione ad abitazione classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da quelle A1, A8, e A9, anziché in base ai criteri finora utilizzati fissati dal D.M. 2 agosto 1969.
11.7 Attestazione energetica – art. 34
L’art. 34 stabilisce che sarà il Ministero dello sviluppo economico il soggetto a cui dovrà essere presentata la dichiarazione o la copia dell’Attestato di prestazione energetica (Ape), nel caso di omessa dichiarazione o allegazione in occasione di compravendita o locazione di immobili, previo pagamento della prevista sanzione amministrativa.
Inoltre viene ridefinita la fase dell’accertamento e della contestazione della violazione, esplicitando che l’Agenzia delle Entrate, in intesa con il MISE, individua, tra le informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei suddetti contratti, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio penale di cui alla Legge 689/1981, e le trasmette allo stesso MISE, che può avvalersene per l’accertamento e la contestazione della violazione della Guardia di finanza.
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Roma, 22 dicembre 2014
Dott.ssa Valentina Davidde
valentinadavidde@fiorentinoassociati.it
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Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.