Circolare n. 5/2014
Il Decreto “Competitività”
Premessa
Il D.L. n. 91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge n. 116 dell’11 agosto 2014 (“Decreto Competitività”), reca tra l’altro disposizioni urgenti per il rilancio e lo sviluppo delle imprese e il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche.
Il presente lavoro ha lo scopo di fornire un primo quadro schematico delle novità legislative intervenute.
Il lavoro è suddiviso in tre parti. La prima parte riguarda le novità in materia di agevolazioni per le imprese; la seconda e la terza sono relative rispettivamente a novità in materia di S.p.a. quotate e di Diritto Societario.
Indice
1. Credito d’imposta per nuovi investimenti in impianti e macchinari nuovi (art. 18)
1.1 Accesso agevolato al fondo garanzia PMI – art. 18 co. 9 –bis
2. Modifiche alla disciplina ACE (art. 19)
3. Le tariffe incentivanti relative all’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici (art. 26)
3.1. Nuova modalità di erogazione delle tariffe incentivanti
3.2. Cessione di una quota di incentivi per la produzione di energia elettrica
4. Misure agevolative per il credito alle imprese (artt. 21 – 22)
5. Novità in materia di società per azioni quotate (art. 20)
5.1. PMI con azioni quotate
5.2. Azioni con voto maggiorato
5.3. OPA totalitaria
5.4. Partecipazioni reciproche
5.5. Valore di liquidazione delle azioni in caso di recesso
6. Novità in materia di diritto societario
6.1. Riduzione del capitale sociale minimo nelle spa
6.2. Controlli nelle srl e nelle cooperative
6.3. Operazioni senza relazione di stima giurata
6.4. Diritto di opzione
6.5. Azioni a voto plurimo
7. Applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS
8. Prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo in bianco
1.Credito d’imposta per nuovi investimenti in impianti e macchinari nuovi (art. 18)
L’articolo 18 ha introdotto un credito d’imposta per le imprese che effettuano, dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015, investimenti in nuovi beni strumentali (per un importo non inferiore a 10.000 Euro) rientranti nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007 (Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature).
Il credito d’imposta è pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti nei suddetti beni, realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti e va utilizzato in tre quote annuali di pari importo. L’agevolazione è automatica, non è subordinata ad alcuna forma di autorizzazione preventiva da parte dell’Amministrazione Finanziaria, ed è utilizzabile in compensazione mediante modello F24.
Di seguito si riportano gli aspetti fondamentali dell’agevolazione:
a) Ambito soggettivo
Possono beneficiare dell’agevolazione tutti i titolari di reddito d’impresa che effettuano gli investimenti agevolati, mentre sono esclusi dall’agevolazione i seguenti soggetti:
– i titolari di reddito di lavoro autonomo;
– le persone fisiche e le società semplici esercenti attività agricola entro i limiti
– previsti dall’art. 32 del TUIR;
– gli enti non commerciali, se non titolari di reddito d’impresa.
b) Requisiti dei beni
Sono oggetto dell’agevolazione i beni strumentali classificati nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007, la quale include macchinari ed apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali e sui processi di lavorazione.
Al riguardo, occorre rilevare come la richiamata tabella serva non tanto a classificare i beni quanto i produttori degli stessi.
L’articolo 18 prevede che gli investimenti debbano interessare beni strumentali “nuovi”; ne consegue che restano esclusi dall’agevolazione investimenti in beni usati o a qualunque titolo già utilizzati.
Gli altri requisiti dei beni sono quelli della strumentalità, territorialità (devono cioè essere necessariamente destinati a strutture produttive in Italia) e devono essere di importo non inferiore a 10.000 Euro.
c) Profili temporali
L’agevolazione concerne gli investimenti effettuati dal 25 giugno 2014, data di entrata in vigore del Decreto, fino al 30 giugno 2015.
Il credito d’imposta in esame è ripartito in tre quote annuali di pari importo quindi l’agevolazione sarà riconosciuta in misura pari ad 1/3 per ciascun anno e sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97.
La prima quota del credito d’imposta è utilizzabile dal 1° gennaio del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento, pertanto, in caso di investimenti effettuati nel 2014, la prima quota è utilizzabile soltanto dal 1° gennaio 2016.
d) Calcolo agevolazione
Come già anticipato, il credito d’imposta è calcolato sulle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti nei suddetti beni strumentali (di cui alla divisione 28 della Tabella ATECO), effettuati nei cinque anni precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.
Ai fini del calcolo dell’agevolazione occorre, dunque, determinare:
– il volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d’imposta
– agevolato;
– la media degli investimenti nei beni strumentali realizzati nei cinque periodi
– d’imposta precedenti.
e) Trattamento fiscale Il credito d’imposta:
1. non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini IRAP;
2. non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR;
3. non è soggetto al limite di utilizzo annuale dei crediti d’imposta da quadro RU pari a 250.000 Euro, previsto dall’art. 1 co. 53 della L. 244/2007;
4. deve essere indicato, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito, che in quelle relative ai periodi d’imposta nei quali il credito viene utilizzato;
5. per esigenze antielusive, l’incentivo viene revocato, con l’obbligo della conseguente restituzione, qualora i beni siano ceduti o destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto, o collocati in strutture produttive estere prima dello scadere degli ordinari termini di decadenza dell’azione accertatrice dell’AGE.
Nel merito del meccanismo di utilizzo, il passaggio dalla vecchia Tremonti al credito d’imposta non è neutrale. Innanzitutto perché il vantaggio fiscale scende dal 27,5 % (IRES risparmiata nel caso di detassazione) al 15%, quasi il 50% in meno. Inoltre, la detassazione consentiva di beneficiare del risparmio fiscale con un anno di anticipo rispetto al momento nel quale il credito d’imposta diviene compensabile.
Con la vecchia “Tremonti” si poteva abbattere il reddito per l’intero ammontare del beneficio maturato nell’anno, mentre l’utilizzo del credito d’imposta deve avvenire necessariamente in tre esercizi, allontanando il momento di incasso del bonus dalla decisione di investire.
Inoltre, con il meccanismo della detassazione, l’eventuale perdita fiscale inutilizzata, in ambito consolidato fiscale, poteva essere utilizzata da altra società consolidata, ottimizzando quindi la fiscalità di gruppo, mentre, almeno allo stato attuale delle interpretazioni, uguale possibilità non è prevista per il credito d’imposta.
Di contro, pertanto, l’unico vantaggio vero del credito d’imposta è solo ed esclusivamente la compensabilità con altre imposte, ma occorrerà attendere prudentemente le istruzioni per capirne l’effettività1.
f) Revoca
È prevista la revoca del credito d’imposta in due casi:
– quando l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto;
– se i beni oggetto d’investimento sono trasferiti in strutture produttive situate al di fuori dello Stato entro il termine previsto per l’accertamento dall’art. 43 del D.P.R. 600/73 (quarto anno successivo a quello di presentazione del Modello Unico in cui è stato fatto l’investimento).
1.1 Accesso agevolato al fondo garanzia PMI – art. 18 co. 9 –bis
In sede di conversione è stato introdotto all’art. 18 il nuovo comma 9-bis, che reca modifiche alla disciplina della c.d. “Nuova Sabatini” di cui all’art. 2 del D.L. 69/2013, con particolare riferimento alle modalità di accesso al fondo di garanzia per le PMI.
La norma riconosce alle PMI la possibilità di accedere a contributi in conto interessi a fronte di finanziamenti stipulati per l’acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software e tecnologie digitali2.
E’ previsto che i suddetti finanziamenti possano essere assistiti dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’art. 2, comma 100, lett. a) della L. n. 662/96, nella misura massima dell’80% dell’ammontare del finanziamento.
Con le modifiche apportate, ai fini dell’accesso al Fondo di garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell’impresa, in deroga alle vigenti disposizioni sul Fondo, è affidata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosità dell’impresa finanziata, misurati in termini di probabilità di inadempimento.
Pertanto tale valutazione del merito creditizio per beneficiare della garanzia dello Stato sarà demandata direttamente alla banca che erogherà il finanziamento.
1 Per ulteriori approfondimenti sul tema si rimanda al nostro articolo “Bonus Investimenti: bersaglio mancato?”, pubblicato sul n° 4/2014 della rivista Costo Zero.
2 Sulla Sabatini si rimanda alla nostra Circolare n. 10 / 2013 “Misure per il sostegno alle imprese” del 19 novembre 2013.
2. Modifiche alla disciplina ACE (art. 19)
La norma prevede un rafforzamento dell’ACE per le società che si quotano, tramite aumento di capitale in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati dell’UE o aderenti allo Spazio Economico Europeo.
Nello specifico è prevista una maggiorazione dell’incentivo alla ricapitalizzazione nell’esercizio di ammissione e nei due successivi.
Pertanto, tutte le società che si quotano a partire dal 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del Decreto) in mercati regolamentati, di altri Paesi Ue o aderenti allo Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), potranno usufruire della “Super ACE”, un moltiplicatore del 40% da applicare all’incremento patrimoniale rilevante, realizzato nell’esercizio di quotazione e nei due esercizi successivi rispetto all’esercizio precedente.
La “Super ACE” accresce, pertanto, gli effetti della disciplina ordinaria, attraverso un incremento del 40% della variazione in aumento che il capitale proprio subisce nel periodo di imposta in cui avviene l’ammissione alla quotazione e nei due successivi.
C’è da evidenziare, comunque, che l’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del trattato UE.
Per consentire alle imprese l’utilizzo dell’incentivo anche in esercizi con perdita fiscale o con redditi imponibili incapienti rispetto alla deduzione spettante è prevista la facoltà di convertire le eccedenze ACE inutilizzate in crediti d’imposta.
Tale incentivo ha lo scopo di incoraggiare le società virtuose, favorendone, sia la patrimonializzazione, che la quotazione in un momento in cui il mercato borsistico italiano necessita di rivitalizzazione, anche attraverso investimenti dall’estero.
3. Le tariffe incentivanti relative all’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici (art. 26)
3.1 Nuova modalità di erogazione delle tariffe incentivanti
L’articolo 26 definisce nuove modalità di erogazione degli incentivi pubblici riconosciuti agli impianti fotovoltaici già esistenti di potenza superiore a 200 kW a partire dal 1° gennaio 2015.
Le tariffe incentivanti verranno corrisposte sulla base di tre opzioni, la cui scelta dovrà essere comunicata dal titolare dell’impianto al GSE entro il 30 novembre 2014:
1. Col primo meccanismo (“spalma incentivi”), gli incentivi vengono rimodulati (sulla base di percentuali predeterminate) per il periodo residuo di incentivazione, a fronte dell’estensione a 24 anni dell’intero periodo di incentivazione (attualmente il periodo è ventennale).
A tale riguardo, gli enti locali competenti dovranno, ove necessario, adeguare la validità delle autorizzazioni rilasciate per la costruzione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici sopra identificati alla nuova durata dell’incentivo.
2. Il secondo meccanismo prevede invece una riduzione percentuale fissa dell’attuale tariffa incentivante.
In tale ipotesi, il GSE continuerà a corrispondere la tariffa incentivante ridotta per l’attuale periodo residuo dell’incentivo.
Per quanto riguarda la percentuale di riduzione, il Decreto Competitività ha previsto percentuali di riduzione dell’incentivo (minori rispetto allo “spalma incentivi”), diverse a seconda della capacità nominale dell’impianto:
– 6% per gli impianti aventi potenza nominale compresa tra 200 kW e 500 kW;
– 7% per gli impianti aventi potenza nominale compresa tra 500 kW e 900 kW;
– 8% per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 900 kW.
3. La terza opzione riguarda una rimodulazione variabile dell’attuale tariffa incentivante che verrà ridotta di una certa percentuale in un primo periodo per poi essere incrementata, in egual misura, successivamente; anche in questo caso l’incentivo verrà erogato mantenendo l’attuale periodo di erogazione ventennale.
Inoltre, l’articolo 26 definisce anche nuove modalità con cui il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) provvederà all’erogazione degli incentivi per gli impianti fotovoltaici, anche se di potenza inferiore a 200 kW. Il GSE corrisponderà un acconto pari al 90% della producibilità media annua stimata di ciascun impianto e, un successivo conguaglio in relazione alla produzione effettiva entro il 30 giugno dell’anno successivo, al fine di evitare che l’erogazione degli incentivi sia basata solo sulla produzione presunta e non su quella effettiva.
3.2 Cessione di una quota di incentivi per la produzione di energia elettrica
In sede di conversione in legge del Decreto Competitività è stata introdotta un’ulteriore opzione applicabile alle fonti di energia rinnovabile, i cui impianti beneficiano di incentivi pluriennali.
Si prevede la possibilità per tutti i beneficiari di incentivi pluriennali per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cedere una quota fino all’80% degli incentivi ad un acquirente selezionato tra i primari operatori finanziari europei, con modalità e termini che saranno stabili dall’Autorità di settore.
L’Autorità di settore provvederà a dare attuazione alla suddetta disposizione legislativa stabilendo inoltre:
1. le modalità di selezione dell’acquirente tramite procedura competitiva e l’importo minimo (mai inferiore a 30 miliari di Euro) che l’acquirente dev
e rendere disponibile per l’acquisto delle quote di incentivi pluriennali;
2. le condizioni, le procedure e le modalità di riscossione da parte dell’acquirente;
3. le procedure da seguire per la determinazione della quota annuale costante di incentivi pluriennali, che può essere oggetto di cessione da parte di ciascun soggetto beneficiario degli incentivi, tenendo conto anche della tipologia e della localizzazione degli impianti;
4. altri aspetti utili per la cessione delle quote di incentivi, la determinazione del tasso di sconto minimo da offrire e le linee guida disciplinanti le procedure d’asta.
Pertanto, così operando, il titolare dell’impianto potrà immediatamente monetizzare i crediti futuri, mediante il pagamento da parte dell’acquirente, fermo restando la parte di incentivi che può essere ceduta.
Si consideri tuttavia che, l’efficacia della nuova opzione, è subordinata alla verifica da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze della compatibilità degli effetti delle operazioni sottostanti sui saldi di finanza pubblica ai fini del rispetto degli impegni assunti in sede europea.
4. Misure agevolative per il credito alle imprese (artt. 21 – 22)
Il Decreto Competitività prevede alcune misure agevolative per il credito alle imprese con lo scopo di correggere gli ostacoli fiscali alle operazioni di finanziamento con capitale di debito, intervenendo sia sulla tassazione diretta che su quella indiretta.
In particolare, l’art. 21 comma 1 estende l’esonero dell’applicazione della ritenuta di cui all’art. 26 D.P.R. 600/73, e l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 239/96, anche agli interessi e altri proventi da obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie non negoziati, emessi da società non bancarie e non quotate, qualora siano detenuti da uno o più “investitori qualificati” come definiti dall’art. 100 del D.L.gs. 58/98 (TUF).
L’art. 21 comma 2, richiede inoltre, ai fini dell’esonero dell’applicazione della ritenuta, su interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari e delle cambiali finanziarie corrisposti a OICR, istituiti in Italia o in uno Stato membro UE, il cui patrimonio siainvestito in misura superiore al 50% in tali titoli e le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati, che la composizione del patrimonio e la tipologia di investitori risultino dal regolamento dell’organismo.
Infine, tramite l’introduzione del nuovo comma 5-bis nell’art. 26, del D.P.R. 600/73, l’art. 22 comma 1 esclude la ritenuta sui redditi di capitale di cui al comma 5 su interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine erogati alle imprese dalle seguenti categorie di soggetti non residenti:
– enti creditizi con sede negli Stati membri UE;
– imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri UE;
– OICR che non fanno ricorso alla leva finanziaria e privi di soggettività tributaria, costituiti negli Stati membri UE e negli Stati aderenti all’Accordo SEE inclusi nella cd “white list”.
L’obiettivo è quello di alleggerire il costo dei prestiti esteri assunti dalle imprese italiane, per le quali l’applicazione della ritenuta sugli interessi pagati a finanziatori non residenti in Italia si traduce inevitabilmente in un maggior onere del finanziamento stesso.
Per quanto riguarda il credito a medio-lungo termine, le agevolazioni fiscali previste dall’art. 15 del D.P.R. 601/73, tra cui l’esenzione dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e dalle tasse sulle concessioni governative, sono estese anche alle successive cessioni dei crediti relative a tali finanziamenti ed alle operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale è superiore a 18 mesi, poste in essere da società di cartolarizzazione di cui alla Legge n. 130/99, nonché da imprese di assicurazione ed OICR comunitari.
5. Novità in materia di società per azioni quotate (art. 20)
5.1 PMI con azioni quotate
L’art. 20 interviene a favore delle Piccole e Medie Imprese con azioni quotate. Sono definite tali le società che non superino, per almeno tre esercizi consecutivi, uno dei seguenti parametri:
– in base al bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio, un fatturato non superiore a 300 milioni di euro;
– una capitalizzazione media nell’ultimo esercizio inferiore a 500 milioni di euro.
Il parametro del fatturato è considerato alternativo a quello della capitalizzazione di mercato perché più stabile nel tempo (soggetto a variazioni rilevabili con cadenza almeno annuale) e conosciuto con certezza dalle società prima dell’inizio della procedura di ammissione a quotazione.
Per incentivare la quotazione delle piccole e medie imprese a proprietà familiare e, per consentirne di modularne la contendibilità, si introduce per le PMI la facoltà di modificare, attraverso disposizione dello statuto, la soglia rilevante per le offerte pubbliche di acquisto (Opa) obbligatorie.
In particolare, le società che rientrano in tale definizione possono individuare, con apposita clausola statutaria, la soglia più adeguata alle proprie caratteristiche, definita tra il 25% e il 40%, invece di utilizzare esclusivamente il valore standard che è pari al 30%. In questo modo potranno scegliere di prevedere una soglia più alta tutelandosi maggiormente contro il rischio di perdita del controllo oppure, individuare una soglia più bassa con lo scopo di favorire l’ingresso nel capitale di altri soggetti.
Inoltre, per tali società, viene elevata dal 2% al 5% la soglia di possesso delle partecipazioni rilevanti da comunicare alla CONSOB e alla società partecipata. Una misura che può costituire un incentivo all’ingresso nel capitale delle PMI da parte degli investitori professionali, soprattutto esteri.
5.2 Azioni con voto maggiorato
Per la prima volta in Italia, mentre è già prassi in molti altri Paesi, attraverso l’introduzione nel TUF del nuovo art. 127-quinquies, viene consentito alle SPA quotate di prevedere nello statuto, un diritto di voto maggiorato (massimo due voti) per le azioni detenute dallo stesso soggetto per un periodo continuativo di almeno 24 mesi, con decorrenza dalla data di iscrizione in un apposito elenco interno della società (c.d. “loyalty shares”).
Sarà lo statuto a disciplinare le modalità per l’attribuzione del voto maggiorato e per l’accertamento dei relativi presupposti e, in tale sede, si potrà anche stabilire se colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato (nuovo art. 127-quinquies).
Come specificato nella Relazione illustrativa del D.L. 91/2014 la maggiorazione del voto viene infatti predisposta nelle spa quotate come un “premio di fedeltà” per gli azionisti di lungo periodo.
E’ previsto inoltre che tale diritto di voto maggiorato, cessi per effetto del trasferimento a terzi delle azioni che conferivano tale diritto, mentre non viene meno in caso di trasferimento mortis causa delle azioni, né in caso di fusione e di scissione del titolare delle azioni (salvo diverse previsioni statutarie).
Al fine di assicurare l’operatività della disciplina in esame occorre che la CONSOB stabilisca, con proprio regolamento, entro il 31 dicembre 2014, le necessarie disposizioni di attuazione per assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l’osservanza delle disposizioni in tema di OPA obbligatorie. Si rileva, quindi, che la novità non è di immediata applicazione.
E’ da sottolineare inoltre che, per le modifiche statutarie adottate entro il 31 gennaio 2015 da società quotate iscritte nel Registro delle imprese al 21 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge di conversione), e finalizzate alla creazione di azioni a voto maggiorato, anche nell’assemblea straordinaria in prima convocazione se presente almeno metà del capitale sociale, sarà sufficiente il voto favorevole di almeno la maggioranza (e non dei 2/3) del capitale rappresentato in assemblea.
5.3 OPA totalitaria
L’introduzione delle azioni a voto maggiorato ha portato novità anche in materia di Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) totalitaria.
Come è noto chiunque, a seguito di acquisti o di maggiorazione dei diritti di voto si trovi a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento, ha l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
In sede di conversione è stato previsto che per il calcolo della soglia del 30% non rilevano solo gli acquisti di azioni con diritto di voto, ma anche le maggiorazioni dei diritti di voto (eventualmente intervenute in forza del nuovo art. 127-quinquies). E’ stato inoltre chiarito che la soglia del 30% fa riferimento non solo alla detenzione di una partecipazione superiore ma anche alla disponibilità dei diritti di voto (sempre in misura superiore al 30%). Il superamento della soglia per effetto della maggiorazione dei voti è prevista anche per il caso di acquisto indiretto e di OPA da consolidamento.
Inoltre è stato previsto che nelle società diverse dalle PMI quotate, l’OPA è promossa anche da chiunque, a seguito di acquisti, detiene una partecipazione superiore alla soglia del 25% in assenza di altro socio che possieda una partecipazione più elevata.
5.4 Partecipazioni reciproche
Le partecipazioni reciproche sono disciplinate dagli artt. 2359-bis c.c. e 121 del D.Lgs. 58/98; la materia è finalizzata a prevenire abusi di carattere amministrativo derivanti dagli incroci azionari e a scongiurare il pericolo di un effetto “annacquamento” dei patrimoni delle società coinvolte.
In particolare, in caso di partecipazioni reciproche, se una società supera il limite indicato nell’art. 120 co. 2 del D.Lgs. 58/98 (2% del capitale), non potrà esercitare il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti e dovrà alienarle entro dodici mesi dalla data di superamento del predetto limite. In caso di mancata alienazione entro il termine previsto, la sospensione del diritto di voto si estende all’intera partecipazione. Nel caso in cui non sia possibile accertare quale delle due società ha superato il limite, se non è previsto un loro diverso accordo, la sospensione del diritto di voto e l’obbligo di alienazione si applicheranno a entrambe.
L’art. 20 precisa che il limite richiamato nel comma 1 è elevato al cinque per cento (dal precedente due per cento), e in caso di PMI, al dieci per cento (dal cinque per cento), a condizione che il superamento della soglia, da parte di entrambe le società, abbia luogo a seguito di un accordo autorizzato in precedenza dall’assemblea ordinaria delle società interessate.
Anche in questo caso, con i limiti incrementati, se un soggetto possiede una partecipazione in misura superiore alla soglia in una società con azioni quotate, questa, o il soggetto che la controlla, non possono acquisire una partecipazione superiore a tale limite in una società con azioni quotate controllata dal primo soggetto. In caso di inosservanza, il diritto di voto relativo alle azioni eccedenti il limite indicato è sospeso.
5.5 Valore di liquidazione delle azioni in caso di recesso
Sempre in riferimento alle spa quotate, un’ulteriore novità riguarda i criteri di valutazione delle azioni in caso di recesso. E’ stato eliminato l’obbligo di determinare il valore delle azioni delle società quotate in caso di recesso attraverso il criterio della media aritmetica dei prezzi di chiusura di mercato, nei sei mesi precedenti la pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea.
Infatti, come spiegato nella Relazione illustrativa al Decreto Competitività, si ritiene che tale criterio non sempre risulta idoneo per una corretta e reale determinazione del valore delle azioni quotate, necessaria per garantire un trattamento equo a tutti i soci titolari del diritto di recesso. Potrebbe per esempio essere penalizzante nel caso di un semestre con titolo in ribasso.
Contestualmente è stato stabilito che gli statuti possano prevedere una diversa modalità di determinazione del valore di liquidazione (in base ai criteri indicati dai commi 2 e 4 dello stesso articolo 2437- ter del Codice Civile), purché tale valore non sia inferiore a quello che sarebbe dovuto in applicazione del criterio della media aritmetica. Così, come stabilito
dal codice civile, tali criteri dovranno tener conto della consistenza patrimoniale della società, delle sue prospettive reddituali e dell’eventuale valore di mercato delle azioni.
E’ auspicabile che, attraverso l’introduzione di una maggiore flessibilità del criterio di liquidazione delle azioni in caso di recesso, si possa favorire un maggiore sviluppo degli investimenti a favore delle società quotate nei mercati regolamentati.
6. Novità in materia di diritto societario
Il Decreto Competitività ha apportato anche rilevanti innovazioni in materia di diritto societario.
6.1 Riduzione del capitale sociale minimo nelle spa
L’art. 20 comma 7, a decorrere dal 25 giugno 2014, ha modificato l’art. 2327 del codice civile riducendo il capitale sociale minimo delle spa e delle sapa, da 120.000 a 50.000 Euro.
La scelta di tale riduzione è giustificata dal fatto che l’elevato importo minimo del capitale sociale per la costituzione delle società per azioni è considerato uno dei motivi per i quali gli imprenditori preferiscono costituire società a responsabilità limitata anziché società per azioni.
Questo intervento si riflette, in realtà, anche su altri punti della disciplina societaria, come i versamenti iniziali, gli interventi in caso di perdite patrimoniali rilevanti e le cause di scioglimento.
Infatti, in sede di costituzione di una società, i soci di Spa dovranno effettuare un versamento minimo di 12.500 Euro rispetto ai 30.000 Euro precedenti, mentre in caso di società unipersonale il limite passa da 120.000 a 50.000 Euro.
Il secondo effetto del nuovo limite, ancora più rilevante, è quello sull’articolo 2447 che regola cosa accade nel caso di una perdita che, oltre a superare il terzo del patrimonio, riduce il capitale al di sotto del minimo legale. Con la nuova disciplina questo limite va quantificato in 50.000 Euro e non più in 120.000, con la conseguenza che le spa avranno maggiore possibilità di affrontare perdite senza ricorrere ad una ricapitalizzazione.
Altro impatto importante del nuovo limite è quello sulla riduzione volontaria del capitale (articolo 2445); si potrà infatti ricorrere al rimborso ai soci nei limiti ammessi, che potrà raggiungere la nuova soglia minima dei 50.000 Euro.
6.2 Controlli nelle S.r.l. e nelle cooperative
L’art. 20 ha abrogato il secondo comma dell’art. 2477 c.c. che prevedeva l’obbligo per le società a responsabilità limitata con capitale non inferiore a quello minimo stabilito per le spa a nominare l’organo di controllo oppure il revisore legale.
Tale abrogazione è stata prevista con lo scopo di semplificare e ridurre i costi per le piccole e medie imprese.
Ci sono casi però in cui l’obbligo dell’organo di controllo permane e sono i seguenti:
– la S.r.l. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
– la S.r.l. controlla una società obbligata ad avere la revisione legale dei conti;
– la S.r.l., per due anni consecutivi, superi due dei limiti indicati dal primo comma dell’art. 2435-bis c.c. ai fini della redazione del bilancio in forma abbreviata (almeno 4.400.000 Euro di attivo dello stato patrimoniale, almeno 8.800.000 Euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni o almeno 50 dipendenti occupati in media durante l’esercizio).
E’ stato inoltre precisato che la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo e del revisore legale, correlato all’entità minima del capitale sociale, costituisce giusta causa di revoca. Per porre termine all’incarico sindacale, quindi, occorre procedere tramite una decisione di revoca (assembleare), diversamente, l’organo di controllo resterà in carica fino alla scadenza del mandato.
Si segnala, infine, che la norma in questione inciderà anche sulle cooperative. In base all’art. 2543 co. 1 c.c., infatti, la nomina del Collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti non solo dal terzo comma dell’art. 2477 c.c., ma anche dall’abrogato “secondo comma” dell’articolo citato (nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi). Quindi, anche in questo caso, viene a cadere l’obbligo di nomina correlato al capitale sociale.
6.3 Operazioni senza relazione di stima giurata
Sono state ampliate le operazioni societarie per le quali non sarà più obbligatoria la relazione giurata di stima, e che d’ora in poi potranno essere perfezionate attraverso una valutazione secondo le modalità alternative previste dall’art. 2343-ter c.c.3.
3 Articolo 2343 ter – Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima.
In vigore dal 8 gennaio 2011
Modificato da: Decreto legislativo del 29/11/2010 n. 224 Articolo 1
Nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario non è richiesta la relazione di cui all’articolo 2343, primo comma, se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo è
Sono infatti confermate le modifiche agli articoli 2343-bis (acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori) e 2500-ter (Trasformazione di società di persone) del Codice Civile, al fine di prevedere la possibilità di applicare la procedura semplificata prevista dall’articolo 2343-ter del c.c..
Nel primo caso, per i c.d. “acquisti sensibili”, conseguentemente alla modifica in esame, ad esempio, se si tratta di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario, non è richiesta la relazione di cui all’art. 2343 co. 1 c.c., nel caso in cui il valore ad essi attribuito sia pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti.
La suddetta relazione non è richiesta neppure quando, oggetto dell’acquisto, sono altri beni in natura o crediti il cui valore attribuito è pari o inferiore al “fair value” iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente quello nel quale è effettuato l’acquisto, a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto dell’acquisto, ovvero al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi l’acquisto e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto dell’acquisto, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente.
La stessa documentazione può essere presentata, in alternativa alla relazione di stima giurata, anche nel caso di trasformazione delle società di persone in società di capitali, per la determinazione del capitale della società risultante dalla trasformazione.
Infatti, il nuovo comma secondo dell’art. 2500-ter c.c., stabilisce che, nel caso di trasformazione di società di persone in società di capitali, il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell’art. 2343 c.c. “ovvero dalla documentazione di cui all’art. 2343-ter c.c.” (nell’ipotesi di
pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento.
Fuori dai casi in cui è applicabile il primo comma, non è altresì richiesta la relazione di cui all’articolo 2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti sia pari o inferiore:
a) al fair value iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente quello nel quale è effettuato il conferimento a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento, ovvero;
b) al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità. Chi conferisce beni o crediti ai sensi del primo e secondo comma presenta la documentazione dalla quale risulta il valore attribuito ai conferimenti e la sussistenza, per i conferimenti di cui al secondo comma, delle condizioni ivi indicate. La documentazione è allegata all’atto costitutivo.
L’esperto di cui al secondo comma, lettera b), risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Ai fini dell’applicazione del secondo comma, lettera a), per la definizione di “fair value” si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea.
trasformazione in spa) ovvero, infine, nel caso di società a responsabilità limitata, a norma dell’art. 2465 c.c..
6.4 Diritto di opzione
Sono apportate modifiche importanti anche in diritto di opzione nell’ambito degli aumenti di capitale di S.p.A.
Il primo comma dell’art. 2441 c.c. stabilisce che, in caso di aumento di capitale di società per azioni, le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.
Al secondo comma dello stesso articolo, era previsto che l’offerta di opzione doveva essere depositata presso l’ufficio del registro delle imprese, e dovevano trascorrere almeno trenta giorni dalla pubblicazione dell’offerta per l’esercizio del diritto di opzione (fatto salvo quanto previsto per le società quotate dalle leggi speciali).
Tale disposizione viene modificata dal comma 6 dell’art. 20 che introduce l’obbligo della pubblicazione nel sito Internet della società (con modalità che garantiscono sicurezza, autenticità e certezza di dati e documenti) di un avviso sull’offerta in opzione oppure, in alternativa, del deposito dell’avviso presso la sede sociale. Si riduce inoltre, la durata minima del termine previsto per l’esercizio del diritto di opzione da 30 a 15 giorni.
Per quanto riguarda l’individuazione del sito Internet di riferimento si ritiene di considerare il sito Internet indicato presso il Registro delle Imprese al momento della costituzione o, eventualmente, in sede di modifica statutaria.
Con tale modifica viene così equiparata la disciplina delle società non quotate a quella già vigente per le società quotate.
6.5 Azioni a voto plurimo
Il previgente art. 2351 comma 4 del codice civile disponeva: “non possono emettersi azioni a voto plurimo”.
Il Decreto competitività ha modificato il comma quarto dell’art. 2351 del Codice Civile stabilendo che, salvo quanto stabilito da leggi speciali, gli statuti delle società non quotate possono prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo anche per particolari
argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Ciascuna azione a voto plurimo può avere fino a un massimo di tre voti.
Si ricorda, come già argomentato in precedenza, che per le società quotate, il decreto in esame ha introdotto le azioni a voto maggiorato, con un massimo invece di due voti.
Si rileva che la disciplina del voto plurimo potrebbe aumentare il rischio che una minoranza (nella sottoscrizione del capitale sociale), messa nelle condizioni di determinare l’esito della delibera assembleare attraverso il voto plurimo, possa abusare della sua posizione, danneggiando gli altri soci e senza creare vantaggi per la società.
Infatti il voto plurimo potrebbe, da un lato, consolidare le posizioni dei soci di riferimento ma dall’altro, rappresentare un forte disincentivo alla partecipazione di soci-investitori privi di tale voto plurimo.
Le delibere di modifica dello statuto di S.p.a. iscritte nel Registro delle Imprese alla data del 31 agosto 2014 con cui è prevista la creazione di azioni a voto plurimo sono prese, anche in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale rappresentato in assemblea.
7. Applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS
Il Decreto competitività, all’art. 20 comma 2, tra le varie novità, ha anche disposto la modifica del D.Lgs. 38/2005, il “Decreto IAS”, introducendo semplificazioni dell’utilizzo degli IAS/IFRS da parte delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le c.d. “Società chiuse”.
Si ricorda che gli IAS/IFRS sono principi contabili approvati dall’International Accounting Standard Board (IASB), adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002. L’applicazione dei principi contabili internazionali in ambito europeo è volta ad armonizzare l’informativa finanziaria presentata dalle società, garantendo per questa via un maggior livello di trasparenza e comparabilità dei bilanci.
Il provvedimento ha distinto tra soggetti obbligati a redigere il bilancio d’esercizio e consolidato sulla base dei principi contabili internazionali, e soggetti cui è attribuita la facoltà di applicare gli IAS/IFRS. Quelli obbligati sono i seguenti:
– società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati europei;
– società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico (banche italiane, società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari, società di intermediazione mobiliare (SIM), capogruppo dei gruppi di SIM, società di gestione del risparmio (SGR), intermediari finanziari disciplinati attualmente nel titolo V del DLgs. 385/93 (c.d. TUB), istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento);
– imprese di assicurazione.
Hanno invece la facoltà di applicare gli IAS/IFRS le società incluse nel bilancio consolidato redatto dalle società obbligate ad applicare gli IAS/IFRS e le società che redigono il bilancio consolidato, nonché quelle incluse nel medesimo bilancio consolidato.
Per le società diverse da quelle indicate, l’art. 4 comma 6, D.Lgs. n. 38/2005, in precedenza consentiva di esercitare di tale facoltà a decorrere dall’esercizio che sarebbe stato individuato con un apposito decreto interministeriale. Tuttavia, tale decreto (di competenza congiunta dei Ministeri dell’Economia e della Giustizia) non è stato mai emanato, con conseguente inoperatività della disposizione.
A colmare tale lacuna è intervenuto il Decreto Competitività modificando la richiamata disposizione con l’eliminazione del riferimento al previsto decreto interministeriale e consentendo così a tutte le società in esame di poter liberamente utilizzare gli IAS/IFRS.
Rimangono in ogni caso escluse dall’applicazione degli IAS/IFRS, le società di persone, le imprese individuali e le società di capitali che possono redigere il bilancio in forma abbreviata4.
Come sottolineato nella relazione illustrativa, tale disposizione vuole semplificare l’utilizzo dei principi contabili internazionali da parte delle società non quotate che non fanno ricorso al capitale di rischio, con lo scopo di favorire il percorso di conoscibilità e visibilità internazionale dei soggetti che intendano accedere al mercato dei capitali di rischio, incentivando il loro graduale adeguamento alla condizione di emittente quotato.
Inoltre, come rilevato dalla CONSOB, l’adozione dei principi contabili internazionali, consente di avvicinare la struttura organizzativo-contabile delle società chiuse a quelle quotate, rendendo più agevole la possibilità di quotazione e l’accesso al mercato dei capitali.
4 Ai sensi dell’art. 2435-bis c.c..
8. Prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo in bianco (art. 22)
Il Decreto contiene, tra le altre, anche modifiche in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo.
Con l’art. 22 viene abrogato l’art. 11 comma 3-quater del D.L. 145/2013, il quale forniva un’interpretazione dell’art. 111 comma 2 della legge fallimentare, secondo cui il beneficio della prededucibilità andava riconosciuto ai crediti sorti in occasione della procedura di concordato preventivo “in bianco” solo se ricorrevano congiuntamente due presupposti:
1. che proposta, piano e documentazione di concordato fossero presentati entro il termine stabilito dal Tribunale per il completamento della domanda con riserva;
2. che alla domanda di concordato con riserva, facesse seguito, senza soluzione di continuità, l’effettiva apertura della procedura di concordato preventivo.
L’art. 22 del Decreto al comma 7 ha espressamente abrogato la precedente norma di interpretazione autentica, che di fatto limitava in modo consistente il riconoscimento del beneficio della prededuzione che rappresentava un ostacolo e rischiava di pregiudicare la funzionalità e gli obiettivi della domanda di concordato preventivo con riserva.
È stata, quindi, ripristinata l’originaria disciplina applicabile alla domanda di concordato preventivo “in bianco” (ovvero con riserva della successiva presentazione del piano, della proposta e della relativa documentazione), secondo cui sono prededucibili i crediti sorti per effetto degli atti legalmente posti in essere dal debitore dopo il deposito del ricorso “con riserva”, e sino alla data del decreto di ammissione alla procedura (art. 163 della legge fallimentare).
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Roma, 21 ottobre 2014
Dott.ssa Valentina Davidde
valentinadavidde@fiorentinoassociati.it
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Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.