n.1/2012

FOCUS 1/12

RISOLUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE

dal 1° al 31 gennaio 2012

Indice degli argomenti:

1. Determinazione base imponibile Irap imprenditori agricoli

2. Rettifica di valore degli immobili in dichiarazione di successione

1. Risoluzione n. 3 del 9.01.12

Determinazione base imponibile Irap imprenditori agricoli

Gli imprenditori agricoli persone fisiche e società semplici, che normalmente determinano la base imponibile Irap ai sensi dell’articolo 9 del D. Lgs. 446/19971, possono optare, in quanto soggetti Irpef, anche per l’applicazione delle norme previste dall’articolo 5-bis, dello stesso decreto, per le società di persone e le imprese individuali.

Secondo le disposizioni del decreto Irap (ante finanziaria 2008), gli imprenditori agricoli sono tenuti a determinare il valore della produzione sulla base della differenza tra l’ammontare dei corrispettivi e quello degli acquisti destinati alla produzione (articolo 9, comma 1, D. Lgs. 446/1997) oppure, per opzione, secondo le norme previste nell’articolo 5 dello stesso decreto (articolo 9, comma 2), vale a dire applicando le regole che devono rispettare le società di capitali e gli enti commerciali.

La finanziaria 2008 introduce nel decreto Irap una nuova disciplina per la determinazione della base imponibile Irap per le società di persone e le imprese individuali, in pratica sono stati differenziati i criteri di determinazione della base imponibile Irap per i soggetti Ires e Irpef. La disposizione introdotta (articolo 5-bis) non contiene però alcun accenno agli imprenditori agricoli che svolgono l’attività individualmente o in forma di società semplice.

L’Agenzia fornisce un’interpretazione precisa delle disposizioni di riferimento, atteso che il legislatore con l’introduzione dell’articolo 5-bis ha inteso semplificare le regole per la determinazione della base imponibile Irap dei soggetti Irpef titolari di reddito d’impresa, ed apre la porte dell’articolo 5-bis2 anche agli imprenditori agricoli, persone fisiche e società semplici.

1 Gli imprenditori agricoli sono tenuti a determinare il valore della produzione sulla base della differenza tra l’ammontare dei corrispettivi e quello degli acquisti destinati alla produzione, oppure, per opzione, secondo le norme previste nell’articolo 5 dello stesso decreto (articolo 9, comma 2), vale a dire applicando le regole che devono rispettare le società di capitali e gli enti commerciali.

Resta fermo che, qualora l’imprenditore titolare di reddito agrario opti per l’applicazione dell’articolo 5, lo stesso è obbligato ad osservare gli adempimenti previsti dall’articolo 18 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (ovvero scritture contabili Iva integrate con gli elementi utili ai fini delle imposte sui redditi).

2. Risoluzione n. 8 del 13.01.12,

Rettifica di valore degli immobili in dichiarazione di successione

L’Agenzia delle entrate chiarisce che è possibile rettificare il valore di un cespite dichiarato presentando una dichiarazione modificativa, ribadendo che i contribuenti possono procedere alla rettifica di errori contenuti nella dichiarazione di successione3 – anche non meramente materiali o di calcolo a condizione che le modifiche vengano dichiarate prima della notifica dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta, ovvero prima del decorso del termine ultimo per tale notifica.

L’Agenzia, pertanto, chiarisce che la possibilità di rettificare la denuncia di successione è svincolata dal termine di presentazione della stessa; poiché la dichiarazione di valore dei cespiti ricadenti in successione costituisce un momento dell’iter accertativo.

La variazione può intervenire solo finché tale iter non si sia concluso, con la notifica dell’avviso di rettifica e liquidazione, ovvero con il decorso del termine ultimo4 (due anni dal pagamento dell’imposta principale) per la notifica del medesimo.

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Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

2 Le società di persona e le imprese individuali determinano la base imponibile IRAP nel modo seguente: Ricavi + variazioni delle rimanenze finali – costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi – ammortamento dei beni strumentali materiali ed immateriali – canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali. non sono deducibili:

 le spese per personale dipendente (inclusi i costi per lavoro occasionale, i compensi per contratti collaborazione coordinata collaborativa e a progetto e per associazione in partecipazione di solo lavoro);

 la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;

 le perdite su crediti;

 l’ICI.

3 Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, articolo 31 (TUS).

4 Articolo 27, comma 3 del TUS.

Napoli, 13 febbraio 2012

Dott.ssa Rosa Lina Di Fiore

rosalinadifiore@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero

mauriziomoccaldi@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

FOCUS

Dal 1° al 31 gennaio 2012

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