FOCUS 8/12
RISOLUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE
dal 1° dicembre al 31 dicembre 2012
Indice degli argomenti:
1. Assegnazione di azioni a lavoratori dipendenti
2. Società di comodo: il MOL esclude i leasing
3. Modello ” Eas”
4. Alienazione della”prima casa” prima del quinquennio: sanzioni
5. Compensi al socio-liquidatore
6. IRES: rendita catastale al 50% per gli immobili storici-artistici
1. Risoluzione n. 103 del 4 dicembre 2012
Assegnazione di azioni a lavoratori dipendenti
L’assegnazione di azioni effettuata nei confronti di soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente o assimilato rappresenta l’erogazione di un compenso in natura.
Fino al 25 giugno 2008, era prevista una forma di esenzione dalla imposte sul reddito di lavoro dipendente in misura corrispondente alla differenza tra il valore delle azioni, al momento dell’assegnazione, e l’ammontare corrisposto dal dipendente.
Tale disposizione è stata poi abrogata dal Decreto Legge n. 112/2008 che ha ricondotto tutto nell’ambito dei fringe-benefits e, considerato imponibili le assegnazioni.
L’Age ha tuttavia chiarito che in relazione alla qualificazione reddituale degli eventuali utili conseguiti dal dipendente nella sua veste di azionista della società nella quale presta lavoro, lo status di lavoratore dipendente non rileva in alcun modo.
Ne consegue che i dividenti percepiti dal lavoratore dipendente sono considerati reddito di capitale se derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’IRES.
2. Risoluzione n. 107 del 11 dicembre 2012
Società di comodo: il MOL esclude i leasing
Nel citato provvedimento è stata chiarita che la modalità di determinazione del MOL (margine operativo lordo),come differenza tra il valore ed i costi della produzione porterebbe a discriminare gli acquisti di beni ammortizzabili fatti attraverso la stipulazione di contratti di leasing rispetto alle acquisizioni di beni propri.
Al fine di assicurare un paritario trattamento tra le due modalità di “acquisizione” dei beni strumentali all’esercizio d’impresa (ed a prescindere dalle scelte contabili effettuate dal soggetto interessato nonché dalla data di sottoscrizione e dalla durata del contratto di leasing), il MOL rilevante per la disapplicazione automatica della disciplina sulle società in perdita sistematica non può che essere determinato escludendo dai costi della produzione, di cui alla lettera B) del conto economico, l’ammontare dei canoni di leasing indicati in bilancio.
3. Risoluzioni n. 110 del 12 dicembre 2012 Modello EAS
L’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito all’applicabilità dell’istituto della remissione in bonis:
§ agli enti privati non commerciali di tipo associativo che non abbiano provveduto ad inviare il modello EAS;
§ agli enti privati non commerciali di tipo associativo che abbiano inviato il modello EAS oltre i termini previsti.
Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, ha introdotto l’istituto della remissione in bonis, al fine di evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni precludano al contribuente la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali.
Ai sensi della suddetta disposizione, la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è precluso, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
§ abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
§ effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
§ versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita.
Gli enti associativi in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma, che non hanno inviato il modello EAS entro i termini previsti, possono fruire comunque dei benefici fiscali ad essi riservati, inoltrando il modello entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e versando contestualmente una sanzione pari a Euro 258.
4. Risoluzioni n. 112 del 27 dicembre 2012
Alienazione della”prima casa” prima del quinquennio: sanzioni
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità per il contribuente, che ha venduto l’immobile adibito ad abitazione principale prima del decorso del quinquennio senza procedere al successivo riacquisto nell’anno, di riliquidare l’imposta applicando la sanzione minima prevista dal ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 ai sensi del d.lgs. 472/1997.
L’agevolazione ‘prima casa’ viene meno, infatti, nel caso di vendita dell’immobile prima del termine di cinque anni dalla data d’acquisto, ciò non si verifica se il contribuente, entro un anno dall’alienazione, procede all’acquisto di un altro immobile da adibire ad abitazione principale.
Nel caso in cui i 12 mesi per l’acquisto di un altro immobile siano ancora pendenti, il soggetto che non vuole rispettare l’impegno assunto, deve comunicare la sua intenzione all’ufficio delle Entrate e richiedere la riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione.
Non esiste infatti alcuna causa ostativa all’applicabilità del ravvedimento anche per le ipotesi di decadenza dalle agevolazioni ‘prima casa’ dichiarate dal contribuente in presenza dei requisiti richiesti.
5. Risoluzioni n. 113 del 31 dicembre 2012
Compensi al socio-liquidatore
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla deducibilità del compenso al socio di una società a responsabilità limitata con funzioni di liquidatore della società medesima.
L’ AGE ha ricordato, che, a seguito di alcune modifiche al sistema tributario, risulta nettamente separato il trattamento fiscale dei compensi erogati all’imprenditore individuale da quello dei compensi agli amministratori erogati dalle società in nome collettivo, in accomandita semplice e dalle società di capitali che rientrano nell’ambito di applicazione dell’Ires.
Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, deve trovare applicazione la disciplina relativa alle società soggette ad Ires. e non, quindi, la disciplina destinata ai soggetti imprenditori persone fisiche.
I compensi erogati al socio liquidatore quindi sono componenti negativi di reddito deducibili al momento dell’erogazione e tassati in capo al liquidatore, senza che possa essere applicato il primo comma dell’articolo 8 del TUIR, riferibile soltanto agli imprenditori individuali, secondo il quale il compenso percepito non concorre a formare il reddito complessivo, in quanto onere non ammesso in deduzione.
6. Risoluzioni n. 114 del 31 dicembre 2012
IRES agevolata e rendita catastale al 50% per gli immobili storici-artistici
L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, relativamente agli immobili di interesse storico- artistico concessi in locazione, l’imponibile ai fini IRES è determinato considerando il valore che risulta essere maggiore tra il canone annuo, ridotto del 35%, e la rendita catastale rivalutata, ridotta del 50%, sia che si tratti di immobili non locati che di immobili concessi in locazione.
Lo stesso criterio vale anche per la determinazione del reddito di immobili posseduti da enti non commerciali, da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di impresa, da società ed enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, e da enti non commerciali non residenti.
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Napoli, 31 gennaio 2013
Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
Dott. Maurizio Mestrallet
mauriziomestrallet@fiorentinoassociati.it
Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero
mauriziomoccaldi@fiorentinoassociati.it
DISCLAIMER
Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.
FOCUS
Dal 1° dicembre al 31 dicembre 2012