FOCUS 7/12
RISOLUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE
dal 1° ottobre al 30 novembre 2012
Indice degli argomenti:
1. Proroga del termine per l’uso delle aree fabbricabili
2. Cessione crediti GSE
3. Regime di non imponibilità IVA nelle operazioni di salvataggio o di assistenza in mare
4. Regime IVA applicabile alle cessioni di punti premio tra società partner
1. Risoluzione n. 94 dell’11 ottobre 2012
Proroga del termine per l’uso delle aree fabbricabili
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, il termine per l’uso edificatorio di aree fabbricabili è stato prorogato da 5 a 10 anni, i soggetti che non avessero potuto edificare entro il termine di 5 anni potranno continuare a beneficiare della disciplina sulla rivalutazione delle aree fabbricabili.
Conseguentemente, qualora i soggetti abbiano riportato il valore fiscale dei terreni a quello precedente alla rivalutazione e abbino utilizzato, in tutto o in parte, il credito d’imposta liberando il saldo attivo, essi potranno scegliere fra due possibilità: nel caso in cui non intendano beneficiare del nuovo termine decennale per l’utilizzazione edificatoria delle aree, non sono tenuti a ripristinare i maggiori valori fiscali delle aree per allinearli ai valori di bilancio; se invece siano intenzionati a beneficiare del nuovo termine decennale, essi devono versare il credito d’imposta maturato a decorrere dall’1°gennaio 2011 e utilizzato in compensazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2012, senza sanzioni ma con applicazione degli interessi.
2. Risoluzione n. 95 del 17 ottobre 2012
Cessione crediti GSE
Il contratto di cessione dei crediti vantati nei confronti del Gestore dei servizi energetici stipulato, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, a garanzia del pagamento dei canoni derivanti da un contratto di leasing, è soggetto a imposta proporzionale di registro, con aliquota dello 0,50%, da calcolarsi sulla base del “valore dei crediti dichiarato” dalla parte in via presuntiva, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva dell’ammontare degli stessi.
L’Agenzia ha già avuto modo di chiarire, con la risoluzione n. 278/2008, che la cessione dei crediti è un negozio con una propria causa giuridica, in quanto dotato di un’autonoma funzione economico sociale, che non viene compressa anche in presenza di un collegamento con lo schema unitario del contratto di leasing e che, pertanto, la tassazione applicabile a tali operazioni deve essere definita autonomamente.
Escluso, quindi, che il contratto di cessione dei crediti a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione finanziaria, possa essere ricondotto tra le operazioni di natura finanziaria soggette a Iva e considerato il principio di alternatività Iva-Registro, trova applicazione alla cessione in esame l’imposta di registro, nella misura dello 0,50%.
Tenuto conto che l’importo dei crediti ceduti nel caso in specie non è stabilito al momento della registrazione dell’atto di cessione, l’Agenzia ha ritenuto possibile applicare le stesse modalità di tassazione previste per i contratti a prezzo indeterminato.
La base imponibile deve essere, quindi, calcolata sul valore dei crediti dichiarato in via presuntiva dalla parte, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva dell’ammontare delle somme maturate.
In sostanza, i contribuenti che richiedono la registrazione dell’atto di cessione dei crediti GSE devono dichiarare il valore previsto per l’intera durata del contratto, sulla base di criteri attendibili.
I contribuenti sono, altresì, tenuti a verificare se, nel corso del tempo, l’ammontare dei crediti verso il GSE erogati dal gestore superi il valore precedentemente dichiarato; in tal caso, sono tenuti a un ulteriore versamento d’imposta, previa denuncia come previsto dall’articolo 19 del Tur.
Se, al contrario, le somme effettivamente erogate risultano inferiori all’importo indicato in sede di registrazione dell’atto, i contribuenti hanno diritto al rimborso dell’eccedenza d’imposta versata.
Sebbene la fattispecie riguardi crediti ceduti verso il GSE, c’e da ritenere che sulla base di questa risoluzione, tutte le azioni di credito e garanzie di contratto di leasing vadano sottoposte ad imposta di registro.
3. Risoluzioni n. 97 del 24 ottobre 2012
Regime di non imponibilità IVA nelle operazioni di salvataggio o di assistenza in mare
L’Amministrazione finanziaria ha fornito risposta in merito al regime di non imponibilità IVA applicabile alle navi adibite ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare.
Possono beneficiare del regime di non imponibilità solo le unità nautiche utilizzate per un servizio di pubblica utilità, riconducibile ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare.
L’istanza è stata presentata dal Corpo forestale dello Stato, il quale dispone di alcune motovedette e di altri mezzi minori per il pattugliamento degli ecosistemi marini e delle acque interne.
L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che le unità nautiche in dotazione del Corpo forestale dello Stato, impiegate prevalentemente “per il pattugliamento degli ecosistemi marini e delle acque interne”, non siano istituzionalmente adibite ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e, di conseguenza, non possano beneficiare del regime di non imponibilità IVA, ai sensi del primo comma, lett. a), dell’art. 8bis del D.P.R. 633/1972.
Potranno beneficiare, del suddetto regime di non imponibilità solo le eventuali unità nautiche del Corpo forestale dello Stato che siano utilizzate nell’espletamento di un servizio di pubblica utilità riconducibile ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare.
4. Risoluzioni n. 101 del 26 novembre 2012
Regime IVA applicabile alle cessioni di punti premio tra società partner
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il corrispettivo percepito da una società che trasferisce i punti, messi in palio a seguito ad adesione a programmi di fedeltà1 dei clienti, a società partner la quale, a sua volta li elargisce ai propri clienti al raggiungimento di punti relativi alla propria iniziativa, sia esente da IVA, in quanto trattasi di compenso concernente operazioni relative a titoli similari a quelli non rappresentativi di merci.
I clienti, in virtù dei punti accumulati possono scegliere dei premi all’interno di un apposito catalogo, nel quale sono presenti anche punti di altre manifestazioni a premio, analoghe a quella promossa dall’istante, indette da società partner della stessa.
La risoluzione precisa che i punti trasferiti da un concorso ad un altro sono classificabili come premi e ai sensi dell’art. 19, comma 6, della legge n. 449 del 1997 essi “possono consistere, soltanto in beni o servizi assoggettati ad IVA all’atto dell’acquisto o dell’importazione”. Inoltre il successivo comma 8 dispone che “a premi consistenti in beni e servizi non imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, si applica una imposta sostitutiva del 20 per cento.
Ciò significa che essendo l’acquisto dei punti, un’operazione esente da IVA, l’acquirente dovrà versare un’imposta sostitutiva pari al 290 per cento del valore dei premi stessi.
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maturati attraverso utilizzo di prodotti e servizi forniti dalla società venditrice.
Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Napoli, 9 gennaio 2013
Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
Dott. Maurizio Mestrallet
mauriziomestrallet@fiorentinoassociati.it
Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero
mauriziomoccaldi@fiorentinoassociati.it
DISCLAIMER
Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.
FOCUS
Dal 1° ottobre al 30 novembre 2012