n.2/2012

FOCUS 2/12

RISOLUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE

dal 1° al 29 febbraio 2012

Indice degli argomenti:

1. Ires/ Irpef: Acquisto e distribuzione di azioni proprie

2. IVA: Reverse charge – Cessione di dispositivi a circuito integrato

3. IVA: Versamento dell’IVA con periodicità trimestrale

4. IVA: Detrazione Iva per spese su immobili abitativi destinati ad attività ricettiva

1. Risoluzioni n. 12 del 7 febbraio 2012

Acquisto e distribuzione di azioni proprie

Il caso riprende la Risoluzione Ministeriale n. 26/2011 ed investe il corretto trattamento fiscale dell’operazione di assegnazione di azioni proprie ai soci, iscritte in bilancio tra le poste dell’attivo patrimoniale, ai sensi degli articoli 2357c.c. e seguenti.

Secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS l’acquisto di azioni proprie da parte dell’entità determina una riduzione del capitale, da operarsi direttamente sulle singole poste patrimoniali ovvero indistintamente contabilizzando una posta di rettifica con segno negativo nel patrimonio netto.

L’impostazione adottata dai principi contabili nazionali, prevede invece che le azioni proprie detenute in portafoglio1 siano contabilizzate tra gli asset dell’attivo patrimoniale con conseguente iscrizione di una riserva di patrimonio netto di pari importo, resa indisponibile fino al mantenimento dei titoli in portafoglio da parte della società emittente.

In entrambi i casi, tuttavia, il fenomeno di presenta come “tipicamente” patrimoniale.

Tanto premesso, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che l’assegnazione successiva in conto dividendi, di azioni proprie ai soci è equiparata all’aumento gratuito del capitale, se l’importo di quest’ultimo è capiente per accogliere il nuovo ammontare. Diversamente si configura dividendo, soggetto alle ordinarie regole fiscali.

Viene altresì esposto un esempio numerico, che riproponiamo di seguito, per meglio chiarire la problematica:

1 Che non possono eccedere la quinta parte del capitale sociale ai sensi dell’articolo 2357, comma 3, del codice civile.

Si consideri una società che ha un capitale di 10.000, detiene azioni proprie di valore nominale pari a 100, iscritte al prezzo di acquisto di 1.000 con una riserva indisponibile di pari importo.

Se le azioni vengono assegnate ai soci (azzerando la riserva di 1.000), risulterà trasferito a capitale un importo di utili pari a 100 (valore nominale), mentre la restante parte di riserva azioni proprie (900) si considererà eliminata senza conseguenze.

Affinché l’operazione sia neutrale, occorre che il capitale sia versato almeno per un importo di 100.

Se invece il capitale fosse già stato incrementato con riserve per oltre 9.900 (ad esempio per 9.960; versato 40), l’eccedenza del valore nominale delle azioni proprie sul capitale versato (nell’esempio pari a 60 pari a 100 meno 40) costituirebbe un dividendo imponibile.

2. Risoluzione n. 13 del 7 febbraio 2012

Reverse charge – Cessione di dispositivi a circuito integrato

L’articolo 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, prevede l’applicazione del meccanismo della c.d. inversione contabile o reverse charge alle cessioni di:

“b)… apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all’articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, nonché dei loro componenti ed accessori;

c) personal computer e dei loro componenti ed accessori”. Concretamente la predetta misura è da applicarsi limitatamente a:

“a) telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;

b) dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale”.

Con risoluzione n. 36/E del 31 marzo 2011 è stato, altresì, precisato che ricadono “nell’ambito applicativo del reverse charge anche quei dispositivi comunque riconducibili ai concetti di Circuiti integrati elettronici di cui al codice NC 8542 3190 della nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune di cui all’allegato I del Regolamento CEE) n. 2658/87 del Consiglio”.

Con la presente Risoluzione viene ulteriormente chiarito, sulla scorta di un parere reso dall’Agenzia delle Dogane, che il sistema dell’inversione contabile deve essere esteso a microprocessori e unità centrali di elaborazione individuati, oltre che dal codice NC

85423190, anche dal codice 85423110, in quanto oggettivamente idonei ad essere installati in personal computer o apparati analoghi, a prescindere dalla loro effettiva destinazione ai predetti apparecchi e a prescindere dal fatto che siano destinati ad essere incorporati nei predetti apparecchi ovvero in altre apparecchiature (ad esempio, elettrodomestici).

3. Risoluzione n. 15 del 13 febbraio 2012

Versamento dell’IVA con periodicità trimestrale

Per effetto della disposizione di cui all’articolo 14 della legge n. 183/ 2011, dal 1° gennaio 2012, i limiti di volume d’affari che consentono ai contribuenti di minori dimensioni di effettuare le liquidazioni ed i versamenti dell’IVA con periodicità trimestrale anziché mensile, sono stati riallineati con quelli previsti per le imposte dirette.

In particolare è stato previsto un innalzamento delle stesse da 309.874,14 euro a 400mila euro, per le imprese che prestano servizi, e da 516.456,90 euro a 700mila euro, per le imprese che svolgono altre attività.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il parametro al quale collegare i nuovi limiti monetari è esclusivamente l’ammontare del volume d’affari, costituito dall’importo complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi poste in essere nell’anno.

E’ stato altresì, precisato che i contribuenti, che non superano le nuove soglie ed optano per la periodicità trimestrale, qualora evidenzino un saldo finale a debito, possono continuare ad effettuare il versamento del conguaglio:

1. entro il 16 marzo dell’anno successivo, maggiorando l’importo dovuto della percentuale dell’1%;

2. entro il termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione annuale unificata, se presentano tale tipo di dichiarazione (in tal caso, però, oltre alla percentuale dell’1% deve essere corrisposta l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese se il versamento del saldo viene eseguito dopo il 16 marzo).

4. Risoluzione n. 18 del 22 febbraio 2012

Detrazione Iva per spese su immobili abitativi destinati ad attività ricettiva

L’art. 19-bis1, lett. i), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 preclude la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta in relazione all’acquisto ed alla manutenzione di immobili abitativi.

L’indetraibilità dell’imposta riguarda i fabbricati abitativi che risultano tali secondo le risultanze catastali e, in linea generale, prescinde dall’utilizzo effettivo dei medesimi.

La preclusione non opera, in virtù di una specifica previsione contenuta nella norma, per le spese sostenute dalle imprese di costruzione, nonché da quelle che pongono in essere locazioni esenti che determinano l’applicazione del pro rata (artt. 19, c. 5 e 19-bis).

L’Amministrazione Finanziaria ha chiarito, tuttavia, che gli immobili abitativi, utilizzati dal soggetto passivo nell’ambito di un’attività di tipo ricettivo (gestione di case vacanze, affitto camere, etc.), che comporti l’effettuazione di prestazioni di servizi imponibili ad IVA, debbano essere trattati, a prescindere dalla classificazione catastale, alla stregua dei fabbricati strumentali per natura.

Ne consegue che le spese di acquisto e manutenzione relative ai suddetti immobili non risentono dell’indetraibilità, ammesso che gli stessi siano effettivamente utilizzati per lo svolgimento di attività ricettizia, ovvero se a tale utilizzazione risultino inequivocabilmente destinati.

******************************* Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Napoli, 5 marzo 2012

Dott.ssa Francesca Sanseverino

francescasanseverino@studiofiorentino.com

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@studiofiorentino.com

Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero

mauriziomoccaldi@studiofiorentino.com

DISCLAIMER

Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

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