FOCUS 6/12
RISOLUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE
dal 1° Agosto al 30 Settembre 2012
Indice degli argomenti:
1. Vendita di energia al GSE dal condominio
2. ‘Robin Tax’: Trattamento delle eccedenze e compilazione del modello Unico
3. Trattamento fiscale degli interessi corrisposti ad un soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia
4. Regime di forfetizzazione Iva della resa ex art. 74 ed art. 40 terzo e quarto comma
1. Risoluzione n. 84 del 10 agosto 2012
Vendita di energia al GSE del condominio
La risoluzione chiarisce i dubbi sollevati dal Gestore dei servizi energetici (Gse) riguardanti le modalità di tassazione degli impianti con potenza superiore ai 20 kW.
Le ipotesi per cui la vendita di energia generata da impianti fotovoltaici viene considerata attività commerciale erano già state individuate (circolare 46/E del 2007) nelle produzioni superiori ai 20 kW o nei casi in cui l’energia prodotta, anche se inferiore a tale misura, venisse ceduta totalmente alla rete del GSE.
Il caso in questione pone soluzione al caso di una cessione di energia da parte di un condominio.
Il condominio, rappresentando una particolare forma di entità di carattere amministrativo non può configurarsi come soggetto che svolge l’attività di produzione e vendita dell’energia.
Va perciò individuato a chi attribuire il reddito, tenendo presente, che anche in presenza del solo accordo verbale di esercitare un’attività commerciale, o con un comportamento idoneo a dimostrare l’intenzione di stipulare tale accordo, si può individuare una società di fatto.
Ne consegue che, a prescindere dalle modalità con cui si perfeziona l’intesa, è identificato un contratto sociale con la presenza dell’elemento oggettivo, il conferimento di beni e servizi finalizzato alla formazione di un fondo comune, e quello soggettivo, la comune intenzione di unirsi al fine di conseguire proventi.
Nel caso specifico, quindi l’unione di fatto tra condomini determina società commerciali da cui restano esclusi i condomini che non hanno approvato la decisione e che non traggono vantaggio dall’investimento.
La società di fatto “condominiale” che gestisce un impianto di produzione di energia è un soggetto commerciale, deve quindi emettere fattura al Gestore per l’elettricità immessa in rete e il Gse deve operare nei suoi confronti la ritenuta del 4%.
Anche ai fini dell’Iva, come per le imposte dirette, la società tra i condomini si manifesta come autonomo soggetto d’imposta ed è quindi tenuta alla presentazione delle dichiarazioni fiscali.
2. Risoluzione n. 87 del 14 settembre 2012
“Robin Tax”: Trattamento delle eccedenze pregresse e compilazione del modello UNICO
L’Agenzia delle Entrate risponde ad una società soggetta alla Robin Tax per l’anno 2010, ma non per il 2011, che chiedeva se l’eccedenza a credito derivante dalla dichiarazione precedente dovesse essere evidenziata nella sezione II del quadro RX o nella sezione XI-A del quadro RQ43 della dichiarazione relativa al 2011.
L’Amministrazione chiarisce che la sezione della dichiarazione in cui indicare il credito d’imposta dipende dall’uso che si vuole fare dell’eccedenza.
Per l’ufficio, le eccedenze se indicate nella sezione II del quadro RX, possono essere chieste a rimborso, compensate orizzontalmente fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva, ovvero cedute ai fini della compensazione dell’Ires.
La società che opta per una di queste ipotesi può riportare l’eccedenza nella sezione II del quadro RX senza compilare la sezione XI-A del quadro RQ.
L’eccedenza va invece indicata nella sezione XI-A del quadro RQ se, prevedendo di essere ancora assoggettato alla Tobin Tax, il contribuente volesse mantenere la possibilità di utilizzare l’eccedenza a scomputo della maggiorazione a debito eventualmente dovuta in futuro.
E’ appena il caso di precisare che, salvo l’invio di apposite dichiarazioni integrative, comportamenti differenti da quelli previsti da tali criteri non sono consentiti.
3 Risoluzione n. 89 del 25 settembre 2012
Trattamento fiscale degli interessi corrisposti a soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia
L’Agenzia delle Entrate, chiarisce il corretto trattamento fiscale da applicare agli interessi corrisposti da una società residente a un soggetto non residente e senza stabile organizzazione, per il tramite di una società fiduciaria.
Quest’ultima aveva stipulato per conto dei fiducianti dei contratti di finanziamento con istituti di credito esteri.
Con la sottoscrizione del contratto, aveva ottenuto una linea di credito con l’istituto bancario, produttiva di interessi, che la stessa fiduciaria doveva corrispondere per conto dei propri fiducianti.
La risoluzione ricorda che tutti i redditi di capitale percepiti da non residenti, inclusi quelli provenienti da attività commerciale senza stabile organizzazione, scontano la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.
Rimane in ogni caso ferma l’applicabilità delle convenzioni contro le doppie imposizioni nella misura in cui siano previste aliquote di tassazione in misura inferiore a quelle stabilite dalla normativa italiana.
La misura del prelievo, prima fissata al 12,50% è stata elevata al 20 per cento per i proventi divenuti esigibili dall’1 gennaio 2012.
Il punto principale da evidenziare è che la società fiduciaria agisce nell’ambito di un contratto, essa, infatti, pur operando per conto dei propri fiducianti, rappresenta la controparte negoziale di un finanziamento.
Di conseguenza, è la fiduciaria ad essere tenuta ad effettuare la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta sugli interessi corrisposti all’istituto di credito non residente.
In presenza di una convenzione contro le doppie imposizioni, precisa poi la risoluzione, la fiduciaria può applicare l’eventuale aliquota ridotta pari al 20%.
In questo caso la fiduciaria ha l’obbligo di conservare, per esibire a richiesta dell’Agenzia, la documentazione comprovante la residenza estera del soggetto e le condizioni per poter fruire dell’accordo.
Infine la società fiduciaria, è tenuta a rilevare e comunicare i trasferimenti di denaro superiori a 10mila euro conseguenti alla sottoscrizione del prestito, in base agli obblighi previsti dalle norme sul monitoraggio fiscale.
4. Risoluzione n. 90 del 25 settembre 2012
Regime della forfetizzazione Iva della resa ex art. 74, ed art. 40 terzo e quarto comma
L’Agenzia delle Entrate risponde in merito al trattamento ai fini Iva della vendita a distanza di giornali quotidiani da parte di un soggetto comunitario non identificato in Italia.
Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia, la società istante è una società inglese, priva di stabile organizzazione e di rappresentante fiscale in Italia, che, nella qualità di editrice, svolge attività di vendita a distanza di giornali quotidiani, in forma di abbonamento, a consumatori finali italiani.
I quesiti posti all’Agenzia riguardano:
– in caso di risposta positiva al primo quesito, il modo da seguire per calcolare l’ammontare delle operazioni imponibili e se possa essere utilizzato a tale scopo il valore forfetizzato delle cessioni dei giornali venduti;
– come calcolare la soglia pari a 35.000 Euro, prevista per le vendita a distanza, al superamento della quale sorgerebbe l’obbligo per la società che effettua la vendita di registrarsi in Italia o di provvedere alla nomina di un rappresentante fiscale.
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’obbligo di identificazione alla fine Iva, in capo al cedente comunitario, sorge al momento del superamento della soglia dei 35.000 Euro, calcolata sulla base dei corrispettivi effettivamente percepiti.
La soglia in questione, infatti, corrispondente al limite oltre il quale si deve applicare l’Iva del Paese di destinazione e non più l’Iva del Paese del fornitore, non può essere soggetta a “forfetizzazioni”.
Il soggetto comunitario, una volta identificato in Italia, dovrà versare l’Iva con il metodo del monofase, cioè l’imposta farà capo esclusivamente all’editore, sulla base del prezzo di vendita al pubblico.
Potrà applicare il meccanismo della resa forfettaria, ossia il meccanismo in base al quale l’imposta viene versata non in base alle copie effettivamente vendute, ma in rapporto al numero dei prodotti consegnati o spediti, ridotto della percentuale forfetizzata dell’80 %.
Infine, non essendosi realizzato un vero e proprio acquisto intracomunitario, l’istante non dovrà compilare gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.
******************************* Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Napoli, 10 ottobre 2012
Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
Dott. Maurizio Mestrallet
mauriziomestrallet@fiorentinoassociati.it
Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero
mauriziomoccaldi@fiorentinoassociati.it
DISCLAIMER
Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.
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