Principali Risposte dell’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile al 30 giugno 2025
Indice cronologico
1. RISPOSTA N.85 del 1° APRILE 2025
Accordo transattivo per la chiusura di una lite giudiziale – fuori campo iva – registro proporzionale
A cura del Dott. Mattia Rodriguez
2. RISPOSTA N.90 DEL 7 APRILE 2025
Bonus ai manager connessi alla vendita di partecipazione PEX – deducibilità proporzionale A cura del Dott. Fabrizio Fiorentino
3. RISPOSTA N.95 DEL 10 APRILE 2025
Carried interest senza rispetto della priorità di distribuzione ai soci e del periodo di possesso – non ammesso
A cura della Dott.ssa Annabella Arienzo
4. RISPOSTA N.110 DEL 16 APRILE 2025
Interessi passivi su finanziamenti concessi a società per acquisto di terreni su cui concedere il diritto di superficie – esclusione dal ROL – non sussiste
A cura del Dott. Mattia Rodriguez
5. RISPOSTA N.115 DEL 17 APRILE 2025
Detrazione IVA su fatture non registrate e IVA non riportata in dichiarazione – effetti
A cura della Dott.ssa Annabella Arienzo
6. RISPOSTA N.121 DEL 29 APRILE 2025
Liquidazione IVA di gruppo – scissione parziale proporzionale a beneficiaria neo costituita – adesione possibile.
A cura del Dott. Antonio Maria Fiorentino
7.RISPOSTA N.124 DEL 30 APRILE 2025
Scissione totale non proporzionale di società semplice in comunione a favore di neocostituite – elusività esclusa – imposta sulla divisione
A cura del Dott. Fabrizio Fiorentino
8.RISPOSTA N.126 DEL 30 APRILE 2025
Affitto di ramo di azienda immobiliare – Imposta di registro fissa solo in sede d’atto e non anche annualmente
A cura del Dott. Fabrizio Fiorentino
9. RISPOSTA N.131 DEL 13 MAGGIO 2025
Tassazione dei dividendi di fonte estera – Paesi a fiscalità privilegiata – Marocco
A cura della Dott.ssa Annabella Arienzo
10. RISPOSTA N. 133 DEL 14 MAGGIO 2025
Cessione di diritto di usufrutto e di nuda proprietà a soggetti diversi – unica cessione – non sussiste
A cura del Dott. Fabrizio Fiorentino
11. RISPOSTA N.134 DEL 15 MAGGIO 2025
Fusione per incorporazione – utilizzo crediti edilizi della fusa da parte della incorporante – ammesso
A cura del Dott. Mattia Rodriguez
12. RISPOSTA N.135 DEL 14 MAGGIO 2025
La gestione fiscale delle minusvalenze e delle plusvalenze da cripto-attività.
A cura del Dott. Antonio Maria Fiorentino
13. RISPOSTA N.137 DEL 20 MAGGIO 2025
Plusvalenza su vendita di immobile 110%, acquistato da soggetto che aveva optato per la cessione del credito d’imposta e non per la detrazione fiscale – regole ordinarie del quinquennio
A cura del Dott. Antonio Maria Fiorentino
14. RISPOSTA N. 144 DEL 28 MAGGIO 2025
Ritenuta su dividendi corrisposti da società italiana ad un Trust estero – sussiste – esenzione della plusvalenza da cessione della partecipazione nella società – ammessa
A cura della Dott.ssa Annabella Arienzo
15. RISPOSTA N.152 DEL 10 GIUGNO 2025
Esenzione IVA per la prestazione complessa nell’ambito del Buy Now Pay Later (PNBL) – sussiste
A cura del Dott. Giuseppe Morra
16. RISPOSTA N.155 DEL 12 GIUGNO 2025
Gruppo IVA – Rimborso IVA beni ammortizzabili ”per opere realizzate su beni di terzi” – ammesso
A cura del Dott. Mattia Rodriguez
17. RISPOSTA N.159 DEL 18 GIUGNO 2025
Esclusione dell’IVA su locazione finanziaria di una imbarcazione – calcolo dei giorni di stazionamento all’estero – ormeggio duraturo estero – non rileva
A cura del Dott. Giuseppe Morra
18. RISPOSTA N. 170 DEL 24 GIUGNO 2025
Imposta sulle successioni nelle attribuzioni da un trust ad altri trust con medesimi beneficiari – sussiste.
A cura del Dott. Giuseppe Morra
1. Risposta n.85 del 1° aprile 2025
Accordo transattivo per la chiusura di una lite giudiziale – fuori campo iva – registro proporzionale
A cura del Dott. Mattia Rodriguez
L’istante è un soggetto subentrato nei rapporti di una società (“Beta”), inclusi i giudizi ancora pendenti. Tra questi, vi era un procedimento civile in fase di appello, instaurato per il risarcimento di danni già in parte liquidati da una compagnia assicurativa.
In primo grado, la società originaria era stata condannata al pagamento di una somma risarcitoria, coperta quasi integralmente dall’assicurazione.
In appello, la controparte aveva proposto un appello incidentale per ottenere ulteriori importi, mentre l’istante – in qualità di successore della società convenuta – aveva interesse a chiudere definitivamente la controversia.
Le parti hanno negoziato una transazione giudiziale che prevedeva: da un lato, la rinuncia della controparte all’appello incidentale e la conferma del riconoscimento del credito risarcitorio già corrisposto dall’assicuratore; dall’altro, l’impegno dell’istante a versare ulteriori 20.000 euro, non alla parte direttamente, ma al suo legale, a titolo di contributo per le spese legali sostenute.
L’istante ha richiesto chiarimenti se tale pagamento debba essere trattato come corrispettivo soggetto a IVA (in quanto erogato a favore di un professionista) o se, invece, rientri nell’ambito della transazione come pattuizione accessoria non imponibile, con conseguente applicazione della sola imposta di registro.
L’Agenzia delle Entrate ha escluso che tale somma rientri nell’ambito oggettivo dell’IVA, ritenendo che non rappresenti un corrispettivo per una prestazione di servizi, bensì un elemento dell’accordo volto a chiudere la lite.
Quanto all’imposta di registro, l’Amministrazione ha chiarito l’applicazione dell’aliquota proporzionale del 3% sulla base imponibile costituita esclusivamente dall’importo di
20.000 euro, escludendo che rilevi il valore dell’intera controversia o il credito originario.
L’Ade ha confermato che in presenza di accordi transattivi giudiziali che comportano un obbligo di pagamento specifico, l’IVA non trova applicazione, mentre si rende dovuta l’imposta di registro proporzionale sulla somma pattuita.
2. Risposta n.90 del 7 aprile 2025
Bonus ai manager connessi alla vendita di partecipazione PEX – deducibilità proporzionale
A cura del Dott. Fabrizio Fiorentino
ALFA (“Società”) è una società quotata, che gestisce un portafoglio di partecipazioni con una visione di lungo periodo.
A partire dall’esercizio 2023, ALFA ha adottato un nuovo piano di incentivazione (di seguito, il “Piano”), rivolto al management, con l’obiettivo di premiare il contributo apportato alla creazione di valore.
Il Piano e il relativo Regolamento sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione e ha una durata rinnovabile annualmente, salvo diversa decisione del Consiglio.
Il Piano prevede l’erogazione di un bonus straordinario al verificarsi di specifici eventi, denominati “Eventi di liquidità”, come:
la cessione totale o parziale di partecipazioni;
la quotazione di una società partecipata su mercati regolamentati o multilaterali, italiani o esteri.
Il bonus rappresenta una componente variabile della retribuzione, subordinata al verificarsi di questi eventi e condizionata al fatto che il rapporto di lavoro con ALFA sia ancora in essere alla data dell’erogazione.
Il riconoscimento del premio è subordinato al raggiungimento di un rendimento minimo del 10% sull’investimento effettuato. Se questo rendimento viene superato, si parla di “extra performance”.
Sulla base di tale extra performance:
si calcola un importo complessivo da ripartire tra i beneficiari (il cosiddetto “Bonus Pool”);
la percentuale del Bonus Pool varia in funzione dell’importo investito nella società partecipata:
– 3% dell’extra performance per investimenti superiori a una certa soglia;
– 5% per quelli inferiori.
I singoli beneficiari ricevono una quota del Bonus Pool proporzionale al loro ruolo in azienda e al grado di responsabilità, con percentuali fisse predefinite.
Nel corso del 2023, ALFA ha ceduto la propria partecipazione nel capitale sociale della società capogruppo e tale operazione, ha costituito un evento di liquidità in base al Regolamento del Piano, determinando l’ammontare del Bonus Pool da ripartire tra i beneficiari.
Tuttavia, alla chiusura dell’esercizio 2023, i premi non risultavano ancora erogati e ALFA ha semplicemente rilevato in bilancio un credito nei confronti dei beneficiari.
Con riferimento alla contabilizzazione, la società, che redige il bilancio secondo i principi IAS/IFRS, ha evidenziato che il premio stanziato in bilancio è stato scomputato direttamente dalla plusvalenza realizzata sulla cessione della partecipazione.
Tale impostazione è stata ritenuta dalla Società conforme allo IAS 1, che consente la compensazione tra componenti economiche, purché accompagnata da adeguata informativa per assicurare la trasparenza e la comprensione dell’impatto dell’operazione sul bilancio.
In questo contesto, ALFA ha chiesto chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei premi attribuiti (o da attribuire in futuro) ai manager beneficiari del Piano.
In particolare, si chiede:
se tali somme possano essere interamente dedotte ai fini IRES, alla luce degli articoli 95, 109, comma 5, e 86, comma 2 del TUIR;
e se tale deducibilità sia compatibile con il regime PEX che si applica alla plusvalenza generata dalla cessione della partecipazione.
Secondo ALFA S.p.A., i premi corrisposti nell’ambito del Piano di incentivazione costituiscono a tutti gli effetti spese per il personale, e quindi componenti negativi di reddito interamente deducibili ai fini IRES, anche nel caso in cui tali premi siano legati a operazioni che generano plusvalenze esenti.
Inoltre, i premi non sono collegati direttamente all’operazione di cessione della partecipazione (a differenza, ad esempio, degli oneri accessori di diretta imputazione) e non rappresentano costi strumentali o indispensabili per il realizzo della plusvalenza.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la normativa fiscale italiana prevede che, in caso di cessione di partecipazioni che beneficiano del regime PEX, i costi specificamente connessi alla cessione non siano deducibili, a meno che non riducano direttamente il valore della plusvalenza tassabile.
Per esempio, le spese direttamente collegate alla vendita, come perizie, consulenze, spese notarili, e simili, sono deducibili solo in proporzione alla parte di plusvalenza tassata.
Nel caso specifico analizzato, i premi corrisposti ai dipendenti sono stati contabilizzati riducendo direttamente la plusvalenza e questo dimostra un collegamento diretto con l’operazione di cessione e quindi oneri collegati direttamente alla cessione.
Infatti le modalità e i criteri di contabilizzazione dei Premi corrisposti e da corrispondere ai Beneficiari in forza del Piano di incentivazione adottati in sede di determinazione della plusvalenza, tramite rilevazione dell’ammontare del ”Premio” a diretta riduzione della stessa, denotano l’esistenza di un legame ”non indistinto” con la realizzazione della plusvalenza esente.
Quindi i ”Premi” contabilizzati direttamente ad abbattimento dei corrispettivi della cessione medesima devono, infatti, comunque ritenersi deducibili in misura corrispondente alla misura della tassazione subita dalla plusvalenza.
3. Risposta n.95 del 10 aprile 2025
Carried interest senza rispetto della priorità di distribuzione ai soci e del periodo di possesso – non ammesso
A cura della Dott.ssa Annabella Arienzo
La società Istante ha promosso un piano di incentivazione (MIP) destinato ai manager da attuare mediante l’aumento di capitale e l’emissione di nuove azioni dotate di diritti patrimoniale rafforzati. Tali strumenti attribuiscono sia diritti proporzionali alla partecipazione al capitale sociale, sia altri diritti (carried interest) e sono subordinati al verificarsi degli eventi di liquidità e/o di valorizzazione della società.
A tal fine l’Istante chiede se i proventi derivanti da questi strumenti si possano qualificare come redditi di natura finanziaria, anche in assenza del requisito della postergazione rispetto all’effettiva remunerazione degli altri soci in misura pari al capitale investito e se possano avere un tasso minimo di rendimento predeterminato.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’art. 60, DL 50/2017 prevede una presunzione legale assoluta di natura finanziaria dei proventi da carried interest percepiti da manager e amministratori, al verificarsi congiuntamente di tali requisiti:
a. l’investimento minimo deve essere pari almeno all’1% del patrimonio netto o dell’investimento complessivo;
b. i proventi devono essere distribuiti solo dopo la distribuzione agli altri soci e devono essere dotati di un rendimento minimo (hurdle rate);
c. tali strumenti devono essere detenuti per almeno cinque anni (salvo cambio di controllo).
La ratio è l’allineamento di interessi tra manager e investitori, i quali devono garantire che i proventi siano effettivamente riconducibili a un investimento di rischio.
L’Amministrazione finanziaria ha rilevato che nel caso di specie, non risultano rispettati i requisiti b. e c. in quanto la postergazione è solo virtuale (assenza di effettiva distribuzione prioritaria agli altri soci) ed il lock-up statutario (fissato in tre anni) è inferiore al quinquennio previsto dalla normativa.
Per tale ragione il mancato rispetto dei requisiti dell’art. 60 DL 50/2017 comporta la riqualificazione dei proventi come redditi di lavoro.
4. Risposta n.110 del 16 aprile 2025
Interessi passivi su finanziamenti concessi a società per acquisto di terreni su cui concedere il diritto di superficie – esclusione dal ROL – non sussiste
A cura del Dott. Mattia Rodriguez
Il caso ha riguardato una società, di seguito l’istante, che aveva acquistato terreni ricorrendo a finanziamenti ipotecari.
Su tali terreni l’istante intendeva costituire, diritti di superficie in favore di operatori del settore delle energie rinnovabili, i quali avrebbero installato impianti fotovoltaici in cambio del pagamento di un canone periodico.
L’istante ha chiesto se gli interessi passivi sui mutui ipotecari contratti per l’acquisto dei terreni potessero beneficiare della piena deducibilità prevista dall’art. 1, comma 36, della legge 244/2007, che riconosce l’esclusione dal meccanismo del ROL di cui all’art. 96 del TUIR per gli interessi relativi a finanziamenti ipotecari destinati a immobili concessi in locazione.
Secondo l’Agenzia, l’agevolazione è applicabile solo se sussistono due condizioni: il mutuo deve essere garantito dall’immobile stesso e quest’ultimo deve essere effettivamente destinato alla locazione.
La locazione, infatti, rappresenta l’unico utilizzo espressamente indicato dal legislatore per accedere alla deduzione integrale.
Per questo motivo, la fattispecie esaminata non può rientrare nell’ambito della norma: la concessione del diritto di superficie costituisce un diritto reale di godimento, disciplinato dagli artt. 952-956 c.c., e non equivale a un rapporto di locazione.
L’Agenzia ha inoltre escluso che possano trovare applicazione i chiarimenti contenuti nella risposta a interpello n. 435/2019, in cui era stata riconosciuta un’assimilazione tra superficie e locazione unicamente sotto il profilo contabile, per garantire il corretto rispetto del principio di competenza nella rilevazione dei canoni.
5. Risposta n. 115 del 17 aprile 2025
Detrazione IVA su fatture non registrate e IVA non riportata in dichiarazione – effetti
A cura del Dott.ssa Annabella Arienzo
L’istante, con riferimento ad alcune fatture di acquisto ricevute nell’anno di imposta 2023, non aveva registrato tali fatture né nei registri iva dell’anno 2023, nè nel sezionale iva relativo alle fatture ricevute nel 2023 e registrate nel 2024 (entro il termine di presentazione della dichiarazione iva per l’anno 2023; pertanto l’iva su tali fatture pur essendo detraibile non è stata inserita nella dichiarazione iva per l’anno 2023 per mero errore materiale.
A tal riguardo, la società ha chiesto chiarimenti sulle modalità per recuperare la detrazione dell’IVA e sulle eventuali sanzioni amministrative connesse.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che ai sensi dell’art. 25 del DPR 633/72, le fatture devono essere annotate prima della liquidazione periodica in cui si esercita il diritto alla detrazione, e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale
relativa all’anno di ricezione della fattura.
Tale obbligo ha funzione di controllo e accertamento, e non comporta la decadenza automatica del diritto alla detrazione.
L’art. 57 DPR 633/72 prevede che il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi mediante la dichiarazione integrativa, confermato dalla circolare n. 1/2018, la quale non condiziona questa facoltà alla tempestiva registrazione della fattura.
La dichiarazione integrativa può essere utilizzata solo se, pur avendo ricevuto e registrato correttamente la fattura, il contribuente non ha esercitato tempestivamente il diritto alla detrazione per mero errore.
Pertanto è possibile esercitare il diritto alla detrazione mediante il ricorso all’istituto della dichiarazione integrativa, disciplinato dall’articolo 8, comma 6-bis, nella sola ipotesi in cui il contribuente, pur avendo ricevuto e registrato la fattura di acquisto, adempimento propedeutico all’esercizio del diritto alla detrazione, per mero errore, non abbia esercitato tale diritto tempestivamente.
6. Risposta n.121 del 29 aprile 2025
Liquidazione IVA di gruppo – scissione parziale proporzionale a beneficiaria neo costituita – adesione possibile.
A cura del Dott. Antonio Maria Fiorentino
La Società Istante (di seguito “Società” o “Istante”) è a capo di un gruppo societario costituito da undici società e ha aderito alla procedura di liquidazione dell’IVA di Gruppo, ai sensi dell’articolo 73, ultimo comma, D.P.R. 633/1972 (di seguito “Decreto IVA”).
Nel corso del 2024 BETA, società controllata partecipante alla liquidazione IVA di Gruppo, si è scissa parzialmente e proporzionalmente, con attribuzione di parte del proprio patrimonio a GAMMA, beneficiaria di nuova costituzione.
L’Istante ha precisato che ante scissione, il controllo esercitato su BETA era all’80%, e che a seguito dell’operazione, sia BETA che GAMMA sono controllate all’80% dalla Società.
La richiesta dell’Istante è sapere se può includere, a partire dal 2025, anche la società GAMMA nella liquidazione IVA di Gruppo, a prescindere dal rispetto del requisito temporale (ovvero il controllo dal 1° luglio dell’anno solare precedente a quello di accesso alla procedura).
L’AGE ha risposto confermando la possibilità per l’Istante di far aderire al regime di liquidazione IVA di Gruppo 2025 la società GAMMA, a prescindere dal rispetto del vincolo temporale.
Ciò in quanto il reale perimetro IVA di Gruppo non si è modificato a seguito della suddetta operazione straordinaria, i rapporti di controllo sono rimasti superiori al 50% anche a seguito dell’operazione di riorganizzazione societaria che non ha tra l’altro alcun connotato di operazione di occasionalità e temporaneità per fini elusivi o fraudolenti.
7. Risposta n.124 del 30 aprile 2025
Scissione totale non proporzionale di società semplice in comunione a favore di
neocostituite – elusività esclusa – imposta sulla divisione
A cura del Dott. Fabrizio Fiorentino
L’operazione soggetta a interpello riguarda una scissione totale non proporzionale di una società semplice, partecipata in comunione tra i tre eredi del fondatore defunto, e con la presenza di un socio d’opera.
L’Istante ritiene che l’operazione descritta, non integri alcuna ipotesi di abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10-bis della Legge n. 212 del 2000 e sottolinea che la scelta dello strumento della scissione rispetto ad alternative giuridicamente percorribili — come, ad esempio, la liquidazione con assegnazione diretta dei beni — non determinerebbe un trattamento fiscale più favorevole.
Infatti, per le società semplici, le assegnazioni non costituiscono operazioni realizzative ai fini delle imposte dirette (a differenza di quanto accade per le società commerciali, per le quali l’art. 86, comma 1, lett. c), TUIR prevede l’imponibilità).
L’assegnazione di partecipazioni non costituisce una cessione a titolo oneroso e pertanto non rientra tra le plusvalenze disciplinate dall’art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR;
Per i soci, il reddito da partecipazione eventualmente prodotto in sede di assegnazione non rappresenta una categoria reddituale autonoma, ma assume la natura del reddito da cui trae origine.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per integrare una fattispecie abusiva, è necessaria la compresenza dei tre presupposti previsti dalla norma: vantaggio fiscale indebito, assenza di sostanza economica, essenzialità del vantaggio fiscale nell’operazione.
Nel caso specifico, a seguito della scissione:
ogni erede deterrà il 100% del capitale di una delle tre nuove società semplici;
il socio d’opera parteciperà in ciascuna beneficiaria senza apportare capitale, ma con l’impegno a fornire una prestazione (attualmente non ancora svolta);
non sono previsti conguagli in denaro o natura tra i soci.
L’Agenzia, osserva quindi che la scissione di una società semplice, non è fiscalmente assimilabile a quella di una società d’impresa, e quindi non trova applicazione l’art. 173 del TUIR;
Tuttavia, non si configura neanche un evento impositivo ai fini dell’art. 67 TUIR, in quanto non si realizza alcuna cessione a titolo oneroso poiché le partecipazioni permangono con lo stesso valore fiscalmente riconosciuto e non vi è assegnazione di beni che possa integrare una plusvalenza.
Dunque, la scissione, nei termini prospettati, non determina alcun vantaggio fiscale indebito, trattandosi di un’operazione fiscalmente neutra o irrilevante sia per la società scissa che per i soci.
L’Agenzia ha colto l’occasione per segnalare un ulteriore effetto giuridico dell’operazione, rilevante ai fini delle imposte indirette: lo scioglimento della comunione ereditaria sulla quota totalitaria della società semplice originaria.
In effetti, la scissione determina la fine dello stato di contitolarità tra i tre eredi, ciascuno dei quali riceve, attraverso la partecipazione totalitaria in una delle beneficiarie, una porzione distinta del patrimonio comune.
Pertanto, ai fini dell’imposta di registro, si applica la disciplina della divisione ereditaria.
Tale atto di divisione ha natura dichiarativa, in quanto non comporta un trasferimento vero e proprio ma una ricostruzione delle quote individuali già spettanti per successione e quindi è soggetto all’aliquota proporzionale dell’1%, ai sensi dell’art. 3 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR 131/1986.
8. Risposta n.126 del 30 aprile 2025
Affitto di ramo di azienda immobiliare – Imposta di registro fissa solo in sede d’atto e non anche annualmente
A cura del Dott. Fabrizio Fiorentino
La Società Istante (di seguito “Società”) ha riferito di avere affittato il proprio ramo d’azienda avente ad oggetto lo svolgimento di attività di bar e ristoro e tale contratto è caratterizzato da una componente immobiliare prevalente il cui valore è pari al 75% del totale dell’azienda affittata.
L’istante ha specificato che in sede di registrazione del contratto è stata pagata un’imposta di registro in misura fissa e proporzionale.
A tal proposito ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se per le successive annualità andrebbe pagata oltre all’imposta proporzionale, anche l’imposta fissa.
A suo parere l’istante ritiene che tale imposta in misura fissa non debba essere pagata anche per le annualità successive dove sarà dovuta solo l’imposta proporzionale.
L’Agenzia ha risposto in senso favorevole al contribuente, chiarendo che: l’imposta fissa in misura pari a 200 euro, prevista dall’art. 40 del TUR, è dovuta una sola volta, al momento della registrazione iniziale dell’atto.
Essa ha natura di imposta d’atto e non è legata agli effetti economici o al valore del contratto, e rappresenta il corrispettivo per il servizio di registrazione offerto dallo Stato.
Quindi le successive annualità, assoggettate all’imposta proporzionale dell’1% sulla componente immobiliare, non richiedono l’ulteriore versamento dell’imposta fissa.
9. Risposta n.131 del 13 maggio 2025
Tassazione dei dividendi di fonte estera – Paesi a fiscalità privilegiata – Marocco
A cura della Dott.ssa Annabella Arienzo
Nel 2024 la società Istante ha incassato dividendi da Alfa, società estera con sede in Marocco in cui detiene una partecipazione di minoranza. Gli utili distribuiti non erano stati assoggettati a imposta sul reddito delle società in Marocco, in quanto Alfa beneficiava (e
beneficia) di una esenzione quinquennale (valida fino al 2025).
Inoltre, in base a un regime transitorio, i dividendi dal Marocco sono soggetti a ritenute alla fonte differenziate: 15% per utili realizzati fino al 2022, 13,75% per utili del 2023 e 10% per utili prodotti a partire dal 2024.
A tal fine l’istante ha chiesto i seguenti chiarimenti:
1. se i dividendi ricevuti debbano considerarsi provenienti da un Paese a fiscalità privilegiata;
2. se, nel determinare il livello nominale di tassazione italiana, occorra considerare anche l’IRAP oltre all’IRES;
3. se, nel calcolo della tassazione estera, debbano essere incluse anche le ritenute sui dividendi.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che in assenza di controllo, i regimi fiscali di Stati extra- UE (o non SEE con accordo di scambio informazioni) si considerano privilegiati se il livello nominale di tassazione è inferiore al 50% dell’IRES italiana.
In caso di controllo, la percentuale si calcola sulla tassazione effettiva.
Poiché in Marocco l’imposizione societaria risulta inferiore al 50% dell’IRES italiana (24%), i dividendi percepiti devono qualificarsi come provenienti da un Paese a fiscalità privilegiata e sono, quindi, soggetti a tassazione integrale in Italia.
Restano tuttavia possibili le esimenti previste dal TUIR:
esclusione del 95% del dividendo (tassazione al 5%) se si dimostra l’assenza di localizzazione artificiosa dei redditi (art. 47-bis, comma 2, lett. b);
esclusione del 50% se si prova lo svolgimento di un’attività economica effettiva da parte della partecipata estera (art. 47-bis, comma 2, lett. a).
Infine, l’Agenzia ha chiarito che, per determinare il livello nominale di tassazione interna, rileva solo l’IRES (24%), con esclusione di IRAP e addizionali
Ai sensi dell’art. 165 TUIR, rimane in ogni caso applicabile il credito d’imposta per le imposte assolte all’estero.
10. Risposta n. 133 del 14 maggio 2025
Cessione di diritto di usufrutto e di nuda proprietà a soggetti diversi – unica cessione – non sussiste
A cura del Dott. Fabrizio Fiorentino
Due contribuenti, coniugati in regime di separazione legale dei beni, sono comproprietari al 50% di un immobile e intendono cedere separatamente e contestualmente la nuda proprietà a un soggetto e il diritto di usufrutto a un altro.
In tale fattispecie, chiedono se la cessione separata dei due diritti deve essere considerata
unitariamente (unica cessione della piena proprietà frazionata) oppure ciascun trasferimento va trattato distintamente, con applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. h) per l’usufrutto (diritto reale di godimento) e dell’art. 67, comma 1, lett. b) per la nuda proprietà (diritto reale di proprietà).
L’Agenzia non condivide la soluzione degli Istanti, ritenendo che i due negozi giuridici sono distinti e autonomi sotto il profilo civilistico e quindi devono essere trattati separatamente anche ai fini fiscali.
Quindi in caso di trasferimento con unico atto ma a soggetti diversi (usufrutto e nuda proprietà), si configura un collegamento negoziale, ma non un’unicità causale, pertanto ogni cessione ha autonomia fiscale.
11. Risposta n.134 del 15 maggio 2025
Fusione per incorporazione – utilizzo crediti edilizi della fusa da parte della incorporante – ammesso
A cura del Dott. Mattia Rodriguez
Nel caso prospettato, la società Alfa (di seguito “l’istante”), ha incorporato la società Omega e ha richiesto se i crediti d’imposta spettanti a Omega possano essere utilizzati in compensazione dalla società risultante dopo l’operazione di fusione.
L’Amministrazione ha risposto affermativamente: i crediti vengono trasferiti all’incorporante ex art. 2504-bis c.c. e art. 172, comma 4, del TUIR, senza che ciò costituisca una nuova cessione imponibile.
Ciò significa che Alfa potrà impiegare tali crediti per compensare propri debiti tributari, a condizione che l’operazione di compensazione avvenga con riferimento ai debiti propri dell’incorporante.
Inoltre, il trasferimento dei crediti non deve essere interpretato come una cessione soggetta a imposte, ma come uno “scorrimento” delle posizioni preesistenti nell’ambito dell’operazione straordinaria.
12. Risposta n.135 del 14 maggio 2025
La gestione fiscale delle minusvalenze e delle plusvalenze da cripto-attività.
A cura del Dott. Antonio Maria Fiorentino
L’Istante (di seguito anche “Società”) è una PMI innovativa iscritta nel Registro Operatori Valute Virtuali ed attraverso la propria piattaforma di scambio fornisce prodotti e servizi riguardo le cripto-attività, come servizi di exchange, stocking e custodial wallet.
Nel corso del 2025 l’Istante intende consentire ai clienti di optare, in quanto operatore finanziario, per il regime amministrato relativamente alla tassazione delle plusvalenze e di altri proventi da cripto-attività, nei seguenti casi:
1. Il cliente trasferisce le proprie cripto-valute verso un self custodial wallet di sua proprietà.
2. Il cliente trasferisce le proprie cripto-valute verso un wallet di sua proprietà
detenuto presso un altro exchange.
3. Il cliente revoca l’opzione per il regime del risparmio amministrato.
4. La Società riceve depositi in cripto-valute provenienti da altri wallet intestati ai clienti stessi o a soggetti terzi.
La Società ha chiesto come determinare correttamente il costo di acquisto delle cripto- valute. L’AGE ha risposto ai quesiti elencati in questi termini:
Relativamente ai punti 1 e 2, la Società non ha compiti di quantificazione della plusvalenza, soltanto se, in caso di trasferimento di cripto-attività, viene fornita dal contribuente una documentazione idonea a provare la titolarità del wallet o self custodial wallet di destinazione.
Per quanto riguarda il punto 3, l’Istante sarà sostituto di imposta fino al 31 dicembre dell’anno di revoca, con annessa comunicazione al cliente dei valori delle sue cripto-attività.
Se emergeranno minusvalenze, dovrà indicare il periodo in cui le stesse sono state realizzate, e potranno essere compensate con successive plusvalenze fino al quarto periodo di imposta successivo.
Infine, in merito al punto 4, l’AGE ha risposto che per tale fattispecie, in assenza di documentazione oggettiva sul costo di acquisto, il valore fiscale da attribuire alle cripto- attività in ingresso è pari a zero.
Inoltre l’AGE ha chiarito che in riferimento ai valori, non sono ammesse dichiarazioni sostitutive del cliente.
L’intermediario deve determinare il corretto valore di carico solo sulla base di evidenze documentali, come contabili bancarie, ricevute di acquisto o certificazioni di precedenti intermediari.
Per quanto riguarda il criterio da adottare per la determinazione della plusvalenza nell’ambito del regime amministrato, l’AGE ha confermato l’obbligo di utilizzare il criterio del costo medio ponderato per ciascuna categoria di cripto-attività.
L’intermediario dovrà quindi aggiornare il valore medio in presenza di nuovi acquisti, a prescindere dal prezzo di vendita delle singole operazioni, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26 per cento.
13. Risposta n.137 del 20 maggio 2025
Plusvalenza su vendita di immobile 110%, acquistato da soggetto che aveva optato per la cessione del credito d’imposta e non per la detrazione fiscale – regole ordinarie del quinquennio
A cura del Dott. Antonio Maria Fiorentino
L’Istante acquistato da una impresa di costruzione un immobile, beneficiando delle detrazioni “Super Sismabonus”, come ha previsto l’articolo 16, co.1-septies, D.L. 34/2020, e di aver esercitato l’opzione per la cessione del credito corrispondente alla predetta
detrazione.
In caso di futura vendita del suddetto immobile, l’Istante ha chiesto di sapere se si configura una plusvalenza ai sensi dell’articolo 67, co,1, lett. b-bis del TUIR, ovvero plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente abbia eseguito gli interventi agevolati che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione, e se quindi il costo di acquisto dell’immobile debba essere decurtato del credito di imposta corrispondente alla detrazione medesima.
L’AGE ha chiarito che la norma riguarda solo agli immobili sui quali sia stato il cedente a eseguire gli interventi agevolati, e che genera una plusvalenza imponibile ai sensi della nuova disposizione solo l’ipotesi di prima cessione dell’immobile interessato da interventi ammessi al Superbonus, mentre non rileva in tal senso la successiva rivendita del bene.
In conclusione, la successiva rivendita da parte dell’Istante non rientra nel perimetro applicativo dell’art. 67 comma 1 lett. b-bis) del TUIR.
14. Risposta n. 144 del 28 maggio 2025
Ritenuta su dividendi corrisposti da società italiana ad un Trust estero – sussiste – esenzione della plusvalenza da cessione della partecipazione nella società – ammessa
A cura della Dott.ssa Annabella Arienzo
L’Istante, persona fisica, residente in Italia ha istituito un trust regolato da legge straniera (inglese) con trustee localizzato a Malta, e tramite tale trust, detiene una partecipazione non qualificata in una società residente in Italia, chiede di sapere se:
1. i dividendi distribuiti dalla società italiana al trust possano beneficiare dell’aliquota ridotta dell’1,20% prevista dall’art. 27, comma 3-ter, del DPR 600/1973;
2. le plusvalenze derivanti da eventuale cessione della partecipazione nella società italiana siano esenti da imposizione in base all’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 461/1997.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la norma agevolativa richiede che il soggetto che riceve i dividendi, sia una “società” di diritto di Stato membro UE/SEE, soggetta ad imposta sulle società, inclusa nella “white list” e conformemente alla c.d. Direttiva madre-figlia (Direttiva 2011/96/UE).
Per quanto riguarda i dividendi non è possibile applicare l’aliquota ridotta dell’1,20%, in quanto il trust, pur essendo fiscalmente equiparato a una società maltese, non ha forma legale di “società”, né viene classificato come tale nella normativa nazionale di recepimento, e per tale ragione non riveste forma giuridica societaria.
Di conseguenza, i dividendi corrisposti dalla società italiana al trust restano assoggettati alla ritenuta ordinaria del 26%.
Per quanto riguarda le plusvalenze, l’Agenzia ha invece riconosciuto la possibilità di applicare il regime di esenzione alla cessione della partecipazione italiana detenuta dal trust estero, a condizione che siano rispettati i requisiti:
lo Stato di residenza del trust (o di soggetto estero che realizza la plusvalenza) sia
incluso nella “white list” ovvero assicuri adeguato scambio di informazioni;
il soggetto estero sia effettivamente soggetto a imposta sulle società (o comunque a imposta diretta) secondo l’ordinamento dello Stato di residenza.
Nel caso in esame, l’Agenzia ha riconosciuto l’applicabilità del regime di esenzione, in quanto il trust è domiciliato fiscalmente a Malta (Paese White List), è riconosciuto come forma societaria nel Paese di residenza, e come tale è assoggettato alla normativa maltese.
15. Risposta n.152 del 10 giugno 2025
Esenzione IVA per la prestazione complessa nell’ambito del Buy Now Pay Later (PNBL) – sussiste
A cura del Dott. Giuseppe Morra
Una società offre un pacchetto articolato di prestazioni: da un lato la gestione dei pagamenti dilazionati, attraverso funzioni assimilabili a quelle di un istituto di pagamento, e dall’altro una serie di servizi di natura tecnologica e di marketing, messi a disposizione dei “Merchant” per ottimizzare le vendite e fidelizzare i clienti, secondo il modulo Buy Now Pay Later (BNPL).
L’interrogativo posto è se il corrispettivo dovesse essere trattato come soggetto a IVA ordinaria, data la presenza di servizi non strettamente finanziari, o se potesse beneficiare dell’esenzione prevista per le operazioni di pagamento e di acquiring.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la prestazione deve essere considerata unitaria.
In altre parole, non si tratta di una somma di servizi distinti, bensì di un’unica prestazione complessa che, pur articolata in componenti diverse, è caratterizzata da un elemento principale: il servizio finanziario.
Questo elemento viene considerato il nucleo essenziale dell’operazione, al quale le altre componenti – come la piattaforma tecnologica e i servizi di marketing – risultano accessorie o comunque funzionalmente strumentali.
Ne consegue che l’intero corrispettivo può beneficiare dell’esenzione IVA, senza necessità di scomporre artificialmente la prestazione e applicare regimi differenziati alle varie parti.
16. Risposta n.155 del 12 giugno 2025
Gruppo IVA – Rimborso IVA beni ammortizzabili ”per opere realizzate su beni di terzi” – ammesso
A cura del Dott. Mattia Rodriguez
Il Gruppo istante opera nel settore delle energie rinnovabili e include società con funzioni complementari: progettazione, costruzione e manutenzione degli impianti, oltre ad altre che li acquisiscono in regime di neutralità IVA, trattandosi di operazioni interne al Gruppo. Tutti i membri, tuttavia, sostengono costi verso fornitori esterni, con IVA regolarmente assolta.
Gli impianti vengono iscritti tra le immobilizzazioni: alcuni restano nella disponibilità del Gruppo per la produzione di energia, altri vengono ceduti a terzi.
La questione posta riguarda la possibilità di chiedere a rimborso l’eccedenza di IVA detraibile, nonostante l’acquisto diretto degli impianti da parte di alcune società del Gruppo avvenga senza applicazione dell’imposta, in quanto operazione infragruppo.
L’Agenzia, richiamando la funzione del Gruppo IVA quale soggetto passivo unitario, ha ribadito che gli obblighi e i diritti IVA competono al Gruppo nel suo complesso, e non ai singoli partecipanti.
È stato inoltre ricordato che la ratio dell’art. 30, lett. c) DPR 633/72, è quella di favorire il recupero rapido dell’imposta sugli investimenti in beni strumentali, includendo – come chiarito dalla risoluzione n. 20/2025 e dalla sentenza n. 13162/2024 delle Sezioni Unite – anche beni non tecnicamente ammortizzabili ma destinati stabilmente all’attività d’impresa, a condizione che il contribuente disponga di un titolo idoneo a garantirne l’utilizzo per un periodo significativo.
Applicando tali principi, l’Agenzia ha concluso che il Gruppo può chiedere il rimborso dell’IVA relativa agli impianti fotovoltaici realizzati in economia e utilizzati come beni strumentali, purché sia possibile imputare in modo oggettivo i costi a ciascun impianto.
Il rimborso non è invece ammesso per gli impianti costruiti per conto terzi e destinati alla vendita. In caso di spese promiscue, la quota rimborsabile va calcolata sulla base di criteri oggettivi o proporzionali.
Infine, viene ammessa la rimborsabilità dell’IVA anche per gli impianti collocati su terreni detenuti in forza di una concessione trentennale, in coerenza con l’orientamento giurisprudenziale.
Tuttavia, l’Agenzia precisa che resta fermo il limite già posto dalla circolare n. 36/2013: nessun rimborso spetta se l’impianto, per le sue caratteristiche costruttive, non può essere separato dal bene immobile di terzi al termine del periodo di utilizzo.
17. Risposta n.159 del 18 giugno 2025
Esclusione dell’IVA su locazione finanziaria di una imbarcazione – calcolo dei giorni di stazionamento all’estero – ormeggio duraturo estero – non rileva
A cura del Dott. Giuseppe Morra
Il tema del chiarimento è, la determinazione della quota di canone esclusa dall’IVA in caso di locazione finanziaria di unità da diporto a lungo termine, quando l’utilizzo dell’imbarcazione avviene al di fuori dell’Unione Europea.
Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dal DPR 633 del 1972, che agli articoli 7- quater e 7-sexies disciplina il luogo delle prestazioni di locazione finanziaria delle imbarcazioni da diporto
La regola stabilisce che l’IVA è dovuta solo sulla parte del corrispettivo relativa all’utilizzo effettivo dell’imbarcazione in ambito comunitario, mentre la quota riferibile alla navigazione fuori dall’Unione è esclusa dal campo di applicazione dell’imposta.
L’istante, avendo sottoscritto un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un’imbarcazione da diporto di 24 metri ad esclusivo uso privato, sostiene che le settimane in cui l’imbarcazione rimaneva ormeggiata in un porto extra-UE dovessero essere considerate valide per determinare la quota di canone non imponibile.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che questa interpretazione che il concetto di utilizzo rilevante ai fini IVA non può estendersi alla mera permanenza dell’imbarcazione in un porto, ma deve essere ricondotto a una navigazione effettiva e solo gli spostamenti tra porti extra-UE, anche se limitati o di breve durata, rappresentano un uso significativo che giustifica l’esclusione dall’imposta.
Le settimane di stazionamento, invece, non producono alcun effetto fiscale, salvo il caso eccezionale in cui la navigazione sia impossibile per cause tecniche non imputabili all’armatore o al proprietario.
L’Agenzia delle Entrate ribadisce che il calcolo deve essere effettuato su base annua, prendendo come riferimento le settimane di navigazione extra-UE rapportate al totale delle settimane di utilizzo effettivo.
Viene inoltre precisato che l’imbarcazione può considerarsi effettivamente utilizzabile solo a partire dal rilascio del codice MMSI, un dato oggettivo che consente di stabilire con certezza il momento in cui inizia a decorrere il periodo rilevante.
Le prove ammesse restano quelle individuate dal provvedimento dell’Agenzia del 2020, come i registri vidimati, i tracciamenti AIS, le fotografie settimanali o i contratti di ormeggio, strumenti che consentono di verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato e l’utilizzo reale dell’unità.
18. Risposta n. 170 del 24 giugno 2025
Imposta sulle successioni nelle attribuzioni da un trust ad altri trust con medesimi beneficiari – sussiste
A cura del Dott. Giuseppe Morra
L’Agenzia delle Entrate ha affrontato il regime tributario applicabile al trasferimento di beni da un trust originario a trust successivi, anche qualora i beneficiari rimangano gli stessi.
L’istante è un trust originario, costituito da tre fratelli per garantire una gestione unitaria del patrimonio ereditato dal padre, costituito da azioni di società e immobili, con beneficiari in linea retta
Secondo le clausole regolamentari, il trustee – a determinate condizioni – avrebbe dovuto costituire trust autonomi per ciascuna linea di discendenza.
Il verificarsi delle condizioni ha portato al trasferimento di parti del patrimonio del trust originario (“trust Alfa”) a tre trust successivi, distinti ma con lo stesso trustee, e mantenendo
i medesimi beneficiari in linea di discendenza.
L’istante sostiene che tali attribuzioni non debbano essere assoggettate all’imposta sulle donazioni, trattandosi di ramificazioni funzionalmente coerenti col disegno originario e non di vere e proprie nuove donazioni e dovessero scontare soltanto imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il trasferimento patrimoniale tra trust, anche se i beneficiari coincidono, costituisce comunque un atto imponibile ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni.
L’AGE ha ritenuto che il trust successivo diventi beneficiario del trust originario al momento della destinazione dei beni, e che in quel momento nasca la capacità contributiva dell’imposta donativa.
Sul valore dei beni trasferiti – azioni, immobili – si applica quindi l’aliquota proporzionale, che nel caso concreto è dell’8%, in quanto non ricorrono rapporti di parentela che consentano aliquote ridotte o franchigie previsti dalla legge.
In aggiunta, restano dovute le imposte ipocatastali in misura proporzionale e ogni altro onere fiscale pertinente.
Secondo l’Agenzia, ciò che rileva non è l’identità soggettiva dei beneficiari né la continuità degli scopi, ma il fatto che il trasferimento comporta una nuova attribuzione patrimoniale da un soggetto (il trust alfa) a un altro soggetto diverso (il trust successivo), suscettibile di lettura analogica a una donazione.
Quindi le strutture intermedie non possono essere usate per sfuggire all’imposta sulle successioni e donazioni.
DISCLAIMER
Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.
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