Principali Risposte dell’Agenzia delle Entrate Dal 1° gennaio al 31 marzo 2025
Indice cronologico
1. RISPOSTA N.4 DEL 13 GENNAIO 2025
Tassazione delle somme corrisposte a persona fisica per lo scioglimento consensuale di un contratto
2. RISPOSTA N.8 DEL 21 GENNAIO 2025
Dividend washing – Disapplicazione della disciplina nelle operazioni di cessione di partecipazioni cd. ”utili compresi” – non ammessa
3. RISPOSTA N.16 DEL 28 GENNAIO 2025
Nuovo regime dei lavoratori impatriati ed incentivo per il rientro dei ricercatori in Italia – cumulo – ammesso
4. RISPOSTA N.17 DEL 30 GENNAIO 2025
Formalità di rilascio della dichiarazione per il rimborso delle spese sostenute dai dipendenti per le spese domestiche
5. RISPOSTA N.23 DEL 7 FEBBRAIO 2025
Trattamento fiscale dei riaddebiti dei costi da parte dell’Associazione di medicina ai medici associati
6. RISPOSTA N.25 DEL 11 FEBBRAIO 2025
Cessioni di beni a titolo di sconto al raggiungimento di livelli di fatturato – qualificazione ai fini IVA, IRES ed IRAP
7. RISPOSTA N.30 DEL 12 FEBBRAIO 2025
Determinazione della base imponibile, ai fini dell’imposta di successione, del credito del de cuius in qualità di usufruttuario della partecipazione sociale
8. RISPOSTA N.33 DEL 13 FEBBRAIO 2025
Requisiti per essere Stabile Organizzazione – rimborso IVA alla casa madre – non ammesso
9. RISPOSTA N.38 DEL 18 FEBBRAIO 2025
Trattamento IVA dei distacchi e/o prestiti di personale – soggetti a imposta
10. RISPOSTA N.45 DEL 24 FEBBRAIO 2025
Strumenti finanziari partecipativi e beneficio del carried interest in assenza del requisito che regolamenta la definizione agevolata delle controversie tributarie
11. RISPOSTA N.51 DEL 28 FEBBRAIO 2025
Deducibilità degli interessi da ravvedimento versati da un professionista – non ammessa
12. RISPOSTA N.59 DEL 3 MARZO 2025
Incasso giuridico e rinuncia ai dividendi da parte di persona fisica non imprenditore
13. RISPOSTA N.60 DEL 3 MARZO 2025
Credito d’imposta 4.0 per l’acquisto di macchinari nuovi – prenotazione – efficacia – limiti
14. RISPOSTA N.63 DEL 4 MARZO 2025
Errata classificazione contabile di un automezzo – correzione degli errori contabili – ammessa
15. RISPOSTA N.65 DEL 4 MARZO 2025
Territorialità IVA delle consulenze su un immobile situato in Italia
16. RISPOSTA N.68 DEL 7 MARZO 2025
Cessione del credito relativo a prestazioni di lavoro autonomo- Trattamento fiscale da applicare alle somme erogate dal debitore in favore del cessionario
17. RISPOSTA N.79 DEL 21 MARZO 2025
IVA- Emissione nota di variazione – Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione ex art. 64- bis DLGS 14 del 2019
18. RISPOSTA N.81 DEL 25 MARZO 2025
Bonus corrisposti ai dipendenti – IRPEF ed obblighi del sostituto d’imposta
19. RISPOSTA N.82 DEL 27 MARZO 2025
Scissione – crediti d’imposta di natura edilizia della scissa – criteri di ripartizione – ammessi
1. Risposta n.4 del 13 gennaio 2025
Tassazione delle somme corrisposte a persona fisica per lo scioglimento consensuale di un contratto
A cura del Dott. Mattia Rodriguez
L’Istante, una società operante nel settore della cantieristica navale, aveva stipulato un contratto per la realizzazione di un’imbarcazione da diporto destinata a un committente persona fisica, non esercente attività d’impresa o di lavoro autonomo.
Il contratto, tuttavia, è stato risolto consensualmente prima del completamento dell’opera e in conseguenza della risoluzione, l’Istante ha riconosciuto al committente un importo a titolo di rimborso delle spese già sostenute, nonché una somma aggiuntiva, qualificata come interessi o indennizzo, calcolata in base ai costi anticipati.
L’Istante ha quindi chiesto chiarimenti circa il corretto inquadramento fiscale di tale importo aggiuntivo, domandando se lo stesso costituisse un reddito imponibile ai fini IRPEF in capo al committente.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’indennizzo, se non è strettamente limitato alla restituzione dei costi sostenuti ma include un quid pluris (in questo caso rappresentato dagli interessi), assume una diversa connotazione ai fini fiscali.
Non si tratta di un rimborso neutro, ma di un compenso ulteriore riconosciuto in relazione alla rinuncia ad un diritto contrattuale o al mancato guadagno atteso e tale compenso configura un reddito, seppur non derivante da attività abituale, e va pertanto inquadrati tra i “redditi diversi” soggetti a tassazione ai sensi dell’art.67, comma 1, lettera l) TUIR.
L’Agenzia conclude quindi che la somma corrisposta a titolo di indennizzo/interessi debba essere dichiarata ai fini IRPEF dal committente nella categoria dei redditi diversi, concorrendo alla formazione del reddito complessivo e risultando assoggettata a ritenuta d’acconto del 20%.
2. Risposta n.8 del 21 gennaio 2025
Dividend washing – Disapplicazione della disciplina nelle operazioni di cessione di partecipazioni cd. ”utili compresi” – non ammessa
A cura del Dott. Fabrizio Fiorentino
La società Alfa istante ha chiesto la disapplicazione delle disposizioni previste dall’art. 109 commi 3 bis e 3 ter del TUIR, in tema di dividend washing.
Nello specifico Alfa rappresenta di aver realizzato minusvalenze nel 2023 in seguito alla cessione di titoli azionari quotati di Beta Plc e Gamma Plc e tale cessione era stata effettuata per prevenire ulteriori perdite causate dal peggioramento del valore del titolo delle partecipate sottolineando che essa era avulsa da motivazioni di carattere fiscale.
Alfa sottolinea inoltre che tali dividendi incassati non avevano inciso significativamente sulle minusvalenze (l’incidenza era stata pari al 19% per Beta e al 34% per Gamma.
Alfa, dunque, chiede di considerare interamente deducibili le minusvalenze, anche per la parte corrispondente ai dividendi incassati nei 36 mesi precedenti, sostenendo che le minusvalenze non erano connesse ai dividendi percepiti, bensì a una perdita effettiva di valore dei titoli causata da valutazioni di natura finanziaria.
L’art.109 citato, stabilisce che le minusvalenze realizzate sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all’articolo 87 (PEX) non rilevano fino a concorrenza dell’importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo.
Queste disposizioni si applicano con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l’esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 87(residenza fiscale e attività commerciale).
L’Agenzia ha chiarito che tali norme mirano a prevenire operazioni di “dividend washing”, cioè la deduzione di minusvalenze a fronte di dividendi esclusi da tassazione.
La disciplina si applica automaticamente quando:
i titoli sono posseduti da meno di 36 mesi;
hanno prodotto dividendi esclusi da tassazione;
la cessione ha generato minusvalenze.
L’Agenzia ha respinto l’istanza, evidenziando che la normativa si applica automaticamente al verificarsi delle condizioni previste e che non è rilevante l’assenza di intenti elusivi.
Per tali motivi l’Agenzia nega la disapplicazione delle disposizioni di cui all’art. 109, commi 3- bis e 3-ter del TUIR, precisando anche che non rileva la motivazione soggettiva dell’operazione ovvero che sia stata attuata per motivi prudenziali o finanziari.
In definitiva le minusvalenze non sono deducibili per la quota corrispondente ai dividendi esclusi da tassazione nei 36 mesi precedenti.
3. Risposta n.16 del 28 gennaio 2025
Nuovo regime dei lavoratori impatriati ed incentivo per il rientro dei ricercatori in Italia – cumulo – ammesso
A cura della Dott.ssa Annabella Arienzo
L’Istante, docente presso un’università spagnola, dopo aver presentato le proprie dimissioni per accettare un incarico di professore associato presso un’università italiana, ha chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di fruire contemporaneamente del “nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati” nonché degli “incentivi per il rientro in Italia dei ricercatori residenti all’estero”.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, a differenza del precedente regime speciale per lavoratori impatriati (disciplinato dall’art.16 del D.Lgs. n.147/2015, ora abrogato), non sussiste più un divieto esplicito di cumulo tra le due agevolazioni fiscali.
Pertanto, un contribuente che, al rientro in Italia svolga un’attività di ricerca ed eserciti anche un’attività di lavoro autonomo, potrà usufruire simultaneamente del nuovo regime agevolativo per lavoratori impatriati per i redditi derivanti dalla sua attività e degli incentivi per il rientro di ricercatori residenti all’estero per quelli legati alla sua attività accademica.
Questa possibilità sarà applicabile a decorrere dal periodo d’imposta 2025 e fino alla scadenza dei rispettivi benefici previsti dalla normativa.
4. Risposta n.17 del 30 gennaio 2025
Formalità di rilascio della dichiarazione per il rimborso delle spese sostenute dai dipendenti per le spese domestiche
A cura del Dott. Antonio Maria Fiorentino
L’Istante ha deciso di avvalersi della disciplina della conversione del premio di risultato aziendale in beni e servizi di welfare, tramite l’utilizzo di un applicativo informatico.
L’art. 1 commi 16 e 17 Legge 213/2023, ha stabilito che non concorrono a formare il reddito, entro il limite di 1000€, elevato a 2000€ se con figli minori a carico, le somme erogate ai lavoratori dipendenti a titolo di rimborso spese per utenze domestiche, spese per affitto e interessi sul mutuo della prima casa.
Ai fini documentali, la Circolare dell’AGE n.5/E del 7 marzo 2024, ha chiarito che è necessario che il datore di lavoro acquisisca e conservi, per eventuali controlli, la documentazione giustificativa della somma erogata al dipendente a titolo di rimborso spese.
In alternativa, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il ricorrere dei presupposti relativi alla norma in esame, da conservare per eventuali controlli.
L’Istante ha chiesto chiarimenti in merito alla necessità che tale dichiarazione sostitutiva sottoscritta sia da far autenticare da parte di un notaio ai fini della sua validità.
L’AGE ha risposto chiarendo che nella norma in esame non è specificata la necessità di autenticazione da parte di un pubblico ufficiale della suddetta dichiarazione sostitutiva, è necessaria la sola sottoscrizione del datore di lavoro in presenza del dipendente come previsto dall’articolo 38 del DPR 445/2000.
5. Risposta n. 23 del 7 febbraio 2025
Trattamento fiscale dei riaddebiti dei costi da parte dell’Associazione di medicina ai medici associati
A cura del Dott. Antonio Maria Fiorentino
L’Istante è un’Associazione di medicina di gruppo che ha chiesto pareri in merito all’Inquadramento fiscale delle operazioni di riaddebito dei costi comuni, da parte della stessa, ai medici associati.
Tale Associazione, costituita da medici di medicina generale, disciplinata dall’art. 40 del
D.P.R. n. 270/2000, ha sostenuto di farsi carico dei costi di gestione (amministrativi, personale, ecc.) dell’ambulatorio e di riaddebitare tali costi ai medici associati “senza oneri aggiuntivi”, emettendo fattura con IVA al 22% e mantenendo separati i flussi di compenso fra SSN e professionisti.
L’Associazione ha chiesto di chiarire:
1. La qualificazione ai fini IRES (reddito d’impresa o altro regime);
2. L’assoggettamento o meno a IRAP;
3. Il corretto trattamento IVA delle operazioni di riaddebito costi.
L’Agenzia ha espresso il seguente parere in merito alle tre tematiche:
1. IRES
L’Associazione è un ente commerciale (art. 73, c. 1, lett. b) TUIR), in quanto svolge in via esclusiva un’attività di prestazione di servizi (sostenimento e riaddebito dei costi). Il reddito rientra quindi nel reddito di impresa (art. 81 TUIR) e va dichiarato con il Modello Redditi-SC.
2. IRAP
Essendo ente commerciale, è soggetto a IRAP (art. 2, c. 1, D.Lgs. n. 446/1997). Il presupposto è costituito dall’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata e l’ente deve determinare la base imponibile ai sensi dell’art. 5 del medesimo decreto.
3. IVA
Le operazioni di riaddebito costi comuni rientrano nell’esenzione IVA prevista dall’art. 10, c. 2, D.P.R. n. 633/1972 (attuazione della direttiva 2006/112/CE, art. 132), in quanto:
l’Associazione è una “associazione autonoma di persone” i cui associati esercitano attività esenti o non soggette ad IVA;
il riaddebito è effettuato “a esatto rimborso” dei costi comuni;
l’esenzione evita distorsioni di concorrenza e penalizzazioni nell’indetraibilità dell’IVA sugli acquisti.
6. Risposta n.25 del 11 febbraio 2025
Cessioni di beni a titolo di sconto al raggiungimento di livelli di fatturato – qualificazione ai fini IVA, IRES ed IRAP
A cura del Dott. Fabrizio Fiorentino
La società Alfa Srl attiva nel commercio all’ingrosso di pneumatici e accessori per autoveicoli ha sottoposto all’Agenzia delle Entrate un interpello al fine di ottenere chiarimenti in merito al trattamento fiscale, delle iniziative promozionali realizzate nel contesto di una strategia di fidelizzazione e incentivazione della clientela, nel corso del 2023.
Nel dettaglio, Alfa Srl ha selezionato due categorie di clientela:
Clienti “Strategici”: soggetti con volumi di acquisto significativi, ai quali è stato proposto un contratto di collaborazione annuale, con obiettivi di acquisto annuali di pneumatici, associate al riconoscimento di kit promozionali al raggiungimento degli obiettivi.
Clienti “Profile”: soggetti con minori volumi, per i quali l’accordo commerciale prevede due forme di incentivo:
§ Un kit promozionale analogo a quello previsto per i clienti strategici;
§ Un sistema di accumulo punti su base annuale, da spendere su una piattaforma online gestita da un fornitore terzo, con consegna dei premi direttamente al cliente finale e fatturazione ad Alfa.
In entrambi i casi, i kit sono costituiti da prodotti di abbigliamento personalizzati con il marchio selezionato, acquistati da Alfa presso fornitori terzi.
Quanto al trattamento IVA, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che le condizioni prospettate dall’Istante risultano rispettate, infatti:
i kit promozionali e beni ottenuti tramite punti sono previsti da accordi contrattuali preventivamente sottoscritti tra ALFA e i clienti;
gli incentivi sono funzionalmente collegati alle cessioni principali di pneumatici;
l’aliquota IVA applicata agli omaggi non è superiore al 22% applicabile agli pneumatici.
Pertanto, le cessioni in oggetto sono qualificate come sconti in natura, esclusi da IVA e l’IVA assolta all’acquisto dei beni da parte di Alfa è interamente detraibile.
Per quanto riguarda invece l’inerenza e deducibilità IRES secondo l’Agenzia delle Entrate, i costi sostenuti da Alfa per l’acquisto e la fornitura dei premi:
sono inerenti all’attività d’impresa;
sono finalizzati a incentivare comportamenti d’acquisto da parte di clienti già selezionati;
possono essere classificati tra le spese di vendita e risultano quindi deducibili integralmente, anche se in natura.
Viene inoltre esclusa l’applicabilità della disciplina sulle spese di rappresentanza poiché i premi derivano da accordi: il cliente ha diritto a ricevere il premio al raggiungimento di obiettivi precisi e contrattualmente stabiliti. Manca, dunque, l’elemento della gratuità tipico delle spese di rappresentanza.
Allo stesso modo, le iniziative non rientrano nella categoria delle operazioni a premio non configurandosi come promesse al pubblico ma come impegni individuali contrattualizzati con specifici clienti.
Anche ai fini IRAP, i costi sostenuti risultano deducibili, poiché rientrano tra i costi della produzione. L’inerenza, in tale ambito, è valutata secondo il principio di derivazione dal bilancio: la corretta imputazione dei costi a conto economico, secondo i principi contabili, è condizione sufficiente per la loro rilevanza IRAP.
Per quanto riguarda gli accantonamenti effettuati da Alfa qualora la consegna dei premi avvenga nell’esercizio successivo al conseguimento dei ricavi, l’Agenzia delle Entrate ricorda che, ai sensi dell’art. 107, comma 4, TUIR, gli accantonamenti “atipici” non sono deducibili se non effettivamente sostenuti.
Analogamente, tali accantonamenti sono irrilevanti anche ai fini IRAP, essendo di natura stimata e non supportati da costi effettivamente contabilizzati.
7. Risposta n.30 del 12 febbraio 2025
Determinazione della base imponibile, ai fini dell’imposta di successione, del credito del de cuius in qualità di usufruttuario della partecipazione sociale
A cura del Dott. Giuseppe Morra
Il caso affrontato riguarda la spettanza agli eredi del de cuius di somme relative a utili o riserve già maturati, ma non ancora liquidati al momento del decesso.
L’istante intende ricevere chiarimenti in merito all’inclusione nell’attivo ereditario dei crediti, derivanti dalla posizione del de cuius usufruttuario di partecipazioni e alla relativa tassazione.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il diritto del de cuius al credito in specie – trattandosi di un diritto certo e liquido già sorto alla data della delibera della società – rientra pienamente nell’attivo ereditario e come tale va dichiarato nella dichiarazione di successione.
Gli eredi, quindi, sono tenuti a includere tale somma tra i beni ereditari.
In merito alla inerente tassazione, siccome si tratta somme soggette a ritenuta d’imposta del 26%, occorre scongiurare il rischio di doppia imposizione: una prima volta in sede di ritenuta alla fonte sul reddito di capitale, e una seconda con l’imposta di successione sull’intero ammontare lordo.
L’Agenzia ha chiarito che (articoli 8-18 del d.lgs. n.346 del 1990) il credito dovrà essere inserito nella successione, al netto della ritenuta fiscale da applicarsi all’atto del pagamento.
In questo modo, la base imponibile ai fini dell’imposta di successione sarà costituita solo dalla somma effettivamente incassabile dagli eredi, cioè al netto del 26% già trattenuto.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che l’aliquota da applicarsi ai fini dell’imposta sulle successioni è quella ordinaria prevista per i trasferimenti tra genitori e figli (o tra coniugi), nella misura del 4%.
8. Risposta n.33 del 13 febbraio 2025
Requisiti per essere Stabile Organizzazione – rimborso IVA alla casa madre – non ammesso
A cura del Dott.ssa Annabella Arienzo
L’Istante, società di diritto tedesco che commercializza prodotti in ambito B2B, ha costituito una stabile organizzazione in Italia, la quale svolge servizi di consulenza logistica, relazioni commerciali ed assistenza post-vendita, senza avere personale alle proprie dipendenze.
Dopo aver concluso un accordo di fornitura di beni ad un cliente residente in Italia, chiede di conoscere quali siano le corrette modalità di assolvimento dell’IVA sulla cessione realizzata, se la S.O. debba assumere la qualifica di debitore d’imposta, e se la casa madre possa avanzare richiesta di rimborso dell’IVA applicata dalla S.O.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, benché la S.O non sia un soggetto giuridico autonomo e indipendente dalla casa madre, acquisisce soggettività propria per le operazioni ad essa riferibili.
L’art.17 DPR 633/72 stabilisce che gli obblighi relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti passivi non stabiliti in Italia nei confronti di soggetti passivi stabiliti nei territori dello stato sono adempiuti da tramite il meccanismo del reverse charge, a condizione che l’operazione sia effettuata dal soggetto non residente senza la S.O.
Secondo l’art.53 del regolamento UE 282/2011 devono ricorrere due condizioni affinché la stabile organizzazione si possa configurare qualificante ai fini IVA:
– sufficiente grado di permanenza ed una struttura adeguata in termini sia di risorse umane che tecniche;
– effettivo intervento nella prestazione di servizi o cessione di beni nelle fasi della commercializzazione, utilizzando i propri mezzi per operazioni inerenti all’adempimento della prestazione.
Considerato che l’attività posta in essere dalla stabile organizzazione è prodromica alla commercializzazione dei prodotti della casa madre, ponendosi come principale interlocutore e referente dell’acquirente, assistendolo in tutte le fasi dell’operazione, anche quella post- vendita, si considera qualificante l’intervento della S.O. in Italia, risultando le attività da essa compiute come “inerenti alla cessione dei beni” al cliente nazionale e quale “sintomo di un sufficiente grado di autonomia” rispetto alla casa madre.
Per tale ragione le operazioni compiute dalla S.O. devono essere considerate rilevanti ai fini IVA, e la S.O. deve qualificarsi come soggetto passivo IVA.
Per tale motivazione la casa madre non potrà neanche richiedere il rimborso dell’IVA mediante la procedura di cui all’art.38 bis co.2, in quanto il rimborso non può essere richiesto da soggetti che dispongono di una stabile organizzazione, essendo quest’ultima soggetto passivo rilevante ai fini IVA in Italia.
9. Risposta n.38 del18 febbraio 2025
Trattamento IVA dei distacchi e/o prestiti di personale – soggetti a imposta
A cura della Dott.ssa Annabella Arienzo
L’Istante, impegnata nella realizzazione di progetti imprenditoriali per lo sviluppo di servizi digitali, necessita di personale dipendente in via temporanea e per tale ragione ha richiesto al mandante la disponibilità di distaccare temporaneamente alcuni dipendenti.
l’Istante chiede chiarimenti in ordine al corretto trattamento ai fini IVA del distacco di personale in caso di mero rimborso del distaccatario dei soli costi effettivi sostenuti dal distaccante per ciascun lavoratore distaccato.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’art. 8 co 35, della legge n. 67/1988 stabilisce che “non sono da intendere rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”.
Tuttavia, la Corte di giustizia europea ha sostenuto l’incompatibilità di questa disposizione con la direttiva Iva, che contiene l’elenco delle operazioni imponibili.
L’orientamento della Corte di giustizia è stato recepito dall’ordinamento italiano con l’articolo 16-ter del Dl n. 131/2024, che stabilisce che sono soggette a Iva le prestazioni di servizi di distacchi di personale tra le imprese, anche quando sono rese a fronte del rimborso del puro costo del lavoratore e quindi senza mark-up, previste da contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025.
Secondo tale norma sono esclusi dalla modifica solo i comportamenti adottati dai contribuenti prima di tale data in conformità all’articolo 8, comma 35, della legge n. 67/1988, per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi.
10. Risposta n.45 del 24 febbraio 2025
Strumenti finanziari partecipativi e beneficio del carried interest in assenza di alcuni requisiti – non ammesso
A cura del Dott. Fabrizio Fiorentino
La società Istante Alfa è una holding industriale a capo di un gruppo internazionale e prima dell’operazione di investimento descritta, tutte le sue azioni erano detenute da una società lussemburghese (Socio A).
Il 4 aprile 2024, un fondo di investimento italiano ha investito circa 100 milioni di euro in Alfa e l’investimento si è articolato in due fasi:
Prima fase – aumento di capitale di Alfa: il Fondo ha sottoscritto nuove azioni per 81,5 milioni di euro e sono state create 33.906.752 nuove azioni di tipo B, con diritto di doppio voto.
In parallelo, le azioni già esistenti del Socio A sono state divise in due gruppi:
– 41.603.376 convertite in Azioni A (voto singolo);
– 7.696.624 convertite in Azioni B (voto doppio)
Seconda fase – acquisto azioni: il Fondo ha comprato le 7.696.624 Azioni B dal Socio A per 18,5 milioni di euro.
Dopo l’operazione il Fondo è venuto a detenere il 50% della società con Azioni B, mentre il Socio A il 50% con Azioni A.
L’obiettivo dell’investimento da parte del fondo è aumentare il valore della Società Alfa nel medio periodo, per poi vendere le Azioni B a terzi, eventualmente anche al Socio A.
È stata prevista la possibilità per alcuni manager della società di acquistare una piccola parte del capitale (tra 2 e 2,5 milioni di euro), ottenendo, tra l’altro, Azioni M, senza diritto di voto e diritti patrimoniali maggiorati (Extra rendimento).
Occorre specificare che lo statuto della società prevede 4 tipi di azioni:
– Azioni A: voto singolo, in mano al Socio A (49,5%);
– Azioni B: doppio voto, in mano al Fondo (49,5%);
– Azioni C: senza voto, in mano al Socio B (4,78 milioni di azioni);
– Azioni M: senza voto, in mano ai Manager (0,83 milioni di azioni);
La distribuzione dei dividendi e di ogni altra somma è stata ipotizzata secondo un lungo elenco:
– Prima: a favore di chi ha Azioni B, C e M, fino a raggiungere 11,5 milioni di euro + 9,5% annuo di rendimento;
– Poi: 2% ai Soci con Azioni A e 98% agli altri (B, C, M) fino a raggiungere 109 milioni di euro + rendimento + importo investito dai manager con 9,5% di rendimento;
– Successivamente: 27% alle Azioni A e 73% agli altri, fino a ulteriori 100 milioni;
– Poi ancora: 50% A e 50% B/C/M, fino ad altri 100 milioni;
– Infine: 70% A e 30% B/C/M, fino ad altri 100 milioni;
– Tutto ciò che resta: 50% A e 50% B/C/M.
Le Azioni M non possono essere vendute per 5 anni, salvo approvazione del Fondo e sono previste anche una serie di clausole di uscita del manager.
– se un Manager lascia in modo “buono”, le Azioni M diventano M1 (senza extra rendimento) e possono essere riscattate. (Good leavership);
– se lascia in modo “negativo”, le azioni diventano M2, riscattabili a un valore minore. (Bad leavership;)
L’Istante dunque chiede se i guadagni ottenuti dai Manager attraverso le Azioni M possano essere considerati redditi finanziari e quindi tassati come tali anche se non sono soddisfatte tutte le condizioni previste dall’art. 60 del D.L. 50/2017 (che disciplina il regime sul “carried interest”), elencate di seguito:
il beneficiario (manager, amministratore, dipendente) deve detenere strumenti finanziari che rappresentino almeno l’1% del valore complessivo dell’investimento effettuato nel veicolo;
il diritto al “carried interest” deve essere subordinato alla condizione che agli altri investitori venga prima restituito il capitale investito più un rendimento minimo prefissato. Solo dopo che questo rendimento minimo è stato riconosciuto agli altri investitori, scatta la possibilità per il manager di ricevere l’extra-rendimento;
gli strumenti che danno diritto al “carried interest” devono essere detenuti per almeno 5 anni.
L’Agenzia non ritiene che i guadagni da Azioni M siano redditi finanziari, perché non è garantito che tutti gli altri soci (in particolare il Socio A) ricevano almeno il capitale investito ed il rendimento minimo prima che i Manager ricevano l’extra rendimento (requisito della lettera b) dell’art. 60 e secondo punto dell’elenco di cui sopra).
Inoltre, la clausola di lock-up (terzo punto) è aggirabile, perché il trasferimento può essere autorizzato dal Fondo e infine le clausole di leavership collegano troppo i proventi al rapporto di lavoro (come se fossero bonus).
11. Risposta n.51 del 28 febbraio 2025
Deducibilità degli interessi da ravvedimento versati da un professionista – non ammessa
A cura del Dott. Giuseppe Morra
L’Agenzia delle Entrate ha risposto a un interpello posto da un professionista interessato a capire se gli interessi versati a titolo di ravvedimento – cioè grazie all’istituto che consente di sanare ritardi fiscali pagando sanzioni e interessi – possano essere dedotti ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’articolo 54, comma 1, del TUIR stabilisce che sono deducibili gli interessi passivi inerenti, ossia sostenuti per finanziare l’attività professionale.
Secondo il chiarimento, l’articolo 54 TUIR richiede che la spesa sia effettivamente inerente all’attività professionale – cioè funzionale alla produzione di reddito – e che sia documentata e sostenuta nel periodo. Ma i costi per ritardi nel pagamento delle imposte non hanno alcun collegamento con la produzione professionale: al contrario, derivano da un inadempimento e svolgono una funzione puramente sanzionatoria
In linea con precedenti interpretazioni, sono quindi deducibili gli interessi per mutui legati all’attività, così come quelli relativi all’acquisto di beni strumentali.
Gli interessi da ravvedimento non nascono da un contratto di finanziamento e non mirano a procurare ricchezza per l’attività professionale. Essi sono piuttosto una penalità per il mancato rispetto dei termini fiscali. Conseguentemente, non possono essere considerati “inerenti” al reddito da lavoro autonomo e quindi non sono deducibili.
12. Risposta n.59 del 3 marzo 2025
Incasso giuridico e rinuncia ai dividendi da parte di persona fisica non imprenditore
A cura del Dott. Mattia Rodriguez
L’istante società di capitali aveva deliberato nell’anno 2021, la distribuzione di dividendi verso i soci persone fisiche, i quali avevano successivamente rinunciato a tale distribuzione, ed ha esposto all’Agenzia delle Entrate dei quesiti interpretativi:
l’applicabilità della disciplina transitoria (L. 205/2017, comma 1006) in materia di tassazione dei dividendi, che consente di applicare la precedente normativa agli utili prodotti in esercizi anteriori a quello di prima applicazione del nuovo regime, a condizione che la relativa distribuzione sia stata validamente approvata con delibera assembleare adottata entro il 31 dicembre 2022, anche alla fattispecie della rinuncia.
la qualificazione contabile e fiscale della rinuncia in capo alla società (sopravvenienza attiva ex art. 88, co. 4-bis TUIR) e il trattamento fiscale in capo ai soci del dividendo rinunciato (incasso giuridico e ritenuta).
In merito alla disciplina transitoria contenuta nell’art. 1, comma 1006, della legge n. 205/2017 ed in linea con quanto già espresso nella risoluzione n. 56/2019 e nel principio di diritto
n. 3/2022, l’Agenzia ha ribadito la non applicabilità della norma alle delibere di distribuzione effettuate entro il 31 dicembre 2022 ma non ancora eseguite.
Tuttavia, dai precedenti documenti di prassi citati non si ricava in modo esplicito che la disciplina transitoria sia inapplicabile in assoluto, bensì che essa potrebbe essere disconosciuta in presenza di condotte abusive. Una circostanza che non sembra emergere in modo evidente nella fattispecie trattata in tale interpello.
2.Relativamente alla rinuncia a dividendi deliberati e non ancora distribuiti e alla conseguente rilevanza fiscale della rinuncia stessa per la società istante e per il socio, la risposta dell’Agenzia ha fatto riferimento al concetto di incasso giuridico.
Secondo tale impostazione, il socio che rinuncia al dividendo deliberato è considerato come se avesse percepito il reddito, salvo poi restituirlo alla società.
In tal caso, scatta l’assoggettamento del dividendo alla ritenuta del 26% prevista dall’art. 27 del DPR 600/1973.
Il fondamento della tesi dell’incasso giuridico si rintraccia nella circolare n. 73/1994, in cui si afferma che la rinuncia da parte del socio produce gli stessi effetti che si verificherebbero se l’importo fosse stato prima incassato e poi restituito.
Nel caso specifico, l’incasso giuridico deriverebbe dal fatto che la rinuncia al credito da parte del socio determinerebbe un incremento del costo fiscale della partecipazione, ai sensi dell’art. 94, comma 6, del TUIR.
Se tale incremento non fosse tassato, si determinerebbe un salto d’imposta, poiché il socio otterrebbe un beneficio fiscale futuro (riduzione delle plusvalenze) senza che il relativo valore sia stato assoggettato a imposta.
Affinché si configuri un incasso giuridico, è dunque necessario valutare l’effettiva applicabilità delle due disposizioni normative:
art. 94, comma 6, TUIR, secondo cui la rinuncia al credito aumenta il costo della partecipazione entro il limite del valore fiscale del credito;
art. 88, comma 4-bis, TUIR, che prevede l’emersione di una sopravvenienza attiva tassata per la parte del credito rinunciato che eccede il valore fiscale.
Secondo una parte della dottrina, il credito rinunciato da persona fisica non esercente attività d’impresa, avrebbe valore fiscale nullo, poiché derivante da utili non ancora riscossi.
In questa prospettiva, la rinuncia non comporterebbe incremento del costo della partecipazione, ma genererebbe una sopravvenienza attiva in capo alla società.
L’Agenzia, però, riallacciandosi anche alla risoluzione n. 124/2017, ritiene che per i soci persone fisiche non imprenditori, il credito da dividendo debba considerarsi fiscalmente rilevante nel suo intero valore nominale, essendo priva di significato la distinzione tra valore nominale e valore fiscale.
Questo perché secondo l’Agenzia, la ratio dell’art. 88, comma 4-bis – che è quella di evitare arbitraggi legati all’acquisto di crediti a prezzo inferiore al valore nominale – è applicabile solo in ambito imprenditoriale.
Ne deriva che:
la rinuncia al dividendo da parte del socio persona fisica non genera sopravvenienze attive per la società;
il credito va considerato incassato ai fini fiscali dal socio;
sulla somma va applicata la ritenuta a titolo d’imposta del 26%.
13. Risposta n.60 del 3 marzo 2025
Credito d’imposta 4.0 per l’acquisto di macchinari nuovi – prenotazione – efficacia – limiti
A cura del Dott. Antonio Maria Fiorentino
La società Alfa Istante ha chiesto indicazioni in merito alla corretta applicazione del Credito d’Imposta 4.0 previsto dall’articolo 1, co.1051-1063, Legge 178/2020.
La Società ha affermato di:
aver siglato un contratto per la realizzazione nel 2021 di un impianto 4.0 (di seguito “Impianto”);
aver versato al 31.12.2021 un acconto pari al 20% del costo totale;
di aver formalizzato l’accordo col fornitore.
Inoltre, l’Istante ha riferito di aver iniziato i lavori nel 2022 e che entro la fine del medesimo è stata realizzata l’interconnessione, confermata da una perizia di un tecnico qualificato.
La Società nel corso del 2022 ha poi deciso di effettuare un secondo investimento 4.0 acquistando un macchinario (di seguito “Macchinario 2”) non collegato all’Impianto ma che arricchisce la linea produttiva, avendo però una sua autonomia.
L’Impianto è stato acquistato nel corso del 2021, con pagamento dell’acconto del 20% entro fine anno, mentre il Macchinario 2 è stato acquistato nel corso del 2022 e i relativi costi sono stati sostenuti nel medesimo anno, assieme agli oneri accessori dell’Impianto.
L’Istante ha chiesto di sapere quale fosse la corretta modalità di quantificazione del Credito 4.0, in quanto, alla luce del versamento del 20% di acconto per l’intero investimento agevolabile, con l’aggiunta in corso del Macchinario 2, si è rivelato non bastevole rispetto al costo totale (Impianto e Macchinario 2).
L’AGE ha risposto in questi termini:
1. Riguardo l’Impianto, è possibile fruire del Credito 4.0 nella misura del 50%, ai sensi del comma 1056 dell’art.1, Legge 178/2020;
2. Riguardo il Macchinario 2, è possibile fruire del Credito 4.0 nella misura del 40% essendo l’investimento effettuato nel corso del 2022 ma non prenotato nel 2021, ai sensi del comma 1057 del citato articolo.
L’AGE ha concluso poi specificando che il momento rilevante è quello in cui l’investimento viene effettuato e se c’è stata prenotazione valida, e si considerano competenti i costi e oneri accessori direttamente attribuibili all’investimento, ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b) TUIR.
Analogamente alla prassi “iper-ammortamento”, anche gli oneri non preventivabili possono beneficiare dell’agevolazione secondo l’epoca dell’investimento.
14. Risposta n.63 del 4 marzo 2025
Errata classificazione contabile di un automezzo – correzione degli errori contabili – ammessa
A cura del Dott. Annabella Arienzo
La Società istante nel corso del 2023 (primo esercizio soggetto a revisione legale) ha riscontrato un errore nel bilancio chiuso al 31.12.2022 consistente nell’iscrizione dell’acquisto di un automezzo nel conto economico e non nello stato patrimoniale.
A tal proposito ha provveduto, secondo quanto stabilito dall’OIC 29 alla correzione rilevando l’automezzo nelle immobilizzazioni ed iscrivendo la quota di ammortamento nel conto economico e nel relativo fondo, con impatto diretto sul patrimonio netto d’apertura.
Tanto premesso l’Istante chiede la possibilità di riconoscere, nel periodo d’imposta 2023, la rilevanza fiscale sia ai fini IRES che ai fini IRAP, effettuando delle variazioni in aumento per un importo pari alla differenza tra il costo di acquisto e la quota di ammortamento relativa all’anno 2022.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “ai soggetti che procedono alla correzione di errori contabili in bilancio, che applicano la “derivazione rafforzata” e sono sottoposti a revisione legale, viene riconosciuto ai fini fiscali il corrispondente componente correttivo nel medesimo esercizio in cui la correzione è eseguita” e ai sensi del comma 1bis la correzione è estesa anche ai fini IRAP.
Secondo la Società, l’errata rilevazione del costo sostenuto per l’acquisto di automezzi è ascrivibile ad un errata classificazione della posta contabile in questione, la quale ha comportato un errata imputazione temporale di tale costo ai fini IRES ed IRAP.
La circolare 7/E del 28 febbraio 2011 ha precisato che sotto il profilo contabile “le qualificazioni” attengono alla sostanziale individuazione degli effetti di ciascuna operazione aziendale, mentre le “classificazioni” costituiscono il passo successivo.
Una volta chiarito se l’operazione presenta profili patrimoniali o si manifesta come un fenomeno reddituale occorre definire gli effetti che la stessa produce sul reddito.
Dunque, una diversa classificazione in bilancio può generare una diversa imputazione temporale dei relativi componenti di reddito.
A fronte del recupero a tassazione dei costi erroneamente dedotti nel 2022, tramite una variazione in aumento del reddito imponibile IRES nel 2023, in merito alla quota di ammortamento non dedotta nel 2022 si ritiene che la Società potrà dedurre nel 2023 tale quota nei limiti dell’importo deducibile ai sensi dell’art. 102 co.1 e 2 del TUIR, per il periodo d’imposta a cui detta quota si riferisce (2022).
Ai sensi dell’art. 96 del TUIR, in relazione al meccanismo di deduzione degli interessi passivi va evidenziato che anche i componenti reddituali rilevanti ai fini fiscali a seguito della correzione dell’errore contabile concorreranno alla determinazione del risultato operativo lordo (ROL) nell’anno in cui viene eseguita la correzione.
Pertanto, la società dovrà tener conto del quantum dei costi in questione che hanno ridotto il ROL operando una corrispondente variazione in aumento di quello riferito all’anno di rilevazione dell’errore, sempreché naturalmente il costo in questione abbia assunto rilevanza ai fini della quantificazione del ROL.
Per quanto riguarda la quota di ammortamento, poi, la Società dovrà assicurare che questa comunque non concorra alla formazione del ROL per effetto della correzione dell’errore contabile, sempre nel rispetto di quanto stabilito dal comma 4 dell’articolo 96 del Tuir.
15. Risposta n.65 del 4 marzo 2025
Territorialità IVA delle consulenze su un immobile situato in Italia
A cura del Dott. Antonio Maria Fiorentino
L’Istante è una persona fisica nata e residente in Argentina iscritta all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) che intende procedere alla vendita di un immobile di sua proprietà situato in Italia.
L’Istante ha riferito di aver dato mandato ad un’agenzia immobiliare per la vendita del cespite e di essersi rivolta ad un professionista per una trattativa extragiudiziale per la cancellazione di un debito ipotecario gravante sul cespite.
L’Istante ha chiesto di sapere, in quanto soggetto AIRE, se fosse tenuta al pagamento dell’IVA sulle prestazioni di servizi erogate dall’agenzia immobiliare e dal professionista.
L’AGE ha chiarito che l’articolo 7quater, co.1, lett. a), del Decreto IVA, stabilisce che:
“In deroga a quanto stabilito dall’articolo 7ter (ovvero che l’Imposta sia dovuta nello Stato in cui è stabilito il committente o prestatore), co.1, si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia (…), quando l’immobile è situato nel territorio dello Stato”.
Tale disposizione, che deroga la normativa di riferimento, è da considerarsi applicabile, sia alla fattispecie del servizio reso dall’agenzia immobiliare, sia per quella del servizio reso dal professionista, in quanto entrambi integrano i requisiti per qualificare tali attività come “servizio immobiliare” rilevante in Italia e quindi soggetto ad IVA.
16. Risposta n.68 del 7 marzo 2025
Cessione del credito relativo a prestazioni di lavoro autonomo- Trattamento fiscale da applicare alle somme erogate dal debitore in favore del cessionario
A cura del Dott. Giuseppe Morra
Il quesito nasce da un’operazione effettuata da un professionista di un cliente in difficoltà che aveva ceduto il proprio credito a un cessionario che si è assunta la posizione creditoria del debitore.
L’istante ha chiesto se il corrispettivo ricevuto dal cessionario debba essere inquadrato quale reddito di lavoro autonomo o debba assumere una diversa qualificazione. Ciò anche ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto alla fonte e del soggetto sostituto d’imposta.
L’Agenzia opera innanzitutto una distinzione tra somma corrisposta dalla società cessionaria al professionista come semplice rimborso di spesa o indennizzo e reddito generato dalla cessione del credito.
Nel caso in specie il professionista, cedendo la propria posizione, realizza un reddito concretizzato nella differenza tra l’ammontare nominale del credito e il valore effettivamente incassato.
Di qui la conclusione che quel corrispettivo, sebbene derivante da una cessione, rientra nella categoria del reddito da lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 TUIR, perché collegato alla specifica attività professionale svolta.
Inoltre, il cessionario – società che subentra all’originario debitore – deve assumere il ruolo di sostituto d’imposta e al momento del pagamento, è tenuto ad applicare la ritenuta d’acconto sulle somme erogate al professionista.
17. Risposta n.79 del 21 marzo 2025
IVA- Emissione nota di variazione – Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione ex art. 64-bis DLGS 14 del 2019
A cura del Dott. Giuseppe Morra
Nel caso sottoposto all’Agenzia, un’impresa creditrice si trova di fronte a un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione ex art. 64-bis DLGS 14 del 2019 presentato da una propria debitrice.
Tale piano prevede il soddisfacimento parziale dei crediti ed è soggetto all’omologazione da parte dell’Autorità Giudiziaria.
L’istante domanda, se sia possibile procedere all’emissione della nota di variazione IVA già al momento della proposta del piano (e quindi in anticipo rispetto all’omologa) oppure se occorra attendere che il giudice lo approvi con decreto definitivo.
Nel fornire la sua risposta, l’Agenzia delle Entrate ha adottato un approccio rigorosamente aderente sia alla normativa interna – in particolare l’articolo 26 del DPR 633/1972 – sia alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e ha precisato che l’emissione della nota di variazione non può precedere l’omologazione del piano.
Ciò in quanto, la presentazione del piano, pur potendo contenere indicazioni vincolanti per le parti coinvolte, non ha ancora effetti giuridici certi sul credito, che resta pienamente esigibile fino a quando non interviene il provvedimento di omologa da parte del tribunale.
Solo a partire da tale momento – cioè da quando il piano acquisisce efficacia erga omnes – il creditore può affermare con certezza che il proprio credito si è parzialmente estinto o è stato definitivamente ridotto, con conseguente diritto alla rettifica dell’imposta già assolta.
L’Agenzia delle Entrate puntualizza inoltre che la nota di variazione deve essere emessa con esplicito riferimento alla fattura originaria e indicare l’importo rettificato, l’imposta corrispondente e la data del decreto di omologa.
Queste informazioni, oltre a garantire la tracciabilità dell’operazione, rivestono un ruolo essenziale in sede di controllo fiscale, tutelando il fornitore da eventuali contestazioni future.
Il termine per l’emissione della nota resta quello previsto dalla normativa IVA ordinaria, che consente di operare la variazione fino alla fine dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto (in questo caso, appunto, il decreto di omologa).
18. Risposta n.81 del 25 marzo 2025
Bonus corrisposti ai dipendenti – IRPEF ed obblighi del sostituto d’imposta
A cura del Dott. Antonio Maria Fiorentino
La società Istante è una società di diritto tedesco con stabile organizzazione (S.O.) in Italia e che fa parte di un gruppo multinazionale.
La Società nel 2021 ha ammesso alcuni dipendenti alla partecipazione di un piano di incentivazione (Long Term Cash Bonus Plan), grazie al quale hanno beneficiato, a febbraio 2024 di un Bonus, detto Bonus rappresenta il diritto di ricevere pagamenti in denaro dopo ogni data di maturazione, Vesting Period, su importi stabiliti nel contratto di premio.
L’Istante ha menzionato il caso di un dipendente che ha svolto il proprio rapporto lavorativo nel Regno Unito durante il Vesting Period, e che dal 18 dicembre 2023 ha iniziato a lavorare in Italia preso la S.O. dell’Istante.
In particolare, la Società ha fatto presente che:
nel febbraio 2024, il dipendente ha tassato il Bonus, maturato nel triennio 2021-2023 nel suo cedolino italiano, già tassato anche nel cedolino inglese, dal momento che la pagatrice del Bonus è la società britannica del gruppo;
nel febbraio 2025, il dipendente riceverà nel suo cedolino italiano il pagamento del Bonus maturato nel triennio 2022-2024 e di competenza britannica per 2/3, in quanto dal 1° gennaio 2024 il dipendente è residente fisicamente in Italia;
nel febbraio 2026, il dipendente riceverà il pagamento del Bonus, nel suo cedolino italiano, maturato nel triennio 2023-2025 e sarà di competenza britannica per 1/3;
nel febbraio 2027, il dipendente riceverà il pagamento del Bonus, nel suo cedolino italiano, maturato nel triennio 2024-2026 e sarà di esclusiva competenza italiana.
L’Istante ha chiesto chiarimenti sul corretto trattamento fiscale da applicare al reddito di lavoro dipendente percepito dal dipendente a seguito del pagamento dei Bonus, ed anche riguardo agli obblighi di sostituto di imposta della propria S.O.
L’AGE ha risposto citando le disposizioni contenute nella Convenzione per evitare le doppie imposizioni con il Regno Unito del 21 ottobre 1998, all’art.15: “i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni, che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente, sono imponibili soltanto nello Stato della residenza, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è qui svolta, le remunerazioni percepite sono imputabili nello Stato della fonte”.
Per quanto detto, l’Agenzia ha precisato che:
– il Bonus erogato dalla società inglese nel 2024, maturato fino alla data di interruzione del rapporto di lavoro con la stessa, debba essere assoggettato a tassazione esclusivamente nel Regno Unito. Il beneficiario (dipendente) dovrà dichiarare in Italia solo la parte del Bonus relativa al lavoro svolto in Italia dal 18 dicembre 2023;
– i Bonus che saranno erogati nel 2025 e 2026, maturati, rispettivamente, nel triennio 2022/2024 e nel triennio 2023/2025, dovranno essere assoggettati a tassazione
proporzionalmente all’attività svolta dal dipendente in Italia durante il Vesting Period.In particolare, saranno assoggettati a tassazione i Bonus riferiti all’attività svolta in Italia a partire dal 18 dicembre 2023 e sino al 2025;
– i Bonus erogati a partire dal 2027, maturati dal 18 dicembre 2023 in poi, data in cui il dipendente svolge l’attività lavorativa esclusivamente nel territorio dello Stato italiano, saranno interamente assoggettati a tassazione nel nostro Paese.
In ultimo, la S.O. in Italia è quindi tenuta ad assolvere agli obblighi di sostituzione d’imposta, per le sole somme maturate a decorrere dal 18 dicembre 2023, ovvero dalla data in cui il dipendente ha svolto attività lavorativa in Italia e risultava fisicamente presente su suolo italiano.
19. Risposta n.82 del 27 marzo 2025
Scissione – crediti d’imposta di natura edilizia della scissa – criteri di ripartizione – ammessi
A cura del Dott. Fabrizio Fiorentino
Alfa ha deciso di espandere le sue attività, aggiungendo una nuova linea di business e per gestire meglio le varie attività, ha attuato una riorganizzazione, in particolare è stata costituita una holding (Delta) che controlla tutto il gruppo.
Sono state create tre società operative e in questa nuovo assetto societario, Alfa è stata oggetto di scissione parziale, con il trasferimento di parti del suo patrimonio a Beta e Delta.
Alla data del 31 dicembre, Alfa aveva maturato crediti Ecobonus, legati alla vendita di infissi con finalità di risparmio energetico e crediti Superbonus: legati a interventi edilizi agevolati, cedibili come previsto dal DL 34/2020.
Nel progetto di scissione, è stato stabilito che tutti questi crediti restino in capo ad Alfa, ma con una clausola sospensiva: se l’Agenzia delle Entrate avesse dato una risposta diversa da quanto previsto, la società si sarebbe adeguata, rivedendo anche altre voci per bilanciare l’effetto fiscale.
Alfa ha chiesto all’Agenzia se i crediti edilizi (Ecobonus e Superbonus) siano o meno da considerare come “posizioni soggettive” secondo l’art. 173, comma 4, del TUIR e se possono quindi restare nella società scissa (cioè ALFA) anche dopo la scissione.
In alternativa, laddove invece vadano ripartiti tra le società coinvolte, quali siano le modalità di ripartizione e comunicazione all’Agenzia.
L’Agenzia ha chiarito che i crediti Ecobonus e Superbonus, anche se normalmente non cedibili, sono trasferibili in una scissione perché questa comporta una “confusione” di diritti e obblighi e non sono “posizioni soggettive”, perché:
non incidono sulla determinazione del reddito d’impresa.
sono già stati calcolati e spettano in modo certo.
Quindi, possono essere liberamente assegnati tra le società, secondo la volontà delle parti espressa nel progetto di scissione. Nel caso specifico, poiché nel progetto di scissione è stato previsto che i crediti rimangano ad Alfa, l’Agenzia conferma tale scelta.
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