FOCUS 8/2022
Risposte dell’Agenzia delle Entrate Dal 1° al 31 AGOSTO 2022
1. Risposta n. 398 del 1° agosto 2022
Dichiarazione di successione per il conto bancario intestato solo al de cuius
L’istante rappresenta che in data 5 giugno 2021 è deceduto Caio, coniuge in regime di comunione legale dei beni, con conseguente apertura della successione, nella quale rientrano i seguenti beni di titolarità del de cuius:
– c/c n. radicato presso la banca Y;
– stipendi maturati ed indennità per ferie e permessi non goduti non riscossi;
– quote versate come socio prestatore sul libretto “Z”, produttive di interessi.
Al riguardo, l’istante chiede di sapere se rientri in successione solo “il valore corrispondente al 50% dei beni sopra indicati”.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime legale dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in comunione dei beni implica prevalentemente la contitolarità e cogestione dei beni acquistati, anche separatamente, in costanza di matrimonio e le aziende gestite da entrambi e costituite dopo le nozze.
In caso di decesso di uno dei coniugi, il matrimonio si scioglie (articolo 149 c.c.) e con esso la comunione.
Gli articoli 177 e 178 del c.c. disciplinano le ipotesi di comunione differita – c.d. “de residuo” – che include, tra l’altro:
-“i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione” (articolo 177, lettera b, del c.c.);
-“i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati” (articolo 177, lettera c, del c.c.).
I suddetti beni si considerano, quindi, oggetto della comunione solo se non consumati al momento dello scioglimento di questa.
Con riguardo alla fattispecie del conto corrente intestato al solo de cuius in regime di comunione legale del beni, nella circolare n. 53 del 6 dicembre 1989 è stato precisato che non può ritenersi facente parte della comunione legale e, conseguentemente, non può cadere in successione soltanto la metà della somma depositata in conto corrente (cioè la quota corrispondente al 50% del saldo del conto esistente alla data della morte del coniuge intestatario), ma va in successione l’intero importo del conto corrente.
La stessa Corte di Cassazione con la sentenza n. 4393 del 2011 ha statuito che anche il saldo attivo di un conto corrente bancario, intestato, in regime di comunione legale dei beni, soltanto ad uno dei coniugi, e nel quale siano affluiti proventi dell’attività svolta dallo stesso, deve considerarsi facente parte della comunione legale dei beni al momento del decesso dell’intestatario stesso, con la precisazione che “lo scioglimento attribuisce al coniuge superstite il diritto al riconoscimento di una contitolarità propria sulla comunione e, attesa la presunzione di parità delle quote, un diritto proprio, e non ereditario, sulla metà dei frutti e dei proventi residui, persino anche nelle ipotesi in cui essi fossero stati esclusivi del coniuge defunto”.
In conclusione, salvo prova contraria, ai fini della determinazione dell’imposta di successione, deve essere considerato l’intero importo del saldo del conto corrente intestato al defunto a meno che il coniuge superstite non dimostri che ci siano i termini per applicare la comunione legale differita.
Nella risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate, viene altresì chiarito che fanno parte dell’attivo ereditario anche le somme maturate e non ancora incassate dal defunto al momento del decesso. che potrebbero rientrare nella comunione “de residuo” in quanto non consumate.
2. Risposta n. 399 del 1° agosto 2022
Agevolazione prima casa in caso di trasferimento all’estero: in quali casi
L’istante rappresenta di aver acquistato, in data 8 marzo 2020, un appartamento nel Comune X, versando l’imposta di registro nella misura pari al il 2% sul valore catastale dell’immobile, in virtù della disciplina del prezzo valore.
Al riguardo, l’istante precisa:
– di aver trasferito la residenza per immigrazione dal Paese Y il 26 ottobre 2020, data dalla quale risulta iscritto nei servizi demografici nel predetto Comune X;
– di aver successivamente ‘disdetto’ la propria residenza italiana presso il Comune in data 6 aprile 2021 per emigrazione nel Paese Y, perché a causa della pandemia da Covid-19 il centro dei suoi interessi vitali rimarrà in tale Paese per diversi anni.
Ciò posto, l’istante chiede se il trasferimento della propria residenza nel Paese Y dopo aver usufruito dell’agevolazione “prima casa” possa comportare, come conseguenza, il pagamento dell’imposta di registro nella misura ordinaria anziché nella misura agevolata.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le agevolazioni previste per l’acquisto della “prima casa” spettano all’acquirente a condizione:
-che l’immobile sia ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquistato come “prima casa” sul territorio italiano.
Ciò posto, una volta che l’acquirente abbia soddisfatto le suddette condizioni, lo spostamento successivo della residenza dal Comune in cui è situato l’immobile agevolato non comporta la decadenza dall’agevolazione in argomento e non è dovuto il pagamento di ulteriore imposta.
3. Risposta n. 403 del 2 agosto 2022
Imposta di registro in caso di mutuo dissenso.
L’ istante deve sottoscrivere una scrittura privata per la risoluzione di un contratto preliminare di compravendita di un immobile, con restituzione consensuale della caparra di Euro 50.000.
Ciò posto, l’istante precisa che la suddetta somma verrebbe restituita esclusivamente a titolo di mancata stipulazione del contratto definitivo e non a titolo di corrispettivo dell’esercizio di un diritto e che la restituzione della suddetta caparra non avverrebbe all’atto della sottoscrizione della scrittura privata ma, su accordo delle parti.
L’istante richiede di conoscere la tassazione applicabile al momento della registrazione della scrittura privata portante la risoluzione del contratto preliminare di cui sopra.
Come affermato anche dalla Corte di Cassazione, con il “mutuo consenso” le parti volontariamente concludono un nuovo contratto di natura solutoria e liberatoria, con contenuto uguale e contrario a quello del contratto originario.
Ai fini fiscali, occorre quindi distinguere l’ipotesi in cui è presente una clausola risolutiva espressa dall’ipotesi in cui le parti, mediante autonoma espressione negoziale, optino per la risoluzione del medesimo contratto originario:
nel primo caso, si applica l’imposta proporzionale solo se per la risoluzione è previsto un corrispettivo e solo sull’ammontare di quest’ultimo; in caso contrario, si applica l’imposta in misura fissa;
nella diversa ipotesi in cui la risoluzione dell’originario contratto sia realizzata mediante apposito negozio, la citata disposizione prevede la tassazione in misura proporzionale, da applicare alle prestazioni derivanti dalla risoluzione.
L’Agenzia ha ritenuto che la stipula dell’atto di risoluzione per mutuo consenso del contratto preliminare, oggetto del presente interpello, sia soggetto all’applicazione l’imposta di registro proporzionale per le prestazioni derivanti dalla risoluzione, che nel caso di specie sono rappresentate dalla restituzione della somma a suo tempo versata dalla promittente acquirente a titolo di “caparra confirmatoria”.
4. Risposta n. 408 del 4 agosto 2022
Entry tax, ex art. 166-bis del TUIR e CFC, ex art 167 del TUIR.
L’Istante, società Alfa, nell’ambito di una riorganizzazione aziendale, rileva di voler procedere ad un accorciamento della catena di controllo sulle proprie attività estere, attraverso il “rimpatrio” (in Italia) della controllata BETA attraverso la fusione per incorporazione transfrontaliera nell’Istante, ai sensi della Direttiva 2005/56/UE recante la disciplina in materia di “fusioni transfrontaliere delle società di capitali”.
Ad esito della Fusione l’Istante incorporante deterrà in via diretta le partecipazioni in numerose società operative UE e non-UE (precedentemente detenute da BETA), canalizzando così direttamente in Italia i proventi dalle stesse rivenienti.
Sempre in relazione a BETA, l’Istante evidenzia che detta società è una holding di partecipazioni localizzate in diversi Stati e tale circostanza ha richiesto, nei vari periodi d’imposta, la verifica da parte del socio di controllo (l’Istante stesso) dei presupposti per l’applicazione del regime CFC.
L’esito di tali verifiche, avrebbe rilevato che non siano presenti i requisiti per l’applicazione del regime di tassazione per trasparenza ai sensi dell’articolo 167 del TUIR.
L’Istante ha chiesto di conoscere le corrette modalità applicative della disciplina sui c.d. valori in ingresso di cui al citato articolo 166-bis, con specifico riferimento alle interazioni tra tale previsione e il regime CFC e, in particolare, “con riferimento al momento in cui debba essere verificata l’eventuale sussistenza delle condizioni previste da quest’ultima norma (articolo 167 del TUIR) per l’applicazione del regime di tassazione per trasparenza (regime CFC).
Con la citata circolare n. 18/E, al par. 8.1, è stato chiarito che ove una società estera che trasferisce la propria sede in Italia sia stata qualificata come CFC nel periodo di residenza all’estero e i suoi redditi siano stati tassati per trasparenza in Italia, le attività e le passività della suddetta società devono assumere valori fiscali pari a quelli utilizzati ai fini della disciplina CFC al 31 dicembre dell’ultimo esercizio di tassazione per trasparenza.
Nella fattispecie in esame, la controllata estera non si è mai qualificata CFC e i suoi redditi non sono stati imputati per trasparenza, in capo al socio italiano, nei periodi di imposta che precedono la prospettata operazione di fusione societaria.
Pertanto, nel presupposto, che la società controllata estera non sia da assoggettare ad imposizione per trasparenza nell’ultimo periodo d’imposta ante fusione, nel caso rappresentato troveranno applicazione le disposizioni dell’articolo 166-bis del TUIR e, in particolare, il criterio di valutazione di cui al comma 3 (criterio del valore di mercato).
5. Risposta n. 418 del 5 agosto 2022
Requisito di commercialità, articolo 87 del TUIR.
L’Agenzia delle Entrate ha specificato che il requisito della commercialità sussista nel caso in cui l’impresa disponga della capacità anche solo potenziale di soddisfare la domanda del mercato nei tempi tecnici ragionevolmente previsti in relazione alle specificità dei settori economici di appartenenza.
Di seguito viene riassunta l’istanza di Omega:
1. nel 2017, la società Alfa Italia, ha acquistato in locazione, tramite contratto di affitto di un ramo d’azienda della società Gamma, un sito produttivo.
2. Nel 2018, Omega ha acquistato il 30% della società Alfa, mentre il restante 70% è in possesso di Beta (Usa).
3. Nel 2019, Omega è divenuta una holding di gestione dell’unica partecipata, affidando ad Alfa le attività operative.
4. Nel 2020, Omega ha sottoscritto un contratto di permuta con Beta, ricevendo in cambio una Class B Special Stock di Y, quotata nel mercato azionario NASDAQ, controllata indirettamente della stessa Beta, sempre di diritto Statunitense, nata a seguito di una fusione tra X e Z. In seguito alla cessione di Alfa, Omega ha maturato il diritto ad ottenere 1.500.000 azioni ordinarie più 2.000.000 di Euro in denaro.
5. Nel 2021, Alfa ha esercitato l’opzione di acquisto previsto nel contratto di affitto, riuscendo ad ottenere la piena titolarità del ramo di azienda.
L’istante ha richiesto:
quale fosse la modalità per valutare le azioni speciale di classe b emesse dalla società statunitense Y ricevute in permuta dalla propria partecipazione in Alfa.
quale sia l’effetto, ai fini delle imposte dirette in relazione alla materiale attribuzione della somma di denaro e delle azioni della società, in particolare se è possibile l’applicazione dell’articolo 87 del TUIR (PEX) a tale fattispecie, sottolineando che l’attività preparatoria della società Alfa si configuri come requisito di commercialità previsto dal comma 1 del suddetto articolo.
L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che secondo art.9 comma 4 del TUIR, le azioni negoziate in mercati regolamentati italiani o esteri, sono valutate in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell‘ultimo mese.
La circolare n.29/E del 20 marzo ha precisato che per “ultimo mese” si intende il periodo che va dal giorno di riferimento allo stesso giorno del mese solare precedente.
Inoltre la temporanea sospensione della negoziazione in mercati regolamentati non inficia sulla natura di titolo “quotato”. Al fine del calcolo del titolo, si assume come divisore i giorni di effettiva quotazione in borsa.
L’Agenzia, per quanto concerne il secondo quesito, ha ritenuto che il requisito della commercialità sussista nel caso in cui l’impresa disponga della capacità anche solo potenziale di soddisfare la domanda del mercato nei tempi tecnici ragionevolmente previsti in relazione alle specificità dei settori economici di appartenenza.
Quindi l’Istante ha la facoltà di applicare il regime di esenzione previsto dall’articolo 87 del TUIR (PEX).
6. Risposta n. 427 del 12 agosto 2022
Contributi in conto impianti, Articolo 88, comma 3, lettera b) del Tuir.
La società Alfa S.r.l. (di seguito “l’istante” o “la società”) in qualità di gestore ha acquistato, nel 2012, un ramo d’azienda afferrante all’attività di operatore di rete di alta frequenza digitale, costituito da un impianto di diffusione radiotelevisivo e di collegamento.
Nel rispetto della disciplina civilistica e fiscale, gli oneri sostenuti per l’acquisto del suddetto impianto sono stati qualificati come immobilizzazioni immateriali e sono stati conseguentemente assoggettati ad ammortamento.
In attuazione della decisione UE, la “Legge di Stabilità 2018”, ha previsto una specifica procedura di rilascio delle frequenze, fissando precise scadenze temporali entro le quali effettuare la rottamazione delle stesse, pena la disattivazione degli impianti di diffusione.
Al fine di ristorare gli operatori di rete in ambito locale, obbligati a rilasciare le frequenze inerenti al servizio televisivo digitale terrestre, l’articolo 1, comma 1039, lettera b) della suddetta legge ha previso l’erogazione di un indennizzo a loro favore.
La società rappresenta, inoltre, che il decreto ministeriale MISE-MEF del 27 novembre 2020, ha individuato, quali beneficiari dei suddetti indennizzi,” tutti gli operatori di rete titolari di diritti d’uso in ambito locale, compresi i soggetti titolari di autorizzazioni temporanee”
La società ha ottemperato all’obbligo di rilascio anticipato delle frequenze e, a seguito di apposita istanza, il Mise ha erogato alla medesima un indennizzo.
Ciò premesso, la società ha chiesto di conoscere se tali somme debbano essere qualificate, ai fini fiscali, come ricavi di esercizio ai sensi dell’articolo 85 o come sopravvenienze attive ai sensi dell’articolo 88 del TUIR.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’articolo 88, comma 3, lettera b) del TUIR include tra le sopravvenienze attive le liberalità e i contributi, esclusi i contributi di cui alle lettere g), h) del comma 1 dell’articolo 85 e quelli per l’acquisto di beni ammortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato.
Tali proventi, qualificabili come sopravvenienze attive concorrono a formare il reddito di esercizio.
Al riguardo l’Agenzia delle Entrate osserva che i contributi in conto capitale non sono, in questo caso, correlati a specifici fattori produttivi bensì consistono in un generico potenziamento dell’apparato produttivo dell’impresa beneficiaria e di conseguenza, assumono rilevanza fiscale- come sopravvenienza- nel momento in cui entrano nella disponibilità materiale e giuridica del percettore.
L’Agenzia pertanto conclude che, nella fattispecie in esaminata, l’indennizzo percepito dall’ Istante per la rottamazione obbligatoria della frequenza del digitale terrestre sia qualificabile come contributo in conto capitale, assumendo la qualifica di sopravvenienza attiva, ai sensi dell’articolo 88, comma 3, lettera b) del TUIR, e concorra alla determinazione del reddito di esercizio in cui è stato incassato e nei successivi, ma non oltre il quarto.
7. Risposta n. 432 del 24 agosto 2022
Soggetto legittimato a chiedere il rimborso IVA nel caso di cessione del ramo d’Azienda
L’Istante in qualità di cessionario di ramo d’azienda chiede di sapere se sia legittimato a richiedere la restituzione dell’IVA a suo tempo addebitata per errore dal cedente e pagata da quest’ultimo all’Erario a seguito di avviso di accertamento divenuto definitivo.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la cessione di un ramo d’azienda è una operazione straordinaria che determina una situazione di continuità tra i contribuenti interessati.
A sensi dell’art.16 co.11 DL 537/1993 gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione dell’IVA sono assunti dalle società beneficiarie e/o dalle cessionarie.
Nell’ipotesi di cessione d’azienda (o ramo) che abbiano comportato l’estinzione del soggetto dante causa, il cessionario deve assolvere tutti gli adempimenti successivi alla data di cessione.
Ai sensi dell’art. 30ter co.2 DPR 633/72, nel caso di applicazione di un’imposta non dovuta ad una cessione di beni accertata definitivamente dall’Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente entro il termine di due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa.
Per motivi di cautela fiscale e per evitare un indebito arricchimento del cedente/prestatore il rimborso dell’IVA indebitamente versata è strettamente collegata alla restituzione al cessionario/ committente di quanto erroneamente addebitato a titolo di rivalsa.
Pertanto nel caso di cessione del ramo aziendale, se il soggetto dante causa si considera “estinto”, avendo cessato qualunque attività rilevante ai fini IVA in Italia e conseguentemente chiuso la sua posizione IVA e se il cessionario/committente ha correttamente riversato l’IVA indebitamente detratta, è l’istante avente causa il soggetto legittimato a presentare la domanda di restituzione.
Napoli, 10.1.2023
Dott.ssa Claudia De Falco
claudiadefalco@fiorentinoassociati.it
Dott.ssa Annabella Arienzo
annabellaarienzo@fiorentinoassociati.it
Dott. Mattia Rodriguez
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Dott. Giuseppe Morra
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Dott. Marco Fiorentino
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