Newsletter n. 1 – Legge di Bilancio 2023 – Definizione agevolata delle controversie tributarie

Legge di Bilancio 2023

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Con il presente documento si fornisce una prima informativa sulle principali misure fiscali in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, contenute nella L. 29.12.2022, n. 197 (di seguito anche “Legge di Bilancio”), come chiarite – laddove il caso – durante l’evento “Telefisco”.

Indice

1. Definizione agevolata avviso bonari da controllo automatizzato

2. Regolarizzazione delle irregolarità formali

3. Definizione agevolata degli atti di accertamento

4. Definizione agevolata delle controversie tributarie

5. Conciliazione agevolata delle controversie tributarie

6. Rinuncia agevolata alla causa in cassazione

7. Regolarizzazione degli omessi versamenti

8. Stralcio mini cartelle

9. Rottamazione delle cartelle

1. Definizione agevolata avvisi bonari da controllo
automatizzato

La Legge di Bilancio, ha predisposto regole nuove per gli avvisi bonari ex art. 36 bis del DPR 600/73 ed art. 54 bis del DPR 633/72, relativi alle annualità 2019, 2020 e 2021.

I commi da 153 a 159 dell’art.1, consentono di definire in maniera agevolata:

a) le somme dovute a seguito avvisi bonari già notificati per i quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto in quanto in corso di rateizzo;

b) gli avvisi che non siano stati ancora notificati alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio.

In tali casi gli importi possono essere definiti con il pagamento integrale del tributo e con la sanzione ridotta nella misura del 3%, invece di quella originaria prevista nella misura del 10%.

In caso di adesione è previsto che il versamento delle somme avvenga in un’unica soluzione entro i 30 giorni o a rate.

Il pagamento delle somme dovute può essere rateizzato in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo a prescindere dal quantum dovuto.

Viene quindi eliminata la previsione che consentiva la dilazione del pagamento in 20 rate trimestrali solo per importi superiori a 5 mila euro.

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte delle somme rideterminate, la definizione perde i suoi effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definiti restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

In deroga a quanto previsto dall’art. 3 DL 212/2000 con riferimento alle somme dovute ex art. 36 bis e art. 54 bis, delle dichiarazioni relative al periodo 2019 i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento sono prorogati di un anno.

E’ possibile definire anche con modalità agevolate le rate relative a comunicazioni di irregolarità ancora in corso, consentendo la riduzione dell’importo della sanzione e di rideterminare la dilazione in un numero maggiore di rate (ma non oltre le 20).

2. Regolarizzazione delle irregolarità formali

I commi da 166 a 173 dell’art.1 della Legge di Bilancio consentono di sanare le irregolarità di natura formale commesse fino al 31 ottobre 2022, che non siano rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile dell’IRES/IRPEF dell’IVA e dell’IRAP nonché sul pagamento di tali tributi.

La regolarizzazione si perfeziona mediante:

a) la rimozione delle irregolarità od omissioni;

b) il versamento di una somma pari a 200 euro per ogni periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

La regolarizzazione non è consentita:

a) per gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure);

b) per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato;

c) per le irregolarità e altre violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio.

Infine in deroga all’art. 3 co.1 dello Statuto del contribuente con riferimento alle violazioni commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto del processo verbale di constatazione, i termini di prescrizione (cinque anni) sono prorogati di ulteriori due anni.

3. Definizione agevolata degli atti di accertamento

Il comma 179 art.1 della Legge di Bilancio prevede la riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo del minimo legale con riferimento a:

i. accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione e consegnati entro la data del 31 marzo 2023;

ii. avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio e a quelli notificati entro il 31 marzo 2023.

Le somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, ed è esclusa la compensazione.

Il Contribuente può definire in maniera agevolata le sanzioni anche se siano stati effettuati accessi, ispezioni e verifiche sia da parte dell’Amministrazione finanziaria che da parte della Guardia di Finanza, che si sono conclusi con un processo verbale di constattazione.

L’accordo viene concluso in contradditorio, e il contenuto deve essere riportato su un atto di adesione sottoscritto tra le parti.

Sono esclusi dalla definizione tutti gli atti emessi nell’ambito di una procedura di collaborazione volontaria.

4. Definizione agevolata delle controversie tributarie

Il comma 186 art.1 della Legge di Bilancio prevede che le controversie tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio possano essere definite con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.

Nel caso in cui sia soccombente l’Agenzia nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, le controversie possono essere definite con il pagamento del:

– 40% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

– 15% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado In caso di accoglimento parziale del ricorso, o in caso di soccombenza ripartita, l’importo del tributo, ad esclusione delle sanzioni e degli interessi, è dovuto:

a) per intero per la parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale;

b) in misura ridotta per la parte di atto annullata.

Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, in cui l’Agenzia risulti soccombente in tutti i gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.

Le controversie riguardanti solo le sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15% del valore della controversia, in caso di soccombenza della competente Agenzia e con il pagamento del 40 per cento negli altri casi.

La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superino mille euro è ammesso il pagamento rateale in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo con decorrenza dal 1° aprile 2023.

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 luglio 2023. L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali ed è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo.

5. Conciliazione agevolata delle controversie tributarie

I commi da 206 a 212 dell’art.1 della Legge di Bilancio consente di definire, in alternativa alla definizione agevolata disciplinata nel paragrafo precedente, le controversie tributarie mediante un accordo conciliativo fuori udienza.

Entro il 30.06.2023 possono essere definite le controversie pendenti in primo e secondo grado con un accordo conciliativo fuori udienza, che deve essere presentato mediante un’istanza congiunta firmata dalle parti presso il tribunale.

Se l’accordo è parziale, la commissione dichiara, con ordinanza, la cessazione parziale della materia del contendere e procede con la trattazione della causa. L’accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute.

Mediante tale conciliazione si applicano le sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo legale.

Il versamento delle somme può avvenire in un’unica soluzione oppure mediante un rateizzo massimo di venti rate trimestrali. Il pagamento dell’unica rata, oppure della prima in caso di rateizzo, deve avvenire entro i 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo e non è prevista alcuna compensazione.

In caso di mancato pagamento della rata singola o della rata entro i termini di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio concesso.

Dalla conciliazione agevolata sono escluse le controversie riguardanti le risorse proprie tradizionali dell’UE, l’IVA riscossa all’importazione, le somme dovute a titolo di aiuti di Stato.

6. Rinuncia agevolata alla causa in cassazione

In alternativa alla definizione agevolata relativa alle controversie pendenti, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto gli atti impositivi, la Legge di Bilancio ha previsto la possibilità per il ricorrente di rinunciare al ricorso mediante una definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese in giudizio.

La rinuncia agevolata da effettuarsi entro il 30 giugno 2023, consente di beneficiare della riduzione delle sanzioni ad 1/18 del minimo previsto dalla legge.

La transazione si perfeziona con la sottoscrizione e il pagamento delle somme dovute entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo ed è esclusa la compensazione.

Restano escluse le controversie riguardanti le risorse proprie tradizionali dell’UE, l’IVA riscossa all’importazione, le somme dovute a titolo di aiuti di Stato.

7. Regolarizzazione degli omessi versamenti

I commi da 219 a 221 all’art.1 della Legge di Bilancio disciplina la regolarizzazione dei versamenti relativi ad avvisi di accertamento, rettifica, liquidazione reclamo o mediazione, o avvisi di acquiescenza o relativi a conciliazione, omessi o carenti.

E’ possibile regolarizzare l’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio per le quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento o l’atto di intimazione.

La regolarizzazione si perfezione con il pagamento integrale, o della sola prima rata entro il 31 marzo 2023. Il rateizzo è consentito in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. E’ esclusa la compensazione.

In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione il competente ufficio procede con l’iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

La cartella di pagamento deve essere notificata entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l’omesso versamento, integrale o parziale.

8. Stralcio mini cartelle

Ai sensi dell’art.1 comma 222 della Legge di Bilancio sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo fino ad Euro 1.000,00, comprensivo di capitale interessi e sanzioni, relativi a singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Ai fini dell’annullamento è l’agente della riscossione a notificare agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, le quote annullate.

Per il rimborso delle spese di notifica delle cartelle di pagamento l’Agente della riscossione è tenuto a presentare entro il 30 settembre 2023, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022, apposita richiesta al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il rimborso delle somme è effettuato a decorrere dal 20 dicembre 2023 in 10 rate annuali. Non possono essere annullate:

 le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti e le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

 le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea ossia i dazi e i diritti doganali e i contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero;

 l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

9. Rottamazione cartelle

Ai sensi dell’art.1 co. 231 della Legge di Bilancio i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, di interessi di mora ed aggi versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Il pagamento delle somme va effettuato entro il 31 luglio 2023 in unica soluzione, o rateizzato in un numero massimo di diciotto rate.

Le prime due rate devono essere pari al 10 per cento della somma complessiva, ed avranno scadenza trimestrale rispettivamente al 31 luglio, al 30 novembre, al 28 febbraio e al 31 maggio di ogni anno. Gli interessi dovuti sono al tasso del 2% annuo.

Per beneficiare della rottamazione il debitore deve presentare apposita istanza sul sito dell’Agenzia delle Entrare Riscossione.

In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.

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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Napoli, 6 febbraio 2023

Dott.ssa Annabella Arienzo

annabellaarienzo@fiorentinoassociati.it

Dott.ssa Francesca Sanseverino

francescasanseverino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

Fiorentino Associati sostiene www.associazionedo.no.it

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