Legge di Bilancio 2023: IRPEF – IVA e altre imposte
Con il presente documento si continua l’informativa sulle principali misure fiscali, per persone fisiche ed imprese, contenute nella L. 197 29.12.2022, cd. “Legge di Bilancio 2023” (di seguito anche “Legge di Bilancio”), come chiarite – laddove il caso – durante l’evento “Telefisco”.
In questa newsletter si affronteranno i temi di cui all’indice.
Si precisa che la concreta applicabilità delle disposizioni resta sempre soggetta alla emanazione degli eventuali decreti attuativi degli enti interessati.
Indice
1. Regime forfettario
2. Flat Tax incrementale
3. Tassazione mance
4. Riduzione dell’imposta sostitutiva sui premi produttività per il 2023
5. “Plastic tax” e “Sugar tax”
6. Nuove aliquote IVA
7. Agevolazione per l’acquisto prima casa da parte di soggetti under 36
8. Imposta sostitutiva rendite AVS – LPP svizzere
9. Esenzione IMU per immobili occupati
1. Regime Forfettario
L’art. 1, co. 54 della legge di Bilancio 2023 ha confermato la flat tax del 15% prevista dal regime forfettario, ai sensi dalla Legge n.190/2014, introducendo delle importanti modifiche sulle soglie contemplate dalla precedente normativa.
Normativa
La legge di stabilità 2015 ha introdotto il regime forfettario, poi modificato nel 2016, destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni.
In sintesi, il regime forfettario prevede rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili, e consente, altresì, la determinazione forfettaria del reddito da assoggettare a un’unica imposta del 15% (del 5% per i primi 5 anni di attività) in sostituzione di quelle ordinariamente previste, nonché di accedere ad un regime contributivo opzionale per le imprese.
Requisiti generali
Possono accedere al regime forfettario i soggetti già in attività o i soggetti che iniziano una nuova attività di impresa, arte o professione, purché nell’anno precedente si verifichino i seguenti requisiti:
Ricavi/compensi non superiori a Euro 85.000 per le attività già in essere.
Spese complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori
Costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superiore, alla data di chiusura dell’esercizio, a 20.000 euro. Non concorrono alla formazione di detto limite i beni immobili utilizzati per l’esercizio dell’impresa
Conseguimento di redditi da lavoro dipendente o da pensione per un ammontare non superiore a 30.000 euro, nell’anno precedente
Sono esclusi i soggetti che contemporaneamente all’esercizio dell’attività:
partecipano a società di persone, ad associazioni professionali o ad imprese familiari (art. 5 del Tuir);
oppure controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Le principali novità
La lettera a) del comma 54, porta a 85.000 euro rispetto al precedente limite previsto a 65.000 euro, il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell’anno precedente per accedere al regime forfettario agevolato.
Tale agevolazione cessa immediatamente per coloro che maturano compensi o ricavi superiori a 100mila euro, senza aspettare l’anno fiscale seguente, come avveniva nella versione precedente.
2. Flat tax incrementale
L’art. 1, co. 55-57, della legge di Bilancio 2023 ha istituito un’imposta fissa, sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali pari al 15%, sulla quota di reddito d’impresa o di lavoro autonomo maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente.
Tale imposta è applicabile limitatamente all’anno 2023, nel modello REDDITI PF 2024.
L’imposta sostitutiva è applicabile esclusivamente alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni, diversi da quelli che operano il regime forfettario (L.190/2014), con esclusione dei soci di società di persone e di associazione professionali.
L’applicazione della norma non è condizionata da limiti reddituali, quindi la misura è fruibile è prescindere dal regime fiscale applicabile (sempre con esclusione del forfettario) e dall’ammontare di reddito prodotto, tuttavia l’importo massimo agevolabile è pari ad Euro 40.000.
Calcolo base imponibile
La base imponibile dell’imposta sostitutiva si calcola sull’eventuale incremento di reddito d’impresa o lavoro autonomo rispetto a quello dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtato di una franchigia del 5% calcolata sul maggiore dei redditi del triennio e tale importo resterà quindi soggetto ad IRPEF.
Per la determinazione dell’incremento reddituale bisogna prendere come riferimento il reddito più elevato relativo al triennio precedente e raffrontarlo con quello del 2023.
La norma non specifica se tali redditi devono essere generati dalla medesima attività svolta nel triennio di riferimento, si attendono infatti dei chiarimenti dell’amministrazione finanziaria in relazione a tale interpretazione.
I quadri di riferimento, al fine di applicare il raffronto richiesto dalla norma, sono RF e RE del modello dei redditi IRPEF delle diverse annualità.
Al ricorrere delle sopra indicate condizioni l’aliquota sostitutiva è pari al 15%, applicabile facoltativamente in sostituzione con le aliquote per scaglioni di reddito di cui art.11 del TUIR.
Esempio:
Assumiamo che un professionista abbia un reddito 2023 di Euro 50.000, e un reddito più elevato nel triennio di Euro 30.000.
La base imponibile sarebbe data dalla differenza tra i due citati redditi meno la franchigia del 5%.
Da cui: (50.000 – 30.000) = 20.000 – 1.500 (5% di 30.000) = 18.500.
L’imposta sostitutiva sarebbe di Euro 2.775 (15% di 18.500) mentre il residuo reddito (50.000- 18.500) = 21.500 concorre all’IRPEF ordinaria.
3. Tassazione mance
L’art. 1, co. 58- 62 della Legge di Bilancio ha introdotto un’imposta sostitutiva del 5% sulle mance percepite dal personale impiegato nel settore turistico e ricettivo.
I requisiti soggettivi dei lavoratori stabiliti della norma sono i seguenti:
settore privato;
titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a Euro 50.000;
operano nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art.5 della L.287 del 25/05/91.
La tassazione sostitutiva in oggetto opera sulle somme destinate ai lavoratori da parte dei clienti a titolo di liberalità (c.d. mance), anche erogate con mezzi elettronici entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.
Le somme erogate sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali.
4. Riduzione dell’imposta sostitutiva sui premi produttività per il 2023
L’art. 1, co. 63 ha ridotto dal 10% al 5% l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui premi di risultato erogati nel solo anno 2023.
Requisiti:
I percettori del premio devono essere lavoratori del settore privato con un contratto di lavoro dipendente, che nell’anno precedente non hanno superato un reddito di lavoro di Euro 80.000,
I premi possono essere erogati anche sotto forma di partecipazione agli utili, l’importante è che siano legati ad un incremento di produttività, reddittività o efficienza aziendale.
Il limite massimo erogabile è di Euro 3.000.
5. “Plastic tax” e “Sugar tax”
L’art. 1, co. 64 ha differito l’entrata in vigore dell’art. 1 della L. 160 del 27.12.2019, la quale introduceva a decorrenza 1.1.23 l’imposta sul consumo di manufatti con singolo impiego (“Plastic tax”) e l’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (“Sugar tax”).
Per “manufatti con singolo impiego” si intende i manufatti costituiti da materiale plastico, che non sono stati progettati o ideati per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita.
Per “bevande edulcorate” si intende prodotti destinati al consumo alimentare con una percentuale alcolemiche inferiore a 1,2 % in volume, contenente qualsiasi sostanza in grado di conferire dolcezza alla bevanda.
6. Nuove aliquote IVA
La nuova Legge di Bilancio ha modificato le aliquote IVA applicate ai prodotti per i lattanti/bambini e ai prodotti per l’igiene femminili non compostabili.
Aliquota al 5% per:
Latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti;
preparati alimentari di farine, semola, amidi e fecole per l’alimentazione dei lattanti o bambini nella prima infanzia;
I pannolini per bambini;
Seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli;
Prodotti per l’igiene intima femminili indipendentemente dalle loro caratteristiche.
7. Agevolazione per l’acquisto prima casa da parte di soggetti under 36
L’art. 1, co.74 ha prorogato al 31.12.23 l’agevolazione sull’acquisto della prima casa per gli under 36 come previsto dal DL 73 del 25.05.21.
L’agevolazione si applica ai trasferimenti a titolo oneroso a favore di soggetti che non abbiamo compiuto 36 anni nell’anno in cui l’atto di vendita è rogitato e con un ISEE non superiore ad Euro 40.000.
L’agevolazione consiste nell’esenzione delle imposte d’atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e catastale) se non soggetti ad IVA, per gli atti imponibili IVA sorgerà un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto, che potrà essere utilizzato a sottrazione delle imposte dovute su atti, denunce e dichiarazioni dei redditi successivi alla data di acquisto o usato in compensazione tramite F24. In riferimento all’imposta di bollo, resta dovuta nel caso in cui gli atti siano imponibili di IVA.
8. Imposta sostitutiva rendite AVS – LPP svizzere
L’art. 1, co.77 della Legge di Bilancio ha previsto l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% sulle somme corrisposte in Italia da parte:
di assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS)
dalla gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), anche in assenza di intermediari che provvedano al pagamento.
La medesima imposta è applicabile sulle somme corrisposte dall’ente o istituti residenti nel Principato di Monaco.
La base imponibile sulla quale applicare l’imposta è rappresentata dal valore lordo corrisposto dall’intermediario al momento del pagamento in Italia. Ovviamente tali somme non devo essere dichiarate in Italia, una volta assoggettate all’imposta sostitutiva del 5%.
9. Esenzione IMU per immobili occupati
L’art. 1, co. 81 della Legge di Bilancio ha previsto l’esenzione dall’IMU per gli immobili non disponibili o utilizzabili dal proprietario, per i quale è stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilia o invasione di terreni o edifici.
Per beneficiare dell’agevolazione, il contribuente deve comunicare il possesso dei requisiti al Comune di pertinenza, le modalità telematiche per effettuare la comunicazione verranno stabilite con un apposito DM.
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento. Napoli, 8 febbraio 2023
Dott. Mattia Rodriguez mattiarodriguez@fiorentinoassociati.it
Dott.ssa Francesca Sanseverino Francescasanseverino@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Fiorentino marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
DISCLAIMER
Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.
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