Legge di Bilancio 2023 – Dipendenti e politiche sociali
Con il presente documento si continua l’informativa sulle principali misure fiscali per il lavoro dipendente e le politiche sociali, contenute nella L. 197 29.12.2022, cd. “Legge di Bilancio 2023” (di seguito anche “Legge di Bilancio”), come chiarite – laddove il caso – durante l’evento “Telefisco”.
Si precisa che la concreta applicabilità delle disposizioni resta sempre soggetta alla emanazione degli eventuali decreti attuativi degli enti interessati.
Indice
1. Esonero contributi a carico del lavoratore
2. Incentivo per assunzioni di donne “svantaggiate”
3. Modifica disciplina delle prestazioni occasionali
4. Incentivo alla prosecuzione dell’attività lavorativa
1. Esonero contributi a carico del lavoratore
L’art. 1, co. 281 della legge di Bilancio 2023 ha prorogato l’esonero della quota IVS a carico del lavoratore anche per i periodi di paga dall’1.1.2023 al 31.12.23.
L’esonero è del 2%, se la retribuzione imponibile mensile, parametrata a 13 mensilità, non superi l’importo di 2.692 Euro.
Nella misura del 3%, se la retribuzione non eccede i 1.923 euro mensili, nel caso in un mese si superino le soglie descritte, si perde l’esenzione solo per quel determinato mese.
Possono accedere all’esonero tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati e pubblici, restano esclusi i rapporti di lavoro domestico.
2. Incentivo per assunzioni di donne “svantaggiate”
L’art. 1, co. 298 della legge di Bilancio 2023 ha prorogato l’agevolazione contributiva prevista dalla L. 178/2020, anche per le nuove assunzioni “svantaggiate” del 2023.
In sintesi, al fine di promuove l’assunzione di personale femminile, la norma ha previsto l’esonero totale dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro, entro il limite massimo di euro 8.000 annui. L’ambito applicativo dell’agevolazione è il settore privato, escluse sono le imprese, che operano nel settore finanziario e che svolgono attività indicate nella classificazione NACE alla sezione K.
L’incentivo ha una durata di 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato, mentre per le assunzioni a tempo determinato il limite massimo è di 12 mesi.
Le lavoratrici considerate “svantaggiate” devono appartenere ad una delle seguenti categorie:
lavoratrici di età di almeno 50 anni e disoccupate da oltre 12 mesi;
lavoratrici di qualsiasi età, ma residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi dell’Unione Europea.
lavoratrici di qualsiasi età, ma che operano in settori economici caratterizzati da accentuata disparità di occupazione di genere, prive di impegno lavorativo da almeno 6 mesi.
lavoratrici di qualsiasi età e disoccupate da almeno 24 mesi.
Non rientrano nell’agevolazione i contratti di lavoro intermittente, le prestazioni occasionali, i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico.
3. Modifica disciplina delle prestazioni occasionali
L’art. 1, co. 342-354 della Legge di Bilancio ha modificato l’art. 54-bis del DL. 50/2017 estendendo così l’ambito di applicazione delle prestazioni occasionali.
La nuova norma dispone che il limite annuale, previsto dall’art. 54-bis co.1 lett. b) DL 50/2017, per i compensi erogabili da ciascun soggetto utilizzatore, per la totalità dei prestatori salirà a 10.000 euro (anziché 5.000).
Il sopracitato articolo dispone un ulteriore ampliamento del limite della forza lavoro, in virtù del quale potranno accedere al contratto di prestazione occasionale, tutti gli utilizzatori che abbiamo alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (anziché 5).
Resta fermo il divieto di utilizzo dell’istituto in esame per le imprese operanti nel settore edile o affini e per coloro che acquisiscono prestazioni in ambito di contratto di appalto.
4. Incentivo alla prosecuzione dell’attività lavorativa
L’art.1 co.286 della Legge di Bilancio ha previsto un nuovo incentivo di carattere contributivo rivolto ai lavoratori dipendenti che, seppur alla data del 31.12.2023 abbiano maturato i requisiti per pensionarsi a “Quota 103”, decidono di non accedervi.
E’ possibile rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l’invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa.
L’esercizio di tale facoltà, che non è autonomo ma previa richiesta del lavoratore, comporta che il datore di lavoro non è più obbligato al versamento contributivo della quota a carico del lavoratore a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento.
A tal proposito si chiarisce che la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, è corrisposta interamente al lavoratore.
Le modalità di attuazione di quest’incentivo saranno stabilite con decreti attuativi.
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento. Napoli, 15 febbraio 2023
Dott. Mattia Rodriguez
mattiarodriguez@fiorentinoassociati.it
Dott.ssa Annabella Arienzo
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Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
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Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.
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