FOCUS 1/19
Risposte, Principi di Diritto e Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate
Dal 1° gennaio al 28 febbraio 2019
RISPOSTE
1. Risposta n. 5 del 10 gennaio 2019
Trattamento fiscale dei rimborsi spese di parcheggio sostenute dai dipendenti durante le trasferte al di fuori del territorio comunale.
Sul punto l’Agenzia ha precisato che l’articolo 51, comma 1, del TUIR sancisce la totale imponibilità di tutto ciò che il dipendente riceve in relazione al rapporto di lavoro. Sono assoggettabili a tassazione, ad esempio, le indennità per ferie non godute, indennità di trasferta ed i rimborsi spese.
Il comma 5 dello stesso articolo reca, però, una deroga al principio di onnicomprensività, per quanto riguarda le indennità di trasferta erogate al lavoratore dipendente per la prestazione dell’attività lavorativa fuori dalla sede di lavoro e dei rimborsi di spese sostenute in occasione di dette trasferte.
Poi il trattamento fiscale di dette somme nel caso in cui l’attività sia svolta fuori dal territorio del comune in cui è stabilita la sede di lavoro, il TUIR prevede tre sistemi alternativi di rimborso: il sistema forfettario, il sistema analitico, ed il sistema misto.
Il sistema forfetario stabilisce un rimborso, indipendente dalle spese effettivamente sostenute, escluso dall’imponibile del dipendente fino ad un massimo di 46,48€ al giorno per trasferte all’interno del territorio italiano e fino a 77,47€ per trasferte estere.
Invece i rimborsi analitici delle spese di viaggio e trasporto, compresi anche i rimborsi chilometrici, non vengono mai tassati al dipendente se supportati da idonea documentazione. Invece le altre spese non documentate non contribuiscono al reddito solamente se di valore giornaliero inferiore a 15,49€ per le trasferte in Italia e 25,82€ per quelle estere.
Venendo al tema del quesito, l’AGE con circolare n. 326/E del 23/12/1997 ha incluso sul concetto di “altre spese” anche quelle relative alla lavanderia, il telefono, il parcheggio, le mance etc. anche non documentabili. Ne consegue che il rimborso delle spese di parcheggio fuori dal territorio del Comune di lavoro non è imponibile per il dipendente nel limite di 15,49 euro, elevato a 25,82 per le trasferte all’estero.
Tali spese però sono assoggettabili interamente a tassazione laddove il datore di lavoro adotti i sistemi del rimborso forfettario o misto.
PRINCIPI DI DIRITTO
1. Principio di diritto n. 2 del 1 febbraio 2019
Trattamento, ai fini dell’iper ammortamento, dei “contatori intelligenti” (cc.dd. “smart meters”) e dei relativi costi di installazione.
Una società operante nel settore della distribuzione del gas, ha chiesto chiarimenti circa il trattamento dei “contatori intelligenti” agli effetti della disciplina dell’iper ammortamento.
A riguardo Il Ministero dello Sviluppo economico (MiSe) ha riconosciuto, sulla base delle caratteristiche tecniche dei beni rappresentate dalla società istante, l’ammissibilità dei contatori intelligenti all’iper ammortamento, in quanto classificabili nella voce “componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni.
Tuttavia l’agevolazione è ammessa solo se i contatori intelligenti sono operanti a livello di macchine e componenti di un sistema produttivo in senso stretto, con la conseguente esclusione dei beni che, pur svolgendo analoga funzione, interagiscono a livello di impianti generali o per altre finalità.
Inoltre, la società ha chiesto chiarimenti circa il trattamento anche ai fini dell’iperammortamento, delle spese accessorie sostenute per l’installazione dei nuovi contatori, e la possibilità, per i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, di fruire interamente del beneficio fiscale nell’anno di entrata in funzione e interconnessione dei singoli beni.
In relazione al secondo quesito, l’AGE ha chiarito che, in linea generale, ai fini della quantificazione del costo rilevante agli effetti dell’iper ammortamento rilevano anche gli oneri accessori di diretta imputazione, nel rispetto dei limiti previsti dal Principio contabile OIC 16 e evitando sproporzionate differenze tra gli oneri accessori e il valore d’acquisto del bene strumentale.
Per quanto riguarda il terzo punto deve escludersi che la fruizione integrale del beneficio nello stesso periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento possa essere applicata in ragione del costo dei beni singolarmente considerati.
Conseguentemente, il costo dei contatori sarà ammortizzato fiscalmente ai sensi dell’articolo 102, commi 1 e 2, del TUIR, e la maggiorazione relativa all’iper ammortamento sarà fruita in base ai coefficienti stabiliti dal D.M 31 dicembre 1988.
2. Principio di diritto n. 3 del 12 febbraio 2019
Trattamento fiscale dei proventi derivanti da diritti patrimoniali rafforzati.
Come disposto dall’articolo 60 del D.l. n.50 del 24 aprile 2017 al verificarsi di determinate condizioni, i proventi derivanti dagli strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati (cd. carried interest) percepiti da manager e dipendenti sono in ogni caso qualificati come redditi di capitale o diversi, in quanto si tratta di una forma di remunerazione della partecipazione al capitale di rischio.
L’inquadramento reddituale di tale tipologia di provento ha comportato non poche incertezze difatti, esso rischiava di essere erroneamente trattato quale reddito di lavoro dipendente o assimilato.
Tuttavia il mancato rispetto da parte degli amministratori di società del requisito della percentuale di investimento minimo dell’1% di cui alla lettera a) del citato articolo mette in discussione l’inquadramento reddituale proposto dal legislatore.
3. Principio di diritto n. 4 del 12 febbraio 2019
Incentivi fiscali all’investimento in PMI innovative.
L’articolo 27 della L. n.221 del 17 dicembre 2012, prevede un regime di esenzione fiscale e contributiva del reddito di lavoro dipendente derivante sia dall’assegnazione di strumenti finanziari sia dall’esercizio di diritti di opzione attribuiti per l’acquisto di strumenti finanziari emessi dalle start up innovative e/o dagli incubatori certificati.
L’applicazione dell’incentivo è circoscritta agli amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi, pertanto la mancanza di un rapporto di lavoro tra il lavoratore e la PMI innovativa rende inapplicabile l’agevolazione in argomento.
Quindi, dalla lettura della norma, risulta che non sarà possibile fruire del beneficio nell’ipotesi in cui l’offerta nel 2018 di stock option emesse da una PMI innovativa iscritta nell’apposito registro nel 2017, venga effettuata non in favore di un proprio dipendente, ma di un dipendente della società controllata dalla PMI innovativa.
Pertanto il reddito di lavoro dipendente avrà rilevanza fiscale nel periodo di imposta di esercizio del diritto di opzione, la base imponibile sarà pari alla differenza tra il valore delle stock option alla data di esercizio del diritto ed il prezzo corrisposto dal dipendente.
4. Principio di diritto n. 5 del 12 febbraio 2019
Trattamento fiscale dei proventi derivanti da strumenti finanziari riservati da una Società in sottoscrizione ai managers.
Ai sensi dell’art. 60 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 comma 1, lettera i proventi percepiti dai managers, derivanti da diritti patrimoniali rafforzati si considerano redditi di capitale se l’impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e gli amministratori comporta un esborso effettivo pari ad almeno l’1 per cento del patrimonio netto nel caso di società
Secono l’amministrazione finanziaria non puo essere condivisibile la tesi che circoscrive la base di commisurazione dell’investimento minimo dei managers al solo capitale investito dalla Società partecipata nelle partecipazioni di società di un particolare settore (ad es., settore tecnologico e digitale) anziché all’intero patrimonio netto corrente della medesima Società.
La destinazione dell’attività di investimento allo specifico settore tecnologico e digitale non muta la base di commisurazione dell’investimento minimo né riduce il valore del patrimonio netto da confrontare con il valore dell’investimento dei managers.
La norma stabilisce che i proventi maturano solo dopo che tutti i soci abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto.
Per ‘percezione’ si deve intendere non solo la maturazione dell’hurdle rate, ossia il tasso minimo di rendimento finanziario richiesto ad un investimento, ma anche l’erogazione agli altri investitori (inclusi i manager detentori di azioni ordinarie) del ritorno sul capitale investito.
La circolare n. 25/E del 2017 dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti riguardo ai requisiti necessari affinchè i “proventi derivanti dalla partecipazione” siano considerati redditi da capitale o redditi diversi e quindi esclusi dai redditi da lavoro dipendente, individua tra questi la distribuzione differita del carried interest come condizione di accesso alla presunzione legale di qualificazione del reddito.
5. Principio di diritto n. 7 del 12 febbraio 2019
Indennità risarcitorie corrisposte nell’ambito di accordi transattivi.
Le indennità risarcitorie corrisposte nell’ambito di accordi transattivi sono rilevanti ai fini IRES ai sensi dell’articolo 6, comma 2, (TUIR).
Infatti se la determinazione del danno patrimoniale, accordato in via transattiva, avviene sulla base della differenza tra il costo di acquisto delle partecipazioni e il prezzo della relativa vendita e, dunque, pari alla minusvalenza realizzata su dette azioni, detto importo assume rilevanza ai fini IRES in quanto rettifica del costo di acquisto originario, con conseguente pari riduzione delle minusvalenze da utilizzare in compensazione in sede di dichiarazione dei redditi.
PROVVEDIMENTI
1. Provvedimento del 15 gennaio 2019
Approvazione dei modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni.
Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, i seguenti modelli:
a) 730/2019, relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sul reddito delle persone fisiche che i contribuenti, ove si avvalgano dell’assistenza fiscale, devono presentare nell’anno 2019, per i redditi prodotti nell’anno 2018;
b) 730-1, concernente le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF;
c) 730-2 per il sostituto d’imposta e 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, che contengono la ricevuta dell’avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente;
d) 730-3, relativo al prospetto di liquidazione relativo all’assistenza fiscale prestata;
e) 730-4 e 730-4 integrativo, concernenti la comunicazione, la bolla di consegna
e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d’imposta;
f) bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1.
I modelli 730-4 e 730-4 integrativo devono essere prodotti in duplice copia.
I CAF ed i professionisti abilitati devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2019.
In considerazione della particolare delicatezza dei dati riferiti alle scelte effettuate nel Modello 730-1, è fatto divieto assoluto ai soggetti incaricati, e Poste Italiane S.p.A. di comunicare e diffondere tali informazioni e di utilizzarle per finalità diverse da quelle del servizio di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
2. Provvedimento del 15 gennaio 2019
Approvazione del modello 770/2019, relativo all’anno di imposta 2018.
È approvato il modello 770/2019 per l’anno di imposta 2018, con le istruzioni per la compilazione, da utilizzare per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2018 ed i relativi versamenti, nonché le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria ed i versamenti effettuati dai sostituti d’imposta.
Il modello 770/2019 è altresì utilizzato per l’indicazione delle compensazioni operate nonché per l’indicazione dei crediti d’imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.
3. Provvedimento del 15 gennaio 2019
Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2019.
Con il presente provvedimento si approva il modello di dichiarazione IVA/2019, con le relative istruzioni, concernente la dichiarazione relativa all’anno 2018 da presentare nel 2019 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Il presente provvedimento è emanato in base all’articolo 8 del decreto del 3 Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, al fine di adeguare la struttura e il contenuto del modello di dichiarazione in materia di imposta sul valore aggiunto alla vigente normativa e di semplificarne la compilazione.
4. Provvedimento del 15 gennaio 2019
Approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate.
Il provvedimento in oggetto ha approvato lo schema di certificazione degli utili e degli altri proventi corrisposti, sostituendo quello precedentemente approvato con provvedimento del 12 gennaio 2018, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Nel nuovo schema di certificazione sono state recepite le disposizioni contenute nell’art. 1, commi da 999 a 1006 L. 27 dicembre 2017, n. 205 – legge di bilancio 2018, che ha equiparato il trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di natura non qualificata con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa.
Tuttavia, le disposizioni previgenti, di cui al D.M. 26 maggio 2017, continuano ad applicarsi con riferimento alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione sia stata deliberata nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2022.
5. Provvedimento del 15 gennaio 2019
Approvazione del modello di dichiarazione per il fallimento o per la liquidazione coatta amministrativa, modello IVA 74 bis, con le relative istruzioni
È stato approvato il Modello IVA 74 bis, con le relative istruzioni, concernente le operazioni effettuate nella frazione d’anno antecedente la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori.
Il modello deve essere utilizzato a partire dall’anno d’imposta 2019.
6. Provvedimento del 30 gennaio 2019
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione annuale IVA 2019 relativa all’anno 2018.
Con il presente provvedimento sono state approvate le specifiche tecniche secondo cui gli utenti del servizio telematico devono trasmettere per via telematica i dati contenuti nel modello di dichiarazione IVA 2019 e nel modello di dichiarazione IVA BASE 2019, relativi all’anno 2018, approvati con provvedimento del 15 gennaio 2019.
Inoltre, con il presente provvedimento è stata modificata l’informativa sul trattamento dei dati personali dei modelli IVA 2019, IVA BASE 2019 e IVA 74- bis.
7. Provvedimento del 30 gennaio 2019
Approvazione del modello “Consolidato nazionale e mondiale 2019”, con le relative istruzioni, ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo.
È stato approvato il modello “Consolidato nazionale e mondiale 2019”, da presentare nell’anno 2019 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti, con le relative istruzioni, annessi al presente provvedimento.
8. Provvedimentodel 30 gennaio 2019
Approvazione del modello di dichiarazione “Irap 2019” per l’anno 2018.
È stato approvato il modello di dichiarazione “Irap 2019” ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive per l’anno 2018, con le relative istruzioni, annessi al presente provvedimento.
9. Provvedimento del 30 gennaio 2019
Approvazione del modello di dichiarazione “REDDITI 2019–SP”.
Il presente provvedimento approva il modello di dichiarazione “Redditi 2019– SP”, da presentare nell’anno 2019 dalle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate.
Sono anche stati approvati i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri per il periodo d’imposta 2018.
Tali modelli, che costituiscono parte integrante della dichiarazione “Redditi 2019–SP”, devono essere presentati dagli esercenti attività d’impresa o attività professionali per le quali non sono stati approvati gli studi di settore, ovvero, ancorché approvati, operano le condizioni di inapplicabilità individuate nei provvedimenti di approvazione degli studi stessi.
10. Provvedimentodel 30 gennaio 2019
Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2019–ENC”.
È stato approvato il modello “Redditi 2019–ENC”, da presentare nell’anno 2019 da parte degli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti ed equiparati, con le relative istruzioni, annessi al presente provvedimento.
Sono stati approvati gli annessi modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri per il periodo d’imposta 2018.
Tali modelli, che costituiscono parte integrante della dichiarazione “Redditi 2019–ENC”, devono essere presentati dagli esercenti attività professionali per le quali non sono stati approvati gli studi di settore, ovvero, ancorché approvati, operano le condizioni di inapplicabilità individuate nei provvedimenti di approvazione degli studi stessi.
11. Provvedimentodel 30 gennaio 2019
Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2018–SC”.
È stato approvato il modello “Redditi 2019–SC”, da presentare nell’anno 2019 da parte delle società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati, con le relative istruzioni per la compilazione e le istruzioni generali ai modelli “Redditi 2019 delle Società e degli Enti”, annessi al presente provvedimento.
Sono stati approvati gli annessi modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri per il periodo d’imposta 2018.
Tali modelli, che costituiscono parte integrante della dichiarazione “Redditi 2019–SC”, devono essere presentati dagli esercenti attività professionali per le quali non sono stati approvati gli studi di settore, ovvero, ancorché approvati, operano le condizioni di inapplicabilità individuate nei provvedimenti di approvazione degli studi stessi.
12. Provvedimentodel 30 gennaio 2019
Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2019–PF”.
È stato approvato il modello “REDDITI 2019–PF”, da presentare nell’anno 2019 da parte delle persone fisiche, con le relative istruzioni, annesso al presente provvedimento.
Sono stati approvati gli annessi modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri per il periodo d’imposta 2018, unitamente alle relative istruzioni. Tali modelli, che costituiscono parte integrante della dichiarazione “REDDITI 2019–PF”, devono essere presentati dagli esercenti attività d’impresa o attività professionali per i quali non siano stati approvati gli studi di settore, ovvero, ancorché approvati, operino le condizioni di inapplicabilità individuate nei provvedimenti di approvazione degli studi stessi.
13. Provvedimento del 30 gennaio 2019
Programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2019.
Il presente provvedimento, emanato ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 2, del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con la legge n. 96 del 21 giugno 2017, individua le ulteriori attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici sintetici di affidabilità fiscale da applicare a partire dall’annualità di imposta 2019.
Secondo l’articolo sopra citato gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima revisione. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione.
14. Provvedimento del 30 gennaio 2019
Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per i periodi di imposta 2018 e 2019 e approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2018.
Con il provvedimento in oggettio sono stati approvati i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2018.
I modelli sono resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico,
I modelli devono essere trasmessi per via telematica unitamente alla dichiarazione dei redditi, attraverso il servizio Entratel o il servizio Fisconline, ovvero avvalendosi di un intermediario abilitato.
I soggetti che effettuano l’asseverazione, devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.
15. Provvedimento del 06 febbraio 2019
Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. Modifiche al provvedimento n. 19969 del 27 gennaio 2017.
Con il presente provvedimento vengono modificate le specifiche tecniche approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 30383 del 6 febbraio 2018, relativo alle comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziale, disciplinate dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 19969 del 27 gennaio 2017 e n. 30383 del 6 febbraio 2018.
Le specifiche tecniche, già rese disponibili in bozza sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, sono state implementate con ulteriori informazioni.
16. Provvedimento del 28 febbraio 2019
Definizione delle modalità di attuazione del credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri.
Secondo l’articolo 2, comma 1, D.L. n. 127 del 5 agosto 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (esercenti attività di commercio al minuto e assimilate), debbano memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.
L’applicazione di tale disposizione è anticipata al 1° luglio 2019 per gli esercenti con un volume d’affari superiore a 400 mila euro.
Con il presente provvedimento vengono definite le modalità di attuazione del credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti (c.d. misuratori fiscali) necessari per effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi.
La norma prevede, per gli anni 2019 e 2020, la concessione di un contributo pari al 50 per cento della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni misuratore fiscale.
Il contributo è concesso all’esercente attività di commercio al minuto e assimilate come credito d’imposta di pari importo utilizzabile in compensazione tramite modello F24, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento del misuratore fiscale e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.
CIRCOLARI
Infine, per completezza informativa, si riportano qui di seguito le Circolari dell’Agenzia delle Entrate pubblicata nel periodo:
Circolare n. 3 del 25/01/2019
Assistenza fiscale prestata da Caf/professionisti, sostituti d’imposta e dichiarazione presentata direttamente – Flusso 730-4 – Cessazione dell’incarico alla ricezione dei modelli 730-4 – pdf
Circolare n. 2 del 25/01/2019
Servizi telematici dell’Agenzia delle entrate per le Autorità diplomatico- consolari italiane all’estero:
– Miglioramenti funzionali delle applicazioni per la gestione del codice fiscale delle persone fisiche residenti all’estero
– Revisione modalità di accesso ai Servizi telematici – pdf
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Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Napoli, 13.05.2019
Dott. Alfredo Scaramuzzo
alfredoscaramuzzo@fiorentinoassociati.it
Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it
DISCLAIMER
Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.
FOCUS
Dal 1° gennaio al 28 febbraio 2019